Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1739


Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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Disposizioni urgenti in materia finanziaria

Disposizioni urgenti in materia finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell’Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell’economia;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’università e della ricerca;

 

emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

Articolo 1.

(Destinazione maggiori entrate)

(Destinazione maggiori entrate)

        1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l’anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l’anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, incluse per l’anno 2007 nel provvedimento previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

    Identico

        2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Articolo 1-bis.

 

(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l’anno 2007 ai fini del patto di stabilità interno)

 

        1. Dopo il comma 683 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

 

        «683-bis. Limitatamente all’anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l’importo complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2007».

Articolo 2.

Articolo 2.

(Utilizzo quota avanzo di amministrazione)

(Utilizzo quota avanzo di amministrazione)

        1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nell’anno 2007 mediante l’utilizzo di una quota dell’avanzo di amministrazione.

        1.  Identico.

        2. Per i singoli enti locali l’esclusione delle spese di investimento è commisurata all’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

        2.  Identico:

            a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell’1,4 per cento;

            a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è del 2,6 per cento;

            b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell’1,3 per cento.

            b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9 per cento;

 

            c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell’1,3 per cento.

Articolo 3.

Articolo 3.

(Recupero maggiore gettito ICI)

(Recupero maggiore gettito ICI)

        1. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1.  Identico:

            a) il comma 39 è sostituito dal seguente:

            a) identico:

                «39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.»;

        «39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all’eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto»;

            b) il comma 46 è sostituito dal seguente:

            b) identico:

                «46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno.».

        «46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all’eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto».

        2. Per l’anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell’imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell’interno dall’Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all’articolo 179 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell’imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.

        2.  Identico.

        3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all’articolo 186 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l’avanzo non sia sufficiente, l’ente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.

        3.  Identico.

        4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell’esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.

        4.  Identico.

        5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L’onere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

        5.  Identico.

Articolo 4.

Articolo 4.

(Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali)

(Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali)

        1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l’anno 2007.

    Identico

        2. Per l’anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

        3. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, viene stanziata per l’anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:

 

            a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all’erario delle somme accantonate ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

 

            b) per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all’attuazione del comma 2.

 

        4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).

 

 

Articolo 4-bis.

 

(Fondi per le esigenze connesse all’acquisizione di beni e servizi)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all’acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l’anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione sull’utilizzo del fondo, nella quale è indicata la destinazione delle relative risorse.

 

        2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all’acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, con una dotazione, per l’anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti.

Articolo 5.

Articolo 5.

(Interventi in materia pensionistica)

(Interventi in materia pensionistica)

        1. Per l’anno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, all’incremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2.

        1. A decorrere dall’anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell’applicazione della predetta tabella A, l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all’anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall’anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

 

        2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

 

        3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l’ente incaricato dell’erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

 

        4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.

 

        5. Con effetto dal 1º gennaio 2008, l’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l’importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all’articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

        6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione dell’incremento di cui al comma 1 e le modalità ed i termini di corresponsione.

        7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell’anno 2008, alla verifica dell’attuazione delle predette disposizioni.

        3. A decorrere dall’anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, di:

            a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, nonchè miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell’assicurazione generale obbligatoria;

            b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici.

        8. A decorrere dall’anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l’anno 2008, di 234 milioni di euro per l’anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all’articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l’applicazione di parametri identici per i diversi enti.

Articolo 6.

Articolo 6.

(Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari)

(Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari)

        1. All’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’unità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente variazione in aumento:

        1.  Identico:

  2007            2008            2009

  2007            2008            2009

  _                  _                  _   

  _                  _                  _   

  (migliaia  di  euro)         

  (migliaia  di  euro)         

Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  239.000            –                 –

Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  68.300            –                 –

        2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 130 milioni di euro per l’anno 2007.

        2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 69 milioni di euro per l’anno 2007.

        3. Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l’anno 2007.

        3.  Identico.

        4. Per provvedere alle esigenze dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell’Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall’articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l’anno finanziario 2007.

        4.  Identico.

        5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l’anno 2007.

        5.  Identico.

        6. All’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e, all’ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorità» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».

        6.  Identico.

        7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.

        8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell’articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        8.  Identico.


Articolo 7.


Articolo 7.

(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l’anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l’anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

        1. Le autorizzazioni di spesa di cui all’elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l’anno 2007, degli importi indicati nell’elenco medesimo.

        Identico

        (Si vedano tuttavia le modifiche agli elenchi nn. 1 e 2)

        2. Le somme accantonate per l’anno 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all’elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

 


Articolo 8.


Articolo 8.

(Trasferimenti correnti per le imprese)

(Trasferimenti correnti alle imprese)

        1. Per l’anno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nell’unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:

        1. Per l’anno 2007, il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, iscritto nell’unità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:

            Ferrovie dello Stato S.p.A.  166.300.000

            Ferrovie dello Stato S.p.A.  166.300.000

            Poste Italiane S.p.A.    41.700.000

            Poste Italiane S.p.A.    41.700.000

            ANAS S.p.A.    36.000.000

            ANAS S.p.A.    36.000.000

            ENAV S.p.A.      6.000.000

            ENAV S.p.A.      6.000.000

        2. Per l’anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

        2.  Identico.

        3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l’anno 2007.

        3.  Identico.

        4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l’anno 2006, è concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l’anno 2007.

        4.  Identico.

 

Articolo 8-bis

 

(Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa)

 

        1. Per i programmi agevolati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall’articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive 1º febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è sostituito dall’atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l’affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all’articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui all’articolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1º febbraio 2006, prevedendo l’eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.

 

        2. All’articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento».

 

        3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all’articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità, anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all’articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attività della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l’utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l’eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

        4. All’articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disponibilità rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all’articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite le modalità di assegnazione delle predette risorse».

 

        5. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

 

        «4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi».

 

        6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d’area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d’area in essere, sono utilizzate:

 

            a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura degli oneri derivanti dall’incremento di cui al comma 7 del presente articolo, nonché di quelli derivanti dalla corresponsione alle società convenzionate dei compensi per l’attività di istruttoria e di assistenza tecnica;

 

            b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d’area richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell’istruttoria.

 

        7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le priorità di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonché la misura e le modalità di corresponsione dell’incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d’area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.

 

        8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 9.

Articolo 9.

(Partecipazione italiana a missioni internazionali)

(Partecipazione italiana a missioni internazionali)

        1. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L’indennità di missione e l’indennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all’articolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

        Identico

        2. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all’azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L’indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

        3. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L’indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

        4. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell’Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell’Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L’indennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

        5. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell’Unione europea in Afghanistan. L’indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

        6. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L’indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

        7. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l’ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell’ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L’indennità di missione è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

        8. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l’ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

        9. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell’Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall’articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

 

        10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all’attuazione dei programmi per l’eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.

 

        11. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d’armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000.

 

        12. All’articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: «(MSU),» sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),».

 

        13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

 

Articolo 10.

Articolo 10.

(Disposizioni in materia di personale militare)

(Disposizioni in materia di personale militare)

        1. All’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

    Identico

        «1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell’Aeronautica militare è pari all’8 per cento dell’organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all’unità.».

 

Articolo 11.

Articolo 11.

(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università)

(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università)

        1. È autorizzata l’ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l’anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

        1.  Identico.

        2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per l’anno accademico 2007-2008, si applica l’articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

        2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, le disposizioni dell’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l’anno accademico 2007-2008.

Articolo 12.

Articolo 12.

(Misure in materia di autotrasporto merci)

(Misure in materia di autotrasporto merci)

        1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

        Identico

        2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

        3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d’imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell’anno 2007, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, al Fondo di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell’importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di cui all’articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

        4. Il termine per l’emanazione del regolamento di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 30 settembre 2007.

 

Articolo 13.

Articolo 13.

(Sblocco risorse vincolate su TFR)

(Sblocco risorse vincolate su TFR)

        1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l’anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell’importo totale indicato nell’elenco 1 di cui all’articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

        Identico

        2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all’accertamento delle entrate con il procedimento di cui all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 


Articolo 14.


Articolo 14.

(Variazioni compensative)

(Variazioni compensative)

        1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all’articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l’invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell’organo competente, da sottoporre all’approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

        1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all’articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l’invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell’organo competente, da sottoporre all’approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


Articolo 15.


Articolo 15.

(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti)

(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti)

        1. Allo scopo di consentire l’attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l’ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell’adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per l’anno 2007 l’ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per l’anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.

        1.  Identico.

 

        1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’economia ittica, il credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: «della pesca,» sono soppresse.

 

        1-ter. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

        2. Le persone fisiche e le società semplici di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell’anno 2006, delle disposizioni concernenti l’aggiornamento dei redditi fondiari di cui all’articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell’acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.

        2.  Identico.

        3. All’articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007».

        3. All’articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2007».

 

        3-bis. Dopo il comma 14 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

 

        «14-bis. Gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.

 

        14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

 

        3-ter. Per l’anno d’imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati dall’obbligo previsto dal comma 4-bis dell’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all’anno d’imposta 2007, degli adempimenti relativi all’obbligo di cui al presente comma.

 

        3-quater. All’articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «entro la data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 novembre 2007».

        4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

        4.  Identico.

        5. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».

        5.  Identico.

 

        5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) al comma 1055, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2007»;

 

            b) al comma 1056, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

 

        5-ter. All’onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

        6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica denominato: «fondo rotativo», per favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dall’articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall’articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.

 

        6-bis. All’articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «gli articoli 24 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 24».

 

        6-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 484 è sostituito dal seguente:

 

        «484. La società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle società dalla stessa controllate, acquista nell’anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché l’espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all’accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all’Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall’attività di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con l’Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalità, flussi informativi e tempi necessari per l’espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia».

 

Articolo 15-bis.

 

(Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali)

 

        1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all’articolo 6:

 

                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle voci da 10 a 90 dell’attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l’ammontare complessivo delle voci dell’attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell’attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria»;

 

                2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

 

        «1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1»;

 

                3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza l’applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell’ultimo periodo del medesimo comma 1»;

 

            b) all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: «esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse».

 

        2. All’articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee,» sono soppresse.

 

        3. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei versamenti in acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

 

        4. All’articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) alla lettera a), dopo le parole: «dell’industria,» sono inserite le seguenti: «del credito, dell’assicurazione,»;

 

            b) alla lettera c), le parole: «del credito, assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «dei».

 

        5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2007.

 

        6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni di euro per l’anno 2007, in 378 milioni di euro per l’anno 2008 e in 390 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:

 

            a) quanto a 28 milioni di euro per l’anno 2007, a 58 milioni di euro per l’anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4;

 

            b) quanto a 186 milioni di euro per l’anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1);

 

            c) quanto a 101 milioni di euro per l’anno 2008 e a 94 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, a seguito dell’autorizzazione accordata con decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165 del 27 giugno 2007, dall’applicazione della lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;

 

            d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

        7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) all’articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;

 

            b) all’articolo 164, comma 1, lettera b):

 

                1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio»;

 

                2) al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40 per cento»;

 

            c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell’articolo 164 è sostituita dalla seguente:

 

            «b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta».

 

        8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.

 

        9. Per il periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 è fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 è fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 è fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d’imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d’imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.

 

        10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti all’articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

 

        11. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

        12. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

        13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

        14. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.

Articolo 16.

(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi)

(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi)

        1. Il comma 989 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

    Identico

        «989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

 

                a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;

 

                b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;

 

                c) adeguamento graduale dell’ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d’inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

                d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

 

        989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l’istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.».

 

Articolo 17.

Articolo 17.

(Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per l’anno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 1, comma 1.

        1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l’anno 2007 e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all’articolo 1, comma 1.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    2.  Identico.

Articolo 18.

 

(Entrata in vigore)

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, addì 2 luglio 2007.

 

NAPOLITANO

 

Prodi – Padoa-Schioppa – Bianchi – Di Pietro – Lanzillotta – Damiano – Parisi – D’Alema – De Castro – Pecoraro Scanio – Mussi

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 

TABELLA A

(Articolo 5, comma 1)

 

Lavoratori dipendenti –
Anni di contribuzione

Lavoratori autonomi –
Anni di contribuzione

Somma aggiuntiva
(in euro) – Anno 2007

Somma aggiuntiva
(in euro) – Dal 2008

Fino a 15

Fino a 18

262

336

Oltre 15 fino a 25

Oltre 18 fino a 28

327

420

Oltre 25

Oltre 28

392

504

 

Elenco 1

Elenco 1

(previsto dall’articolo 7, comma 1)

(previsto dall’articolo 7, comma 1)

INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

 

Amministrazione/disposizione
normativa

Codice UPB

Descrizione UPB

Capitolo

Denominazione CAP

Integrazione 2007

 

Amministrazione/disposizione
normativa

Codice UPB

Descrizione UPB

Capitolo

Denominazione CAP

Integrazione 2007

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

 

 

 

Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 1

03.01.05.15

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile

2184

Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile

65.000.000

 

Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 1

03.01.05.15

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile

2184

Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile

65.000.000

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 334

02.01.02.06

Interventi famiglia

1328

Spese connesse con la concessione dell’assegno per i figli nati nell’anno 2005 e per i secondi ed ulteriori figli, per ordine di nascita, nati nell’anno 2006, ovvero adottati

40.000.000

 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 334

02.01.02.06

Interventi famiglia

1328

Spese connesse con la concessione dell’assegno per i figli nati nell’anno 2005 e per i secondi ed ulteriori figli, per ordine di nascita, nati nell’anno 2006, ovvero adottati

40.000.000

Decreto legislativo 165 del 2001, art. 46

12.01.02.16

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

5223

Spese di funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

1.100.000

 

Decreto legislativo 165 del 2001, art. 46

12.01.02.16

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

5223

Spese di funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

1.100.000

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - articolo 6, comma 1

03.02.10.03

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile

7446

Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze, ecc.

80.000.000

 

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - articolo 6, comma 1

03.02.10.03

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile

7446

Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze, ecc.

80.000.000

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 50

04.01.05.19

Fondo estinzione debiti pregressi

3084

Fondo da ripartire per l’estinzione dei debiti pegressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari

100.000.000

 

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 50

04.01.05.19

Fondo estinzione debiti pregressi

3084

Fondo da ripartire per l’estinzione dei debiti pegressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari

100.000.000

Legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5

04.02.03.08

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

7493

Somme da versare al conto corrente infruttifero, ecc.

411.000.000

 

Legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5

04.02.03.08

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie

7493

Somme da versare al conto corrente infruttifero, ecc.

411.000.000

Legge 230 del 1998, art. 19

03.01.05.16

Servizio civile nazionale

2185

Fondo nazionale per il servizio civile

40.000.000

 

Legge 230 del 1998, art. 19

03.01.05.16

Servizio civile nazionale

2185

Fondo nazionale per il servizio civile

40.000.000

Legge n. 303 del 1999

03.01.05.02

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2115

Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (somme destinate al contrasto della violenza sulle donne)

2.000.000

 

Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1261

03.01.05.02

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2115

Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (somme destinate al contrasto della violenza sulle donne)

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, art. 6, comma 8-quinquies

 

 

 

 





700.000

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987

09.01.02.02

Paesi in via di sviluppo

2180,
2181,
2182,
2183,
2184,
2195 

 






10.000.000

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 

 

 

 

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 - art. 22, comma 6

03.01.01.00

Funzionamento

1805/03

Spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio dei servizi idrici

100.000

 

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 - art. 22, comma 6

03.01.01.00

Funzionamento

1805/03

Spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e dell’Osservatorio dei servizi idrici

100.000

 

Segue: Elenco 1

Segue: Elenco 1

(previsto dall’articolo 7, comma 1)

(previsto dall’articolo 7, comma 1)

INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

 

 

 

 

Legge n. 910 del 1986 - art. 7, comma 8

03.02.03.09

Fondo unico per l’edilizia universitaria

7304

Fondo da ripartire per l’edilizia universitaria

10.000.000

 

Legge n. 910 del 1986 - art. 7, comma 8

03.02.03.09

Fondo unico per l’edilizia universitaria

7304

Fondo da ripartire per l’edilizia universitaria

10.000.000

Legge n. 537 del 1993 - art. 5, comma 1

03.01.02.09

Finanziamento ordinario università statali

1694

Fondo per il finanziamento ordinario delle università, ecc.

5.000.000

 

Legge n. 537 del 1993 - art. 5, comma 1

03.01.02.09

Finanziamento ordinario università statali

1694

Fondo per il finanziamento ordinario delle università, ecc.

5.000.000

Legge n. 488 del 1999 - art. 6 comma 20

03.01.02.02

Borse di studio post-laurea

1686/2

Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato, ecc.

10.000.000

 

Legge n. 488 del 1999 - art. 6 comma 20

03.01.02.02

Borse di studio post-laurea

1686/2

Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato, ecc.

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 14

04.01.02.04

Organismi non lucrativi di attività sociali (ONLUS)

3526

Spese di funzionamento dell’organo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS

1.000.000

 

 

 

 

TOTALE

764.200.000

 

 

 

 

 

TOTALE

775.900.000

 

Elenco 2

Elenco 2

(previsto dall’articolo 7, comma 2)

(previsto dall’articolo 7, comma 2)

Somme accantonate ai sensi dell’art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili

Somme accantonate ai sensi dell’art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili

 

Codice UPB

Descrizione UPB

Capitolo

Denominazione CAP

2007

 

Codice UPB

Descrizione UPB

Capitolo

Denominazione CAP

2007

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

877.211.899

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

857.211.899

03.01.05.02

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2115

Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

30.000.000

 

03.01.05.02

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2115

Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

30.000.000

03.01.05.14


03.02.10.02

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria

2183


7442

– Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria

– Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria

15.000.000

 

03.01.05.14


03.02.10.02

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria

2183


7442

– Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria

– Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell’editoria

15.000.000

03.01.05.20

Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese

2197

Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese, ecc.

251.078.909

 

03.01.05.20

Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese

2197

Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese, ecc.

251.078.909

04.01.05.02

Altri fondi di riserva

3001

Fondo di riserva per le spese impreviste

100.000.000

 

04.01.05.02

Altri fondi di riserva

3001

Fondo di riserva per le spese impreviste

80.000.000

06.01.01.01

Spese generali di funzionamento

3555

Spese per i compensi dovuti a Riscossione SpA

29.541.002

 

06.01.01.01

Spese generali di funzionamento

3555

Spese per i compensi dovuti a Riscossione SpA

29.541.002

06.01.01.01

Spese generali di funzionamento

3565

Spese per la remunerazione di Riscossione SpA, ecc.

21.370.087

 

06.01.01.01

Spese generali di funzionamento

3565

Spese per la remunerazione di Riscossione SpA, ecc.

21.370.087

06.01.02.05

Centri autorizzati di assistenza fiscale

3845

Spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, ecc.

28.912.470

 

06.01.02.05

Centri autorizzati di assistenza fiscale

3845

Spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, ecc.

28.912.470

06.01.02.08

Agenzia delle Entrate

3890

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione

216.321.666

 

06.01.02.08

Agenzia delle Entrate

3890

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione

216.321.666

06.01.02.09

Agenzia del Demanio

3901

Somma da erogare all’ente pubblico economico «Agenzia del Demanio»

11.354.953

 

06.01.02.09

Agenzia del Demanio

3901

Somma da erogare all’ente pubblico economico «Agenzia del Demanio»

11.354.953

06.01.02.10

Agenzia del Territorio

3911

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione

44.721.570

 

06.01.02.10

Agenzia del Territorio

3911

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione

44.721.570

06.01.02.11

Agenzia del Dogane

3920

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione

51.601.811

 

06.01.02.11

Agenzia del Dogane

3920

Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione

51.601.811

12.01.02.02

Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza

5107

Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per le spese riservate, ecc.

77.309.431

 

12.01.02.02

Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza

5107

Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per le spese riservate, ecc.

77.309.431

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

 

431.350.172

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

 

431.350.172

04.02.03.04

Ente Nazionale Energia e Ambiente

7630

Contributo all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (E.N.E.A.).

24.638.453

 

04.02.03.04

Ente Nazionale Energia e Ambiente

7630

Contributo all’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (E.N.E.A.).

24.638.453

06.02.03.12

Aree sottoutilizzate

8425

Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate

404.449.004

 

06.02.03.12

Aree sottoutilizzate

8425

Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate

404.449.004

03.02.03.08

Fondo incentivi alle imprese

7421

Interventi agevolativi per il settore aeronautico

2.262.715

 

03.02.03.08

Fondo incentivi alle imprese

7421

Interventi agevolativi per il settore aeronautico

2.262.715

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

 

21.420.369

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

 

21.420.369

4.1.2.1

Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti

1761/03

Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico

12.444.933

 

4.1.2.1

Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti

1761/03

Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico

12.444.933

4.1.2.2

Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti

1761/05

Spese per mercedi ai detenuti

8.975.436

 

4.1.2.2

Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti

1761/05

Spese per mercedi ai detenuti

8.975.436

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

 

 


70.616.714

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

 

 


70.616.714

03.02.03.01

Occupazione

7202

Fondo per l’occupazione

70.616.714

 

03.02.03.01

Occupazione

7202

Fondo per l’occupazione

70.616.714

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

27.796.789

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

27.796.789

02.01.01.03

Istituzioni scolastiche

1204

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

18.602.803

 

02.01.01.03

Istituzioni scolastiche

1204

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

18.602.803

02.01.05.09

Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese

1292

Fondo da destinare alle scuole non statali

9.193.986

 

02.01.05.09

Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese

1292

Fondo da destinare alle scuole non statali

9.193.986

MINISTERO DELL’INTERNO

 

 

17.034.190

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 

 

17.034.190

04.01.02.05

Immigrati, profughi e rifugiati

2351

Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri

16.255.127

 

04.01.02.05

Immigrati, profughi e rifugiati

2351

Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri

16.255.127

04.01.02.05

Immigrati, profughi e rifugiati

2358

Spese per l’assistenza economica e sanitaria in favore degli stranieri

779.063

 

04.01.02.05

Immigrati, profughi e rifugiati

2358

Spese per l’assistenza economica e sanitaria in favore degli stranieri

779.063

Segue Elenco 2

Segue Elenco 2

(previsto dall’articolo 7, comma 2)

(previsto dall’articolo 7, comma 2)

Somme accantonate ai sensi dell’art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili

Somme accantonate ai sensi dell’art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili

 

Codice UPB

Descrizione UPB

Capitolo

Denominazione CAP

2007

 

Codice UPB

Descrizione UPB

Capitolo

Denominazione CAP

2007

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 


14.871.066

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 


14.871.066

02.01.02.05

Difesa del mare

1644

Spese per il servizio di protezione dell’ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di, etc.

4.399.724

 

02.01.02.05

Difesa del mare

1644

Spese per il servizio di protezione dell’ambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di, etc.

4.399.724

07.01.02.01

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

3621

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

6.848.484

 

07.01.02.01

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

3621

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

6.848.484

07.02.03.02

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

8831

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

3.622.858

 

07.02.03.02

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

8831

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

3.622.858

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

 

 

18.009.955

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

 

 

18.009.955

01.02.10.02

Fondo opere strategiche

7060

Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse, ecc.

18.009.955

 

01.02.10.02

Fondo opere strategiche

7060

Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse, ecc.

18.009.955

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

 


42.565.945

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

 


42.565.945

03.01.02.10

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)

2083

Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

11.676.113

 

03.01.02.10

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)

2083

Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

11.676.113

03.02.03.03

Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario

7438

Somme per garantire l’avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale

5.748.553

 

03.02.03.03

Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario

7438

Somme per garantire l’avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale

5.748.553

03.02.03.03

Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario

7439

Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi

23.884.215

 

03.02.03.03

Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario

7439

Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi

23.884.215

05.01.02.04

Economia montana e forestale

3081

Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale nelle attivita’ antincendi boschivi

1.257.064

 

05.01.02.04

Economia montana e forestale

3081

Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale nelle attivita’ antincendi boschivi

1.257.064

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

 

32.815.494

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

 

32.815.494

03.02.10.01

Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale

7410

Fondo unico per gli investimenti da ripartire

23.726.123

 

03.02.10.01

Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale

7410

Fondo unico per gli investimenti da ripartire

23.726.123

11.02.03.02

Fondo unico per lo spettacolo

8570

Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica

3.086.218

 

11.02.03.02

Fondo unico per lo spettacolo

8570

Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica

3.086.218

11.02.03.02

Fondo unico per lo spettacolo

8571

Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche

2.468.874

 

11.02.03.02

Fondo unico per lo spettacolo

8571

Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche

2.468.874

11.02.03.02

Fondo unico per lo spettacolo

8573

Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica

2.165.795

 

11.02.03.02

Fondo unico per lo spettacolo

8573

Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica

2.165.795

12.02.03.02

Fondo unico per lo spettacolo

8721

Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi, ecc.

560.525

 

12.02.03.02

Fondo unico per lo spettacolo

8721

Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi, ecc.

560.525

06.01.02.01

Enti ed attività culturali

3631/01

Contributo statale a favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza

502.826

 

06.01.02.01

Enti ed attività culturali

3631/01

Contributo statale a favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza

502.826

06.01.02.01

Enti ed attività culturali

3631/03

Centro nazionale libro parlato

275.918

 

06.01.02.01

Enti ed attività culturali

3631/03

Centro nazionale libro parlato

275.918

06.01.02.01

Enti ed attività culturali

3631/04

Centro nazionale libro parlato di Feltre

29.215

 

06.01.02.01

Enti ed attività culturali

3631/04

Centro nazionale libro parlato di Feltre

29.215

MINISTERO DELLA SALUTE

 

 

61.883.839

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 

 

61.883.839

03.01.02.10

Ricerca scientifica

3392

Fondo occorrente per il finanziamento delle attivita’ di ricerca corrente e finalizzata, nonché di, etc.

33.877.873

 

03.01.02.10

Ricerca scientifica

3392

Fondo occorrente per il finanziamento delle attivita’ di ricerca corrente e finalizzata, nonché di, etc.

33.877.873

03.01.02.10

Ricerca scientifica

3405/02

Trasferimenti ad istituzioni sociali private

2.514.128

 

03.01.02.10

Ricerca scientifica

3405/02

Trasferimenti ad istituzioni sociali private

2.514.128

Segue Elenco 2

Segue Elenco 2

(previsto dall’articolo 7, comma 2)

(previsto dall’articolo 7, comma 2)

Somme accantonate ai sensi dell’art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili

Somme accantonate ai sensi dell’art. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili

 

Codice UPB

Descrizione UPB

Capitolo

Denominazione CAP

2007

 

Codice UPB

Descrizione UPB

Capitolo

Denominazione CAP

2007

03.01.02.16

Istituto Superiore di Sanità

3443

Fondo occorrente per il funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità

9.500.000

 

03.01.02.16

Istituto Superiore di Sanità

3443

Fondo occorrente per il funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità

9.500.000

03.01.02.17

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

3447

Fondo occorrente per il funzionamento dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

6.500.000

 

03.01.02.17

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

3447

Fondo occorrente per il funzionamento dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro

6.500.000

03.01.02.20

Croce Rossa Italiana

3453

Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana.

3.818.960

 

03.01.02.20

Croce Rossa Italiana

3453

Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana.

3.818.960

03.01.02.22

Agenzia italiana del farmaco

3458

Fondo per gli oneri di gestione dell’Agenzia italiana del farmaco

5.672.878

 

03.01.02.22

Agenzia italiana del farmaco

3458

Fondo per gli oneri di gestione dell’Agenzia italiana del farmaco

5.672.878

MINISTERO DEI TRASPORTI

 

 

15.843.985

 

MINISTERO DEI TRASPORTI

 

 

15.843.985

02.01.02.01

Fondo per i trasferimenti correnti a imprese

1360

Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi, ecc.

15.000.000

 

02.01.02.01

Fondo per i trasferimenti correnti a imprese

1360

Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi, ecc.

15.000.000

04.01.01.07

Sicurezza della navigazione

2201

Spese per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l’emergenza e la sicurezza in mare

843.985

 

04.01.01.07

Sicurezza della navigazione

2201

Spese per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l’emergenza e la sicurezza in mare

843.985

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

 

155.260.111

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

 

155.260.111

03.01.02.07

Piani e programmi di sviluppo dell’università

1690

Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche, etc.

15.336.180

 

03.01.02.07

Piani e programmi di sviluppo dell’università

1690

Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche, etc.

15.336.180

03.01.02.08

Università ed istituti non statali

1692

Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti

6.836.000

 

03.01.02.08

Università ed istituti non statali

1692

Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti

6.836.000

03.02.03.04

Ricerca scientifica

7236

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

112.754.000

 

03.02.03.04

Ricerca scientifica

7236

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

112.754.000

03.01.02.02

Borse di studio post laurea

1686/02

Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati

20.333.931

 

03.01.02.02

Borse di studio post laurea

1686/02

Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati

20.333.931

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

 

 

186.237.792

 

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

 

 

186.237.792

04.01.05.02

Fondo per le politiche sociali

3671

Fondo da ripartire per le politiche sociali

186.237.792

 

04.01.05.02

Fondo per le politiche sociali

3671

Fondo da ripartire per le politiche sociali

186.237.792

 

 

 

TOTALE MINISTERI

1.972.918.320

 

 

 

 

TOTALE MINISTERI

1.952.918.320