Testo del decreto-legge |
Testo comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati |
Disposizioni urgenti in materia finanziaria |
Disposizioni urgenti in materia finanziaria |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dellAmministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dellItalia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonché di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori delleconomia; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007; |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dellambiente e della tutela del territorio e del mare e delluniversità e della ricerca; |
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emana |
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il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. |
Articolo 1. |
(Destinazione maggiori entrate) |
(Destinazione maggiori entrate) |
1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per lanno 2007, a 10.065 milioni di euro per lanno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dallanno 2009, incluse per lanno 2007 nel provvedimento previsto dallarticolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. |
Identico |
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui allarticolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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Articolo 1-bis. |
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(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per lanno 2007 ai fini del patto di stabilità interno) |
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1. Dopo il comma 683 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: |
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«683-bis. Limitatamente allanno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dellattuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro limporto complessivo di 5 milioni di euro per lanno 2007». |
Articolo 2. |
Articolo 2. |
(Utilizzo quota avanzo di amministrazione) |
(Utilizzo quota avanzo di amministrazione) |
1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilità interno le spese di investimento finanziate nellanno 2007 mediante lutilizzo di una quota dellavanzo di amministrazione. |
1. Identico. |
2. Per i singoli enti locali lesclusione delle spese di investimento è commisurata allavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata: |
2. Identico: |
a) nella misura del 7,6 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dallarticolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è dell1,4 per cento; |
a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dallarticolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura è del 2,6 per cento; |
b) nella misura del 7,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definita dallarticolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni la misura è dell1,3 per cento. |
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dallarticolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è del 2,9 per cento; |
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c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dallarticolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura è dell1,3 per cento. |
Articolo 3. |
Articolo 3. |
(Recupero maggiore gettito ICI) |
(Recupero maggiore gettito ICI) |
1. Allarticolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) il comma 39 è sostituito dal seguente: |
a) identico: |
«39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno.»; |
«39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alleventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto»; |
b) il comma 46 è sostituito dal seguente: |
b) identico: |
«46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno.». |
«46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alleventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto». |
2. Per lanno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dellimposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dellarticolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dellinterno dallAgenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga allarticolo 179 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dellimposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio. |
2. Identico. |
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui allarticolo 186 del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove lavanzo non sia sufficiente, lente è tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza. |
3. Identico. |
4. Ai soli fini del patto di stabilità interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nellesercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2. |
4. Identico. |
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dellarticolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. Lonere è posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati. |
5. Identico. |
Articolo 4. |
Articolo 4. |
(Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali) |
(Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali) |
1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui allarticolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e allarticolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per lanno 2007. |
Identico |
2. Per lanno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dellarticolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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3. Nello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, viene stanziata per lanno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare: |
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a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti allerario delle somme accantonate ai sensi dellarticolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; |
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b) per il versamento allentrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti allattuazione del comma 2. |
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4. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per leffettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a). |
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Articolo 4-bis. |
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(Fondi per le esigenze connesse allacquisizione di beni e servizi) 1. Nello stato di previsione del Ministero dellinterno è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse allacquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dellArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per lanno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dellinterno presenta al Parlamento una relazione sullutilizzo del fondo, nella quale è indicata la destinazione delle relative risorse. |
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2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse allacquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera, con una dotazione, per lanno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti. |
Articolo 5. |
Articolo 5. |
(Interventi in materia pensionistica) |
(Interventi in materia pensionistica) |
1. Per lanno 2007 si provvede, nel limite di 900 milioni di euro, allincremento dei trattamenti di pensione per i soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dellassicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2. |
1. A decorrere dallanno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dellassicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dellanzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dellapplicazione della predetta tabella A, lanzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dallordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dallIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento allanno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dallanno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dellultima mensilità corrisposta nellanno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo allanno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dallassegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dallindennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. |
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2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali limporto complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite. |
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3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso lINPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua lente incaricato dellerogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma. |
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4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dallanno 2008, per un importo pari a 156 euro, dellincremento delle maggiorazioni sociali di cui allarticolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo. |
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5. Con effetto dal 1º gennaio 2008, lincremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui allarticolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dallarticolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, limporto di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari allincremento dellimporto del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto allanno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui allarticolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
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6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, lindice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dallarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento. |
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di determinazione dellincremento di cui al comma 1 e le modalità ed i termini di corresponsione. |
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, dintesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dellanno 2008, alla verifica dellattuazione delle predette disposizioni. |
3. A decorrere dallanno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 1.500 milioni di euro annui, di: a) incremento dei trattamenti pensionistici indicati al comma 1, nonchè miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nellassicurazione generale obbligatoria; b) interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici. |
8. A decorrere dallanno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per lanno 2008, di 234 milioni di euro per lanno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dallanno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui allarticolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire lapplicazione di parametri identici per i diversi enti. |
Articolo 6. |
Articolo 6. |
(Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari) |
(Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari) |
1. Allaccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle finanze di cui allunità previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è apportata la seguente variazione in aumento: |
1. Identico: |
2007 2008 2009 |
2007 2008 2009 |
_ _ _ |
_ _ _ |
(migliaia di euro) |
(migliaia di euro) |
Ministero delleconomia e delle finanze 239.000 |
Ministero delleconomia e delle finanze 68.300 |
2. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 130 milioni di euro per lanno 2007. |
2. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata di 69 milioni di euro per lanno 2007. |
3. Per consentire lerogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro lAIDS, la tubercolosi e la malaria, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per lanno 2007. |
3. Identico. |
4. Per provvedere alle esigenze dellIstituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dellIstituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dallarticolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, è autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per lanno finanziario 2007. |
4. Identico. |
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilità, i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dallaccensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per lanno 2007. |
5. Identico. |
6. Allarticolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e, allultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorità» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.». |
6. Identico. |
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, cui è attribuita una dotazione di 10 milioni di euro per lanno 2007. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, con una dotazione di 20 milioni di euro per lanno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. |
8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dellarticolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per lanno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Allonere derivante dallattuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2007, allo scopo utilizzando laccantonamento relativo al Ministero delluniversità e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
8. Identico. |
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(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per lanno 2007 delle somme accantonate ai sensi dellarticolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) |
(Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per lanno 2007 delle somme accantonate ai sensi dellarticolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) |
1. Le autorizzazioni di spesa di cui allelenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per lanno 2007, degli importi indicati nellelenco medesimo. |
Identico (Si vedano tuttavia le modifiche agli elenchi nn. 1 e 2) |
2. Le somme accantonate per lanno 2007, ai sensi dellarticolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui allelenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati. |
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(Trasferimenti correnti per le imprese) |
(Trasferimenti correnti alle imprese) |
1. Per lanno 2007, il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche, iscritto nellunità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, di cui allarticolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti: |
1. Per lanno 2007, il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, iscritto nellunità previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, di cui allarticolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo è assegnato alle società sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti: |
Ferrovie dello Stato S.p.A. 166.300.000 |
Ferrovie dello Stato S.p.A. 166.300.000 |
Poste Italiane S.p.A. 41.700.000 |
Poste Italiane S.p.A. 41.700.000 |
ANAS S.p.A. 36.000.000 |
ANAS S.p.A. 36.000.000 |
ENAV S.p.A. 6.000.000 |
ENAV S.p.A. 6.000.000 |
2. Per lanno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui allarticolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
2. Identico. |
3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dellinfrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per lanno 2007. |
3. Identico. |
4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per lanno 2006, è concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per lanno 2007. |
4. Identico. |
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Articolo 8-bis |
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(Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa) |
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1. Per i programmi agevolati ai sensi dellarticolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dallarticolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dallarticolo 13 del decreto del Ministro delle attività produttive 1º febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, è sostituito dallatto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante laffidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dellarticolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui allarticolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui allarticolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1º febbraio 2006, prevedendo leventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalità graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti. |
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2. Allarticolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento». |
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3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui allarticolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui allarticolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità, anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e allarticolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e, per quanto riguarda le attività della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per lutilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dellarticolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo leventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui allarticolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico. |
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4. Allarticolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disponibilità rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui allarticolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui allarticolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite le modalità di assegnazione delle predette risorse». |
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5. Allarticolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: |
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«4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi». |
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6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti darea, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni già autorizzate dei patti territoriali e dei contratti darea in essere, sono utilizzate: |
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a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto darea o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dellarticolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura degli oneri derivanti dallincremento di cui al comma 7 del presente articolo, nonché di quelli derivanti dalla corresponsione alle società convenzionate dei compensi per lattività di istruttoria e di assistenza tecnica; |
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b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti darea richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dellistruttoria. |
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7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le priorità di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonché la misura e le modalità di corresponsione dellincremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dallarticolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti darea che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative. |
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8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta al Parlamento una relazione sullattuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. |
Articolo 9. |
Articolo 9. |
(Partecipazione italiana a missioni internazionali) |
(Partecipazione italiana a missioni internazionali) |
1. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dellUnione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui allarticolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). Lindennità di missione e lindennità di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui allarticolo 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. |
Identico |
2. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dellUnione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui allazione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. Lindennità di missione è corrisposta nella misura di cui allarticolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. |
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3. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dellUnione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). Lindennità di missione è corrisposta nella misura di cui allarticolo 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. |
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4. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dellArma dei carabinieri alle missioni PESD dellUnione europea in Afghanistan e in Kosovo. Lindennità di missione è corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dellarticolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. |
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5. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dellUnione europea in Afghanistan. Lindennità di missione è corrisposta nella misura di cui allarticolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. |
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6. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dellUnione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). Lindennità di missione è corrisposta nella misura di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. |
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7. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, lulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nellambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui allarticolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. Lindennità di missione è corrisposta nella misura di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. |
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8. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, lulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui allarticolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. |
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9. È autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dellUnione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dallarticolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48. |
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10. È autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato allattuazione dei programmi per leliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania. |
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11. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1º luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale darmamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.400.000. |
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12. Allarticolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: «(MSU),» sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),». |
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13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. |
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Articolo 10. |
Articolo 10. |
(Disposizioni in materia di personale militare) |
(Disposizioni in materia di personale militare) |
1. Allarticolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: |
Identico |
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 60, comma 3, a decorrere dal 1º gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dellAeronautica militare è pari all8 per cento dellorganico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto allunità.». |
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Articolo 11. |
Articolo 11. |
(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università) |
(Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle università) |
1. È autorizzata lulteriore spesa di 180 milioni di euro per lanno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dellamministrazione e dellimposta regionale sulle attività produttive. |
1. Identico. |
2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per lanno accademico 2007-2008, si applica larticolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228. |
2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, le disposizioni dellarticolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per lanno accademico 2007-2008. |
Articolo 12. |
Articolo 12. |
(Misure in materia di autotrasporto merci) |
(Misure in materia di autotrasporto merci) |
1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dallarticolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. |
Identico |
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, nè della base imponibile dellimposta regionale sulle attività produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
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3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito dimposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, è effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nellanno 2007, mediante versamento allentrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro delleconomia e delle finanze, al Fondo di cui allarticolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dellimporto riassegnato, fino a 5 milioni di euro, può essere destinata alle finalità di cui allarticolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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4. Il termine per lemanazione del regolamento di cui allarticolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 30 settembre 2007. |
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Articolo 13. |
Articolo 13. |
(Sblocco risorse vincolate su TFR) |
(Sblocco risorse vincolate su TFR) |
1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dallarticolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per lanno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dellimporto totale indicato nellelenco 1 di cui allarticolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco. |
Identico |
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito allaccertamento delle entrate con il procedimento di cui allarticolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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(Variazioni compensative) |
(Variazioni compensative) |
1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui allarticolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando linvarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti allapplicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dellorgano competente, da sottoporre allapprovazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. |
1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui allarticolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando linvarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti allapplicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dellorgano competente, da sottoporre allapprovazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. |
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(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti) |
(Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti) |
1. Allo scopo di consentire lattuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire lammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini delladozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata per lanno 2007 lulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista linterruzione temporanea obbligatoria dellattività di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilità del piano triennale della pesca per lanno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro. |
1. Identico. |
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1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delleconomia ittica, il credito dimposta di cui allarticolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dellacquacoltura pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dellarticolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: «della pesca,» sono soppresse. |
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1-ter. Allonere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. |
2. Le persone fisiche e le società semplici di cui allarticolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui allarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nellanno 2006, delle disposizioni concernenti laggiornamento dei redditi fondiari di cui allarticolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dellacconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. |
2. Identico. |
3. Allarticolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2007». |
3. Allarticolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2007». |
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3-bis. Dopo il comma 14 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti: |
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«14-bis. Gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. |
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14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta allufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati». |
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3-ter. Per lanno dimposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati dallobbligo previsto dal comma 4-bis dellarticolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per gli iscritti allanagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente allanno dimposta 2007, degli adempimenti relativi allobbligo di cui al presente comma. |
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3-quater. Allarticolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «entro la data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 novembre 2007». |
4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, allarticolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». |
4. Identico. |
5. Allarticolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007». |
5. Identico. |
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5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, allarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1055, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2007»; |
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b) al comma 1056, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni». |
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5-ter. Allonere derivante dalla disposizione di cui alla lettera b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per lanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. |
6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica denominato: «fondo rotativo», per favorire laccesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le politiche giovanili di cui allarticolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come integrato dallarticolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire laccesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui allarticolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dallarticolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operatività delle garanzie nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati. |
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6-bis. Allarticolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «gli articoli 24 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «larticolo 24». |
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6-ter. Allarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 484 è sostituito dal seguente: |
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«484. La società di cui allarticolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle società dalla stessa controllate, acquista nellanno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché lespletamento, ove necessario, delle attività inerenti allaccatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati allAgenzia del territorio. Gli oneri derivanti dallattività di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con lAgenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalità, flussi informativi e tempi necessari per lespletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia». |
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Articolo 15-bis. |
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(Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonché in materia di rimborsi IVA e di deducibilità delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali) |
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1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) allarticolo 6: |
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1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra lammontare delle voci da 10 a 90 dellattivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e lammontare complessivo delle voci dellattivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dellattivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria»; |
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2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: |
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«1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dellarticolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1»; |
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3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza lapplicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nellultimo periodo del medesimo comma 1»; |
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b) allarticolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: «esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse». |
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2. Allarticolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, subordinatamente allautorizzazione delle competenti autorità europee,» sono soppresse. |
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3. In deroga allarticolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei versamenti in acconto dellimposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo dimposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006. |
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4. Allarticolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) alla lettera a), dopo le parole: «dellindustria,» sono inserite le seguenti: «del credito, dellassicurazione,»; |
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b) alla lettera c), le parole: «del credito, assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «dei». |
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5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2007. |
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6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni di euro per lanno 2007, in 378 milioni di euro per lanno 2008 e in 390 milioni di euro a decorrere dallanno 2009, si provvede: |
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a) quanto a 28 milioni di euro per lanno 2007, a 58 milioni di euro per lanno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dallanno 2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti allINPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dellente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4; |
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b) quanto a 186 milioni di euro per lanno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dallanno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1); |
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c) quanto a 101 milioni di euro per lanno 2008 e a 94 milioni di euro a decorrere dallanno 2009, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, a seguito dellautorizzazione accordata con decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L 165 del 27 giugno 2007, dallapplicazione della lettera c) del comma 1 dellarticolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dallarticolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278; |
|
d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dallanno 2009, mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) allarticolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»; |
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b) allarticolo 164, comma 1, lettera b): |
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1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dellarticolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio»; |
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2) al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40 per cento»; |
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c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dellarticolo 164 è sostituita dalla seguente: |
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«b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo dimposta». |
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8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo dimposta in corso alla data del 27 giugno 2007. |
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9. Per il periodo dimposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 è fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 è fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 è fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo dimposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui allarticolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo dimposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo. |
|
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dellimposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo dimposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti allarticolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. |
|
11. Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dellentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. |
|
12. Al fine di consentire allAgenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui allarticolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. |
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13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2007, allo scopo utilizzando laccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle finanze. |
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14. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
Articolo 16. |
Articolo 16. |
(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi) |
(Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi) |
1. Il comma 989 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti: |
Identico |
«989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi: |
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a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione; |
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b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali; |
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c) adeguamento graduale dellammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso dinflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze; |
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d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili. |
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989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per listituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.». |
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Articolo 17. |
Articolo 17. |
(Copertura finanziaria) |
(Copertura finanziaria) |
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in euro 4.131 milioni di euro per lanno 2007, 1.504 milioni di euro a decorrere dallanno 2008, ad esclusione di quelli di cui allarticolo 6, comma 8, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui allarticolo 1, comma 1. |
1. Agli oneri derivanti dallattuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per lanno 2007 e a 1.504 milioni di euro a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui allarticolo 1, comma 1. |
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
2. Identico. |
Articolo 18. |
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(Entrata in vigore) |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Roma, addì 2 luglio 2007. |
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NAPOLITANO |
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Prodi Padoa-Schioppa Bianchi Di Pietro Lanzillotta Damiano Parisi DAlema De Castro Pecoraro Scanio Mussi |
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Visto, il Guardasigilli: Mastella. |
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TABELLA A
(Articolo 5, comma 1)
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Somma aggiuntiva |
Somma aggiuntiva |
Fino a 15 |
Fino a 18 |
262 |
336 |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
327 |
420 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
392 |
504 |
Elenco 1
Elenco 1
(previsto dallarticolo 7, comma 1)
(previsto dallarticolo 7, comma 1)
INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Amministrazione/disposizione |
Codice UPB |
Descrizione UPB |
Capitolo |
Denominazione CAP |
Integrazione 2007 |
|
Amministrazione/disposizione |
Codice UPB |
Descrizione UPB |
Capitolo |
Denominazione CAP |
Integrazione 2007 |
MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE |
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|
MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE |
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Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 1 |
03.01.05.15 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile |
2184 |
Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile |
65.000.000 |
|
Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 1 |
03.01.05.15 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile |
2184 |
Fondo occorrente per gli interventi del Dipartimento della protezione civile |
65.000.000 |
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 334 |
02.01.02.06 |
Interventi famiglia |
1328 |
Spese connesse con la concessione dellassegno per i figli nati nellanno 2005 e per i secondi ed ulteriori figli, per ordine di nascita, nati nellanno 2006, ovvero adottati |
40.000.000 |
|
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 334 |
02.01.02.06 |
Interventi famiglia |
1328 |
Spese connesse con la concessione dellassegno per i figli nati nellanno 2005 e per i secondi ed ulteriori figli, per ordine di nascita, nati nellanno 2006, ovvero adottati |
40.000.000 |
Decreto legislativo 165 del 2001, art. 46 |
12.01.02.16 |
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni |
5223 |
Spese di funzionamento dellAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni |
1.100.000 |
|
Decreto legislativo 165 del 2001, art. 46 |
12.01.02.16 |
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni |
5223 |
Spese di funzionamento dellAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni |
1.100.000 |
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - articolo 6, comma 1 |
03.02.10.03 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile |
7446 |
Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze, ecc. |
80.000.000 |
|
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 - articolo 6, comma 1 |
03.02.10.03 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Protezione civile |
7446 |
Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze, ecc. |
80.000.000 |
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 50 |
04.01.05.19 |
Fondo estinzione debiti pregressi |
3084 |
Fondo da ripartire per lestinzione dei debiti pegressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari |
100.000.000 |
|
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 50 |
04.01.05.19 |
Fondo estinzione debiti pregressi |
3084 |
Fondo da ripartire per lestinzione dei debiti pegressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari |
100.000.000 |
Legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5 |
04.02.03.08 |
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie |
7493 |
Somme da versare al conto corrente infruttifero, ecc. |
411.000.000 |
|
Legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5 |
04.02.03.08 |
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie |
7493 |
Somme da versare al conto corrente infruttifero, ecc. |
411.000.000 |
Legge 230 del 1998, art. 19 |
03.01.05.16 |
Servizio civile nazionale |
2185 |
Fondo nazionale per il servizio civile |
40.000.000 |
|
Legge 230 del 1998, art. 19 |
03.01.05.16 |
Servizio civile nazionale |
2185 |
Fondo nazionale per il servizio civile |
40.000.000 |
Legge n. 303 del 1999 |
03.01.05.02 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
2115 |
Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (somme destinate al contrasto della violenza sulle donne) |
2.000.000 |
|
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1261 |
03.01.05.02 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
2115 |
Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (somme destinate al contrasto della violenza sulle donne) |
2.000.000 |
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Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, art. 6, comma 8-quinquies |
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
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Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 |
09.01.02.02 |
Paesi in via di sviluppo |
2180, |
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MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
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|
MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
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Legge 5 gennaio 1994, n. 36 - art. 22, comma 6 |
03.01.01.00 |
Funzionamento |
1805/03 |
Spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sulluso delle risorse idriche e dellOsservatorio dei servizi idrici |
100.000 |
|
Legge 5 gennaio 1994, n. 36 - art. 22, comma 6 |
03.01.01.00 |
Funzionamento |
1805/03 |
Spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sulluso delle risorse idriche e dellOsservatorio dei servizi idrici |
100.000 |
Segue: Elenco 1
Segue: Elenco 1
(previsto dallarticolo 7, comma 1)
(previsto dallarticolo 7, comma 1)
INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
MINISTERO DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA |
|
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|
|
MINISTERO DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA |
|
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Legge n. 910 del 1986 - art. 7, comma 8 |
03.02.03.09 |
Fondo unico per ledilizia universitaria |
7304 |
Fondo da ripartire per ledilizia universitaria |
10.000.000 |
|
Legge n. 910 del 1986 - art. 7, comma 8 |
03.02.03.09 |
Fondo unico per ledilizia universitaria |
7304 |
Fondo da ripartire per ledilizia universitaria |
10.000.000 |
Legge n. 537 del 1993 - art. 5, comma 1 |
03.01.02.09 |
Finanziamento ordinario università statali |
1694 |
Fondo per il finanziamento ordinario delle università, ecc. |
5.000.000 |
|
Legge n. 537 del 1993 - art. 5, comma 1 |
03.01.02.09 |
Finanziamento ordinario università statali |
1694 |
Fondo per il finanziamento ordinario delle università, ecc. |
5.000.000 |
Legge n. 488 del 1999 - art. 6 comma 20 |
03.01.02.02 |
Borse di studio post-laurea |
1686/2 |
Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato, ecc. |
10.000.000 |
|
Legge n. 488 del 1999 - art. 6 comma 20 |
03.01.02.02 |
Borse di studio post-laurea |
1686/2 |
Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato, ecc. |
10.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 14 |
04.01.02.04 |
Organismi non lucrativi di attività sociali (ONLUS) |
3526 |
Spese di funzionamento dellorgano di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS |
1.000.000 |
|
|
|
|
TOTALE |
764.200.000 |
|
|
|
|
|
TOTALE |
775.900.000 |
Elenco 2
Elenco 2
(previsto dallarticolo 7, comma 2)
(previsto dallarticolo 7, comma 2)
Somme accantonate ai sensi dellart. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Somme accantonate ai sensi dellart. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Codice UPB |
Descrizione UPB |
Capitolo |
Denominazione CAP |
2007 |
|
Codice UPB |
Descrizione UPB |
Capitolo |
Denominazione CAP |
2007 |
MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
|
877.211.899 |
|
MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
|
857.211.899 |
||
03.01.05.02 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
2115 |
Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
30.000.000 |
|
03.01.05.02 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
2115 |
Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
30.000.000 |
03.01.05.14
03.02.10.02 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri Editoria |
2183
7442 |
Fondo occorrente per gli interventi delleditoria Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento delleditoria |
15.000.000 |
|
03.01.05.14
03.02.10.02 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri Editoria |
2183
7442 |
Fondo occorrente per gli interventi delleditoria Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento delleditoria |
15.000.000 |
03.01.05.20 |
Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese |
2197 |
Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese, ecc. |
251.078.909 |
|
03.01.05.20 |
Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese |
2197 |
Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese, ecc. |
251.078.909 |
04.01.05.02 |
Altri fondi di riserva |
3001 |
Fondo di riserva per le spese impreviste |
100.000.000 |
|
04.01.05.02 |
Altri fondi di riserva |
3001 |
Fondo di riserva per le spese impreviste |
80.000.000 |
06.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
3555 |
Spese per i compensi dovuti a Riscossione SpA |
29.541.002 |
|
06.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
3555 |
Spese per i compensi dovuti a Riscossione SpA |
29.541.002 |
06.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
3565 |
Spese per la remunerazione di Riscossione SpA, ecc. |
21.370.087 |
|
06.01.01.01 |
Spese generali di funzionamento |
3565 |
Spese per la remunerazione di Riscossione SpA, ecc. |
21.370.087 |
06.01.02.05 |
Centri autorizzati di assistenza fiscale |
3845 |
Spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, ecc. |
28.912.470 |
|
06.01.02.05 |
Centri autorizzati di assistenza fiscale |
3845 |
Spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, ecc. |
28.912.470 |
06.01.02.08 |
Agenzia delle Entrate |
3890 |
Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione |
216.321.666 |
|
06.01.02.08 |
Agenzia delle Entrate |
3890 |
Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione |
216.321.666 |
06.01.02.09 |
Agenzia del Demanio |
3901 |
Somma da erogare allente pubblico economico «Agenzia del Demanio» |
11.354.953 |
|
06.01.02.09 |
Agenzia del Demanio |
3901 |
Somma da erogare allente pubblico economico «Agenzia del Demanio» |
11.354.953 |
06.01.02.10 |
Agenzia del Territorio |
3911 |
Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione |
44.721.570 |
|
06.01.02.10 |
Agenzia del Territorio |
3911 |
Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione |
44.721.570 |
06.01.02.11 |
Agenzia del Dogane |
3920 |
Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione |
51.601.811 |
|
06.01.02.11 |
Agenzia del Dogane |
3920 |
Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione |
51.601.811 |
12.01.02.02 |
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza |
5107 |
Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per le spese riservate, ecc. |
77.309.431 |
|
12.01.02.02 |
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza |
5107 |
Fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento nonché per le spese riservate, ecc. |
77.309.431 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
|
|
431.350.172 |
|
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
|
|
431.350.172 |
||
04.02.03.04 |
Ente Nazionale Energia e Ambiente |
7630 |
Contributo allEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente (E.N.E.A.). |
24.638.453 |
|
04.02.03.04 |
Ente Nazionale Energia e Ambiente |
7630 |
Contributo allEnte per le nuove tecnologie, lenergia e lambiente (E.N.E.A.). |
24.638.453 |
06.02.03.12 |
Aree sottoutilizzate |
8425 |
Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate |
404.449.004 |
|
06.02.03.12 |
Aree sottoutilizzate |
8425 |
Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate |
404.449.004 |
03.02.03.08 |
Fondo incentivi alle imprese |
7421 |
Interventi agevolativi per il settore aeronautico |
2.262.715 |
|
03.02.03.08 |
Fondo incentivi alle imprese |
7421 |
Interventi agevolativi per il settore aeronautico |
2.262.715 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
|
21.420.369 |
|
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
|
21.420.369 |
||
4.1.2.1 |
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti |
1761/03 |
Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico |
12.444.933 |
|
4.1.2.1 |
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti |
1761/03 |
Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico |
12.444.933 |
4.1.2.2 |
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti |
1761/05 |
Spese per mercedi ai detenuti |
8.975.436 |
|
4.1.2.2 |
Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti |
1761/05 |
Spese per mercedi ai detenuti |
8.975.436 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA |
|
|
|
|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA |
|
|
|
||
03.02.03.01 |
Occupazione |
7202 |
Fondo per loccupazione |
70.616.714 |
|
03.02.03.01 |
Occupazione |
7202 |
Fondo per loccupazione |
70.616.714 |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
|
|
27.796.789 |
|
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
|
|
27.796.789 |
||
02.01.01.03 |
Istituzioni scolastiche |
1204 |
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche |
18.602.803 |
|
02.01.01.03 |
Istituzioni scolastiche |
1204 |
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche |
18.602.803 |
02.01.05.09 |
Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese |
1292 |
Fondo da destinare alle scuole non statali |
9.193.986 |
|
02.01.05.09 |
Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese |
1292 |
Fondo da destinare alle scuole non statali |
9.193.986 |
MINISTERO DELLINTERNO |
|
|
17.034.190 |
|
MINISTERO DELLINTERNO |
|
|
17.034.190 |
||
04.01.02.05 |
Immigrati, profughi e rifugiati |
2351 |
Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri |
16.255.127 |
|
04.01.02.05 |
Immigrati, profughi e rifugiati |
2351 |
Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri |
16.255.127 |
04.01.02.05 |
Immigrati, profughi e rifugiati |
2358 |
Spese per lassistenza economica e sanitaria in favore degli stranieri |
779.063 |
|
04.01.02.05 |
Immigrati, profughi e rifugiati |
2358 |
Spese per lassistenza economica e sanitaria in favore degli stranieri |
779.063 |
Segue Elenco 2
Segue Elenco 2
(previsto dallarticolo 7, comma 2)
(previsto dallarticolo 7, comma 2)
Somme accantonate ai sensi dellart. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Somme accantonate ai sensi dellart. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Codice UPB |
Descrizione UPB |
Capitolo |
Denominazione CAP |
2007 |
|
Codice UPB |
Descrizione UPB |
Capitolo |
Denominazione CAP |
2007 |
MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
|
|
|
|
MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
|
|
|
||
02.01.02.05 |
Difesa del mare |
1644 |
Spese per il servizio di protezione dellambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di, etc. |
4.399.724 |
|
02.01.02.05 |
Difesa del mare |
1644 |
Spese per il servizio di protezione dellambiente marino, per il noleggio di mezzi nautici, aeromobili, mezzi di, etc. |
4.399.724 |
07.01.02.01 |
Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici |
3621 |
Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici |
6.848.484 |
|
07.01.02.01 |
Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici |
3621 |
Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici |
6.848.484 |
07.02.03.02 |
Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici |
8831 |
Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici |
3.622.858 |
|
07.02.03.02 |
Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici |
8831 |
Agenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici |
3.622.858 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE |
|
|
18.009.955 |
|
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE |
|
|
18.009.955 |
||
01.02.10.02 |
Fondo opere strategiche |
7060 |
Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse, ecc. |
18.009.955 |
|
01.02.10.02 |
Fondo opere strategiche |
7060 |
Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse, ecc. |
18.009.955 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
|
|
|
|
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
|
|
|
||
03.01.02.10 |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) |
2083 |
Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura |
11.676.113 |
|
03.01.02.10 |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) |
2083 |
Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura |
11.676.113 |
03.02.03.03 |
Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario |
7438 |
Somme per garantire lavvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale |
5.748.553 |
|
03.02.03.03 |
Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario |
7438 |
Somme per garantire lavvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale |
5.748.553 |
03.02.03.03 |
Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario |
7439 |
Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi |
23.884.215 |
|
03.02.03.03 |
Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario |
7439 |
Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi |
23.884.215 |
05.01.02.04 |
Economia montana e forestale |
3081 |
Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale nelle attivita antincendi boschivi |
1.257.064 |
|
05.01.02.04 |
Economia montana e forestale |
3081 |
Somma occorrente per le esigenze operative del Corpo forestale nelle attivita antincendi boschivi |
1.257.064 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI |
|
|
32.815.494 |
|
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI |
|
|
32.815.494 |
||
03.02.10.01 |
Fondo unico da ripartire investimenti patrimonio culturale |
7410 |
Fondo unico per gli investimenti da ripartire |
23.726.123 |
|
03.02.10.01 |
Fondo unico da ripartire investimenti patrimonio culturale |
7410 |
Fondo unico per gli investimenti da ripartire |
23.726.123 |
11.02.03.02 |
Fondo unico per lo spettacolo |
8570 |
Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica |
3.086.218 |
|
11.02.03.02 |
Fondo unico per lo spettacolo |
8570 |
Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica |
3.086.218 |
11.02.03.02 |
Fondo unico per lo spettacolo |
8571 |
Fondo per la produzione, la distribuzione, lesercizio e le industrie tecniche |
2.468.874 |
|
11.02.03.02 |
Fondo unico per lo spettacolo |
8571 |
Fondo per la produzione, la distribuzione, lesercizio e le industrie tecniche |
2.468.874 |
11.02.03.02 |
Fondo unico per lo spettacolo |
8573 |
Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica |
2.165.795 |
|
11.02.03.02 |
Fondo unico per lo spettacolo |
8573 |
Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica |
2.165.795 |
12.02.03.02 |
Fondo unico per lo spettacolo |
8721 |
Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi, ecc. |
560.525 |
|
12.02.03.02 |
Fondo unico per lo spettacolo |
8721 |
Quota del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi, ecc. |
560.525 |
06.01.02.01 |
Enti ed attività culturali |
3631/01 |
Contributo statale a favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza |
502.826 |
|
06.01.02.01 |
Enti ed attività culturali |
3631/01 |
Contributo statale a favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza |
502.826 |
06.01.02.01 |
Enti ed attività culturali |
3631/03 |
Centro nazionale libro parlato |
275.918 |
|
06.01.02.01 |
Enti ed attività culturali |
3631/03 |
Centro nazionale libro parlato |
275.918 |
06.01.02.01 |
Enti ed attività culturali |
3631/04 |
Centro nazionale libro parlato di Feltre |
29.215 |
|
06.01.02.01 |
Enti ed attività culturali |
3631/04 |
Centro nazionale libro parlato di Feltre |
29.215 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
|
|
61.883.839 |
|
MINISTERO DELLA SALUTE |
|
|
61.883.839 |
||
03.01.02.10 |
Ricerca scientifica |
3392 |
Fondo occorrente per il finanziamento delle attivita di ricerca corrente e finalizzata, nonché di, etc. |
33.877.873 |
|
03.01.02.10 |
Ricerca scientifica |
3392 |
Fondo occorrente per il finanziamento delle attivita di ricerca corrente e finalizzata, nonché di, etc. |
33.877.873 |
03.01.02.10 |
Ricerca scientifica |
3405/02 |
Trasferimenti ad istituzioni sociali private |
2.514.128 |
|
03.01.02.10 |
Ricerca scientifica |
3405/02 |
Trasferimenti ad istituzioni sociali private |
2.514.128 |
Segue Elenco 2
Segue Elenco 2
(previsto dallarticolo 7, comma 2)
(previsto dallarticolo 7, comma 2)
Somme accantonate ai sensi dellart. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Somme accantonate ai sensi dellart. 1, comma 507, della legge 296/2006, rese disponibili
Codice UPB |
Descrizione UPB |
Capitolo |
Denominazione CAP |
2007 |
|
Codice UPB |
Descrizione UPB |
Capitolo |
Denominazione CAP |
2007 |
03.01.02.16 |
Istituto Superiore di Sanità |
3443 |
Fondo occorrente per il funzionamento dellIstituto Superiore di Sanità |
9.500.000 |
|
03.01.02.16 |
Istituto Superiore di Sanità |
3443 |
Fondo occorrente per il funzionamento dellIstituto Superiore di Sanità |
9.500.000 |
03.01.02.17 |
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro |
3447 |
Fondo occorrente per il funzionamento dellIstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro |
6.500.000 |
|
03.01.02.17 |
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro |
3447 |
Fondo occorrente per il funzionamento dellIstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro |
6.500.000 |
03.01.02.20 |
Croce Rossa Italiana |
3453 |
Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana. |
3.818.960 |
|
03.01.02.20 |
Croce Rossa Italiana |
3453 |
Somma da corrispondere alla Croce Rossa Italiana. |
3.818.960 |
03.01.02.22 |
Agenzia italiana del farmaco |
3458 |
Fondo per gli oneri di gestione dellAgenzia italiana del farmaco |
5.672.878 |
|
03.01.02.22 |
Agenzia italiana del farmaco |
3458 |
Fondo per gli oneri di gestione dellAgenzia italiana del farmaco |
5.672.878 |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
|
|
15.843.985 |
|
MINISTERO DEI TRASPORTI |
|
|
15.843.985 |
||
02.01.02.01 |
Fondo per i trasferimenti correnti a imprese |
1360 |
Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi, ecc. |
15.000.000 |
|
02.01.02.01 |
Fondo per i trasferimenti correnti a imprese |
1360 |
Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti a società di servizi marittimi, ecc. |
15.000.000 |
04.01.01.07 |
Sicurezza della navigazione |
2201 |
Spese per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per lemergenza e la sicurezza in mare |
843.985 |
|
04.01.01.07 |
Sicurezza della navigazione |
2201 |
Spese per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per lemergenza e la sicurezza in mare |
843.985 |
MINISTERO DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA |
|
|
155.260.111 |
|
MINISTERO DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA |
|
|
155.260.111 |
||
03.01.02.07 |
Piani e programmi di sviluppo delluniversità |
1690 |
Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche, etc. |
15.336.180 |
|
03.01.02.07 |
Piani e programmi di sviluppo delluniversità |
1690 |
Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche, etc. |
15.336.180 |
03.01.02.08 |
Università ed istituti non statali |
1692 |
Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti |
6.836.000 |
|
03.01.02.08 |
Università ed istituti non statali |
1692 |
Contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti |
6.836.000 |
03.02.03.04 |
Ricerca scientifica |
7236 |
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca |
112.754.000 |
|
03.02.03.04 |
Ricerca scientifica |
7236 |
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca |
112.754.000 |
03.01.02.02 |
Borse di studio post laurea |
1686/02 |
Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati |
20.333.931 |
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03.01.02.02 |
Borse di studio post laurea |
1686/02 |
Borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore di laureati |
20.333.931 |
MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE |
|
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186.237.792 |
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MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE |
|
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186.237.792 |
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04.01.05.02 |
Fondo per le politiche sociali |
3671 |
Fondo da ripartire per le politiche sociali |
186.237.792 |
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04.01.05.02 |
Fondo per le politiche sociali |
3671 |
Fondo da ripartire per le politiche sociali |
186.237.792 |
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TOTALE MINISTERI |
1.972.918.320 |
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TOTALE MINISTERI |
1.952.918.320 |