SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 1397
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori DEL PENNINO, BIONDI, PARAVIA, IANNUZZI, SARO, STERPA e STRACQUADANIO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2007
Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante
norme
in materia di procreazione medicalmente assistita
Onorevoli Senatori. A tre anni dalla sua entrata in vigore crediamo sia necessario un bilancio degli effetti della legge 19 febbraio 2004, n. 40; valutare sine ira et studio le parti che necessitano di essere conservate e quelle che, invece, vanno corrette.
Né si può dire che la
legge è «intangibile» in quanto avrebbe avuto una consacrazione
popolare a seguito del referendum del 12-13 giugno 2005.
Quel referendum, infatti, non
espresse una maggioranza di voti favorevoli al mantenimento in vigore della
legge, ma registrò semplicemente il mancato raggiungimento del quorum
necessario per la validità della pronuncia referendaria. E non
si può interpretare tale risultato come effetto solo dellimpegno
di coloro che, a difesa della legge, invitarono allastensione.
È nota la disaffezione verso
luso dello strumento referendario diffusasi negli ultimi anni, tantè
che nessuno dei diciassette quesiti referendari abrogativi celebratisi
tra il 1997 e il 2003 ha raggiunto il quorum.
Nel caso specifico, poi, si trattava
di un tema complesso e difficile che toccava direttamente solo alcune centinaia
di migliaia di persone e quindi non sollecitava una partecipazione alla
scelta popolare sullargomento.
I presentatori del presente disegno
di legge non intendono comunque riaprire alcuno scontro sui grandi temi
bioetici che ha caratterizzato il dibattito parlamentare prima e la prova
referendaria poi. E non mirano ad una radicale revisione della legge n. 40,
di cui conservano sostanzialmente limpianto.
Intendono solo proporre alcune correzioni
di quegli aspetti che alla luce dellesperienza maturata in questo
triennio si sono rivelati inadeguati.
Essi riguardano: lesclusione
della possibilità di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita (PMA) per le coppie portatrici di malattie genetiche; i divieti
di fecondazione eterologa e di crioconservazione degli embrioni; lobbligo
di unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti, nonché
alcune disposizioni che limitano le possibilità di ricerca.
* * *
Le esclusioni, i divieti e gli obblighi prima ricordati hanno determinato una forte crescita del numero delle coppie che hanno scelto di recarsi allestero per ricorrere a tecniche di PMA.
Dai dati dellosservatorio dellassociazione
«Centri studio conservazione ovociti e sperma umani» (CECOS),
che riportano le informazioni ricevute da ventisette centri esteri, i trattamenti
eseguiti su coppie italiane sono aumentati da circa 1.000 nel 2003 ad oltre
4.000 nel 2005. Se si considera che in Italia vengono eseguiti circa 25.000
cicli PMA, si deve constatare che quelli eseguiti allestero sono
oltre il 15 per cento del totale. Ed il dato è ovviamente sottostimato
in quanto riferito ai soli centri esteri che hanno fornito le informazioni.
Nella maggior parte dei casi il ricorso
allestero è relativo alla possibilità di disporre della
donazione di gameti e di effettuare la diagnosi pre-impianto, ma vi sono
coppie che decidono di espatriare anche per trattamenti che la legge n. 40
del 2004 consente: fertilizzazione in vitro (IVF), iniezione intracitoplasmatica
dello spermatozoo (ICSI), in quanto reputano che i limiti imposti dalla
stessa le espongano a minori possibilità di successo.
In particolare, per la donazione di
ovociti, le coppie italiane si recano in Stati come Spagna, Grecia e Ucraina,
dove la legge permette di utilizzare donatrici anonime volontarie. In questi
Paesi, peraltro, laumentata richiesta da parte di coppie italiane,
da un lato ha fatto raddoppiare i costi di questi trattamenti, dallaltro
rischia di promuovere un mercato nero per il reclutamento dei donatori/donatrici,
soprattutto dai Paesi più poveri.
In sostanza, quello che la legge n. 40
considera giustamente illecito e perseguibile la commercializzazione
dei gameti viene in realtà incentivato allestero dalle
richieste dei nostri connazionali.
Ma il «turismo riproduttivo»,
come abbiamo detto prima, riguarda anche i trattamenti che la nostra legge
riconosce leciti, ma per cui impone il divieto di crioconservazione degli
embrioni e il vincolo di un unico e contemporaneo impianto.
I dati dellEuropean in vitro
fertilization monitoring (EIM), sistema di raccolta dati europeo pubblicati
annualmente sulla rivista Human Reproduction mostrano un lento,
ma costante aumento delle percentuali di successo sia con la fertilizzazione
in vitro con embryo transfer (FIVET) che con lICSI
in tutta Europa, grazie a una riduzione del numero medio di embrioni trasferiti
e, alla conseguente diminuzione delle gravidanze multiple.
Per esempio molti Stati del Nord Europa,
laddove maggiormente si è sviluppata la politica di trasferire un
massimo di 1-2 embrioni, registrano percentuali di gravidanza superiori
al 35 per cento, con una incidenza di gravidanze multiple inferiore all1
per cento.
Lesigenza di trasferire il minor
numero possibile di embrioni richiede che questi vengano selezionati attraverso
varie metodiche che non solo sono ammesse in questi Paesi ma addirittura
incentivate per legge. Ad esempio, in Belgio il sistema sanitario nazionale
rimborsa la procedura solo in caso di trasferimento di un solo embrione
in giovani donne per almeno i primi due cicli. Il congelamento di quelli
soprannumerari è quindi prassi ben consolidata allo scopo di ridurre
il rischio di gravidanze multiple e di non sottoporre la paziente a reiterate
stimolazioni ormonali e procedure chirurgiche.
* * *
Se quelle prima ricordate sono le ragioni che suggeriscono la revisione delle norme della legge n. 40 del 2004 che riguardano vincoli e divieti relativi al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, altre valutazioni inducono i presentatori di questo disegno di legge a ritenere necessario apportare correzioni anche alle disposizioni vigenti per quanto riguarda le possibilità di ricerca.
Attualmente i ricercatori italiani
possono utilizzare linee cellulari staminali importate dallestero,
ma è loro vietata ogni possibilità di ricerca sugli embrioni
prodotti in Italia anche quando è accertata la loro non idoneità
allimpianto.
Inoltre è vietata la clonazione
terapeutica a fini di ricerca mediante il trasferimento di nucleo per la
produzione di cellule staminali autologhe (TNSA), che era stata raccomandata
dalla «Commissione di studio sullutilizzo di cellule staminali
per finalità terapeutiche», nominata con decreto ministeriale
del 6 settembre 2000 dallallora Ministro della sanità Umberto
Veronesi e presieduta dal professor Renato Dulbecco, «perché
offre la prospettiva di risolvere le esigenze quantitative, così
come di superare i problemi di compatibilità immunologica».
«Queste cellule staminali
si legge nel rapporto vengono ottenute mediante riprogrammazione
genetica per trasferimento di nuclei di cellule somatiche in citoplasti
artificiali umani e/o animali purché non comporti lo sviluppo di
embrioni umani (TNSA). Nel caso di citoplasti umani viene previsto esclusivamente
lo sviluppo di stipiti cellulari tessuto specifici».
E proprio perché è in
grado di evitare lavvio della formazione dellembrione, la Commissione,
allunanimità, aveva considerato questa tecnica esente da problemi
etici.
* * *
Passando allillustrazione degli articoli, allarticolo 1, per togliere ogni carattere ideologico o di principio, si propone una riformulazione asettica che si limiti a prevedere che la procreazione assistita è regolata dalla presente legge.
Non sembra, infatti, opportuno ricorrere
a formulazioni declamatorie in un testo legislativo. È buona regola
limitarsi a indicare le finalità della legge che, nel caso in specie,
sono quelle di definire i casi in cui è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita.
Non si vuole in questo modo negare
i diritti dei soggetti coinvolti e in particolare quelli del concepito.
Si intende semplicemente non entrare in unaffermazione di valori
sui quali diverse sono le valutazioni sia in termini assoluti che in termini
di bilanciamento.
Larticolo 1 prevede inoltre
che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita sia consentito
non solo nei casi di sterilità o infertilità, ma anche nellipotesi
di coppie portatrici di malattie trasmissibili al concepito e al partner.
Si intende in questo modo prevenire
il ricorso allaborto in cui questo tipo di coppie generalmente si
rifugiano quando accertano, con la villocentesi o lamniocentesi,
malformazione nel feto. E leliminazione di un feto appare
indipendentemente dalle singole convinzioni ideologiche assai più
grave del mancato impianto di un embrione.
Larticolo 2 e la lettera a)
dellarticolo 3 del presente disegno di legge modificano, rispettivamente,
il comma 1 dellarticolo 2 e il comma 1 dellarticolo 4 della
legge vigente per uniformarli alla proposta di estensione della possibilità
di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita anche a
coppie portatrici di malattie genetiche.
La lettera b) dellarticolo
3 e larticolo 4 modificano la normativa vigente per quanto riguarda
il ricorso alle tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo.
Viene abolito il divieto assoluto,
ma il ricorso a queste tecniche non viene sempre e comunque autorizzato.
Si è cercato di individuare
una soluzione equilibrata, che tenga conto dei differenti punti di vista
prevedendo che lapplicazione delle tecniche di tipo eterologo debba
essere autorizzata da unapposita commissione tecnico-scientifica
istituita dallassessorato regionale della Sanità territorialmente
competente. I criteri cui dovranno attenersi le commissioni regionali saranno
definiti con apposito decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato
nazionale per la bioetica.
Viene poi regolamentata la donazione
dei gameti, che deve essere gratuita, anonima, da parte di un soggetto
maggiorenne che non abbia compiuto i trentacinque anni se donna, i quaranta
se uomo e abbia piena capacità di agire.
Per evitare il rischio di possibili
futuri incesti è stabilito che i gameti di un terzo possono essere
utilizzati al massimo per tre coppie coniugate o conviventi per le quali
la gravidanza sia giunta a termine.
Larticolo 5 corregge la previsione,
già del resto contraddetta dalle linee guida, di obbligo di impianto
dellovulo fecondato anche se la coppia revochi il consenso. Si adotta
anche qui una soluzione equilibrata stabilendo che il partner maschile
può revocare il consenso sino alla fecondazione dellovulo,
la donna, invece, in qualunque momento precedente limpianto. Si tratta
di unipotesi assai meno drastica di quella che era stata avanzata
con la richiesta referendaria che prevedeva comunque labrogazione
del divieto di revoca della volontà precedentemente dichiarata.
Larticolo 6 e la lettera a)
dellarticolo 8 introducono modifiche alla legge vigente, consequenziali
alla nuova disciplina proposta per la fecondazione eterologa.
Larticolo 7 prevede una maggiore
tutela della privacy, stabilendo che i dati riguardanti gli embrioni
formati e i nati siano comunicati dalle strutture e inseriti nel registro
istituito presso lIstituto superiore di sanità in forma anonima
e aggregata.
La lettera c) dellarticolo
8 modifica il comma 7 dellarticolo 12 vigente, nel senso di rendere
più vincolante il divieto di clonazione umana a fini riproduttivi,
prevedendo che, non solo chi realizzi un processo volto ad ottenere un
essere umano discendente da ununica cellula di partenza, eventualmente
identica ad un altro essere umano, ma chiunque realizzi forme di clonazione
umana a fini riproduttivi sia punito.
Larticolo 9 modifica le disposizioni
vigenti in materia di sperimentazione sugli embrioni, riducendo i divieti
attualmente stabiliti.
Si propone, infatti, che coloro che
accedono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita possano autorizzare
lutilizzo a fini terapeutici degli embrioni soprannumerari previo
accertamento della loro sopraggiunta non idoneità allimpianto.
Si stabilisce inoltre che la ricerca
clinica su ciascun embrione vitale sia consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente diagnostiche, al fine di consentire la diagnosi
preimpianto.
Si elimina, infine, il divieto di
interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo a fini di ricerca,
mantenendo la proibizione di questo tipo di clonazione a fini riproduttivi.
Non sembra, infatti, opportuno lasciare in vigore una norma che equipara
il divieto degli interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo
a fini di ricerca con quelli a fini procreativi.
Con larticolo 10 si emenda larticolo
14 della legge n. 40, mantenendo il divieto di soppressione degli
embrioni e di riduzione di gravidanze plurime, ma stabilendo una diversa
disciplina per le tecniche di produzione degli embrioni e consentendo la
loro crioconservazione. Viene, infatti, previsto che le tecniche di produzione
degli embrioni non devono creare un numero superiore a quello strettamente
necessario per ottenere una gravidanza, affidandone il giudizio al medico,
tenuto conto delletà e dello stato di salute della donna.
Viene conseguentemente permessa la
crioconservazione degli embrioni nelle strutture autorizzate e vengono
dettati i criteri cui le stesse, anche prima del decreto del Ministro della
salute di cui allarticolo 4-ter, si devono attenere, stabilendo
le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni fissate.
Larticolo 11 prevede che, a
fronte dellipotesi di obiezione di coscienza sollevate ai sensi dellarticolo
16 della legge n. 40, le strutture sanitarie siano comunque tenute
a garantire laccesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
tramite la sostituzione del personale che si è avvalso del ricorso
allobiezione di coscienza.
Il presente disegno di legge, pertanto,
cerca di risolvere alcuni problemi che oggettivamente la legge n. 40
ha posto, tantè che allindomani della sua approvazione
anche alcuni parlamentari che lavevano sostenuta (in particolare
gli allora presidenti della Commissione Igiene e Sanità del Senato
e della Commissione Affari sociali della Camera, senatore Tomassini e onorevole
Palumbo, nonché i senatori dellUDEUR) presentarono progetti
di legge volti a modificarne alcuni aspetti, sia pure non tutti quelli
su cui oggi ci proponiamo di intervenire.
È auspicio dei presentatori
di questo testo che su di esso si apra un confronto parlamentare sereno
che consenta di giungere a soluzioni che adeguino la legislazione italiana
a quella degli altri Paesi europei.
Art. 1.
1. Larticolo 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Finalità). 1. La procreazione medicalmente assistita è disciplinata dalla presente legge, al fine di favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità, dallinfertilità e da malattie trasmissibili al concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita presuppone la minore efficacia di altri metodi terapeutici».
1. Allarticolo 2, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione dei fenomeni della sterilità, della infertilità e delle malattie genetiche».
1. Allarticolo 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito quando sia accertata limpossibilità
di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, in casi
di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico o in casi di sterilità o infertilità da causa accertata
e certificata da atto medico, nonché in caso di coppie che non abbiano
problemi di fertilità ma che siano portatrici di patologie trasmissibili
al concepito».
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Il ricorso alle tecniche di procreazione
assistita di tipo eterologo non è ammesso tranne che nei casi autorizzati
dalla commissione di cui allarticolo 4-bis».
1. Dopo larticolo 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Fecondazione eterologa). 1. Le richieste di autorizzazione allapplicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui allarticolo 4, comma 3, vanno presentate a unapposita commissione tecnico-scientifica istituita dallassessorato regionale alla sanità competente. I criteri cui devono attenersi le commissioni di cui al precedente periodo sono definiti con apposito decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato nazionale per la bioetica.
2. La commissione di cui al
comma 1 autorizza lapplicazione delle tecniche di tipo eterologo
secondo criteri di tipo clinico, una volta accertato che la coppia richiedente,
ove non coniugata, conviva in modo stabile e continuativo da non meno di
due anni.
3. Le strutture autorizzate
ai sensi dellarticolo 10 garantiscono che non siano diffusi i dati
personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui ai commi 4
e 5.
4. Su richiesta motivata di
colui che è stato procreato, ovvero di coloro che esercitino la
potestà o dei rappresentanti legali se si tratta di minore o di
interdetto, le strutture autorizzate di cui allarticolo 10 sono tenute
a fornire informazioni sui dati del donatore, salvaguardandone lanonimato.
5. In casi particolari, lautorità
giudiziaria può consentire laccesso ai dati anagrafici del
donatore quando il segreto possa determinare un serio e comprovato pregiudizio
per il soggetto procreato. Il giudice provvede su domanda del pubblico
ministero, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, dei genitori
o di un curatore speciale del figlio minore.
Art. 4-ter. - (Donazione di gameti). 1. La donazione di gameti per fini autorizzati da questa legge costituisce un contratto gratuito, formale e segreto, concordato fra il donatore e la struttura autorizzata.
2. La donazione non ha carattere
lucrativo o commerciale. Il contratto è formalizzato per iscritto
tra donatore e la struttura autorizzata. Prima della formalizzazione, il
donatore deve essere informato dei fini e delle conseguenze dellatto.
3. La donazione è anonima
e lidentità dei donatori è custodita nel più
stretto segreto ed in codice.
4. Il donatore deve avere più
di diciotto anni e non più di trentacinque anni se donna, quaranta
anni se uomo, e disporre della piena capacità di agire.
5. Il Ministero della salute,
avvalendosi dellIstituto superiore di sanità, previo parere
del Consiglio superiore di sanità, con proprio decreto, fissa i
criteri generali per i donatori che includono lo stato psicofisico, le
caratteristiche fenotipiche, lassenza di malattie genetiche, ereditarie
o infettive trasmissibili.
6. Ai fini della riproduzione
assistita, i gameti di un terzo possono essere utilizzati al massimo per
tre coppie coniugate o conviventi, per le quali la gravidanza sia arrivata
a termine».
2. I decreti di cui al comma 1 dellarticolo 4-bis e al comma 5 dellarticolo 4-ter della legge 19 febbraio 2004, n. 40, come introdotti dal comma 1 del presente articolo sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Al comma 3 dellarticolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il paziente può revocare la sua volontà fino al momento della fecondazione dellovulo; la paziente in qualsiasi momento».
1. Allarticolo 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Dopo il primo comma dellarticolo
235 del codice civile è inserito il seguente:
Nel caso di procreazione medicalmente assistita
mediante fecondazione eterologa, lazione di disconoscimento non è
ammessa se il padre ha prestato il proprio consenso informato alla fecondazione
eterologa»;
b) al comma 3, le
parole: «in violazione del divieto di cui allarticolo 4, comma
3» sono soppresse.
1. Al comma 1 dellarticolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dati riguardanti gli embrioni formati ed i nati devono essere comunicati dalle strutture e inseriti nel registro unicamente in forma anonima ed aggregata».
1. Allarticolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in violazione di quanto previsto dallarticolo 4, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «senza lautorizzazione dellapposita commissione prevista dallarticolo 4-bis»;
b) alla
fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine
non può comunque essere probante dellavvenuta adozione di
tecnica eterologa il fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio
del partner maschio.»;
c) il
comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque realizzi forme di clonazione umana a fini riproduttivi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da 600.000 a 1.000.000 di euro. Il medico è punito altresì con linterdizione dellesercizio della professione da due a cinque anni».
1. Allarticolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. È vietata qualsiasi sperimentazione
su embrioni umani vitali, salvo quanto disposto dal presente articolo.»;
b) dopo il comma
1 è inserito il seguente:
«1-bis. Coloro che accedono alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita possono dare il loro consenso affinché
gli eventuali embrioni soprannumerari siano destinati a finalità
terapeutiche, previo accertamento della sopraggiunta non idoneità
allimpianto degli embrioni medesimi.»;
c) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. La ricerca clinica su ciascun embrione
umano vitale è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente diagnostiche o terapeutiche.»;
d) al comma 3:
1)
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: «e della
diagnosi preimpianto.»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo a fini procreativi, o di scissione precoce dellembrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca».
1. Larticolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Limiti allapplicazione delle tecniche sugli embrioni). 1. È vietata la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione
degli embrioni, tenuto conto dellevoluzione tecnico-scientifica e
di quanto previsto dallarticolo 7 non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario per ottenere la gravidanza.
3. Ai fini della presente legge
è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo
nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. La crioconservazione degli
embrioni è consentita nellambito delle strutture di cui allarticolo
10, dotate di un sistema di controllo di qualità del lavoro clinico
e di laboratorio certificato dal Ministro della salute.
5. I centri autorizzati devono
comunque garantire, limitatamente ai casi di donazione, che:
a) vengano eseguite indagini cliniche sulla donatrice e sul donatore, per accertare le buone qualità dellembrione;
b) vengano
compiuti tutti gli esami idonei alla ricerca della positività nei
confronti del virus dellHIV;
c) la
conservazione degli embrioni avvenga secondo modalità tali da consentire
in ogni momento e senza possibilità di equivoco lidentificazione
del materiale genetico da parte dei sanitari;
d) il
rispetto dei divieti di cui al comma 3 dellarticolo 13.
6. La crioconservazione al di fuori di quanto previsto nei commi 4 e 5 è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 euro a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione
fino a tre anni dallesercizio professionale nei confronti dellesercente
una professione sanitaria condannato per il reato di cui al comma 6.
8. È consentita la crioconservazione
dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato scritto.
9. La violazione delle disposizioni
di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 50.000 euro.
10. Nel caso di embrioni crioconservati
su richiesta dei soggetti di cui allarticolo 5, per il successivo
trasferimento in utero, i centri autorizzati devono informare gli stessi,
su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni».
1. Allarticolo 16 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. La struttura sanitaria è comunque tenuta a garantire laccesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tramite il ricorso alla sostituzione del personale sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1».