SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 895
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa del senatore PIANETTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006
Introduzione del reato di tortura
Onorevoli Senatori. Nel 1700 uno dei più importanti illuministi, litaliano Pietro Verri, con il suo testo fondamentale «Osservazioni sulla tortura», si associava al coro di grandi pensatori che in ogni epoca hanno manifestato la propria disapprovazione per luso di questa pratica, denunciandone le atrocità e linutilità, giacché il dolore etiam innocentes cogit mentiri.
Dobbiamo attendere ben due secoli
perché la protesta sociale cominci a tradursi in precetti normativi:
il problema della tutela dei diritti delluomo è stato infatti
affrontato a livello giuridico soltanto nel secondo Novecento, allindomani
dellultimo conflitto mondiale, che, con il suo triste portato di
degradazione e misconoscimento di tutti i valori della persona, costituì
la spinta ultima per il legislatore a dare ampio spazio alla tutela dei
diritti inviolabili dellindividuo.
Con il tempo si è sviluppata
una vasta normativa, nazionale e sovranazionale, che mira al riconoscimento
e alla protezione di tali diritti a vari livelli, costituzionale, civile
e penale, ogniqualvolta essi emergano e simpongano nella coscienza
sociale.
Grazie a questa evoluzione sociale
e giurisprudenziale prima, legislativa poi, oggi la tortura è considerata
crimine contro lumanità dal diritto internazionale: è
del 10 dicembre 1984 la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata
dallItalia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498. Da essa
si ricava una compiuta nozione di tortura, definita, allarticolo
1, come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti
ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente
di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni,
di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è
sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o
di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi
altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale
dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica
o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione,
o con il suo consenso espresso o tacito».
Tra gli impegni assunti con la stipula
della Convenzione, figura anche quello, previsto dallarticolo 2,
che obbliga ogni Stato parte ad adottare misure legislative idonee ad impedire
che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla
sua giurisdizione.
Orbene, sia il Comitato contro la
tortura istituito dalla Convenzione stessa allarticolo 17 allo scopo
di verificare lottemperanza, da parte degli Stati firmatari, agli
impegni sottoscritti, sia le più importanti associazioni umanitarie,
hanno più volte richiamato lItalia al pieno rispetto degli
obblighi assunti: aver ratificato la Convenzione contro la tortura non
è sufficiente se, poi, non si provvede ad introdurre nel sistema
penale una previsione specifica intesa alla repressione di condotte riconducibili
alla nozione di «tortura».
Il presente disegno di legge introduce
nel codice penale una nuova ipotesi di reato, che consentirà, per
il futuro, di punire autonomamente (prescindendo, cioè, dalla copertura
oggi offerta da vari reati quali lesioni, percosse, minaccia, violenza
privata, aggravati nel caso autore sia un pubblico ufficiale o per la particolare
crudeltà ovvero per altre eventuali aggravanti di carattere generale)
ogni possibile azione coercitiva esercitata con sistemi indegni di un moderno
Stato di diritto.
Ciò al fine di dimostrare,
in modo più esplicito e mediante una fattispecie delittuosa che
non sia frutto dellapplicazione di altre norme aggravate, lorientamento
chiaro dello Stato italiano. È un segnale forte nel percorso di
civiltà e ci si augura possa divenire elemento caratterizzante di
tutti gli Stati, vero e proprio spartiacque tra la vera civiltà
ed il progresso da una parte e la barbarie dallaltra.
Art. 1.
1. Dopo larticolo 593 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 593-bis. - (Tortura) Il pubblico ufficiale che nellesercizio delle sue funzioni cagiona lesioni o comunque sofferenze psichiche o fisiche ad una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su altri, o per ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione grave o gravissima».
1. Il cittadino straniero che si trovi sul territorio dello Stato e che sia sottoposto a procedimento o condannato per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale riconosciuto è estradato su richiesta dellautorità giudiziaria straniera o internazionale procedente.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare una equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dellautore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2. In caso di morte della vittima,
derivante dallatto di tortura, gli eredi subentrano a questultima
nel diritto a ricevere la equa riparazione.
3. È istituita, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, una apposita commissione che ha il compito
di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime
di tortura o ai loro eredi la equa riparazione del reato di cui ai commi
1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.