Legislatura 15º - Disegno di legge N. 895


SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XV LEGISLATURA ———–

    

N. 895
 
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006

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Introduzione del reato di tortura

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Onorevoli Senatori. – Nel 1700 uno dei più importanti illuministi, l’italiano Pietro Verri, con il suo testo fondamentale «Osservazioni sulla tortura», si associava al coro di grandi pensatori che in ogni epoca hanno manifestato la propria disapprovazione per l’uso di questa pratica, denunciandone le atrocità e l’inutilità, giacché il dolore etiam innocentes cogit mentiri.

    Dobbiamo attendere ben due secoli perché la protesta sociale cominci a tradursi in precetti normativi: il problema della tutela dei diritti dell’uomo è stato infatti affrontato a livello giuridico soltanto nel secondo Novecento, all’indomani dell’ultimo conflitto mondiale, che, con il suo triste portato di degradazione e misconoscimento di tutti i valori della persona, costituì la spinta ultima per il legislatore a dare ampio spazio alla tutela dei diritti inviolabili dell’individuo.
    Con il tempo si è sviluppata una vasta normativa, nazionale e sovranazionale, che mira al riconoscimento e alla protezione di tali diritti a vari livelli, costituzionale, civile e penale, ogniqualvolta essi emergano e s’impongano nella coscienza sociale.
    Grazie a questa evoluzione sociale e giurisprudenziale prima, legislativa poi, oggi la tortura è considerata crimine contro l’umanità dal diritto internazionale: è del 10 dicembre 1984 la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498. Da essa si ricava una compiuta nozione di tortura, definita, all’articolo 1, come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito».
    Tra gli impegni assunti con la stipula della Convenzione, figura anche quello, previsto dall’articolo 2, che obbliga ogni Stato parte ad adottare misure legislative idonee ad impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
    Orbene, sia il Comitato contro la tortura istituito dalla Convenzione stessa all’articolo 17 allo scopo di verificare l’ottemperanza, da parte degli Stati firmatari, agli impegni sottoscritti, sia le più importanti associazioni umanitarie, hanno più volte richiamato l’Italia al pieno rispetto degli obblighi assunti: aver ratificato la Convenzione contro la tortura non è sufficiente se, poi, non si provvede ad introdurre nel sistema penale una previsione specifica intesa alla repressione di condotte riconducibili alla nozione di «tortura».
    Il presente disegno di legge introduce nel codice penale una nuova ipotesi di reato, che consentirà, per il futuro, di punire autonomamente (prescindendo, cioè, dalla copertura oggi offerta da vari reati quali lesioni, percosse, minaccia, violenza privata, aggravati nel caso autore sia un pubblico ufficiale o per la particolare crudeltà ovvero per altre eventuali aggravanti di carattere generale) ogni possibile azione coercitiva esercitata con sistemi indegni di un moderno Stato di diritto.
    Ciò al fine di dimostrare, in modo più esplicito e mediante una fattispecie delittuosa che non sia frutto dell’applicazione di altre norme aggravate, l’orientamento chiaro dello Stato italiano. È un segnale forte nel percorso di civiltà e ci si augura possa divenire elemento caratterizzante di tutti gli Stati, vero e proprio spartiacque tra la vera civiltà ed il progresso da una parte e la barbarie dall’altra.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Dopo l’articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 593-bis. - (Tortura) – Il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni cagiona lesioni o comunque sofferenze psichiche o fisiche ad una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su altri, o per ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

    La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione grave o gravissima».

Art. 2.

    1. Il cittadino straniero che si trovi sul territorio dello Stato e che sia sottoposto a procedimento o condannato per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale riconosciuto è estradato su richiesta dell’autorità giudiziaria straniera o internazionale procedente.

Art. 3.

    1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare una equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

    2. In caso di morte della vittima, derivante dall’atto di tortura, gli eredi subentrano a quest’ultima nel diritto a ricevere la equa riparazione.
    3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi la equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.