SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 1076
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori FORMISANO, RAME, GIAMBRONE, CAFORIO, BARBATO, LEVI MONTALCINI, ANDREOTTI, COLOMBO Emilio, ROSSI Fernando, TURIGLIATTO e PALLARO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L11 OTTOBRE 2006
Disciplina delle cause ostative alla candidatura
alle elezioni
politiche
Onorevoli Senatori. La materia elettorale è sicuramente una materia complessa e delicata in quanto attraverso le elezioni, e in particolare quelle politiche, il popolo provvede alla costituzione dei supremi organi deliberanti dello Stato, come apparato centrale.
Infatti, va ricordato che lelettività
è «in sè» della democrazia repubblicana, cristallizzata
negli articoli 39, comma terzo, 49 e 52, comma terzo, della Costituzione,
dove si parla di «ordinamento interno a base democratica», di
«metodo democratico» e di «spirito democratico della Repubblica».
Lopinione più accreditata
riguardo allinterpretazione delle citate norme è che per base
democratica si intenda il governo del popolo mediante elettività:
lorganizzazione formatasi sulla base di elezioni costituisce lapparato
di cui il potere si serve per lo svolgimento della sua attività.
Per elezioni democratiche si intendono
quelle cui partecipa tutto il popolo secondo un metodo democratico, ovvero
mediante una organizzazione ed un procedimento determinati secondo spirito
democratico, e cioè secondo norme e princìpi coessenziali
allordinamento costituzionale.
Alla stregua di questa impostazione
è configurabile, nel nostro ordinamento di diritto, un rapporto
giuridico elettorale i cui soggetti, in conformità alla ripartizione
della materia elettorale in elettorato attivo e passivo, sono gli elettori
e gli eleggibili, le cui relazioni, secondo il metodo elettivo istituzionale,
si svolgono in una ordinata sequenza di atti ispirati al rispetto della
riserva di legge, della separazione dei poteri fondamentali e della giustiziabilità,
vale a dire della garanzia giurisdizionale in ordine agli atti conclusivi
della sequenza.
In questa ampia materia, si inserisce
lancor più delicata problematica della citata figura giuridica
dellelettorato passivo, ovvero della capacità giuridica di
ogni soggetto di accedere alla carica elettiva ricorrendone i presupposti
di legge. Tale figura venne in primis cristallizzata dalla normativa
di rango costituzionale, la quale ha fissato i princìpi e i cardini
in base ai quali poi è stata approvata la legislazione di natura
ordinaria.
Della problematica giuridica di cui
trattasi si può ben dire, senza paura di smentite, che si tratta
di materia ricca di storia nel nostro ordinamento, in quanto al riguardo
molte volte si è espresso il Legislatore, in una continua e perdurante
evoluzione, relativamente a quelli che possono essere i requisiti positivi
e negativi regolanti laccesso alle cariche elettive.
E non è stata da meno neppure
la giurisprudenza, la quale ha perspicacemente posto in luce che il diritto
ad essere eletto a cariche pubbliche elettive, garantito dallarticolo
51 della Costituzione, è sì un diritto soggettivo perfetto,
attinente alla sfera della personalità del cittadino, senza distinzioni
di sesso; tuttavia, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ordinaria,
esso non sancisce un diritto indiscriminato allelettorato passivo,
bensì è condizionato al concorso dei requisiti che le leggi
elettorali potranno di volta in volta richiedere.
Il principio enunciato è una
evidente applicazione della circostanza che lelettorato passivo,
a differenza di quello attivo, è oggetto solamente di una riserva
di legge ordinaria.
Pertanto, i relativi requisiti possono
di volta in volta subire inasprimenti o mitigazioni da parte del Legislatore,
logica che risponde ad una necessità politica di adeguare la normativa
al riguardo secondo valutazioni politiche variabili nel tempo.
Ciò significa, quindi, che
la fattispecie del diritto soggettivo di elettorato passivo non è
immutabile, ma deve di continuo essere confrontata con la fattispecie legale
del momento.
In questa ottica, onorevoli senatori,
abbiamo sentito il bisogno di presentare un disegno di legge che estenda
alle elezioni politiche quanto già disposto per le elezioni locali
dallarticolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 276, in quanto non si vede il motivo per cui
dai giustissimi limiti previsti da questa normativa per lelettorato
passivo debbano essere esclusi gli eligendi al Parlamento.
Sicuramente, è stata una dimenticanza
del Legislatore di allora non aver esteso lapplicazione della normativa
de qua a coloro che debbono essere eletti alle più alte cariche
istituzionali dello Stato.
Infatti, appare discriminatorio e
non corretto non prevedere le stesse limitazioni per ogni tipo di carica
pubblica, dal sindaco parlamentare; anzi è una necessità
urgente quella di applicare tale normativa anche ai senatori e ai deputati,
da un lato per garantire una maggiore moralità del nostro Parlamento,
dallaltro lato per assicurare una omogeneità legislativa in
questa materia a tutti i livelli dellorganizzazione dello Stato.
Art. 1.
1. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire le cariche di senatore e deputato coloro che rientrino nelle fattispecie disciplinate dallarticolo 58, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 1 della presente legge, coloro che siano stati eletti deputato o senatore, e che rientrino nelle fattispecie disciplinate dallarticolo 58, comma 1, lettere da a), b), c), d), ed e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, decadono dalla carica e sono sostituiti secondo la normativa elettorale vigente.