Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1076


SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XV LEGISLATURA ———–

    

N. 1076
 
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FORMISANO, RAME, GIAMBRONE, CAFORIO, BARBATO, LEVI MONTALCINI, ANDREOTTI, COLOMBO Emilio, ROSSI Fernando, TURIGLIATTO e PALLARO


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2006

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Disciplina delle cause ostative alla candidatura
alle elezioni politiche

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Onorevoli Senatori. – La materia elettorale è sicuramente una materia complessa e delicata in quanto attraverso le elezioni, e in particolare quelle politiche, il popolo provvede alla costituzione dei supremi organi deliberanti dello Stato, come apparato centrale.

    Infatti, va ricordato che l’elettività è «in sè» della democrazia repubblicana, cristallizzata negli articoli 39, comma terzo, 49 e 52, comma terzo, della Costituzione, dove si parla di «ordinamento interno a base democratica», di «metodo democratico» e di «spirito democratico della Repubblica».
    L’opinione più accreditata riguardo all’interpretazione delle citate norme è che per base democratica si intenda il governo del popolo mediante elettività: l’organizzazione formatasi sulla base di elezioni costituisce l’apparato di cui il potere si serve per lo svolgimento della sua attività.
    Per elezioni democratiche si intendono quelle cui partecipa tutto il popolo secondo un metodo democratico, ovvero mediante una organizzazione ed un procedimento determinati secondo spirito democratico, e cioè secondo norme e princìpi coessenziali all’ordinamento costituzionale.
    Alla stregua di questa impostazione è configurabile, nel nostro ordinamento di diritto, un rapporto giuridico elettorale i cui soggetti, in conformità alla ripartizione della materia elettorale in elettorato attivo e passivo, sono gli elettori e gli eleggibili, le cui relazioni, secondo il metodo elettivo istituzionale, si svolgono in una ordinata sequenza di atti ispirati al rispetto della riserva di legge, della separazione dei poteri fondamentali e della giustiziabilità, vale a dire della garanzia giurisdizionale in ordine agli atti conclusivi della sequenza.
    In questa ampia materia, si inserisce l’ancor più delicata problematica della citata figura giuridica dell’elettorato passivo, ovvero della capacità giuridica di ogni soggetto di accedere alla carica elettiva ricorrendone i presupposti di legge. Tale figura venne in primis cristallizzata dalla normativa di rango costituzionale, la quale ha fissato i princìpi e i cardini in base ai quali poi è stata approvata la legislazione di natura ordinaria.
    Della problematica giuridica di cui trattasi si può ben dire, senza paura di smentite, che si tratta di materia ricca di storia nel nostro ordinamento, in quanto al riguardo molte volte si è espresso il Legislatore, in una continua e perdurante evoluzione, relativamente a quelli che possono essere i requisiti positivi e negativi regolanti l’accesso alle cariche elettive.
    E non è stata da meno neppure la giurisprudenza, la quale ha perspicacemente posto in luce che il diritto ad essere eletto a cariche pubbliche elettive, garantito dall’articolo 51 della Costituzione, è sì un diritto soggettivo perfetto, attinente alla sfera della personalità del cittadino, senza distinzioni di sesso; tuttavia, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ordinaria, esso non sancisce un diritto indiscriminato all’elettorato passivo, bensì è condizionato al concorso dei requisiti che le leggi elettorali potranno di volta in volta richiedere.
    Il principio enunciato è una evidente applicazione della circostanza che l’elettorato passivo, a differenza di quello attivo, è oggetto solamente di una riserva di legge ordinaria.
    Pertanto, i relativi requisiti possono di volta in volta subire inasprimenti o mitigazioni da parte del Legislatore, logica che risponde ad una necessità politica di adeguare la normativa al riguardo secondo valutazioni politiche variabili nel tempo.
    Ciò significa, quindi, che la fattispecie del diritto soggettivo di elettorato passivo non è immutabile, ma deve di continuo essere confrontata con la fattispecie legale del momento.
    In questa ottica, onorevoli senatori, abbiamo sentito il bisogno di presentare un disegno di legge che estenda alle elezioni politiche quanto già disposto per le elezioni locali dall’articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  276, in quanto non si vede il motivo per cui dai giustissimi limiti previsti da questa normativa per l’elettorato passivo debbano essere esclusi gli eligendi al Parlamento.
    Sicuramente, è stata una dimenticanza del Legislatore di allora non aver esteso l’applicazione della normativa de qua a coloro che debbono essere eletti alle più alte cariche istituzionali dello Stato.
    Infatti, appare discriminatorio e non corretto non prevedere le stesse limitazioni per ogni tipo di carica pubblica, dal sindaco parlamentare; anzi è una necessità urgente quella di applicare tale normativa anche ai senatori e ai deputati, da un lato per garantire una maggiore moralità del nostro Parlamento, dall’altro lato per assicurare una omogeneità legislativa in questa materia a tutti i livelli dell’organizzazione dello Stato.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Non possono essere candidati alle elezioni politiche e non possono comunque ricoprire le cariche di senatore e deputato coloro che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 58, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.

Art. 2.

    1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge, coloro che siano stati eletti deputato o senatore, e che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 58, comma 1, lettere da a), b), c), d), ed e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  267 del 2000, decadono dalla carica e sono sostituiti secondo la normativa elettorale vigente.