SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 621
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori RUSSO SPENA, CAPRILI, SODANO, BONADONNA, EMPRIN GILARDINI, PALERMO, CONFALONIERI, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, CAPELLI, DEL ROIO, DI LELLO FINUOLI, GAGLIARDI, GIANNINI, GRASSI, LIOTTA, MALABARBA, MARTONE, BRISCA MENAPACE, NARDINI, TECCE, TURIGLIATTO, VALPIANA, VANO e ZUCCHERINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2006
Norme per il recupero ad uso abitativo di immobili di proprietà pubblica e privata attraverso cooperative di autorecupero
Onorevoli Senatori. Nelle grandi aree urbane, ma non solo, la questione casa riveste sempre più il carattere di grave emergenza abitativa a causa della scarsa offerta di alloggi pubblici a canone sociale. Nel contempo, notevoli patrimoni immobiliari di comuni, regioni, province e privati, in particolare nei centri storici, e non, sono lasciati nel più completo degrado. Tale degrado spesso diviene occasione di speculazioni in quanto gli enti locali si trovano a decidere di dismettere tali immobili per poche lire in favore di privati che li destineranno ad attività del terziario o del grande commercio. Si tratta di uno spreco inammissibile, al quale va data una risposta.
Con il presente disegno di legge,
che si sottopone alla vostra attenzione, si intendono sostenere quelle
iniziative, ancora sporadiche, di cooperative di autorecupero di immobili
di proprietà pubblica ad uso abitativo che in alcune città
italiane hanno avuto riscontri positivi. Si tratta di riutilizzare i patrimoni
immobiliari in degrado ad uso abitativo e farli rimanere di proprietà
pubblica. Le cooperative di autorecupero si dovranno formare con la partecipazione
di senza casa e sfrattati e dovranno applicare gli stessi meccanismi previsti
dalla normativa regionale in materia di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. In questo modo si potrà aumentare lofferta
di alloggi in locazione a canone convenzionato e programmare reinsediamenti
abitativi nei centri storici.
Questo disegno di legge non è
certo esaustivo della problematica casa ma può contribuire ad alleviare
le necessità di tanti cittadini. Non è un caso che nel 1990
alla riunione dei Ministri europei della casa, lautorecupero presentato
dallUnione inquilini e da alcune cooperative di autorecupero di Bologna
e Roma è stato indicato dagli stessi Ministri europei come una strada
da percorrere.
La partecipazione diretta dei cittadini
sfrattati e senza casa alle spese di recupero può permettere ai
comuni di procedere a quei programmi di recupero ad uso abitativo che altrimenti,
per la limitazione dei finanziamenti, non possono essere avviati.
Art. 1.
(Censimento degli immobili pubblici)
1. I comuni, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli immobili di proprietà pubblica, non destinati a finalità di edilizia economica e popolare, presenti sul loro territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati, al loro stato di manutenzione e allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.
2. Dal censimento sono esclusi gli
immobili istituzionalmente adibiti ad edilizia economica e popolare di
proprietà dei comuni e degli istituti autonomi case popolari e sono
ricompresi, in particolare, gli immobili di proprietà della regione,
della provincia e degli enti di assistenza e beneficienza disciolti, nonché
di proprietà statale o di altri enti pubblici.
3. I comuni, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi di
recupero integrale alluso sociale del patrimonio pubblico inutilizzato
e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo.
4. I programmi di cui al comma 3 possono
essere realizzati per intervento diretto del comune e, per una quota da
definire nellambito dei citati programmi, attraverso lapporto
dei cittadini riuniti in cooperative di autorecupero formate da soggetti
senza casa e sfrattati.
(Autorecupero di immobili)
1. I comuni, nellambito dei piani integrati e con riferimento a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 27 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1988, individuano gli immobili di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici o di privati da acquisire e da recuperare con lapporto dei cittadini associati in cooperative di autorecupero formate da senza casa e sfrattati. Lindividuazione di detti immobili può avvenire anche al di fuori dei piani attuativi richiamati ed essere oggetto di programma specifico di recupero promosso dal comune, dalla regione o dalla provincia nel cui territorio insiste limmobile da recuperare.
(Bandi di assegnazione di immobili soggetti ad autorecupero)
1. Al fine di promuovere lapporto dei cittadini ai programmi di recupero di cui allarticolo 2 il comune emana un bando pubblico per lassegnazione di alloggi da ristrutturare aperto a cooperative di autorecupero.
2. Il bando dovrà contenere:
a) lindicazione del numero degli immobili soggetti a recupero e la loro ubicazione;
b)
i requisiti soggettivi degli aspiranti assegnatari associati in cooperative
di autorecupero corrispondenti ai requisiti per laccesso alledilizia
agevolata;
c)
i requisiti delle cooperative di autorecupero per la partecipazione al
bando, le condizioni contrattuali della assegnazione e i criteri di assegnazione
dei fabbricati alle cooperative di autorecupero.
3. Entro tre mesi dalla data di chiusura del bando, il comune rende pubblico lelenco delle cooperative di autorecupero a cui sono assegnati gli immobili oggetto del bando.
4. Le cooperative di autorecupero,
alle quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo,
entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 3, assegnano al
loro interno gli alloggi, secondo criteri stabiliti dalla assemblea dei
soci, a coloro che posseggono i requisiti per laccesso alledilizia
agevolata.
5. Qualora entro i termini di cui
al comma 4 le cooperative non abbiano effettuato le assegnazioni, provvede
il comune sulla base dei criteri di assegnazione previsti dalla normativa
regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
(Convenzione per lassegnazione di immobili in autorecupero)
1. Gli immobili in degrado da recuperare ad uso abitativo sono assegnati a cooperative di autorecupero o consorzi tra le stesse per mezzo di una convenzione con la quale la cooperativa o il consorzio di cooperative si impegnano a realizzare lintervento di recupero in tempi certi tramite la partecipazione diretta agli oneri economici e col lavoro stesso dei soci, salvo il diritto di rivalersi del valore delle opere eseguite sul canone di locazione.
2. Nella convenzione devono essere
stabiliti: il valore, valutato in base ai capitolati di appalto per lavori
analoghi, delle opere a carico delle cooperative di autorecupero o dei
consorzi tra le stesse; lammontare del canone di locazione per singolo
alloggio definito sulla base della normativa regionale in materia di determinazione
di canoni per ledilizia residenziale pubblica; il periodo di tempo
durante il quale il socio assegnatario sconterà in conto canone
di locazione il valore delle opere realizzate; gli impegni della amministrazione
comunale nella realizzazione di parte degli interventi di recupero; le
penali e i motivi della rescissione del contratto in caso di inadempienze.
3. La cooperativa di autorecupero
o il consorzio tra le stesse è direttamente responsabile della esecuzione
a regola darte dei lavori di recupero. Dal momento della fine dei
lavori, di cui si dà atto con verbale firmato dal presidente della
cooperativa e da un rappresentante dellamministrazione comunale,
i soci assegnatari sono direttamente responsabili del pagamento degli oneri,
delle spese accessorie e del canone di locazione.
(Realizzazione dellautorecupero)
1. Il progetto di recupero è redatto a cura degli uffici tecnici dellamministrazione comunale in collaborazione diretta con le cooperative di autorecupero o loro consorzi. Lamministrazione comunale può delegare la redazione del progetto direttamente alla cooperativa; in tale caso il valore del progetto è computato per il 50 per cento a carico della cooperativa di autorecupero e per il restante 50 per cento a carico dellamministrazione comunale.
2. Sono in ogni caso di competenza
dellamministrazione comunale i lavori inerenti: le fondazioni; le
coperture; gli interventi di consolidamento e di rifacimento dei solai;
gli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento e similari fino al pavimento
del piano terra; il rifacimento delle facciate.
3. Sono di competenza delle cooperative
di autorecupero o loro consorzi i pavimenti, gli intonaci, i serramenti
interni ed esterni, gli impianti esterni.
4. La convenzione stipulata tra le
cooperative di autorecupero o loro consorzi e lamministrazione comunale
regola con apposito capitolato di appalto i lavori di competenza delle
cooperative di autorecupero o loro consorzi.
5. La direzione dei lavori è
di competenza della cooperativa di autorecupero sotto la diretta sorveglianza
dellamministrazione comunale.
6. Al fine del computo del valore
del lavoro erogato dai soci assegnatari della cooperativa di autorecupero
questo è valutato sulla base della paga oraria prevista dai contratti
collettivi di categoria dei lavoratori dipendenti relativamente alle mansioni
corrispondenti.
7. Gli oneri per i materiali ed ogni
altro onere aggiuntivo relativo ai lavori di competenza delle cooperative
di autorecupero sono a carico delle stesse.
8. Le cooperative di autorecupero
possono, al fine di realizzare lintervento, ricorrere a ditte o professionisti
per una parte dei lavori non superiore al 20 per cento del valore dei lavori.
(Compiti delle regioni)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nellambito dei loro fondi per i programmi di edilizia economica e popolare, definiscono la quota di stanziamento destinato allautorecupero di immobili in degrado da destinare ad uso abitativo.
2. I comuni sono tenuti a presentare
alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano i piani di
autorecupero di immobili in stato di degrado. La regione approva i piani
entro e non oltre due mesi dal ricevimento dei suddetti piani.
3. I piani di autorecupero presentati
dai comuni devono contenere una scheda per ogni edificio interessato con
la quantificazione della spesa prevista suddivisa tra gli interventi di
competenza dellamministrazione comunale e gli interventi di competenza
delle cooperative di autorecupero o loro consorzi.
4. Nellapprovare i piani la
regione assegna nellambito dei fondi destinati alledilizia
sovvenzionata e agevolata finanziamenti ai comuni presentatori dei piani
di recupero. Contestualmente la regione dispone i fondi relativi alla accensione
dei mutui agevolati da assegnare alle cooperative di autorecupero assegnatarie
degli interventi.
5. Le cooperative di autorecupero
o i consorzi tra le stesse hanno accesso ai fondi destinati ai singoli
interventi sulla base della assegnazione degli immobili da recuperare da
parte dellamministrazione comunale.
6. I comuni possono comunque procedere
ad interventi di autorecupero anche con fondi propri e senza la assistenza
di mutui agevolati per le cooperative di autorecupero.