SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 430
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori SAPORITO, VALENTINO, BALDASSARRI, SCARPA BONAZZA BUORA e BERSELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006
Disposizioni relative al personale delle Forze di polizia e della Forze armate e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale
Onorevoli Senatori. La Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 2006 ha approvato la proposta di legge sottoscritta da diversi parlamentari relativo alla Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle forze Armate. Il provvedimento non ha avuto la definitiva approvazione da parte del Senato per intervenuta interruzione anticipata della XIV legislatura. Quanto al contenuto, va precisato che è una risposta a specifiche richieste del personale del cosiddetto «comparto sicurezza», su cui si è registrata unampia convengenza tra le forze politiche, le rappresentanze dei militari ed i sindacati di categoria.
Dopo lapprovazione dei contratti 2002-2003 e 2004-2005, i decreti-legge di riallineamento, la definizione delle cosiddette code contrattuali, la contemporanea attuazione della delega della «parametrazione», rimane da realizzare per il «comparto sicurezza» il riordino delle carriere. Questo disegno di legge offre una soluzione adeguata al problema e risponde alle aspettative delle Forze di polizia e Forze armate verso cui il Parlamento ha un dovere di attenzione per lo spirito di servizio che dedicano alla sicurezza del nostro Paese in Italia ed allestero.
Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonchè con i Ministri delleconomia e delle finanze, dellinterno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:
a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui allarticolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nonchè delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti allappartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;
b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dallarticolo 2.
2. Ai fini di cui al comma l, entro il 31 dicembre
2006, nei limiti dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo
3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando
quanto previsto dallarticolo 3, comma 3, sono adottati uno o, più
decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) unificazione
del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti
con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando
una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità
delle Amministrazioni e con i princìpi di sostanziale equivalenza
ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive
peculiarità, prevedendo:
1)
la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente
e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione
ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure
di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto
della professionalità acquisita con lanzianità, ed
assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti lavanzamento
alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente,
comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;
2) per lEsercito, la Marina militare e lAeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonchè disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, laccesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
b) previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui allarticolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonchè, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;
c) unificazione, nellambito di una carriera dirigenziale, dei ruoli di cui allarticolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonchè dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando lordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nellambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui allarticolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante lattribuzione di unindennità perequativa di base, in luogo dellassegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:
1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente;
2)
conseguenti modificazioni dellordinamento dei ruoli direttivi speciali
della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro
soppressione, anche con rideterrninazioni degli organici, nonchè
eventuali modificazioni dellordinamento e degli organici dei ruoli
speciali delle Forze armate, compresa lArma dei Carabinieri, e del
Corpo della Guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole
Amministrazioni, garantendo linvarianza della spesa relativa agli
organici complessivi massimi di ciascuna Amministrazione;
3)
correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità
e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del
Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione
degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dellAmministrazione;
d) previsione di
disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino linquadramento
nei ruoli superiori.
3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno
2007, nellambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e
in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria,
sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il
completamento dei riordini di cui al citato comma 1, e, in particolare,
per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile
e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base e per lintegrazione
dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori
aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica
o grado corrispondente. A tale fine, in appendice al predetto Documento,
saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione
dei riordini di cui al precedente periodo.
4. I decreti legislativi di cui ai
commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei
riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi,
ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.
5. Gli schemi di decreto legislativo
di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale
rispettivamente interessati, affinchè esprimano il proprio parere
entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso
il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi,
almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai
commi 2 e 3, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè
le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque
alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso
entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Lo schema di ciascuno dei decreti
legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica
ai sensi dellarticolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468.
7. I decreti legislativi di cui al
comma 3 sono emanati solo successivamente allentrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
8. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il
Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni
integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
(Trattamento economico e giuridico del
personale dirigente delle Forze di polizia
e delle Forze armate)
1. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero delleconomia e delle finanze può definire, dintesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentite le Amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:
a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nellanno precedente dalle categorie di personale di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b)
allestensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative
e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali
e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità
operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle
Forze armate, esclusa lArma dei Carabinieri, e lindennità
pensionabile di cui allarticolo 43 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche
al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti
economici;
c)
allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui allarticolo
33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Allattuazione del comma 1 si provvede, nei limiti delle risorse annualmente allo scopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.
3. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica, ai sensi dellarticolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinchè le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
(Disposizioni relative al Corpo di polizia penitenziaria)
1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dellammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dallarticolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dellarticolo 10 del medesimo decreto legislativo.
2. Allarticolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i vincitori dei concorsi
interni a complessivi 1.757 posti per laccesso al corso di aggiornamento
e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente
del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui
ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie
speciale, n. 12 dell11 febbraio 2000 e n. 99 del 14 dicembre 2001,
la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto
economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente
e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000».
3. Alla copertura dellonere derivante dallattuazione
del comma 1, valutato in 1.461.369 euro per lanno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo
anno, dallarticolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione delle disposizioni
di cui al comma 1 anche ai fini dellapplicazione dellarticolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati
ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge
n. 468 del 1978.
5. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizioni per la salvaguardia del principio di equiordinazione)
1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, tutti i provvedimenti normativi da emanare in attuazione della presente legge, che comportino revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento economico, devono essere informati al rispetto del principio della sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.
(Disposizione di interpretazione autentica in materia di inquadramento stipendiale)
1. La disposizione di cui allarticolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, si interpreta nel senso che, ai fini dellinquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce lapplicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dallarticolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente inibita soltanto la progressione economica successiva allinquadramento stipendiale così effettuato.
(Disposizioni in materia di ufficiali appartenenti a particolari ruoli)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dallarticolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e dallarticolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.
2. Allarticolo 59, primo comma,
della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «maggiore o grado corrispondente»
sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».
3. Lavanzamento al grado di
tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità.
Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni
di anzianità di grado.