Art. 1.
(Denominazione di pizzeria italiana tradizionale)
1. Ai fini delle disposizioni vigenti, può utilizzare la denominazione e avere le insegne di «pizzeria italiana tradizionale» esclusivamente limpresa che esercita direttamente tutte le seguenti fasi di produzione della «pizza italiana tradizionale» di cui allarticolo 2:
a) impasto;
b) suddivisione
dellimpasto;
c) lievitazione;
d) spianatura;
e) condimento;
f)
cottura;
g) rifinitura;
h) vendita
al minuto al consumatore finale.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti stessi ovvero modificare la propria denominazione e le proprie insegne, entro un anno dalla predetta data.
3. La pizzeria di cui al comma 1 è abilitata a produrre e porre in vendita anche tipologie di pizza diverse dalla pizza italiana tradizionale di cui allarticolo 2.
(Denominazione di pizza italiana tradizionale)
1. Può essere posta in vendita sotto la denominazione di «pizza tradizionale italiana» esclusivamente la pizza che risponda ai seguenti requisiti:
a) sia impastata, lavorata, lievitata e cotta nel laboratorio di una delle imprese di cui allarticolo 1, comma 1, secondo una sequenza ininterrotta;
b)
non abbia subíto alcun trattamento di surgelazione o precottura;
c)
la produzione sia effettuata utilizzando esclusivamente le materie prime
di cui alla tabella allegata alla presente legge.
2. Ulteriori integrazioni alle regole di buona panificazione sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso un protocollo disciplinare elaborato a livello nazionale dalle organizzazioni dei gestori di pizzerie e dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, nel quale siano indicate le caratteristiche specifiche minime e massime delle materie prime utilizzate come ingredienti, la forma ed i caratteri del prodotto finale, i tipi di cottura e le modalità di produzione.
3. Il Ministero della sanità
vigila sullapplicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, a
tal fine, può procedere in qualunque momento ad ispezioni, prelievi
o sequestri di campioni di merce.
4. Contro le violazioni della normativa
in tema di corretta informazione al pubblico sui prodotti posti in vendita
è ammesso il ricorso allAutorità garante della concorrenza
e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
(Responsabile della produzione)
1. Presso ogni pizzeria di cui allarticolo 1, comma 1, deve operare un responsabile della produzione con il compito di sovraintendere e coordinare la produzione della pizza italiana tradizionale in tutte le sue fasi e di garantire la buona pratica panificatoria.
2. Il responsabile della produzione
può essere sia il titolare della pizzeria sia un dipendente.
3. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i titolari delle pizzerie di cui
allarticolo 1, comma 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui
al presente articolo.
(Qualificazione professionale)
1. A garanzia della qualità del prodotto, sono abilitati alla produzione e lavorazione della pizza italiana tradizionale, secondo le modalità di cui alla presente legge, esclusivamente coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma annuale conseguito presso una scuola professionale di panificazione riconosciuta dalla regione ovvero presso un corso professionale di panificazione tenuto dalla regione;
b) un anno di tirocinio con contratto di formazione e lavoro presso una pizzeria.
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con la sanzione della chiusura dellesercizio fino alladempimento degli obblighi di legge.