N. 3839
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DI PIETRO, OCCHIPINTI e MAZZUCA POGGIOLINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1999
Disposizioni sul voto per corrispondenza riservato ai cittadini italiani residenti all'estero in occasione dei referendum indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere
possibile l'effettiva partecipazione dei tre milioni e mezzo circa di
cittadini italiani residenti all'estero ad un momento particolarmente
importante della nostra vita democratica: la celebrazione dei
referendum
indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.
Finora alle varie tornate referendarie, succedutesi sempre piú
numerose dal 1974 ad oggi, ai cittadini italiani residenti all'estero era
concessa per legge una sola possibilità: quella di ritornare in
patria ed esercitare il diritto del voto nei collegi di origine.
Cosí é avvenuto che la stragrande maggioranza dei nostri
emigrati che, pur in possesso di piena cittadinanza e relativo diritto di
voto, non hanno in pratica esercitato questo diritto non riuscendo a
partecipare al voto per le elezioni politiche nè partecipando al voto
sui vari quesiti referendari.
Ma tutto questo é in contrasto con lo spirito dell'articolo 75
della Costituzione, terzo comma, che recita: "Hanno diritto di partecipare
al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati".
E poichè "la proposta soggetta ai referendum
é approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi", come recita il quarto comma dell'articolo 75 del Costituzione,
risulta evidente che in Italia ogni referendum
parte già con una penalizzazione iniziale piuttosto forte: una
riduzione della partecipazione al voto valutabile tra il 5 per cento e il 6
per cento e dovuta esclusivamente al non ritorno in Italia dei cittadini
italiani residenti all'estero.
In una democrazia matura che punta ad un bipolarismo compiuto, anche
attraverso nuovi referendum
elettorali, risulta sempre piú imperdonabile e democraticamente
ingiusto che già in partenza siano di fatto esclusi quegli elettori
emigrati piú o meno stabilmente o temporaneamente all'estero. Si
tratta di cittadini italiani che hanno già pieno diritto di voto
politico, che fanno parte di quei 48 milioni e mezzo di elettori conteggiati
per l'elezione della Camera dei deputati e di quei 42 milioni chiamati ad
eleggere il Senato della Repubblica; per votare peró, secondo
l'attuale legislazione, debbono far ritorno in Italia, nei comuni di
iscrizione, sostenendo un improbabile, costoso e faticoso viaggio di andata
e ritorno da aree geografiche lontanissime.
Con questa proposta viene istituita esclusivamente per questa particolare
platea di cittadini elettori la modalità del voto in loco e per
corrispondenza: a muoversi saranno i plichi contenenti le schede del
referendum
e non i nostri concittadini emigrati (articolo 1).
Abbiamo mutuato da altre esperienze europee un efficace meccanismo
elettorale e definita una organizzazione, imperniata sulla nostra rete
consolare, cosí da garantire libertà, personalità e
segretezza nell'esercizio individuale del voto.
Sempre con l'articolo 1 e con articolo 3 proponiamo di non rendere
obbligatorio il voto per corrispondenza; é una "opzione" riservata ai
nostri concittadini emigrati, i quali vengono informati per tempo di questa
possibilità dai nostri consolati (articolo 5).
Chi non opta puó sempre far ritorno in Italia per esercitare il
proprio diritto di voto nel comune di origine.
La scelta del voto per corrispondenza diventa cosí non soltanto un
mezzo per facilitare l'espressione del voto, ma l'occasione di un
coinvolgimento piú consapevole; l'elettore comunica agli uffici
consolari, tramite una apposita cartolina postale che gli é stata
precedentemente recapitata, la propria volontà, solo se positiva, e
aggiorna i dati anagrafici che lo riguardano: diventa insomma una
partecipazione attiva al processo elettorale.
Con l'articolo 2 é istituito presso il Ministero dell'interno un
servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare
l'elenco degli elettori all'estero che hanno esercitato la facoltà di
esprimere il voto per corrispondenza. Perchè un servizio permanente?
Perchè auspichiamo che il voto per corrispondenza possa
successivamente essere esteso, sempre attraverso una legge ordinaria, anche
alle elezioni politiche generali (ricordiamo a questo proposito la specifica
proposta di legge dell'11 dicembre 1996, atto Camera n. 2863).
Con l'articolo 6 prevediamo la costituzione a Roma presso la corte
d'appello di uno specifico ufficio centrale per il voto proveniente
dall'estero; con l'articolo 8 si disciplina la costituzione dei relativi
seggi elettorali, dato che le schede referendarie votate, ricevute per posta
dai nostri consolati, vengono raccolte, quindi trasferite in Italia con
valigia diplomatica e qui scrutinate in contemporanea con le operazioni di
scrutinio che si svolgono sull'intero territorio nazionale (articolo 9).
É evidente che la consultazione referendaria all'estero deve
tenersi prima della data fissata per il suo svolgimento in Italia; tra i
venti e i dieci giorni prima.
Con l'articolo 7 prevediamo uno scadenzario preciso e praticabile: non
oltre venti giorni prima della data stabilita per il referendum
in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano
esercitato l'opzione il plico contenente il certificato elettorale, la
scheda recante il quesito referendario o le schede recanti i quesiti
referendari nel caso di consultazioni plurime ed una busta affrancata
recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale. L'elettore, una
volta espresso il proprio voto nel rispetto dei principi dell'articolo 48
della Costituzione, introduce nell'apposita busta la scheda o le schede,
sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data
stabilita in Italia per il referendum . Quarantotto ore prima
dell'apertura dei seggi elettorali, i capi degli uffici consolari inviano
alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e il numero
degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Tali plichi sono spediti in
un unico viaggio per via aerea e con valigia diplomatica.
Con l'articolo 10 e con l'articolo 11 richiamiamo al rispetto, per quanto
riguarda la campagna referendaria, degli ordinamenti degli Stati che
ospitano i nostri concittadini e impegnano il Governo italiano a raggiungere
con tutti questi Paesi intese atte a garantire le condizioni necessarie per
l'esercizio del voto per corrispondenza.
Infine con l'articolo 13 prevediamo sanzioni raddoppiate per chi vota sia
all'estero che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, anche se contiamo
che funzioni il meccanismo di informazione verso i comuni perchè
sospendano l'esercizio di voto in Italia per chi ha optato per il voto per
corrispondenza dall'estero.
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DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1.
1. In occasione dei referendum
indetti ai sensi dell'artiolo 75 della Costituzione, é istituita la
modalità del voto per corrispondenza esclusivamente riservata agli
elettori italiani residenti anche temporaneamente all'estero, in Paesi in
cui l'Italia é presente con proprie rappresentanze diplomatiche, al
fine di permettere la loro effettiva partecipazione.
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Art. 2.
1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero
dell'interno é istituito un servizio elettorale permanente con il
compito di redigere e di aggiornare, sulla base delle indicazioni fornite
dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori all'estero che
hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza
secondo le modalità previste dall'articolo 3, di predisporre tutte le
operazioni elettorali compresa la predisposizione dei plichi elettorali e di
vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno venti giorni
prima della data fissata per lo svolgimento del referendum
popolare in Italia il servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima
residenza in Italia.
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Art. 3.
1. L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere comunicata
dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare
di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica
con la quale l'amministrazione, attraverso le sue sedi periferiche, lo ha
informato della possibilità di opzione.
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Art. 4.
1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari" si
intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n.
18, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61.
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Art. 5.
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori
italiani della opportunità del voto per corrispondenza, utilizzano
tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana ed i principali
strumenti di informazione nella lingua dei Paesi di residenza.
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Art. 6.
1. Presso la corte d'appello di Roma, entro tre giorni dalla
pubblicazione del decreto di indizione del referendum
popolare, é istituito l'Ufficio centrale per il voto proveniente
dall'estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di
presidente, scelti dal presidente della corte d'appello.
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Art. 7.
1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per il
referendum
o per i referendum
popolari, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato
l'opzione ai sensi dell'articolo 3 un plico contenente il certificato
elettorale, la scheda recante il quesito referendario o le schede recanti i
quesiti referendari nel caso di consultazioni plurime ed una busta
affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il
plico contiene, altresí, un foglio con le indicazioni esplicative per
l'espressione del voto.
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Art. 8.
1. Presso l'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero é
costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti
all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 con il
compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti
inviati dagli elettori. I seggi elettorali sono ripartiti in tante sezioni
quante sono le aree geografiche continentali. I seggi elettorali di ciascuna
sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica area
elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai
singoli seggi sulla base della suddivisione per aree geografiche di
provenienza dei voti é effettuata a cura dell'Ufficio centrale per il
voto proveniente dall'estero.
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Art. 9.
1. Le operazioni di scrutinio, cui possono assistere i rappresentanti di
lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio
nazionale.
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Art. 10.
1. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria si
intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale,
fatte salve le limitazioni previste dagli ordinamenti degli Stati sul cui
territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
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Art. 11.
1. Le norme della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato
attestante per ciascun Paese in cui ricorrono le condizioni previste nel
comma 1 dell'articolo 1 che sono state raggiunte intese atte a garantire le
condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali
intese sono definite secondo le modalità previste nei commi secondo,
terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18.
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Art. 12.
1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi al
referendum
o ai referendum
popolari, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
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Art. 13.
1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, é punito secondo la legge
italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico,
in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.
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Art. 14.
1. Nei Paesi in cui non esistono rappresentanze diplomatiche sono raddoppiate le agevolazioni previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241. Per gli altri Paesi le medesime agevolazioni sono abolite. |