Legislatura 13º - Disegno di legge N. 3839


SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3839


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori DI PIETRO, OCCHIPINTI e MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1999

Disposizioni sul voto per corrispondenza riservato ai cittadini italiani residenti all'estero in occasione dei referendum indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione






ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di rendere possibile l'effettiva partecipazione dei tre milioni e mezzo circa di cittadini italiani residenti all'estero ad un momento particolarmente importante della nostra vita democratica: la celebrazione dei referendum indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.
Finora alle varie tornate referendarie, succedutesi sempre piú numerose dal 1974 ad oggi, ai cittadini italiani residenti all'estero era concessa per legge una sola possibilità: quella di ritornare in patria ed esercitare il diritto del voto nei collegi di origine.
Cosí é avvenuto che la stragrande maggioranza dei nostri emigrati che, pur in possesso di piena cittadinanza e relativo diritto di voto, non hanno in pratica esercitato questo diritto non riuscendo a partecipare al voto per le elezioni politiche nè partecipando al voto sui vari quesiti referendari.
Ma tutto questo é in contrasto con lo spirito dell'articolo 75 della Costituzione, terzo comma, che recita: "Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati".
E poichè "la proposta soggetta ai referendum é approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi", come recita il quarto comma dell'articolo 75 del Costituzione, risulta evidente che in Italia ogni referendum parte già con una penalizzazione iniziale piuttosto forte: una riduzione della partecipazione al voto valutabile tra il 5 per cento e il 6 per cento e dovuta esclusivamente al non ritorno in Italia dei cittadini italiani residenti all'estero.
In una democrazia matura che punta ad un bipolarismo compiuto, anche attraverso nuovi referendum elettorali, risulta sempre piú imperdonabile e democraticamente ingiusto che già in partenza siano di fatto esclusi quegli elettori emigrati piú o meno stabilmente o temporaneamente all'estero. Si tratta di cittadini italiani che hanno già pieno diritto di voto politico, che fanno parte di quei 48 milioni e mezzo di elettori conteggiati per l'elezione della Camera dei deputati e di quei 42 milioni chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica; per votare peró, secondo l'attuale legislazione, debbono far ritorno in Italia, nei comuni di iscrizione, sostenendo un improbabile, costoso e faticoso viaggio di andata e ritorno da aree geografiche lontanissime.
Con questa proposta viene istituita esclusivamente per questa particolare platea di cittadini elettori la modalità del voto in loco e per corrispondenza: a muoversi saranno i plichi contenenti le schede del referendum e non i nostri concittadini emigrati (articolo 1).
Abbiamo mutuato da altre esperienze europee un efficace meccanismo elettorale e definita una organizzazione, imperniata sulla nostra rete consolare, cosí da garantire libertà, personalità e segretezza nell'esercizio individuale del voto.
Sempre con l'articolo 1 e con articolo 3 proponiamo di non rendere obbligatorio il voto per corrispondenza; é una "opzione" riservata ai nostri concittadini emigrati, i quali vengono informati per tempo di questa possibilità dai nostri consolati (articolo 5).
Chi non opta puó sempre far ritorno in Italia per esercitare il proprio diritto di voto nel comune di origine.
La scelta del voto per corrispondenza diventa cosí non soltanto un mezzo per facilitare l'espressione del voto, ma l'occasione di un coinvolgimento piú consapevole; l'elettore comunica agli uffici consolari, tramite una apposita cartolina postale che gli é stata precedentemente recapitata, la propria volontà, solo se positiva, e aggiorna i dati anagrafici che lo riguardano: diventa insomma una partecipazione attiva al processo elettorale.
Con l'articolo 2 é istituito presso il Ministero dell'interno un servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare l'elenco degli elettori all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza. Perchè un servizio permanente? Perchè auspichiamo che il voto per corrispondenza possa successivamente essere esteso, sempre attraverso una legge ordinaria, anche alle elezioni politiche generali (ricordiamo a questo proposito la specifica proposta di legge dell'11 dicembre 1996, atto Camera n. 2863).
Con l'articolo 6 prevediamo la costituzione a Roma presso la corte d'appello di uno specifico ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero; con l'articolo 8 si disciplina la costituzione dei relativi seggi elettorali, dato che le schede referendarie votate, ricevute per posta dai nostri consolati, vengono raccolte, quindi trasferite in Italia con valigia diplomatica e qui scrutinate in contemporanea con le operazioni di scrutinio che si svolgono sull'intero territorio nazionale (articolo 9).
É evidente che la consultazione referendaria all'estero deve tenersi prima della data fissata per il suo svolgimento in Italia; tra i venti e i dieci giorni prima.
Con l'articolo 7 prevediamo uno scadenzario preciso e praticabile: non oltre venti giorni prima della data stabilita per il referendum in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato l'opzione il plico contenente il certificato elettorale, la scheda recante il quesito referendario o le schede recanti i quesiti referendari nel caso di consultazioni plurime ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale. L'elettore, una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei principi dell'articolo 48 della Costituzione, introduce nell'apposita busta la scheda o le schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita in Italia per il referendum . Quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi elettorali, i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e il numero degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Tali plichi sono spediti in un unico viaggio per via aerea e con valigia diplomatica.
Con l'articolo 10 e con l'articolo 11 richiamiamo al rispetto, per quanto riguarda la campagna referendaria, degli ordinamenti degli Stati che ospitano i nostri concittadini e impegnano il Governo italiano a raggiungere con tutti questi Paesi intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza.
Infine con l'articolo 13 prevediamo sanzioni raddoppiate per chi vota sia all'estero che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, anche se contiamo che funzioni il meccanismo di informazione verso i comuni perchè sospendano l'esercizio di voto in Italia per chi ha optato per il voto per corrispondenza dall'estero.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. In occasione dei referendum indetti ai sensi dell'artiolo 75 della Costituzione, é istituita la modalità del voto per corrispondenza esclusivamente riservata agli elettori italiani residenti anche temporaneamente all'estero, in Paesi in cui l'Italia é presente con proprie rappresentanze diplomatiche, al fine di permettere la loro effettiva partecipazione.
2. Possono inoltre esprimere il voto per corrispondenza, secondo le modalità di cui alla presente legge, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e che si trovano all'estero per motivi di lavoro o di studio, nonchè gli elettori familiari con essi conviventi.
3. Chi non esercita l'opzione di cui ai commi 1 e 2 puó esprimere regolarmente il voto presso la sezione elettorale in Italia nelle cui liste é iscritto.

Art. 2.

1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno é istituito un servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dall'articolo 3, di predisporre tutte le operazioni elettorali compresa la predisposizione dei plichi elettorali e di vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del referendum popolare in Italia il servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia.
2. I comuni sono tenuti a sospendere in Italia l'esercizio del voto di cui al comma 1 dell'articolo 1 per chi ha optato per il voto per corrispondenza relativamente alla consultazione referendaria a cui si riferisce l'opzione stessa.

Art. 3.

1. L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l'amministrazione, attraverso le sue sedi periferiche, lo ha informato della possibilità di opzione.
2. É dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici che lo riguardano.
3. La cartolina deve essere inviata dall'amministrazione tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della data fissata per il referendum o per i referendum popolari e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.
4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono far pervenire all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il cinquantesimo giorno precedente la data fissata per il referendum popolare, la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione "uffici consolari" si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61.

Art. 5.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della opportunità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana ed i principali strumenti di informazione nella lingua dei Paesi di residenza.
2. L'informazione puó altresí essere realizzata, sulla base di appositi finanziamenti, dalle associazioni degli emigrati riconosciute e dai patronati.

Art. 6.

1. Presso la corte d'appello di Roma, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione del referendum popolare, é istituito l'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello.

Art. 7.

1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per il referendum o per i referendum popolari, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3 un plico contenente il certificato elettorale, la scheda recante il quesito referendario o le schede recanti i quesiti referendari nel caso di consultazioni plurime ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene, altresí, un foglio con le indicazioni esplicative per l'espressione del voto.
2. Un plico non puó contenere i documenti elettorali di piú di un elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 2 che, a dodici giorni dalla data del referendum o dei referendum popolari in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.
4. Un volta espresso il proprio voto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. La scheda e la busta che la contiene non devono recare alcun segno di riconoscimento.
5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e il numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3. Tali plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.
6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

Art. 8.

1. Presso l'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero é costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali sono ripartiti in tante sezioni quante sono le aree geografiche continentali. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica area elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione per aree geografiche di provenienza dei voti é effettuata a cura dell'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero.
2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componen ti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale per il voto proveniente dall'estero.

Art. 9.

1. Le operazioni di scrutinio, cui possono assistere i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

Art. 10.

1. Le modalità di svolgimento della campagna referendaria si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale, fatte salve le limitazioni previste dagli ordinamenti degli Stati sul cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

Art. 11.

1. Le norme della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante per ciascun Paese in cui ricorrono le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1 che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali intese sono definite secondo le modalità previste nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
2. Il Governo é autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1, le operazioni preparatorie della consultazione referendaria.

Art. 12.

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi al referendum o ai referendum popolari, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 13.

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, é punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.
2. Chi, in occasione del referendum o dei referendum popolari, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, é punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Art. 14.

1. Nei Paesi in cui non esistono rappresentanze diplomatiche sono raddoppiate le agevolazioni previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241. Per gli altri Paesi le medesime agevolazioni sono abolite.