SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
Nn. 960, 923 e 938-A
RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
tgci
(Relatrice SOLIANI)
Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 2006
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (n. 960)
presentato dal Ministro della pubblica istruzione
di concerto col Ministro delleconomia e delle finanze
e col Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2006
E SUI
DISEGNI DI LEGGE
Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (n. 923)
diniziativa dei senatori VALDITARA, DELOGU, STRANO, BALBONI e BUTTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2006
Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi
di
studio di istruzione secondaria superiore (n. 938)
diniziativa dei senatori SCHIFANI, ASCIUTTI, AMATO, BARELLI e MAURO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L11 SETTEMBRE 2006
dei quali la Commissione propone lassorbimento
nel disegno
di legge n.960
Onorevoli Senatori. Con lesame
del provvedimento che contiene disposizioni in materia di esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché
una delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università,
lAssemblea del Senato della Repubblica è chiamata oggi a rivolgere
la propria attenzione agli studenti del nostro Paese, agli adolescenti
e ai ragazzi che crescono nella nostra società, alla bellezza, allo
slancio della loro vita, alla loro crescente responsabilità verso
se stessi, gli altri, il mondo.
Anche lesame di Stato è
un passaggio al futuro. E lItalia oggi è impegnata soprattutto
in questo: ad aprire vie alle nuove generazioni. A 18-19 anni, al termine
della scuola superiore, quando una fase della loro vita si conclude e unaltra
si apre, gli studenti hanno il diritto di veder valorizzata la propria
esperienza scolastica e la Repubblica ha il dovere di accertare e dichiarare
i risultati acquisiti: un passaggio della vita che è insieme personale
e pubblico, un passaggio serio, di cui siano percepiti il rigore, la dignità,
la trasparenza, il valore; un passaggio rispetto al quale il futuro
e cioè luniversità, gli istituti della formazione tecnica
superiore, dellalta formazione artistica, musicale e coreutica, le
professioni e il lavoro non sia un obiettivo lontano ma una prospettiva
già presente nellorientamento e nel raccordo con la fase terminale
dellistruzione secondaria, nonché nella valorizzazione delleccellenza.
Lesame di Stato, dunque, dentro
la vita dello studente, dentro la vita del Paese. Questa è la cifra
del provvedimento in esame, volto a cambiare una situazione non più
sostenibile che, secondo lopinione comune, ha visto progressivamente
venir meno il significato e lautorevolezza dellesame di Stato.
Qui cè una svolta, nella
considerazione di una prescrizione prevista dalla stessa Costituzione,
che allarticolo 33 colloca lesame di Stato conclusivo del corso
di studi nel contesto dei punti fondamentali dellistruzione, là
dove si parla della libertà di insegnamento, del compito della Repubblica
nel dettare le norme generali e nellistituire scuole statali, della
parità scolastica, dellautonomia ordinamentale, delle università,
accademie, istituzioni di alta cultura.
Siamo allinizio della legislatura
e sentiamo di dover rispondere allinterrogativo: perché si
comincia dagli esami di Stato, mentre ancora incerta è la definizione
dellistruzione secondaria superiore, nel passaggio da una legislatura
allaltra? Risponderò così: per due ragioni.
In primo luogo, noi non faremo la
riforma di sistema. Smonteremo ciò che va smontato, raddrizzeremo
ciò che va raddrizzato ed adegueremo ciò che va adeguato.
Questo è il vero cambiamento utile alla scuola, agli studenti, alle
famiglie e al Paese.
In secondo luogo, linvestimento
sullesame conclusivo prefigura la strategia, lapproccio e la
prospettiva. Nella vicenda parlamentare dellultimo decennio, questa
è la terza legislatura che inizia con un intervento sugli esami
di Stato. Così avvenne nel 1997, con la legge n. 425, ripresa
in questo provvedimento; così avvenne nel 2001, con la legge finanziaria
n. 448, che modificò le norme sulla composizione delle commissioni.
Così avviene ora, con lequilibrio e la misura che sono richiesti
dalla materia e dai tempi dellentrata in vigore rispetto alla vita
della scuola, con la consapevolezza che intervenire su questo punto, sia
pure entro i confini della materia, significa, come si diceva, delineare
una strategia: quello che avviene prima e quello che avverrà dopo
sono già considerati qui, nellesame di Stato.
Dunque, si può partire dallesame
di Stato. Abbiamo su questo un precedente illustre. Richiamerò le
parole di Benedetto Croce che, nella sessione 1919-1920 della XXV legislatura
del Regno, alla Camera dei deputati, presentando appunto un disegno di
legge per la riforma degli esami e la sistemazione delle scuole medie,
così si esprimeva, forse rispondendo alla medesima obiezione, tre
anni prima della riforma Gentile:
«E poiché gli esami, consistendo essenzialmente
in una funzione statale di riscontro dellopera della scuola, non
possono fare a meno di informare di sé e quasi di predisporre questopera,
ognun vede che dalle norme desame, con le quali si determina lobiettivo
finale a cui la scuola deve tendere, questa desume anche le sue direttive».
Dalla fine, dunque, si desume il principio. Dallesame,
la scuola.
Il testo che oggi giunge in Aula è
il n. 960, predisposto dal Governo e modificato dalla 7ª Commissione
nel merito. In Commissione, lesame del testo ha tenuto conto preliminarmente
dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Valditara ed altri (n. 923),
nonché Schifani e Asciutti (n. 938), a riprova del valore della
materia in esame, e poi delle numerose audizioni (circa trenta) promosse
dalla Commissione che hanno arricchito notevolmente il dibattito. Sono
lieta di poter riferire allAula i risultati di un confronto aperto
e costruttivo tra maggioranza e opposizione e tra Commissione e Governo,
che ha portato a migliorare e ad arricchire in diversi punti, alcuni dei
quali assai significativi, il testo del Governo, come è bene che
avvenga in una democrazia matura: un confronto che ha portato tutto il
Parlamento ad una prima, seria riflessione sulla scuola in questa legislatura,
in attesa di altre scelte impegnative, come ad esempio in occasione della
legge finanziaria.
Questa riflessione ha portato a convergenze
importanti sulla serietà degli studi per la formazione dei ragazzi
italiani, sul valore pubblico del sistema di istruzione costituito di scuole
statali e non statali, sulla continuità dellapprendimento
negli anni precedenti la conclusione degli studi e negli anni successivi.
Sono rimasti alcuni punti di divergenza
in rapporto, ad esempio, alle scuole paritarie. Ringrazio dunque tutti
i colleghi, ma in modo particolare i senatori Asciutti, Valditara, Marconi,
Davico, Capelli, Pellegatta, Carloni oltre che il vice ministro Mariangela
Bastico e, naturalmente, la presidente Vittoria Franco.
Richiamo, in particolare, il contributo
dellopposizione, segnatamente del Gruppo di Alleanza nazionale per
il tramite del senatore Valditara, sul profilo di serietà culturale
dellesame, sul ruolo dellInvalsi, sulla composizione delle
commissioni, sullautonomia delluniversità. Richiamo
altresì il contributo del Gruppo di Forza Italia, e del suo capogruppo
senatore Asciutti, sulla serietà del percorso dei cosiddetti «ottisti»,
sullInvalsi, sui crediti anche professionali che si possono riconoscere
ai candidati esterni, sullabbinamento delle commissioni degli istituti
legalmente riconosciuti o pareggiati. Richiamo inoltre il contributo del
Gruppo Unione dei democraticicristiani e di centro, per il tramite del
senatore Marconi, sulla serietà culturale dellesame, sul colloquio
e la sua valutazione, sullimportanza della delegificazione. Richiamo
infine il contributo del Gruppo della Lega Nord Padania, per il tramite
del senatore Davico, sulla nomina dei presidenti, sulla composizione delle
commissioni, sulla lingua dinsegnamento, sulla terza prova, sulla
valutazione e sullorientamento.
Sullasse rappresentato dal disegno
di legge n. 960 vi sono stati pochi, essenziali emendamenti del Governo
e della relatrice che, raccogliendo gli stimoli del dibattito e delle diverse
proposte emendative, hanno reso più solido il testo.
Importanti sono stati i contributi
dei colleghi della maggioranza. Richiamo in particolare il contributo della
senatrice Capelli del Gruppo di Rifondazione comunista-Sinistra europea,
sulla composizione delle commissioni, sulla terza prova, sul punteggio;
il contributo della senatrice Pellegatta del Gruppo Insieme con lUnione
Verdi-Comunisti italiani sulla valorizzazione delle materie tecnico-scientifiche,
sullorientamento e il raccordo con luniversità, la formazione
tecnica superiore, lalta formazione artistica e musicale; il contributo
della senatrice Carloni sulla valorizzazione dei progetti contro la dispersione
scolastica e, insieme con la presidente Vittoria Franco, sulla necessità
di potenziare le conoscenze tecnico-scientifiche.
Tre a mio parere sono i punti qualificanti
del presente provvedimento:
1. la natura pubblica dellesame e il contrasto dei diplomifici, la serietà delle prove e dellimpianto, il valore del titolo di studio;
2. la responsabilizzazione degli studenti
e delle istituzioni scolastiche anche in ordine alla verifica dei risultati,
nella valorizzazione dellautonomia delle scuole;
3. lorientamento e il raccordo
con luniversità, gli istituti di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, gli istituti di formazione tecnica superiore, le
professioni e il lavoro.
In due parole: serietà e dinamismo, impegno e superamento di rigidità, coerenza interna e apertura allesterno, esattamente come si configura oggi limpegno dellItalia verso se stessa e il suo domani.
Questi punti sono rintracciabili nello
svolgimento del disegno di legge e nelle sue articolazioni. Larticolo
1, relativo allammissione, alla commissione e alla sede desame,
sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 425 del 1997. Larticolo
2 introduce per la prima volta una delega in materia di percorsi di orientamento,
di accesso allistruzione post-secondaria e di valorizzazione dei
risultati delleccellenza. Larticolo 3, infine, concerne le
disposizioni transitorie, finali e finanziarie e le abrogazioni.
Darò conto ora degli elementi
essenziali dellarticolazione del disegno di legge. Allesame
di Stato vengono ammessi gli alunni delle scuole statali e paritarie che
abbiano frequentato lultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente
in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti
nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto
del Ministro della pubblica istruzione. Come si vede, vi è qui la
richiesta del Parlamento rivolta alla scuola e agli studenti di un impegno
più cogente. Alle stesse condizioni sono ammessi gli alunni delle
scuole pareggiate o legalmente riconosciute, fino al completamento e allesaurimento
dei corsi. Possono poi accedere allesame gli alunni che abbiano ottenuto
nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in
ciascuna disciplina e non meno di sette, in ciascuna disciplina, nei due
anni antecedenti il penultimo, senza ripetenze. Ciò per rendere
più rigorosi e autentici i percorsi delleccellenza, come hanno
proposto in particolare i colleghi Asciutti e Valditara. È prevista
lammissione dei candidati esterni previo superamento di un esame
preliminare, tenuto conto dei crediti formativi eventualmente acquisiti
anche in esperienze professionali (emendamento Asciutti). I candidati esterni
possono sostenere lesame di Stato presso le istituzioni scolastiche
statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.
In questo passaggio vi è, da
un lato, la coerenza con il profilo del sistema pubblico di istruzione
costituito di scuole statali e scuole paritarie, in relazione alla legge
n. 62 del 2000 e, dallaltro, il contrasto ai diplomifici notoriamente
aperti a candidati provenienti da ogni dove. A questo riguardo, desidero
rilevare come complessivamente il disegno di legge che giunge in Aula sia
coerente con limpostazione che al tema della parità scolastica
hanno dato in primis la Costituzione, poi la legge n. 62 e,
infine, le disposizioni normative successive.
Su questo punto il dibattito ha registrato
posizioni di rafforzamento della condizione delle scuole paritarie (opposizione)
e altre di indebolimento (PRC e PDC-Verdi), mentre lUlivo, il Gruppo
per le Autonomie e il Governo hanno difeso il baricentro rappresentato
dal testo del Governo. Il rispetto del ruolo pubblico delle scuole non
statali paritarie implica che esse siano in condizioni di parità
con le scuole statali circa lammissione degli alunni, le sedi di
esami, i criteri di svolgimento degli esami. Non sono previste, allo stato,
condizioni di reciprocità per la presenza dei presidenti e dei commissari
esterni, in ragione del ruolo e della funzione stabiliti per i docenti
statali nelle commissioni, appunto, degli esami «di Stato». Un
ordine del giorno approvato in Commissione invita tuttavia alla formazione
comune dei docenti e ciò è indicativo della volontà
di qualificare tutto il sistema pubblico di istruzione.
Si prevede inoltre lammissione
di candidati esterni appartenenti ai Paesi dellUnione europea ai
fini di sostenerne lintegrazione.
Circa il contenuto dellesame
di Stato è ben chiara la sua finalità: esso è volto
allaccertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nellultimo
anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici
propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché
delle capacità critiche del candidato. È qui in particolare
laccoglimento di un emendamento del senatore Valditara integrato
da un emendamento della relatrice.
Lesame comprende tre prove scritte
ed un colloquio. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova,
mentre il testo della terza è predisposto dalla commissione desame.
In particolare, la terza prova è espressione dellautonomia
dellistituzione scolastica, tenuto conto di modelli predisposti dallINVALSI,
il quale provvederà anche alla valutazione dei livelli di apprendimento
degli studenti al termine dei percorsi di istruzione e delle prove desame
secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello
internazionale per garantirne la comparabilità. Come si vede, è
qui affrontato il tema della verifica dei risultati, tra autonomia, valutazione
nazionale e comparazione internazionale. Il Ministro disciplinerà
le caratteristiche della terza prova e impartirà apposite direttive
allINVALSI.
Il punteggio per le prove è
di 45 punti per la valutazione di quelle scritte, di 30 punti per il colloquio,
mentre per il credito scolastico è di 25 punti al massimo. Un ordine
del giorno approvato in Commissione a firma dei senatori Capelli e Asciutti
è orientato verso lattribuzione di 15 punti per ciascuna prova
scritta. Il punteggio minimo è di 60 punti, il punteggio massimo
di 100 punti. Sono previste altresì lintegrazione di 5 punti
da parte della commissione e, per la prima volta, lattribuzione della
«lode».
Gli esami degli alunni con handicap
sono disciplinati in coerenza con la legge n. 104 del 1992. Per gli
alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate
sono previste una sessione suppletiva desame e, in casi eccezionali,
particolari modalità di svolgimento degli stessi.
Sono assicurati verifiche e monitoraggio
sui nuovi esami di Stato nonché sullorganizzazione delle istituzioni
scolastiche per il recupero dei debiti formativi. Il Ministro presenta
ogni tre anni al Parlamento una relazione sullandamento degli esami
di Stato, come richiesto da un emendamento del senatore Asciutti.
La commissione desame è
costituita da non più di sei commissari, per il 50 per cento interni
e per il restante 50 per cento esterni, più il presidente esterno.
Essa opera collegialmente. I commissari esterni non provengono dallo stesso
distretto scolastico, come risulta da un emendamento che la relatrice ha
presentato dintesa con il Governo e la Commissione.
Larticolo 2 delega il Governo
ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati: a realizzare
percorsi di orientamento verso luniversità, lalta formazione
artistica, musicale e coreutica, gli istituti di formazione tecnica superiore,
le professioni e il lavoro; a valorizzare i risultati scolastici degli
studenti ai fini dellammissione ai corsi di laurea; ad incentivare
leccellenza degli studenti, prevedendo la partecipazione di docenti
universitari, docenti AFAM e docenti di istituti di formazione tecnica
superiore nei percorsi di orientamento, sostegni anche di natura economica
per favorire la prosecuzione degli studi, nonché la definizione
di modalità di certificazione delleccellenza. Nei decreti
relativi allorientamento dovranno essere definiti anche criteri volti
a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche, come suggerito da emendamenti
della senatrice Pellegatta, della senatrice Carloni e della presidente
Franco. È il primo segnale di una scelta politica che attende di
essere consolidata.
La novità strategica di questo
articolo 2 è del tutto evidente: si investe sulla continuità
dellapprendimento negli anni decisivi della formazione e per tutta
la vita, come avviene in Europa e nel resto del mondo sviluppato.
Emerge dunque il profilo di una scuola
seria, solida nelle basi culturali, aperta, che riconosce il merito, che
valorizza i talenti, che è attenta ai risultati, nellinteresse
degli studenti italiani e nellinteresse del Paese; una scuola più
europea.
Quanto al profilo finanziario sono
stanziati, a decorrere dallanno 2007, 143 milioni di euro per i compensi
dei presidenti e dei commissari e 5 milioni di euro per i progetti volti
ad incentivare leccellenza degli studenti. È prevista una
disciplina transitoria per i candidati allesame di Stato a conclusione
degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, per i quali continueranno
ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e allattribuzione
del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni previgenti.
Il Governo ha accolto, e la Commissione
trasmette allAula, ordini del giorno della relatrice sulla formazione
dei commissari di esame e sul raccordo con la strategia di Lisbona, nonché
dei senatori Valditara e Ranieri sul reperimento di risorse finanziarie
per permettere, in futuro, di ricorrere a commissari esterni oltre i limiti
previsti dal disegno di legge n. 960; sono invece agli atti un ordine
del giorno della relatrice sul colloquio orale, volto a rendere protagonisti
gli studenti, e uno della senatrice Carloni sulla valorizzazione dei progetti
di lotta alla dispersione scolastica.
Onorevoli colleghi, per le ragioni
che ho esposto è bene non accumulare ritardi sulla vita degli studenti
e sul Paese, che ne registrano già parecchi. È bene che il
provvedimento sia approvato dal Parlamento con urgenza, perché le
istituzioni scolastiche possano prepararsi al nuovo esame fin da ora. Non
sarebbe opportuno rinviare lapplicazione delle nuove norme, come
da qualche parte si sollecita, perchè è bene fare presto
ciò che può migliorare la vita della scuola italiana.
Altri problemi relativi ai percorsi
dellistruzione secondaria superiore restano aperti. Resta aperta
ad esempio la discussione nel Paese e nella politica lUnione
ha delineato il suo programma al riguardo su come debba essere la
scuola italiana, su quale debba essere il suo ruolo nella vita della società:
unidea della scuola che è tuttuno con lidea che
abbiamo del Paese, di tutto il Paese, dal Sud al Nord.
Già con questo provvedimento,
comunque, il Parlamento può comunicare al Paese la volontà
di segnare questa fase con i caratteri della serietà, dellequilibrio,
della tensione educativa e culturale. Può farlo con una volontà
comune, peraltro già manifestata in Commissione. Continuiamo in
molti a pensare che la scuola appartiene a tutti, non certo ad uno schieramento.
Vogliamo trasmettere agli studenti
un messaggio chiaro: abbiamo fiducia in voi, abbiate fiducia in voi stessi.
Siate protagonisti. E allo stesso modo parliamo agli insegnanti: vogliamo
sia data dignità alla scuola e al suo lavoro. Attraverso lesame
di Stato il Paese si guarda allo specchio vedendo il suo volto giovane,
sognando il suo futuro. Anche attraverso lesame di Stato il Parlamento
sostiene il futuro delle nuove generazioni e mette in moto lItalia.
Soliani, relatrice
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLINTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Villone)
sul disegno di legge n. 960 e sugli emendamenti ad esso riferiti
26 ottobre 2006
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, perere non ostativo, osservando tuttavia che il riconoscimento allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sullistruzione si fonda, anche secondo la lettura della Corte costituzionale, su esigenze di carattere unitario e di trattamento uniforme sul territorio nazionale; si segnala pertanto che nellesame di Stato vanno comunque privilegiati le scelte e i modelli che rispondono alle anzidette esigenze.
Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime parere contrario sullemendamento 1.46, che aumenta il numero delle prove scritte determinate localmente; esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Enriques)
sul disegno di legge n. 960
19 ottobre 2006
La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 960, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, ai sensi dellarticolo 81 della Costituzione:
a) allarticolo 2, comma 4, sostituire le parole: «è destinata la somma di euro 5.000.000» con le seguenti: «sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000»;
b) allarticolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. In fase di prima attuazione e fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto di cui allarticolo 4, comma 10, della legge n. 425 del 1997, e successive modificazioni, alla determinazione dei compensi si provvede, a decorrere dallanno 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000».
su emendamenti
24 ottobre 2006
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 960, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dellarticolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.46, 1.169, 1.182, 1.207, 1.208, 1.211, 1.212, 2.21, 2.20, 3.1, 3.8, 1.165, 1.10, 1.183, 1.184, 1.25, 1.26 e 1.185. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.9, 1.5 (nuovo testo), 1.134, 1.35, 1.21, 1.158, 1.24 (nuovo testo) e 1.501, nonché parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti esaminati.
DISEGNO DI LEGGE N. 960 |
DISEGNO DI LEGGE N. 960 |
Diniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
- |
- |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Ammissione allesame di Stato, |
(Ammissione allesame di Stato, |
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti: |
1. Identico: |
«Art. 2. (Ammissione). 1. Allesame di Stato sono ammessi: |
«Art. 2. (Ammissione). 1. Identico: |
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato lultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici; |
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato lultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; |
b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dellarticolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. |
b) identica. |
2. Allesame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dellinsegnamento delleducazione fisica. |
2. Allesame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dellinsegnamento delleducazione fisica. |
3. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 7, lammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione allultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dellanno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dellidoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dellesame preliminare, anche in caso di mancato superamento dellesame di Stato, vale come idoneità allultima classe. Lesame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dellistituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso allesame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. |
3. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 7, lammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione allultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dellanno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dellidoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dellultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dellesame preliminare, anche in caso di mancato superamento dellesame di Stato, vale come idoneità allultima classe. Lesame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dellistituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso allesame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. |
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione allesame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dellindirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto allUfficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude lammissione allesame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. |
4. Identico. |
|
5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono lesame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi. |
5. Gli alunni delle classi antecedenti lultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati. |
6. Identico. |
6. I candidati non appartenenti a Paesi dellUnione europea, che non abbiano frequentato lultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere lesame di Stato in qualità di candidati esterni. |
7. I candidati non appartenenti a Paesi dellUnione europea, che non abbiano frequentato lultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane allestero, possono sostenere lesame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6. |
7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro darte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti darte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dellinsegnamento delleducazione fisica. |
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro darte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti darte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dellinsegnamento delleducazione fisica. |
Art. 3. (Contenuto ed esito dellesame). |
Art. 3. (Contenuto ed esito dellesame). 1. Lesame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato allaccertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nellultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato. |
1. Lesame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge linsegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti darte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dellautonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dellofferta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dellultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche laccertamento della conoscenza di una lingua straniera. |
2. Lesame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge linsegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti darte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dellautonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dellofferta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dellultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche laccertamento della conoscenza di una lingua straniera. LIstituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. LIstituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dellistruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità. |
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione desame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione desame provvede alla elaborazione delle prime due prove desame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime. |
3. Identico. |
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dellultimo anno di corso. |
4. Identico. |
4. La lingua desame è la lingua ufficiale di insegnamento. |
5. Identico. |
5. A conclusione dellesame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione desame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione desame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare lesame è di 60/100. Lesito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nellalbo dellistituto sede della commissione desame un giorno prima della data fissata per linizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. |
6. A conclusione dellesame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione desame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione desame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare lesame è di 60/100. Lesito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nellalbo dellistituto sede della commissione desame un giorno prima della data fissata per linizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione. |
6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104. |
7. Identico. |
7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva desame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi. |
8. Identico. |
Art. 4. (Commissione e sede di esame) 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni allistituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto allUfficio scolastico regionale. |
Art. 4. (Commissione e sede di esame) 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni allistituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto allUfficio scolastico regionale, sulla basi di criteri determinati a livello nazionale. |
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe, e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. |
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario. |
3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra: |
3. Identico: |
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili; |
a) identica; |
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione allinsegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore; |
b) identica; |
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; |
c) identica; |
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati; |
d) identica; |
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e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; |
e) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni. |
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni. |
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore. |
4. Identico. |
5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare. |
5. Identico. |
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nellordine, allambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, allambito regionale o interregionale. |
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nellordine, allambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, allambito regionale o interregionale. |
7. È stabilita lincompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, lincarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti. |
7. Identico. |
8. Le commissioni desame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e allespletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dallintera commissione a maggioranza assoluta. |
8. Le commissioni desame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dallintera commissione a maggioranza assoluta. |
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto allUfficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Unaltra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono lesame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui allarticolo 1, comma 2. |
9. Identico. |
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Lonere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dellarticolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato. |
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Lonere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dellarticolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato. |
11. Sede desame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dellarticolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede desame dei candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto allUfficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami. |
11. Identico. |
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nellambito della funzione ispettiva». |
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nellambito della funzione ispettiva». |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso allistruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza) |
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso allistruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza) |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro delluniversità e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a: |
1. Identico: |
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dellalta formazione artistica, musicale e coreutica; |
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dellalta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; |
b) potenziare il raccordo tra la scuola e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea prescelto; |
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto; |
c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dellammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264; |
c) identica; |
d) incentivare 1eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione. |
d) identica. |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con losservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
2. Identico: |
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere lindividuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dellalta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nellultimo anno del corso di studi; |
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere lindividuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dellalta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nellultimo anno del corso di studi; |
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica delladeguata preparazione iniziale degli studenti di cui allarticolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari; |
b) identica; |
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nellultimo triennio e nellesame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto; |
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nellultimo triennio e nellesame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche; |
d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nellambito dellistruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza. |
d) identica; |
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e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
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3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullandamento degli esami di Stato. |
3. Lattuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. |
4. Identico. |
4. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), è destinata la somma di euro 5.000.000. |
5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000. |
5. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore. |
6. Identico. |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Disposizioni transitorie, finali, |
(Disposizioni transitorie, finali, |
1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dellanno scolastico 2006-2007 e dellanno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e allattribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
1. Identico. |
|
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui allarticolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dallarticolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000. |
2. Sono abrogati: |
3. Identico. |
a) larticolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; |
|
b) larticolo 13, comma 4, e larticolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; |
|
c) larticolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. |
|
3. Allonere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dallanno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dellarticolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per lincentivazione di cui allarticolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui allarticolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
4. Identico. |
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
5. Identico. |
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
6. Identico. |
N. 923
Diniziativa dei senatori Valditara ed altri
Art. 1.
1. Lesame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato allaccertamento:
a) delle conoscenze e competenze acquisite nellultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo;
b) delle basi culturali generali con riferimento agli ultimi tre anni del percorso formativo della scuola secondaria di secondo grado.
1. Al termine del quinto anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono ammessi allesame di Stato gli studenti valutati positivamente nellapposito scrutinio.
2. Sono altresì ammessi allesame di Stato, nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del terzo anno di corso, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del quarto anno di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina.
1. La commissione desame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da sei membri, dei quali uno interno e cinque esterni provenienti dal territorio regionale, più il presidente, esterno, proveniente da altra regione.
2. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui allarticolo 6.
1. Lesame di Stato comprende tre prove scritte a carattere nazionale ed un colloquio.
2. La prima e la seconda prova scritta
sono individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione e si
svolgono secondo quanto stabilito dallarticolo 3, comma 1, della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, e dallarticolo 4, commi 2 e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323; la terza prova, a carattere pluridisciplinare, è predisposta
e gestita, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dallIstituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione,
sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dellultimo anno.
3. Il colloquio si svolge secondo
quanto stabilito dallarticolo 3, comma 3, della legge 10 dicembre
1997, n. 425, e dallarticolo 4, comma 5, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
1. A conclusione dellesame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione desame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
2. A ciascun candidato è attribuito
dal consiglio di classe un credito scolastico massimo di venti punti, determinato
sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi
tre anni, della serietà e continuità dimostrate nellimpegno
di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato.
3. La commissione dispone di venti
punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di venti punti
per la valutazione del colloquio.
4. A ciascuna delle prove scritte
e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un
punteggio inferiore a dodici.
5. Per superare lesame di Stato
è richiesto un punteggio minimo complessivo di sessanta centesimi.
1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 3, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
N. 938
Diniziativa dei senatori Schifani ed altri
Art. 1.
1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1. - (Finalità e disciplina). 1. Lesame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.
Art. 2. - (Ammissione). 1. Allesame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato lultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dellultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dellarticolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dellarticolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
2. Allesame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dellinsegnamento delleducazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto
dallarticolo 7, lammissione dei candidati esterni è
subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare
la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dellanno
o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dellidoneità
alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso.
Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento
dellesame preliminare, anche in caso di mancato superamento dellesame
di Stato, vale come idoneità allultima classe. Lesame
preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dellistituto,
statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato
è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste
nellultimo anno di corso; il candidato è ammesso allesame
di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
prove cui è sottoposto.
4. I candidati esterni sono
ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari
ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati
interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati
esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto
presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni
devono presentare domanda di ammissione allesame di Stato e sostenere
lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni
scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero,
in caso di assenza nel comune dellindirizzo di studio indicato nella
domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo
nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata
dal dirigente preposto allufficio scolastico regionale di provenienza,
al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma preclude lammissione allesame
di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative
a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. Gli alunni delle classi
antecedenti lultima, che intendano partecipare agli esami di Stato
in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza
prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi
candidati.
6. I candidati non appartenenti
a Paesi dellUnione europea, che non abbiano frequentato lultimo
anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere lesame
di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità
previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Possono sostenere, nella
sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il
corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro darte,
rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti
darte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza,
abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna
disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non
siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti
la valutazione dellinsegnamento delleducazione fisica.
8. Le disposizioni del presente
articolo, relative ai debiti formativi ed allattribuzione del punteggio
per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami
di Stato a decorrere dallanno scolastico 2009-2010.
9. A partire dallanno
scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento
dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno
di corso si applica quanto disposto allarticolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Art. 3. - (Contenuto ed esito dellesame). 1. Lesame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.
2. La terza prova, a carattere
pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi
dellarticolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, dallIstituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dellultimo anno. LIstituto provvede altresì
a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per
la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di
argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione
di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti.
La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle
competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con
riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a
livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti
lindirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di
padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua
comunitaria.
3. Il colloquio si svolge su
argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali
e al lavoro didattico dellultimo anno di corso ed è finalizzato
a verificare le competenze maturate dallalunno, anche attraverso
attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca
o di laboratorio presentate dallo stesso.
4. La lingua di esame è
la lingua ufficiale di insegnamento.
5. A conclusione dellesame
di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo
in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti
dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti
per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione
di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta
e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può
far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo
complessivo per superare lesame è di 60/100. Lesito
delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nellalbo
dellistituto sede della commissione di esame un giorno prima della
data fissata per linizio dello svolgimento del colloquio.
6. Gli esami degli alunni con
handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
7. Per gli alunni ammalati
o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste
una sessione suppletiva desame e, in casi eccezionali, particolari
modalità di svolgimento degli stessi.
Art. 4. - (Commissione e sede desame). 1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie desame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.
2. Per ogni commissione di
esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione,
sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituto
di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola
media statale in possesso di abilitazione allinsegnamento nella scuola
secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda
fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra
i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria
superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della
scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente
a tutte le operazioni della commissione.
3. Le commissioni di esame
possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando
per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio
devono avvenire alla presenza dellintera commissione. Le valutazioni
per lattribuzioni dei punteggi e le decisioni finali sono assunte
dallintera commissione a maggioranza assoluta.
4. A ogni singola commissione
di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è
abbinata a una commissione di istituto statale.
5. I casi e le modalità
di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti
sono effettuate avuto riguardo, nellordine, allambito comunale,
provinciale e, solo in casi eccezionali, allambito regionale o interregionale.
7. Sistematiche e costanti
verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali
e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli
esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nellambito
della funzione ispettiva».