DISEGNO DI LEGGE N. 960 |
DISEGNO DI LEGGE N. 960 |
Diniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
- |
- |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Ammissione allesame di Stato, |
(Ammissione allesame di Stato, |
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti: |
1. Identico: |
«Art. 2. (Ammissione). 1. Allesame di Stato sono ammessi: |
«Art. 2. (Ammissione). 1. Identico: |
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato lultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici; |
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato lultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; |
b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dellarticolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. |
b) identica. |
2. Allesame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dellinsegnamento delleducazione fisica. |
2. Allesame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dellinsegnamento delleducazione fisica. |
3. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 7, lammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione allultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dellanno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dellidoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dellesame preliminare, anche in caso di mancato superamento dellesame di Stato, vale come idoneità allultima classe. Lesame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dellistituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso allesame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. |
3. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 7, lammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione allultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dellanno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dellidoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dellultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dellesame preliminare, anche in caso di mancato superamento dellesame di Stato, vale come idoneità allultima classe. Lesame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dellistituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso allesame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto. |
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione allesame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dellindirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto allUfficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude lammissione allesame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. |
4. Identico. |
|
5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono lesame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi. |
5. Gli alunni delle classi antecedenti lultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati. |
6. Identico. |
6. I candidati non appartenenti a Paesi dellUnione europea, che non abbiano frequentato lultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere lesame di Stato in qualità di candidati esterni. |
7. I candidati non appartenenti a Paesi dellUnione europea, che non abbiano frequentato lultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane allestero, possono sostenere lesame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6. |
7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro darte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti darte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dellinsegnamento delleducazione fisica. |
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro darte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti darte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dellinsegnamento delleducazione fisica. |
Art. 3. (Contenuto ed esito dellesame). |
Art. 3. (Contenuto ed esito dellesame). 1. Lesame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato allaccertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nellultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato. |
1. Lesame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge linsegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti darte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dellautonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dellofferta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dellultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche laccertamento della conoscenza di una lingua straniera. |
2. Lesame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge linsegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti darte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dellautonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dellofferta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dellultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche laccertamento della conoscenza di una lingua straniera. LIstituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. LIstituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dellistruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità. |
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione desame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione desame provvede alla elaborazione delle prime due prove desame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime. |
3. Identico. |
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dellultimo anno di corso. |
4. Identico. |
4. La lingua desame è la lingua ufficiale di insegnamento. |
5. Identico. |
5. A conclusione dellesame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione desame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione desame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare lesame è di 60/100. Lesito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nellalbo dellistituto sede della commissione desame un giorno prima della data fissata per linizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. |
6. A conclusione dellesame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione desame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione desame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare lesame è di 60/100. Lesito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nellalbo dellistituto sede della commissione desame un giorno prima della data fissata per linizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione. |
6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104. |
7. Identico. |
7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva desame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi. |
8. Identico. |
Art. 4. (Commissione e sede di esame) 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni allistituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto allUfficio scolastico regionale. |
Art. 4. (Commissione e sede di esame) 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni allistituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto allUfficio scolastico regionale, sulla basi di criteri determinati a livello nazionale. |
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe, e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. |
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario. |
3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra: |
3. Identico: |
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili; |
a) identica; |
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione allinsegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore; |
b) identica; |
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo; |
c) identica; |
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati; |
d) identica; |
|
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; |
e) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni. |
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni. |
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore. |
4. Identico. |
5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare. |
5. Identico. |
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nellordine, allambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, allambito regionale o interregionale. |
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nellordine, allambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, allambito regionale o interregionale. |
7. È stabilita lincompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, lincarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti. |
7. Identico. |
8. Le commissioni desame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e allespletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dallintera commissione a maggioranza assoluta. |
8. Le commissioni desame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dallintera commissione a maggioranza assoluta. |
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto allUfficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Unaltra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono lesame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui allarticolo 1, comma 2. |
9. Identico. |
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Lonere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dellarticolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato. |
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Lonere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dellarticolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato. |
11. Sede desame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dellarticolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede desame dei candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto allUfficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami. |
11. Identico. |
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nellambito della funzione ispettiva». |
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nellambito della funzione ispettiva». |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso allistruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza) |
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso allistruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza) |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro delluniversità e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a: |
1. Identico: |
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dellalta formazione artistica, musicale e coreutica; |
a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dellalta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; |
b) potenziare il raccordo tra la scuola e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea prescelto; |
b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto; |
c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dellammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264; |
c) identica; |
d) incentivare 1eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione. |
d) identica. |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con losservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
2. Identico: |
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere lindividuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dellalta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nellultimo anno del corso di studi; |
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere lindividuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dellalta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nellultimo anno del corso di studi; |
b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica delladeguata preparazione iniziale degli studenti di cui allarticolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari; |
b) identica; |
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nellultimo triennio e nellesame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto; |
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nellultimo triennio e nellesame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche; |
d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nellambito dellistruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza. |
d) identica; |
|
e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
|
3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullandamento degli esami di Stato. |
3. Lattuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. |
4. Identico. |
4. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), è destinata la somma di euro 5.000.000. |
5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000. |
5. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore. |
6. Identico. |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Disposizioni transitorie, finali, |
(Disposizioni transitorie, finali, |
1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dellanno scolastico 2006-2007 e dellanno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e allattribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
1. Identico. |
|
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui allarticolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dallarticolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000. |
2. Sono abrogati: |
3. Identico. |
a) larticolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; |
|
b) larticolo 13, comma 4, e larticolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; |
|
c) larticolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. |
|
3. Allonere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dallanno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dellarticolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per lincentivazione di cui allarticolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui allarticolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
4. Identico. |
4. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
5. Identico. |
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
6. Identico. |