Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02059
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Atto n. 3-02059 (in Commissione)
Pubblicato il 9 luglio 2015, nella seduta n. 482
MORONESE , NUGNES , PUGLIA , BERTOROTTA , BOTTICI , CAPPELLETTI , CASTALDI , CATALFO , CIAMPOLILLO , DONNO , FATTORI , GAETTI , GIARRUSSO , LEZZI , MANGILI , MONTEVECCHI , MORRA , PAGLINI , SANTANGELO , SCIBONA , TAVERNA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
la Commissione europea, in data 8 agosto 2000, ha approvato il programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. Le azioni effettuate e destinate a migliorare ed a promuovere il sistema di raccolta e di smaltimento diedero luogo ad esborsi pari a circa 93 milioni di euro, il cui 50 per cento, ovvero circa 46.5 milioni, erano stati cofinanziati dai fondi strutturali;
la Commissione europea, nel 2000, ha approvato il programma operativo Campania (PO Campania), per le spese effettuate fra il 5 ottobre 1999 e il 31 dicembre 2008, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2009. La misura 1.7 contenuta nel programma concerneva svariate operazioni relative al sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti: realizzazione di impianti di compostaggio, di discariche per lo smaltimento del rifiuto residuale rispetto alla raccolta differenziata; attivazione di ambiti territoriali ottimali e dei relativi piani di gestione e di trattamento dei rifiuti; sostegno ai comuni associati per la gestione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; aiuto alle imprese per l'adeguamento degli impianti destinati al recupero di materia derivata dai rifiuti; attività di coordinamento, logistica e supporto alle imprese di raccolta e recupero di rifiuti provenienti da particolari categorie produttive; costituzione di un catasto-osservatorio con funzione di sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei rifiuti;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
la stessa Commissione il 29 giugno 2007 ha inviato alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora che aprì il procedimento d'infrazione 2007/2195 per non aver adottato, in relazione alla Regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti venissero smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente nonché, in particolare, per non aver creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento. Il 4 marzo 2010 la Corte di giustizia ha accolto il ricorso presentato dalla Commissione ex articolo 226 CE (trattato di istituzione della Comunità europea), constatando l'inadempimento dell'Italia (C-297/08);
con lettera del 31 marzo 2008, la Commissione ha informato le autorità italiane che, essendo in corso una specifica procedura di infrazione in materia, non avrebbe provvisoriamente dato luogo ai pagamenti intermedi relativi ai rimborsi delle spese corrispondenti alla misura 1.7 del PO Campania sulla base dell'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/99. Tale ultima disposizione stabilisce che i pagamenti del FESR sono subordinati, tra l'altro, all'assenza di procedure di infrazione in corso. In una nota successiva la Commissione ha chiarito che la data dalla quale avrebbe considerato inammissibili le spese relative alla misura 1.7 sarebbe stata il 29 giugno 2007, data di notifica all'Italia della decisione di avviare la procedura d'infrazione. La Commissione, con successive lettere del 2 e del 6 febbraio e del 20 maggio 2009, ha quindi dichiarato l'inammissibilità di alcune domande di pagamento intermedio presentate dalle autorità italiane. In particolare, la Commissione ha dichiarato inammissibile il rimborso di 12.700.931,62 euro per spese effettuate dopo il 17 maggio 2006 (successivamente, tale importo è stato rettificato in considerazione del ricalcolo del periodo di inammissibilità a decorrere dal 29 giugno 2007) e il rimborso di 18.544.968,76 euro;
con 2 successivi ricorsi, l'Italia ha chiesto al tribunale di annullare le suddette decisioni della Commissione, contestando in particolare la presunta violazione del richiamato articolo 32, paragrafo 3, comma 1, lettera f), del regolamento n. 1260/1999, ma il tribunale ha respinto i ricorsi, considerato il nesso diretto rispetto alla procedura di infrazione, che riguardava l'intero sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, inclusi quindi il recupero o raccolta e l'inefficacia della raccolta differenziata; dall'altro, gli interventi facenti parte della misura 1.7 si riferivano anche alla creazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e alla realizzazione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti, come fase finale della raccolta differenziata medesima;
la Corte di giustizia (sesta sezione) chiamata a pronunciarsi in merito sul ricorso dell'Italia, con la sentenza del 6 novembre 2014, causa C-385/13, ha respinto l'impugnazione e condannato l'Italia alle spese;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
con l'interrogazione a risposta scritta P-007335/2015 l'europarlamentare Pedicini, in considerazione del fatto che già con la sentenza C-385/13 la Corte di Giustizia ha respinto definitivamente il ricorso dell'Italia contro il mancato pagamento da parte della Commissione europea di una parte dei fondi strutturali UE, ha chiesto alla Commissione europea quali misure intenda adottare nei confronti dell'Italia per realizzare un'azione di monitoraggio e bonifica della Terra dei fuochi, e quale sia lo stato di avanzamento delle bonifiche dei siti contaminati cofinanziate dal FESR e previste dal piano bonifiche della Regione Campania;
la Commissione europea (11 giugno 2015, ITP 7335/2015), rispondendo alla suddetta interrogazione, ha precisato che il FESR, nell'ambito dell'obiettivo 1.2, prevede uno stanziamento di 140 milioni di euro a sostegno delle misure di ripristino dei siti contaminati nella Regione, compresa la Terra dei fuochi. A tal proposito risulta che la Regione Campania avrebbe certificato solo 8 milioni di euro circa;
in merito alla programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, non è stato ancora adottato il programma per la Campania;
per quanto concerne la procedura di infrazione 2007/2195 la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, perché ritiene che la stessa non abbia adottato le misure necessarie per assicurare un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti in Campania;
inoltre, come si evince dall'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, svolta in data 18 febbraio 2015 presso la Camera dei deputati in VIII Commissione permanente (ambiente, territorio e lavori pubblici), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010, con la quale l'Italia è stata condannata per violazione della direttiva europea 2006/12/CE, per non aver creato una rete integrata di gestione dei rifiuti urbani in Regione Campania, la Regione Campania ha elaborato un "Programma attuativo per la gestione dei rifiuti in Campania nel periodo transitorio" che contiene un dettagliato elenco degli impianti da realizzare con relativi tempi di ultimazione lavori;
nel corso dell'audizione il Ministro ha affermato che "Detto crono-programma prevedeva, in particolare, la realizzazione di 4 discariche di rifiuti, di un 1 termovalorizzatore a Salerno e di un 1 termovalorizzatore a Napoli Est, di un termovalorizzatore dedicato allo smaltimento delle eco balle e di impianti di recupero della frazione organica del rifiuto, necessari al completamento della rete integrata e della gestione dei rifiuti urbani nel periodo transitorio. Poiché tale crono-programma non è stato rispettato, in data 14 gennaio 2014, la Commissione Europea ha nuovamente deferito lo Stato Italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della sentenza e proposto l'imposizione d'ingenti sanzioni pecuniarie, in caso di seconda condanna";
con la causa C-653/13, la Commissione europea ha presentato ricorso al fine di: dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a euro 256.819,2 (cioè euro 85.606,4 al giorno per ogni categoria di installazione), meno l'eventuale riduzione risultante dalla formula di degressività proposta, dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-297/08; ordinare all'Italia di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a euro 28.089,6 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-297/08, alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa, condannare l'Italia al pagamento delle spese di giudizio;
a sostegno di tale ricorso la Commissione ribadisce quanto già sostenuto nella sentenza della Corte di giustizia nella causa C-297/08. Si legge nel ricorso che "La sanzione suggerita (penalità giornaliera e somma forfetaria) sarebbe adatta alla gravità e alla durata dell'infrazione e terrebbe conto della necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive. (1) Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 11, p. 9)". La causa, come afferma la Commissione nella risposta alla suddetta interrogazione, è ancora pendente innanzi alla Corte,
si chiede di sapere:
quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare che ancora una volta i cittadini si ritrovino a pagare, a causa di una inadeguata gestione nazionale, le elevate sanzioni inflitte dall'Europa;
se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sollecitare la Regione Campania ad adempiere a quanto di sua competenza, al fine di evitare che, come già accaduto in passato, si perda la possibilità di fruire dei fondi FESR per cattiva gestione degli stessi.