Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00423
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Atto n. 1-00423
Pubblicato il 3 giugno 2015, nella seduta n. 458
MARTELLI , CIAMPOLILLO , MANGILI , SANTANGELO , LEZZI , LUCIDI , FUCKSIA , COTTI , BERTOROTTA , SERRA
Il Senato,
premesso che:
l'utilizzo dell'olio di palma (Elaeis guineensis) favorito dai bassi costi di produzione che lo rendono uno degli olii vegetali e alimentari più economici sul mercato, è pari a circa 27 milioni di tonnellate;
a causa della sua economicità e dell'assenza di sapore (variante liquida o "olio di palma bifrazionato") nonché della grande produttività per ettaro coltivato, la richiesta di olio di palma sia a fini alimentari che energetici, comporta la diffusione della coltivazione di palme da olio anche al di fuori dei confini del sud- est asiatico, minacciando importanti ecosistemi come quelli presenti in Costa d'Avorio, Uganda e Camerun;
con l'entrata in vigore del regolamento (Ue) n. 1169/2011, è necessario indicare, nelle etichette degli alimenti prodotti in Unione europea, l'origine vegetale, specifica di olii e grassi;
ricerche statunitensi ed europee confermano lo studio dell'OMS, secondo cui i principali acidi grassi (come acidi grassi saturi, l'acido miristico e l'acido palmitico) comporterebbero un aumento del livello di colesterolo nel sangue, favorendo malattie cardiovascolari. Inoltre, uno studio condotto da Francesco Giorgino, direttore del dipartimento di Endocrinologia dell'Università di Bari, in collaborazione con le università di Pisa e di Padova, ha stabilito che il palmitato, acido grasso presente anche nell'olio di palma, attiva la proteina "p66shc", principale responsabile della morte delle cellule che producono l'insulina, causando il diabete mellito;
considerato che:
per favorire la diffusione delle piantagioni di palma da olio, nei principali Paesi produttori (Malesia e Indonesia) si procede al disboscamento di intere foreste pluviali. Ciò ha determinato un rilevante danno ambientale che fa dell'Indonesia il terzo emittente mondiale di gas serra;
secondo il rapporto congiunto della Banca Mondiale e del Governo britannico, il disboscamento indonesiano sarebbe responsabile del rilascio in atmosfera di 2,563 MtCO2e (milioni di tonnellate equivalenti di biossido di carbonio);
secondo il rapporto quinquennale FAO sulle foreste del 2007, l'Indonesia perderebbe un milione di ettari all'anno di foreste pluviali, con conseguente estinzione di specie autoctone protette;
la mancanza dell'intenso fenomeno di evapotraspirazione connesso alla distruzione della copertura forestale causa una variazione del regime pluviometrico a scala sovranazionale, rischiando di compromettere anche l'andamento della produttività dei suoli agricoli;
la United States Environmental Protection Agency (EPA) ha escluso il biodiesel da olio di palma dai combustibili ecologici, proprio perché l'impronta di carbonio derivante dalla sua produzione non permette la riduzione del 20 per cento richiesta per le emissioni dei biocarburanti;
considerato inoltre che:
la direttiva 2009/28/CE sulla produzione di energia da fonti rinnovabili introduce l'obbligo di utilizzo di biocarburanti e gli olii vegetali sono considerati per la produzione di biogas;
la comunicazione della Commissione europea del 19 giugno 2010 n. 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi ritiene che il termine bioliquido comprenda liquidi viscosi tra cui l'olio di palma,
impegna il Governo:
1) a escludere l'energia elettrica prodotta mediante olio di palma dalla categoria "fer";
2) a vietare l'utilizzo dell'olio di palma come carburante puro o diluito per qualunque veicolo;
3) a vietare l'utilizzo di olio di palma (in ogni sua forma) per la produzione di energia elettrica (anche in assetto cogenerativo);
4) a prevedere, in conformità con la normativa europea, un'etichettatura addizionale per i prodotti alimentari che indichi chiaramente la presenza di olio di palma o di palmisto nelle preparazioni alimentari;
5) a imporre agli esercizi commerciali di cibi d'asporto e non un'adeguata e visibile segnaletica indicante l'utilizzo di olio di palma o palmisto nelle preparazioni;
6) a vietare, decorso un anno dall'approvazione della seguente mozione, l'utilizzo di olio di palma o palmisto a fini alimentari o cosmetici;
7) a prevenire, con opportuni strumenti normativi la sostituzione dell'olio di palma con olii che non siano nocivi per la salute umana e per l'ambiente.