Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03545

Atto n. 4-03545

Pubblicato il 26 febbraio 2015, nella seduta n. 400
Risposta pubblicata

GIROTTO , CASTALDI , NUGNES - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. -

Premesso che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 45 del 2014 prevede che "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorità di regolamentazione competente, adottano con decreto interministeriale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprietà e delle specifiche tipologie";

il termine dei 180 giorni indicato nel decreto legislativo è stato abbondantemente superato senza che il decreto interministeriale sia stato emanato, cosi come non è stato ancora attivato l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) istituito dallo stesso decreto legislativo, né è stato ancora definito il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, che il decreto prevedeva entro il 31 dicembre 2014;

nelle more della costituzione dell'ISIN le funzioni di autorità nazionale di sicurezza nucleare continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

il Dipartimento, al fine di adottare il decreto interministeriale, ha avviato un'opera di revisione della normativa attuale sulla classificazione dei rifiuti regolata dalla Guida tecnica 26 dell'ISPRA del 1987 (GT 26);

il 19 dicembre 2014 ISPRA ha inviato agli esercenti di impianti nucleari e agli operatori industriali del settore di raccolta e deposito di rifiuti radioattivi una bozza di revisione della suddetta GT 26 per raccoglierne le osservazioni;

seguendo la stessa a parere degli interroganti, inopportuna procedura riservata, recentemente adottata anche per l'emanazione della Guida tecnica 29, con la quale sono stati definiti i criteri per la localizzazione del deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività, l'ISPRA non ha ritenuto di effettuare alcuna forma aperta di consultazione sulla suddetta bozza, che avrebbe permesso di raccogliere i contributi degli esperti della materia anche al di fuori dei detentori di rifiuti radioattivi;

inoltre l'ISPRA, nonostante quanto indicato dall'art. 153 del decreto legislativo n. 230 del 1995, che prevede che l'elaborazione delle guide tecniche da parte dell'Istituto medesimo avvenga sentiti gli altri enti e organismi interessati, non ha coinvolto nella consultazione sulla bozza di revisione della Guida Tecnica 26 neppure l'Istituto superiore di Sanità (ISS), che pure svolge da sempre attività sui rischi radiologici;

questa omissione è stata rilevata anche dal professor Giorgio Parisi, scienziato insignito di diversi riconoscimenti internazionali, tra i quali la medaglia "Max Planck" per la Fisica teorica, che presiede la Commissione scientifica sul "Decommissioning" istituita dall'associazione "SI alle rinnovabili, NO al nucleare", e dal professor Massimo Scalia, fisico e storico leader ambientalista, che è il presidente del comitato scientifico dell'associazione, i quali hanno definito singolare che, nel chiedere i pareri sulla bozza di revisione dei criteri di classificazione della GT 26, l'ISPRA abbia pensato solo agli operatori industriali del settore, ma si sia dimenticata dell'Istituto superiore di Sanità;

nel merito, nella bozza di revisione della GT 26, l'ISPRA tende ad adottare il sistema di classificazione proposto dall'International Atomic Energy Agency (IAEA), che divide in 6 categorie le tipologie dei rifiuti, contro le 3 attualmente previste dalla GT 26;

la classificazione proposta dalla IAEA è scientificamente corretta, ma è immediatamente adatta a Paesi che hanno sviluppato intensivamente l'energia nucleare e che si trovano quindi con un inventario di rifiuti molto più consistente di quello italiano e soprattutto stanno progettando o hanno realizzato diverse tipologie di deposito per le diverse categorie di rifiuti radioattivi;

in generale, i diversi Paesi hanno adottato un proprio sistema di classificazione, adattando lo schema generale proposto dalla IAEA alla loro situazione specifica, con risultati molto diversificati, come può rilevarsi anche nell'appendice che l'ISPRA ha allegato alla bozza di revisione della GT 26;

considerato che:

attualmente in Italia, in applicazione del decreto legislativo n. 31 del 2010, è in corso la procedura di localizzazione del deposito nazionale, come definito dallo stesso decreto legislativo, sulla base della classificazione dei rifiuti radioattivi definita dalla GT 26 e prevedendo pertanto solo 2 distinte destinazioni, rispettivamente per i rifiuti della II e della III categoria;

gli stessi scienziati citati, Giorgio Parisi e Massimo Scalia, hanno espresso la loro preoccupazione per le difficoltà aggiuntive che l'adozione di una classificazione su più livelli rispetto ai soli 3 di quella attuale potrebbe comportare per la realizzazione del deposito nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza e condividano il metodo di revisione della Guida Tecnica 26 attuato dall'ISPRA, che prevede una consultazione nella quale sono stati inclusi i soli detentori di rifiuti radioattivi e che ha invece escluso il contributo di ogni altro esperto ed in particolare quello dell'Istituto superiore di Sanità;

se abbiano valutato quale sia l'impatto della nuova classificazione dei rifiuti radioattivi sulla strategia della loro sistemazione sancita dal decreto legislativo n. 31 del 2010 e quindi sull'iter di localizzazione e di costruzione del deposito nazionale;

se intendano, al fine di evitare il ripetersi di situazioni di condizionamento verificatesi in passato e di garantire la salvaguardia degli interessi pubblici tutelati, vigilare attentamente sul corretto operato della società Sogin SpA, con particolare riferimento all'individuazione delle aree idonee per l'ubicazione del deposito nazionale e del parco tecnologico annesso.