Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00473

Atto n. 4-00473

Pubblicato il 2 luglio 2013, nella seduta n. 55

MANCONI , TOCCI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in una recente nota inviata dal professor Francesco Greco, presidente dell'Associazione nazionale docenti, al capo del Dipartimento per l'istruzione, dottoressa Lucrezia Stellacci, si rappresenta la grave situazione di esubero che si sta determinando nella definizione degli organici di diritto per quanto riguarda l'insegnamento della geografia (classe 39/A);

nella nota, si segnala nella formulazione degli organici di diritto un'errata attribuzione delle ore di geografia 39/A ad altra classe di concorso (scienze naturali, 60/A). Ciò avviene in diverse province e determina un'indebita sottrazione di posti e di cattedre all'insegnamento di geografia e il conseguente esubero di docenti appartenenti a tale classe di concorso, ma anche un grave nocumento nel diritto degli studenti ad apprendere quanto è previsto dall'ordinamento del percorso di studi intrapreso;

l'ordinamento delle classi di concorso e i relativi insegnamenti sono disciplinati dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 e nelle tabelle allegate sono specificate, per ciascuna classe di concorso, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre (assai diversi per le due classi di concorso);

assai diversi sono anche i contenuti dell'insegnamento della geografia impartiti negli istituti;

commerciali come si può riscontrare anche nel profilo culturale definito dalla riforma degli ordinamenti degli istituti tecnici;

con nota n. 2320 del 29 marzo 2012, il Ministero, pur ribadendo che in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso (previsto dall'art. 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) si rende necessario, in sede di costituzione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, far riferimento alle attuali classi di concorso, aggiungeva che le stesse dovevano essere opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del primo, secondo e terzo anno di corso degli istituti di secondo grado;

in considerazione di ciò trasmetteva, in allegato alla nota, le tabelle già approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 15 marzo 2010, ma con modifiche ed integrazioni che riguardavano l'attribuzione delle discipline dei vari corsi di studio alle classi di concorso;

l'abnormità di quanto si disponeva a danno della classe 39/A è apparso da subito tanto evidente che con successiva nota (n. 679 del 4 maggio 2012) si riteneva opportuno evidenziare (a integrazione e a chiarimento di quanto comunicato con la nota precedente, che ha trasmesso l'elenco delle classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi tre anni degli istituti di secondo grado) che le ore di geografia in questione devono essere assegnate prioritariamente ai titolari della 39/A e, solo in fase residuale, al fine di evitare la creazione di situazioni di esubero, ai titolari della 60/A;

ne consegue altresì che, in presenza di soprannumero, non deve procedersi alla redazione di un'unica graduatoria tra i titolari delle due classi di concorso;

infine si sottolineava che mentre nell'anno scolastico precedente la classe di concorso 39/A non presentava particolare situazione di esubero, quest'anno, invece, in tante province molti docenti potrebbero perdere la cattedra e per loro si profilano condizioni di soprannumerarietà;

emerge inoltre dalla lettura della nota del 21 marzo 2013 (prot. A00DPER n. 2916) della Direzione generale del personale scolastico il richiamo alla nota n. 679 del 4 maggio 2012, in cui relativamente all'attribuzione delle ore di geografia degli indirizzi "amministrazione, finanze e marketing" e "turismo", esse devono essere assegnate prioritariamente alla classe 39/A e solo in fase residuale, e al fine di evitare situazioni di esubero, attribuite alla classe 60/A. Nel contempo si ribadiva in via generale, ed in palese contraddizione con quanto disposto dalla nota n. 679 del 2012 per la classe 39/A, che l'assegnazione degli insegnamenti atipici alle classi di concorso "deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica";

tuttavia, anche a causa dell'ambiguità della norma, risultano agli interroganti molti casi di arbitraria attribuzione a livello di istituto, con l'assegnazione di ore della classe 39/A alla classe 60/A in fase non residuale ed al fine della salvaguardia della titolarità di docenti della classe 60/A, senza tenere conto né di quanto disposto dalla nota n. 679, né della situazione degli esuberi della 39/A a livello provinciale;

tale arbitraria attribuzione, oltre a danneggiare direttamente la classe di concorso 39/A e gli studenti destinatari dell'insegnamento, danneggia il personale precario avente titolo, e in particolare i nuovi insegnanti abilitati dai corsi di tirocinio formativo attivo che stanno per concludersi per la classe 39/A;

con l'assegnazione arbitraria ad insegnanti non aventi titolo e quindi privi del curriculum prescritto, si viola palesemente l'art. 33 della Costituzione, che al comma quinto sancisce che "È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale", causando quindi una forte e grave penalizzazione a danno degli studenti con l'insegnamento della disciplina da parte di docenti non specialisti della stessa, e quindi vanificando il loro sacrosanto diritto ad un elevato livello qualitativo dell'offerta formativa come previsto peraltro dal "profilo dello studente" di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010;

quanto descritto accade nel quadro dell'ulteriore penalizzazione subita dalla disciplina con i decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010, cosiddetto riordino Gelmini, che ha determinato la sparizione della geografia dai bienni "dell'obbligo" indirizzi tecnici e professionali, dal triennio al biennio negli istituti tecnici commerciali, la cancellazione negli istituti nautici, nei professionali per il turismo e alberghieri e l'accorpamento con l'insegnamento di storia nel biennio dei licei;

si rammenta quindi l'urgente necessità di reintrodurre un sapere fondamentale di base nel sistema di istruzione ripensando il ruolo della geografia all'interno dei quadri programmatici dei vari indirizzi di studio attribuendole una importanza, e quindi uno spazio, pari a quello riservatole negli altri Paesi europei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire sollecitamente affinché sia limitata, nelle more dell'approvazione del regolamento di revisione delle classi di concorso, la possibilità di insegnamento nella classe di concorso 39/A ai titolari della 60/A alla sola fase di mobilità annuale e a dare indicazioni agli uffici scolastici territoriali affinché intervengano nella formulazione degli organici valutando le situazioni degli esuberi a livello provinciale e non di istituto;

se non intenda procedere al fine di riconsiderare le scelte del "riordino Gelmini" e di operare affinché la geografia, in quanto sapere disciplinare autonomo, fondamentale ed imprescindibile, sia introdotta in tutti i bienni del "diritto-dovere" e sia reintrodotta nei curricoli in cui è stata eliminata per non privare gli studenti, futuri cittadini, di saperi assolutamente irrinunciabili, affinché essi possano essere attori creativi e non solo spettatori passivi nel complesso teatro del mondo.