Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04363

Atto n. 4-04363

Pubblicato il 10 aprile 2003
Seduta n. 381

CURTO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. -

Premesso:

che allo scrivente è pervenuta copia di un esposto inviato al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte d’Appello di Taranto, al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Potenza, al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Taranto e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto;

che tale esposto, penale ed amministrativo, sembra sia l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di denuncie ed esposti tendenti a smantellare illegalità di vario tipo che colpiscono i cittadini più deboli e più poveri ad opera di chi rappresenta la giustizia nel nostro Paese, in particolare giudici ed avvocati;

che, per la delicatezza della questione, e a causa della mancanza di un qualsiasi riscontro a questo esposto e ad altri precedenti atti congeneri, ritengo opportuno riportare di seguito il testo del citato esposto:

“Oggetto: omissioni d’atti d’ufficio ed abusi d’ufficio presso gli Uffici Giudiziari di Taranto.

In campo penale si viola il diritto di difesa della persona offesa dal reato;

Al Registro Generale non si ritrovano iscritte notizie di reato, di cui si è presentata regolare denuncia o querela o esposti firmati, ex art.335, c.p.p. ed ex art.110 bis att. c.p.p., né si forniscono notizie circa le notizie di reato iscritte.

Non si comunica, quando richiesto, ex artt.406, 408 c.p.p., la proroga delle indagini e la richiesta di archiviazione al GIP, impedendo l’opposizione alla stessa.

Non si svolgono indagini, ex art.50 c.p.p., nei confronti di persone influenti, e Pubblici Ufficiali che li coprono, per notizie di reato di abusivismo edilizio e violazione di norme ambientali, di sfruttamento del lavoro giovanile e nero ed emissione di buste paghe false, di concorsi truccati per diventare avvocato e di evasione fiscale e contributiva sui praticanti avvocati, di aggressioni ad avvocati per impedirgli la presenza in udienza, di abbandono di incapaci, di riciclaggio di assegni nominativi rubati, di emissione di deleghe false, di truffe Enel, ecc…

Si eseguono sequestri innominati, senza notifica di copia all’interessato. Al soggetto interessato, quando è ritenuto incapace, non si nomina un tutore, impedendo la nomina di un difensore di fiducia, né si nomina un difensore d’ufficio, affinchè il soggetto possa opporre richiesta di riesame, ex artt.257, 322 c.p.p., ed esercitare tutti gli altri diritti processuali, ovvero, se abbandonato fin anche dalle istituzioni, possa esercitare ogni facoltà a favore dello stesso, siano di cura, assistenza, mantenimento, ecc…

In campo penale si viola il diritto di difesa della persona sottoposta ad indagine;

Si chiedono sommarie informazioni alla persona nei cui confronti si svolgono indagini, senza che questa sappia di essere indagata e di conseguenza senza la presenza necessaria del difensore, ex artt.350, 369, 369 bis c.p.p.

Ex artt.358, 362 c.p.p. non si svolgono accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato, né si assumono informazioni utili alle indagini, omettendo l’interrogatorio dello stesso.

Non si procede nei confronti di soggetti rei dello stesso reato.

Si ritrova il fascicolo degli atti d’indagine compiuti dal P.M. e delle dichiarazioni rese dagli indagati, coperti dal segreto d’ufficio, ex art.329 c.p.p., alla pubblica conoscenza degli indagati e degli estranei in procedimento civile di interdizione. Procedimento civile d’interdizione che dura anni e senza la presenza dell’interdicenda. Quando questa è presente, la si sente alla presenza di decine di persone divertite.

Si obbliga la persona sottoposta ad indagine ad essere il defensore di fiducia e tutore convenzionale del soggetto offeso dallo stesso reato, in quanto non si nomina un difensore d’ufficio, né un tutore, affinchè la presunta incapace possa esercitare i suoi diritti processuali e l’indagato non possa reiterare le azioni ritenute lesive.

Volutamente si impedisce alla persona sottoposta ad indagine di chiedere il gratuito patrocinio e quindi nominare un difensore di fiducia capace, pagato dallo Stato, perché si comunica il limite di ammissione di € 5.815,30 (lire 11.260.000) quale reddito del nucleo familiare, anziché € 9.296,22 (lire 18 milioni),ex art.3, L.134/01, obbligandolo ad avere un difensore d’ufficio, che non conosce, e che, forse, è meno capace.

Volutamente si impedisce alla persona sottoposta ad indagine di chiedere il gratuito patrocinio e quindi nominare un difensore di fiducia capace, pagato dallo Stato, perché si ignora ogni istanza di concessione del gratuito patrocinio, presentata ex art.2 L. 217/90, obbligandolo ad avere un difensore d’ufficio, che non conosce, e che, forse, è meno capace.

In campo civile si violano i diritti di difesa delle parti private;

Le vendite dei pignoramenti di beni mobili non si eseguono per mancanza di organi preposti alla vendita, (Istituto Vendite Giudiziarie, Commissionari), ovvero, quando ci sono, si eseguono al di sotto del 10% del valore pignorato, obbligando l’abbandono del procedimento di esecuzione per antieconomicità, perdendo il conto capitale e le spese di giudizio.

Si omette di sollevare il problema dei tempi biblici dei procedimenti civili ordinari e speciali, con meri rinvii delle udienze effettuati per decenni con la complicità dei Giudici.

Con la presente si chiede alle autorità interpellate di intervenire, adottando i provvedimenti necessari, con preghiera di riscontro al sottoscritto, pronto a dare prova per quanto su esposto. In caso contrario si chiede di procedere obbligatoriamente nei confronti del sottoscritto, attivando procedimento penale di calunnia, se bugiardo, ovvero procedimento civile d’interdizione, se pazzo.”,

l’interrogante chiede di conoscere:

se si ritenga opportuno verificare quanto riportato dall’esposto in questione;

se si intenda, e in quale modo, procedere qualora gli argomenti, o alcuni di essi, rispondessero a verità.