Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03061
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Atto n. 4-03061
Pubblicato il 27 aprile 2010
Seduta n. 366
PERDUCA , PORETTI - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
da anni "’l Gazetin", giornale indipendente di cronaca civile, edito dalla società Labos Cooperativa laboratorio sociale, a Morbegno (Sondrio), si sta occupando di casi di mala giustizia, tra cui le drammatiche vicende occorse alle famiglie di Franco e Peppino Gianoncelli (deceduto nel 2001), dichiarati falliti dal Tribunale di Sondrio in data 3 dicembre 1997, a seguito del fallimento della società Gianoncelli Franco Peppino & Bruno snc di cui erano soci;
avendo il giornale seguito e documentato tali vicende, il curatore del predetto fallimento, dottor Marco Cottica, promuoveva causa civile nei confronti dei signori Enea Sansi e Vanna Mottarelli, rispettivamente direttore e redattore del periodico "’l Gazetin", sentendosi diffamato da taluni articoli, pubblicati a cura del "Comitato Insieme per la Giustizia" (associazione di volontariato) e a cura della redazione de "’l Gazetin" nel periodo tra il settembre 2000 e l'aprile 2001 (archiviati online nella documentazione del "Caso fallimento Gianoncelli" sul sito web del giornale medesimo);
il Tribunale di Sondrio, nella persona del giudice dottor Fabio Giorgi, a seguito di approfondito dibattimento con l'escussione di testi, rigettava la domanda del dottor Cottica, escludendo la sussistenza di qualsivoglia carattere diffamatorio degli articoli incriminati e accertando il rigoroso rispetto della verità storica dei fatti relazionati nei medesimi. Nel corso del procedimento il curatore proponeva altresì, per uno degli stessi articoli (per il quale artatamente presumeva che ancora sussistessero i termini previsti dalla legge per agire) e per un nuovo commento del direttore del periodico circa la causa civile intentata, due querele penali, entrambe archiviate dai giudici per le indagini preliminari su richieste ampiamente motivate dei pubblici ministeri;
la Corte d'appello di Milano, senza approfondimenti probatori ulteriori ma basando il sommario esame su un testo fantasioso che estrapolava e diversamente combinava talune espressioni tratte dagli articoli senza attenersi fedelmente al testo letterale degli stessi, riteneva sussistente il reato di diffamazione (la sentenza è stata impugnata in Cassazione);
la cooperativa Labos, stante la provvisoria esecutività della sentenza della Corte d'appello, ha dovuto versare al curatore dottor Marco Cottica un importo di 29.055,23 euro (superiore alle entrate di un anno di attività);
i signori Enea Sansi e Vanna Mottarelli, sempre in relazione alle vicende Gianoncelli, in data 25 novembre 2009 sono stati condannati penalmente dal Tribunale di Brescia, rispettivamente alla pena di 400 euro e 600 euro di multa, per avere criticato, con un articolo pubblicato su "’l Gazetin" del mese di agosto 2004, l'operato del giudice delegato al fallimento, dottor Fabrizio Fanfarillo, e sono stati condannati alle spese di giudizio (3.375 euro) e al risarcimento dei danni (10.000 euro). La sentenza è stata appellata;
il dottor Marco Cottica, nel mese di dicembre 2009, manifestando l'intenzione di promuovere (per i medesimi articoli inerenti alla causa promossa nel 2001) una nuova causa di merito (con nuova richiesta, quindi, di risarcimento danni per lo stesso titolo), facendo riferimento alla sentenza della Corte d'appello (pronunciata nel 2008 e non ancora definitiva) ha chiesto (con dieci anni di ritardo), con ricorso d'urgenza al Tribunale di Sondrio che i predetti articoli venissero rimossi dall'archivio online del giornale;
il ricorso veniva assegnato in un primo tempo al giudice dottor Fabio Giorgi, il quale chiedeva di potersi astenere motivando che aveva deciso (con esito favorevole per la Labos) il precedente giudizio e che riteneva insussistente il carattere diffamatorio degli articoli, nonostante il diverso avviso della Corte d'appello di Milano;
la vertenza veniva successivamente assegnata al giudice dottor Pietro Paci, il quale, allorché il dottor Cottica aveva promosso la precedente causa (nel 2001) per gli stessi articoli, aveva chiesto di astenersi motivando di avere «instaurato e consolidato con il detto professionista un cordiale rapporto di amicizia». «Tale rapporto», proseguiva il giudice nella richiesta del 24 ottobre 2001, «per comune passione sportiva, ha reso consuetudinaria una frequentazione presso il "Tennis Club" di Sondrio fra il sottoscritto, il dottor Cottica ed altri amici»;
il giudice dottor Paci, espressamente invitato dal difensore della cooperativa Labos ad astenersi, non ravvisando evidentemente più sussistenti i presupposti che lo avevano indotto nel 2001 a rinunciare al giudizio (il tempo trascorso, presumibilmente, aveva affievolito i rapporti di amicizia e diradato le frequentazioni abituali), decideva il ricorso d'urgenza proposto dal dottor Marco Cottica, ordinando, si legge nel provvedimento, «alla Cooperativa Laboratorio Sociale (LABOS) di porre fine, quale società editrice del sito internet www.labos.valtellina.net, alla condotta illecita perpetrata in danno di Cottica Marco all'uopo rimuovendo dal medesimo sito gli articoli apparsi sul settimanale "’l Gazetin" da settembre 2000 a gennaio 2001, articoli ai quali fa riferimento il ricorrente e che sono stati oggetto di giudizio da parte della Corte d'Appello di Milano nella sentenza sopra citata» e condannava «la suddetta Cooperativa a rifondere al ricorrente le spese di causa che si liquidano in complessivi euro 3.601,12 di cui euro 1.915,00 per onorari»;
la Labos pubblicava la notizia sul giornale web "Tellusfolio" il 20 marzo 2010 lanciando un accorato appello a sostegno della libertà di informazione;
la notizia veniva ripresa e commentata dall'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) di Firenze (20 marzo 2010), da "RadicaliSondrio" (21 marzo 2010), da "Notizie Radicali" (1° aprile 2010) ed altri siti/blog in rete;
considerato che il Ministro in indirizzo, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 109 del 2006, ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti di magistrati eventualmente incorsi in illeciti disciplinari di cui agli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover promuovere un'attività ispettiva finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per attivare, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 109 del 2006, azione disciplinare nei confronti di magistrati che in relazione alle vicende in premessa siano eventualmente incorsi in illeciti di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, tenendo conto - nell'ambito di tale attività ispettiva - dei seguenti aspetti:
1) i fatti denunciati negli articoli de "’l Gazetin" sono stati posti in essere dal curatore e dal giudice delegato dei fallimenti Gianoncelli, soggetti entrambi che istituzionalmente agiscono in rappresentanza dello Stato (Ministero della giustizia) per finalità di pubblico interesse;
2) a giudizio degli interroganti è abnorme, ovvero equiparabile a sequestro di stampa, il contenuto del provvedimento, con cui il giudice dottor Pietro Paci - in accoglimento di ricorso d'urgenza proposto dal dottor Marco Cottica, al quale, per sua stessa ammissione, era legato da sentimenti di cordiale amicizia, e a seguito di «accertamento sommario» trattandosi di procedura cautelare - ha ordinato la rimozione dall'archivio online de "’l Gazetin" di articoli pubblicati dieci anni prima e già oggetto di condanna con sentenza della Corte d'appello attualmente al vaglio della Corte di cassazione;
3) quanto alla ratio stessa del provvedimento d'urgenza, va rilevato che esso viene emesso nonostante: a) la domanda fosse stata formulata con dieci anni di ritardo; b) l'odierno reclamante, dottor Marco Cottica, non avesse chiesto nel corso della causa da lui promossa nel 2001 (né, peraltro, successivamente) la rimozione degli articoli catalogati nell'archivio online; c) la Corte d'appello nulla avesse pronunciato riguardo alla rimozione degli articoli online (né, peraltro, dei medesimi articoli in edizione cartacea); d) il ricorso pendente in Cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello.