Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01259

Atto n. 3-01259 (con carattere d'urgenza)

Pubblicato il 13 aprile 2010, nella seduta n. 357

MENARDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che all'interrogante risulta che:

il signor Ezio Falco, presidente della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo (CRC), è socio fondatore della società Linea Computer Srl di Cuneo. Detta società, da anni, versa in difficoltà economiche come si evince dai bilanci ufficiali (che evidenziano una perdita per il 2008, pari a 131.819 euro; per il 2007, pari a 122.826 euro; uno per il fatturato 2008, pari a 1.110.000 euro; debiti bancari per oltre 1.380.000 euro, di cui presso le banche pari ad oltre 700.000 euro);

nel tempo la Linea Computer Srl ha visto l'ingresso di soci diversi dai fondatori, ingresso avvenuto dopo la loro nomina nel Consiglio e Collegio sindacale della fondazione CRC o designati dalla stessa CRC in società bancarie e affini;

il groviglio di partecipazioni riguarderebbe alcuni esponenti di spicco della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, loro familiari e amici;

le persone coinvolte sarebbero: Ezio Falco, presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione; Pier Franco Risoli, componente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione; Gian Luigi Gola, presidente del Collegio sindacale della Fondazione; Roberta Carrara, moglie di Gola; Laura Dompé, dipendente-fiduciaria di Gola; Tito Musso, designato il 31 marzo 2010, dal Consiglio della Fondazione, a far parte del Consiglio d'amministrazione di UBI - BRE banca; Sergio Rabbia, designato il 31 marzo 2010, dal Consiglio della Fondazione, quale vice-presidente di UBI-Factor;

le società interessate sarebbero: Linea Computer Srl di Madonna dell'Olmo (Cuneo): posseduta al 33 per cento da Falco e al 33 per cento da Piemonte advisor building Srl (di Mondovì), a sua volta posseduta al 40 per cento da Media sas di Roberta Carrara & C. (di Chiusa Pesio) e al 20 per cento da Laura Dompé (amministratore unico). Da notare che Media sas risulta oggi posseduta da Carrara e Dompé, mentre fino alla data dell'11 marzo 2010 la partecipazione di Dompé apparteneva a Gola, il quale in tale data se ne è formalmente liberato mediante cessione, appunto, a Dompé; Sigencom Srl di Cuneo: posseduta al 7 per cento da Risoli e al 31 per cento da Falco (amministratore unico), 31 per cento Elio Rostagno; Studio commercialisti associati dei dottori Tito Musso e Armando Mariotta (di Cuneo), nel quale sono professionisti-soci Risoli e Musso; Paper-one Srl: posseduta al 47,50 per cento da Gola, 5 per cento da Media-One sas (a sua volta posseduta al 98,94 per cento da Polo grafico SpA, quest'ultima posseduta al 14,92 per cento da Carrara e al 3,29 per cento da Rabbia) e dal 47,5 per cento da Bernstein sas di Pierfranco Risoli di cui Risoli è accomandatario; esisterebbero inoltre varie società in cui i nomi di cui sopra si rincorrono per cariche o partecipazioni che lasciano intendere una costante frequentazione: ad esempio, Polo Grafico SpA, Media-One Srl, La piazza grande Srl, immobiliare Bisalta Srl, s.&a. Srl, il nuovo braidese ed altre;

varie norme del codice etico della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo risultano in contrasto e incompatibili con la situazione descritta;

in particolare è previsto che:

a) sono destinatari del codice, fra gli altri, i componenti il consiglio generale, il consiglio di amministrazione i membri del collegio sindacale (art. 2);

b) per costoro, l'osservanza del codice costituisce obbligo specifico di diligenza (art. 2);

c) è principio generale di comportamento per la Fondazione (e, quindi, per gli organi che la amministrano e per gli organi di controllo), quello di evitare i conflitti di interesse tra la sfera lavorativa, professionale e quella personale (art. 3);

d) la Fondazione, fra l'altro, deve far sì che i terzi siano sempre informati degli obblighi imposti dal presente codice etico (art. 3);

e) è compito dei consiglieri, dei sindaci e del segretario generale vigilare sul conflitto d'interessi (art. 4);

f) la Fondazione richiede che i consiglieri, i sindaci e il segretario generale non incorrano inoltre in conflitto d'interessi nell'espletamento delle proprie funzioni con la precisazione che ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto d'interessi o comunque a pregiudicare la capacità dei consiglieri, dei sindaci e/o del segretario generale di assumere decisioni nel migliore interesse della fondazione deve essere immediatamente comunicata all'organismo di vigilanza (art. 4);

g) in caso di violazione del codice etico il segretario generale e l'organismo di vigilanza devono immediatamente riferirlo all'organo pertinente il quale delibera in proposito (art. 11.3);

Gian Luigi Gola fa parte, in qualità di Presidente, dell'organismo di vigilanza della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, che si compone di tre membri;

la situazione è altresì incompatibile con lo statuto della Fondazione, improntato, come ovvio, al perseguimento esclusivo di scopi di utilità sociale,

specificamente lo statuto reca:

1) il richiamo alla reciproca incompatibilità fra organi (art. 8), al tema del conflitto di interessi (art. 9), all'istituto della sospensione dalle cariche in ipotesi di situazioni incompatibili (art. 10) e all'istituto della decadenza prevista, ad esempio, quando gli interessati omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione (art. 11);

2) un rimando costante e sistematico alla legge, che assume particolare interesse a proposito del collegio sindacale, il quale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 e 2407 del codice civile nonché dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (art. 20);

3) il rimando al codice civile trova la sua fonte non soltanto nello statuto bensì anche nel tessuto normativo delle fondazioni bancarie e, in particolare, in un atto di indirizzo del Ministero del tesoro del 5 agosto 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999) secondo cui: «I compiti dell'organo di controllo (delle fondazioni bancarie) sono desumibili dalle corrispondenti disposizioni del codice civile» (punto 4.4) e «circa le incompatibilità appare opportuno, in linea di massima, che esse siano fissate reciprocamente per assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni» (punto 4.5.2);

se si considera il codice civile, non si può tralasciare di richiamare, quantomeno in linea di principio, alcune norme chiave in esso contenute: l'art. 2383 in base al quale gli amministratori di società "sono revocabili dall'assemblea in qualsiasi momento"; interessante, a proposito dei sindaci, è l'art. 2399 in base al quale essi decadono allorché siano "legati alla società" (nel caso, alla Fondazione; o, forse, potremmo aggiungere: al Presidente della Fondazione) "da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza" (comma 1, lettera c) ancor più interessante, sempre a proposito dei sindaci, è l'art. 2400 secondo cui "I sindaci possono essere revocati per giusta causa". Da notare che la revoca deve essere approvata con decreto del tribunale;

varie altre fonti riguardanti le società con scopo di lucro sottolineano l'esigenza che gli amministratori e i sindaci devono sempre operare rispettando i principi di indipendenza e trasparenza: si veda, ad esempio, il cosiddetto codice di autodisciplina del comitato per la corporate governance della borsa italiana, nonché, a livello comunitario, la raccomandazione della Commissione 15 febbraio 2005 "sul ruolo degli amministratori" (2005/162/CE);

tali principi, dettati per il profit, a maggior ragione dovrebbero ispirare il comportamento degli amministratori e dei sindaci del not for profit e, quindi, delle Fondazioni Bancarie che, del not for profit, rappresentano il comparto più delicato per la rilevanza degli interessi economici in gioco;

la fonte contenente la regolamentazione fondamentale delle fondazioni bancarie è, come noto, il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, che, all'art. 4, comma 1, lettera g), stabilisce che i requisiti di esperienza e/o onorabilità degli amministratori e dei sindaci vanno intesi come "idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro (...) in modo da evitare conflitti d'interesse e di assicurare l'indipendenza (...) e la trasparenza";

all'art. 4, comma 1, lettera h), invoca "l'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che li riguardano";

l'art. 10, comma 2, stabilisce che la vigilanza sulle fondazioni (che come noto compete a Ministero del tesoro) ha per scopo «la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni»;

all'art. 11, comma 1, prevede che il Ministero può disporre «lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della fondazione quando risultino (…) gravi violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e statutarie»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto in premessa;

se e in quali modi intenda intervenire con urgenza, nell'ambito delle spettanti competenze di vigilanza, al fine di accertare che i requisiti dei componenti a vario titolo la fondazione Cassa di risparmio di Cuneo siano in linea con le normative vigenti e con lo statuto della fondazione medesima;

se e in quali modi intenda intervenire al fine di accertare fatti e responsabilità in ordine a quanto sopra esposto;

se e quali atti urgenti intenda adottare al fine di rimuovere eventuali irregolarità e ripristinare un assetto "ordinato e ordinario" all'interno della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.