Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01767
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Atto n. 3-01767
Pubblicato il 8 luglio 2020, nella seduta n. 237
DE BONIS - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
da alcuni giorni importanti trader comprano grano duro estero, quasi certamente di dubbia qualità in base al prezzo d'acquisto, per rivenderlo ai commercianti locali, e fin qui nulla di strano;
accade, però, che al momento della vendita, la relativa fattura, in molti casi, porta la seguente dicitura (che potrebbe essere fuorviante) "grano duro naz.", laddove per "naz." dovrebbe intendersi nazionalizzato;
in fattura, per correttezza, sarebbe opportuno che si scrivesse "grano duro d'importazione nazionalizzato". Certo non è obbligatorio, ma in questo modo si eviterebbe di "ingannare" i commercianti e, al contempo, quei commercianti meno corretti non verrebbero indotti ad acquistare a prezzi convenienti per poi farne miscele con grani locali o, peggio ancora, per tramutare in nazionale il grano estero;
non a caso, in un momento di crescita del prezzo del grano locale, anche per la scarsa disponibilità di prodotto dovuta alle avversità atmosferiche, è bastato il semplice arrivo di tali grani esteri per invertire la tendenza di mercato;
la denuncia viene da alcune organizzazioni di categoria, le quali affermano che è indubbio che i pastifici vogliano pagare prezzi d'acquisto del grano più bassi, ma non per questo per raggiungere tale obiettivo devono acquistare grani che d'italiano hanno solo la scritta in fattura;
l'interrogante concorda pienamente con tale considerazione e desidererebbe, a tal proposito, ricevere una risposta, dal Ministro in indirizzo, ai 5 atti di sindacato ispettivo presentati (4-02048, 4-02355, 4-02613, 4-02934 e 4-03446) sulle numerose navi che approdano nei porti italiani, cariche di grano duro estero, il più delle volte di dubbia qualità per la presenza di sostanze contaminanti che, come emerge dalle audizioni dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) e dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), non sarebbero oggetto di un controllo assiduo, auspicabile invece per un Paese come l'Italia, ai primi posti per il consumo dei derivati del grano;
infatti, i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, dovrebbero essere assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313, recepito dal decreto del Ministero della salute 9 agosto 2016, ma mai applicato con apposte circolari indirizzate ai dirigenti degli uffici periferici dell'USMAF;
va scoraggiato in tutti i modi l'acquisto e l'utilizzo di grani esteri, che vengono miscelati con il grano duro nazionale, di ottima qualità, falsando le quotazioni del mercato italiano, come ha dimostrato la sentenza del TAR Puglia n. 1200/2019 del 16 settembre 2019 e come sta dimostrando l'andamento anomalo delle quotazioni del grano biologico;
andrebbero, inoltre, riviste le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni di tutela dei produttori e dei consumatori;
l'interrogante non vuole dar luogo ad alcuna demonizzazione della pasta "estera" ma si pone l'obiettivo che i consumatori siano consci di quello che acquistano, in modo che la tutela della salute dei consumatori passi anche per la protezione dei prezzi di vendita (giusti) del grano dei cerealicoltori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso che venga riportata in fattura la dicitura chiara di "grano duro d'importazione nazionalizzato";
se intenda dare risposta alle interrogazioni citate;
se non ritenga urgente intervenire presso gli organi ufficiali preposti affinché controllino e seguano il percorso dei grani esteri, dal loro arrivo nei porti italiani fino alla loro trasformazione in pasta.