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Legislatura 18ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 34 del 09/10/2018

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 43

 

L’11a Commissione permanente,

esaminato il decreto ministeriale in titolo,

premesso che:

con l'articolo 2 viene individuata la figura del datore di lavoro e più nello specifico al comma 2 del medesimo articolo viene specificato che la responsabilità spetta anche ai dirigenti che, seppur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e della gestione finanziaria delle risorse di bilancio;

con l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 viene stabilito che per le materie oggetto del presente atto si sarebbe dovuto adottare il decreto entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 81 del 2008, ovvero a decorrere dal 24 settembre 2015;

con l'articolo 12 viene previsto che i controlli tecnici, le verifiche, le certificazioni, gli interventi strutturali e le manutenzioni siano svolti da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali previsti dalla normativa vigente,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si fa anzitutto notare che lo schema è stato adottato con forte ritardo rispetto al termine fissato dalla fonte di rango primario di riferimento (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008); ritardo quanto mai inopportuno, anche perché lo schema interviene in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che, al contrario, esigerebbe la massima sollecitudine e considerazione sotto il profilo dell'aggiornamento in direzione delle necessarie e crescenti tutele del lavoratore.

Quanto all'articolato:

a)   all'articolo 2, comma 2, si suggerisce di prevedere una più definita delimitazione della figura del datore di lavoro, onde evitare di estendere la responsabilità anche ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, i dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza. Appare singolare ipotizzare una responsabilità del soggetto che interviene ai soli fini della mera pianificazione preventiva delle risorse. Sul punto si è espresso anche il Consiglio di Stato nel parere sullo schema in oggetto;

b)   all'articolo 12, si invita il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere il seguente comma: «Il datore di lavoro, qualora non disponesse di personale con i suddetti requisiti, si può avvalere di esperti tecnici esterni all'Amministrazione, sulla base di idonea motivazione.».

Infine, si suggerisce al Governo l'opportunità di introdurre nel testo un riferimento alle differenze di genere tra i lavoratori, quale elemento di cui tenere conto nella definizione e nella verifica delle caratteristiche costruttive e di impiego degli equipaggiamenti e nell'adozione delle misure di sicurezza e protezione.