267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. In tal caso il plusvalore può essere utilizzato per garantire l'equilibrio di parte corrente. I proventi da dismissioni possono poi essere utilizzati per spese correnti una tantum, legate prevalentemente ad esigenze di riequilibrio di bilancio. Parimenti in linea di massima sono trattate ai fini della contabilizzazione le entrate da dismissioni effettuate anche attraverso società veicolo. E' necessario ricordare che le operazioni di cartolarizzazione sono considerate debito e che i flussi generati quindi sono da contabilizzare come entrate derivanti da indebitamento e subiscono ilimiti oggi vigenti che già hanno bloccato il ricorso al debito per i comuni. Le vigenti regole del patto di stabilità interno - saldo di competenza mista - consentirebbero di utilizzare tali entrate per finanziare la spesa in conto capitale senza particolari problemi, in particolare con l'entrata in vigore della nuova contabilità sarà possibile regolare i flussi perché si impegna quando si paga, mentre attualmente le regole contabili in questi casi generano residui difficili da contabilizzare ai fini del patto di stabilità. Comunque l'utilizzo reale di tali somme oggi è inibito anche dalla necessità di creare saldi positivi ai fini di migliorare la finanza pubblica in ragione degli obiettivi di patto di stabilità interno, quindi spesso tali somme sono miglioramenti contabili e non reali per il territorio. Ovviamente tale esigenza cadrebbe nel caso in cui venga adottato come obiettivo di patto l'equilibrio di bilancio. Quindi è prioritario incentivare l'uso di tali somme che producono investimenti senza ricorso la debito in caso di vendita.
Illustra quindi l'emendamento 4.0.11, con cui viene superata la difficoltà derivante dalla previsione inserita nel decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto (articolo 4). La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto legislativo, è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l'insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge. In particolare, con le disposizioni proposte viene precisato l'ambito applicativo dell'imposta di soggiorno, individuandolo sia nelle permanenze di persone non residenti nel comune in strutture ricettive di qualsiasi tipo, sia nelle permanenze in alloggi locati per motivi turistici. Sono inoltre stabilite per via legislativa alcune esenzioni (soggiorni in strutture dedicate al turismo giovanile, minori, soggiorni in alloggi locati senza intermediazione immobiliare), ferma restando la possibilità di autonoma ulteriore determinazione del Comune. Viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo; vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni). Inoltre, la norma proposta estende la facoltà di adozione del tributo a tutti i Comuni superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle unioni di comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di elenchi regionali che in molte regioni non risultano deliberati. La norma proposta permette dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali. L'entrata in vigore della norma è prevista a decorrere dal 2012. Con un'esplicita disposizione vengono fatte salve le deliberazioni di istituzione del nuovo tributo adottate dai Comuni per il 2011 in applicazione del previgente articolo 4 del decreto legislativo n. 23.