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Legislatura 16ª - Commissioni 5° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 34 del 21/03/2012


IN SEDE REFERENTE 

 

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana.

 

     Il presidente BALDASSARRI comunica che gli emendamenti 2.36, 3.23, 3.53, 3.54, 3.90, 3.116, 3.155, 4.54, 4.56, 4.59, 4.64 e 4.0.12 sono stati riformulati in un testo 2 e sono pubblicati in allegato al resoconto. Analogamente dà notizia della presentazione dell’emendamento 3.500. Rende altresì noto che la senatrice Spadoni Urbani ha aggiunto la propria firma all'emendamento 3.10. Informa infine che sono pervenuti i pareri della 5a Commissione sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 e su parte degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

         Il senatore LATRONICO (PdL) ritira il proprio emendamento 2.0.3, concernente il 5 per mille, e lo trasforma nell'ordine del giorno G/3184/25/5 e 6 (pubblicato in allegato al resoconto).

 

         Il presidente BALDASSARRI propone alle Commissioni riunite di dedicare la corrente seduta all'illustrazione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, a partire dalla proposta 4.12, e di quelli riferiti agli articoli 5, 6 e 7. Propone altresì di posticipare alle ore 10 la seduta antimeridiana già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 22 marzo.

 

            Le Commissioni riunite concordano.

 

            Si riprende quindi l'illustrazione dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

 

         Il senatore BARBOLINI (PD) illustra l’emendamento 4.13, con il quale si intende apportare un correttivo alla disciplina sperimentale dell'IMU - contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011 - per evidenti finalità di equità fiscale. In particolare, si prevede l'equiparazione all'abitazione principale degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assoggettandoli quindi all'aliquota ridotta prevista per la prima casa.

Si riserva quindi l'illustrazione dell'emendamento 4.53 in sede di dichiarazione di voto, ricordando che il senatore Musi aveva rivolto al rappresentante del Governo una richiesta di chiarimento relativamente alle nuove modalità di presentazione delle istanze di rimborso dell'IRAP.

 

         La senatrice FONTANA (PD) illustra congiuntamente gli emendamenti dal 4.17 al 4.21, a prima firma della senatrice Bertuzzi, concernenti la disciplina dell'IMU sui terreni e i fabbricati agricoli. Segnala che essi prevedono di ricalibrare l'imposizione dell'IMU sui fabbricati rurali strumentali. Ricorda come nella precedente seduta il senatore Morando abbia rivolto al rappresentante del Governo una richiesta di informazioni sul gettito complessivo dell'IMU e, in particolare, sui dati di prelievo concernenti i terreni e gli immobili agricoli, giacché esse risultano essenziali per una corretta valutazione degli emendamenti presentati dalla propria parte politica per modificare alcuni profili specifici dell'imposizione immobiliare. Aggiunge inoltre che occorre avere ulteriori chiarimenti sulle stime e sulle valutazioni contenute nella documentazione depositata dal sottosegretario Ceriani per quanto riguarda la variazione del carico fiscale su terreni e fabbricati rurali, per effetto dell'introduzione dell'IMU sperimentale, e l'analisi delle stime di gettito formulate dalle associazioni di categoria. Infatti, sulla scorta delle analisi compiute dal Dipartimento delle finanze, le stime sul gettito dell'IMU devono tener conto della dichiarata esclusione degli immobili agricoli non censiti in catasto; si tratta peraltro di una affermazione che va verificata. In proposito ricorda che è stato fissato al prossimo 30 novembre il termine per la dichiarazione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano. Di conseguenza, pur ammettendo che dopo tale adempimento sarà possibile avere una maggiore certezza sulle dimensioni della base imponibile complessiva derivante dagli immobili agricoli, rimane pregiudiziale comprendere il regime fiscale degli immobili non accatastati. Del resto i rappresentanti dell'Agenzia del territorio hanno precisato, durante un'audizione in 9a Commissione, che al momento si dispone di dati parzialmente confermati per quanto riguarda la stima del gettito dell'IMU derivanti dall'imposizione sugli immobili agricoli. Sottopone quindi al rappresentante del Governo la richiesta di fornire ulteriori chiarimenti sulla specifica questione.

 

         I senatori LEGNINI(PD), LEDDI (PD) e STRADIOTTO (PD) aggiungono le rispettive firme agli emendamenti dal 4.17 al 4.21.

 

         La senatrice BERTUZZI(PD), in qualità di prima firmataria degli emendamenti citati, ritiene necessario sottoporre ulteriori quesiti al sottosegretario Ceriani. A suo parere è in primo luogo necessario operare un raffronto tra l'imposizione dell'ICI sui terreni e quella derivanti dalla disciplina sperimentale dell'IMU. Infatti, il previgente regime dell'ICI risulta più favorevole dal punto di vista fiscale, al di là dell'aliquota nominale pari al 6 per mille, dal momento che esso prevede una serie di esenzioni e di franchigie in favore dei coltivatori diretti. Si tratta quindi di una disciplina più complessa che ha determinato risultati di gettito inferiori a quelli che ci si sarebbe attesi in base alla semplice applicazione dell'aliquota nominale di prelievo agli imponibili dichiarati. Inoltre, domanda se i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni sono ancora considerati ai fini dell'attribuzione della rendita catastale agli stessi terreni. Si dovrebbe infatti considerare acclarato che il valore dei fabbricati rurali, formalmente non iscritti nel catasto urbano, sia considerato per determinare la rendita dei terreni agricoli. Risulta noto infatti che la prevista rivalutazione delle rendite si applica al valore indicato nel catasto terreni. Di conseguenza la dichiarazione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano (sottoposti al prelievo IMU sui fabbricati) comporta il rischio di una doppia tassazione dello stesso cespite. A suo avviso, un tale utilizzo della leva fiscale in ambito immobiliare non si potrebbe giustificare, neanche richiamando il fatto che i valori dei fabbricati non sono stati più aggiornati nel corso degli anni.

 

         Il senatore STRADIOTTO (PD) segnala anche il rischio che il gettito dell'IMU derivante dalla prima casa sia stato sovrastimato e che quindi esso risulterà inferiore al gettito dell'ICI sullo stesso cespite. Per contro, nella struttura del prelievo, è anche possibile che risulti maggiore il gettito derivante dall'imposizione su altre categorie di immobili. In generale, la disciplina sperimentale dell'IMU presenta uno squilibrio nella composizione e distribuzione del prelievo, considerando i dati sulle diverse categorie di immobili esistenti in Italia, che evidenziano la presenza di un elevato numero di abitazioni con rendita catastale non ancorata ai valori di mercato. In caso tali unità immobiliari fossero adibite ad abitazione principale, si rischierebbe una forte perdita di gettito su di esse, considerando la disciplina più favorevole prevista dal decreto-legge n. 201 del 2012. Ritiene dunque ragionevole assegnare ai Comuni la facoltà di manovrare le aliquote di tassazione anche dopo i versamenti della prima rate dell'imposta a giugno, per fronteggiare eventuali squilibri nella ripartizione del gettito. A sostegno di tale tesi sottolinea infatti che i dati di previsione delle associazioni di categoria, basati su una analisi comune per comune, potrebbero risultare più attendibili di quanto si pensa e confermare il quadro esposto. L'obiettivo è quindi quello di rimodulare la composizione del prelievo immobiliare per avere maggiore equità fiscale.

            Procede all'illustrazione del proprio emendamento 4.32, che prevede modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per il 2012. Ricorda che nel decreto legislativo concernente i premi e le sanzioni per gli enti locali sono state introdotte nuove forme di penalizzazione in caso di inosservanza dei risultati di bilancio previsti nel patto di stabilità interno. Come già segnalato durante la discussione del provvedimento, ritiene che non si sia trattato di una soluzione condivisibile, alla luce dell'obiettivo del risanamento finanziario delle autonomie locali. Nello specifico segnala che vi sono numerosi comuni che hanno ricevuto donazioni o altre elargizioni da privati e che sono stati costretti a congelare tali risorse per rispettare i vincoli di bilancio ad essi imposti. Con l'emendamento si propone quindi di escludere tali liberalità dal computo dei saldi ai fini del patto di stabilità, per gli enti locali virtuosi e limitatamente alle quote impiegate per finanziare investimenti.

            Fa quindi riferimento al tema dei ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione, oggetto dell'emendamento 1.0.2 illustrato dal senatore Morando, segnalando che esso propone una soluzione tecnicamente soddisfacente per superare il blocco dei pagamenti alle imprese fornitrici ed evitare che la crisi di liquidità si propaghi all'intero sistema delle imprese. Ribadisce che se non si insiste su tale fronte anche l'obiettivo della crescita economica potrà risultare del tutto illusorio.

            Prosegue illustrando il proprio emendamento 4.65, concernente l'applicazione dell'aliquota IMU ridotta agli immobili locati a canone concordato, ricordando come il decreto legislativo n. 23 del 2011, sul federalismo fiscale municipale, contenga già una previsione dal tenore analogo, con l'applicazione dell'aliquota dello 0,38 per cento. Su tale tema interviene anche l'emendamento 4.74, il quale propone una ulteriore misura in favore dei comuni. Si prevede infatti di riservare ad essi una quota del gettito derivante dalla cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare, per le abitazioni censite nei rispettivi territori. Sottolinea il carattere federalista della misura e il suo effetto di facilitare il coinvolgimento dei comuni nella lotta all'evasione.

            Illustra quindi il proprio emendamento 4.0.17, con il quale si intende stabilire un termine certo per le modifiche alla disciplina dell'IMU da parte dei comuni. In particolare, per il triennio 2012-2014, i comuni possono deliberare o modificare la normativa sperimentale dell'IMU e variare le aliquote entro il 31 ottobre di ciascun anno.

            Dichiara quindi di ritirare il proprio emendamento 4.67.

 

         Il senatore VITALI (PD) illustra quindi il proprio emendamento 4.24, con cui si intende correggere una distorsione presente nella disciplina sperimentale dell'IMU, prevedendo l'esenzione per gli immobili dei comuni, la cui superficie insiste, in tutto o in parte, sul loro territorio. Si  prevede inoltre che rimanga ai comuni il maggior gettito dell'IMU rispetto all'ICI, che rappresenta la decurtazione del fondo sperimentale di riequilibrio.

 

         Il senatore LEGNINI (PD) illustra l’emendamento 4.26, finalizzato a esentare dall'IMU i fabbricati costruiti dalle imprese edili e non ancora venduti. Si tratta di una norma che potrebbe anche avere solo una valenza interpretativa, giacché tale tipologia di immobili, non essendo oggetto né di sfruttamento economico né di utilizzo a fini abitativi, non dovrebbe rientrare tra le categorie assoggettate all'IMU. Ritiene in ogni caso necessaria la predetta misura anche per sostenere il settore edilizio, particolarmente colpito dalla crisi.

 

         Il senatore VACCARI(LNP), in relazione all'emendamento 4.27, preannuncia che la propria parte politica si riserva di intervenire per illustrare gli emendamenti presentati in fase di dichiarazione di voto su ciascuno di essi.

 

         Il senatore ZANETTA (PdL) illustra l'emendamento 4.34, sottolineando che sarebbe giustificata una esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali in generale e a maggior ragione per quelli di uso non abitativo situati in un comune montano. Segnala infatti il fenomeno per cui i proprietari preferiscono procedere alla demolizione di tali immobili, per evitarne l'assoggettamento a tassazione. Si tratta di una problematica fortemente sentita nei territori interessati e segnalata alle forze politiche dal gruppo "Amici della montagna". Risulta sicuramente appropriato inserire la questione specifica nell'ambito del tema più generale del prelievo sui terreni e gli immobili agricoli, ma rimarca comunque la necessità di una attenzione particolare al tema. Ricorda inoltre come in passato la disciplina dell'ICI abbia previsto una esenzione per tale tipologia di fabbricati rurali.

            Prosegue illustrando il proprio emendamento 4.51, con il quale si intende estendere la concessione dei sovracanoni idroelettrici a tutti gli impianti che si trovano nel territorio di un bacino imbrifero montano.

           

         Il senatore TANCREDI (PdL) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.51.

 

         I senatori SCIASCIA (PdL) e THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 4.34.

 

         In merito all'imposizione dell'IMU sugli immobili agricoli, il senatore LEGNINI (PD) chiede al rappresentante del Governo se l'esenzione concerne solo i terreni o anche i fabbricati.

 

            Il sottosegretario CERIANI precisa che l'esenzione riguarda solo i terreni.

 

         Il senatore LEGNINI(PD), preso atto del chiarimento, auspica che il Governo possa valutare con favore le proposte di modifica illustrate individuando anche un criterio più appropriato per l'individuazione dei fabbricati di montagna, se non dovesse risultare convincente il criterio altimetrico proposto dall'emendamento 4.34.

 

         Il senatore FANTETTI (PdL) illustra il proprio emendamento 4.35, osservando che, in linea generale (e vincolante con i nuovi principi contabili) i proventi delle dismissioni sono destinati al finanziamento degli investimenti o alla riduzione del debito residuo. Una prima eccezione al principio generale secondo il quale le entrate da dismissioni finanziano le spese in conto capitale è rappresentata dall'articolo 1, comma 66 della legge n. 311 del 2004 che prevede che gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui. In tal caso il plusvalore può essere utilizzato per garantire l'equilibrio di parte corrente. I proventi da dismissioni possono poi essere utilizzati per spese correnti una tantum, legate prevalentemente ad esigenze di riequilibrio di bilancio. Parimenti in linea di massima sono trattate ai fini della contabilizzazione le entrate da dismissioni effettuate anche attraverso società veicolo. E' necessario ricordare che le operazioni di cartolarizzazione sono considerate debito e che i flussi generati quindi sono da contabilizzare come entrate derivanti da indebitamento e subiscono ilimiti oggi vigenti che già hanno bloccato il ricorso al debito per i comuni. Le vigenti regole del patto di stabilità interno - saldo di competenza mista - consentirebbero di utilizzare tali entrate per finanziare la spesa in conto capitale senza particolari problemi, in particolare con l'entrata in vigore della nuova contabilità sarà possibile regolare i flussi perché si impegna quando si paga, mentre attualmente le regole contabili in questi casi generano residui difficili da contabilizzare ai fini del patto di stabilità. Comunque l'utilizzo reale di tali somme oggi è inibito anche dalla necessità di creare saldi positivi ai fini di migliorare la finanza pubblica in ragione degli obiettivi di patto di stabilità interno, quindi spesso tali somme sono miglioramenti contabili e non reali per il territorio. Ovviamente tale esigenza cadrebbe nel caso in cui venga adottato come obiettivo di patto l'equilibrio di bilancio. Quindi è prioritario incentivare l'uso di tali somme che producono investimenti senza ricorso la debito in caso di vendita.

            Illustra quindi l'emendamento 4.0.11, con cui viene superata la difficoltà derivante dalla previsione inserita nel decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto (articolo 4). La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto legislativo, è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l'insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge. In particolare, con le disposizioni proposte viene precisato l'ambito applicativo dell'imposta di soggiorno, individuandolo sia nelle permanenze di persone non residenti nel comune in strutture ricettive di qualsiasi tipo, sia nelle permanenze in alloggi locati per motivi turistici. Sono inoltre stabilite per via legislativa alcune esenzioni (soggiorni in strutture dedicate al turismo giovanile, minori, soggiorni in alloggi locati senza intermediazione immobiliare), ferma restando la possibilità di autonoma ulteriore determinazione del Comune. Viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo; vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni). Inoltre, la norma proposta estende la facoltà di adozione del tributo a tutti i Comuni superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle unioni di comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di elenchi regionali che in molte regioni non risultano deliberati. La norma proposta permette dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali. L'entrata in vigore della norma è prevista a decorrere dal 2012. Con un'esplicita disposizione vengono fatte salve le deliberazioni di istituzione del nuovo tributo adottate dai Comuni per il 2011 in applicazione del previgente articolo 4 del decreto legislativo n. 23.

 

         La senatrice BONFRISCO (PdL) dà conto dell’emendamento 4.48, di cui sottolinea la finalità di assoggettare a una aliquota ridotta gli immobili locati a canone concordato. Si tratta di un altro tema relativo all'imposizione immobiliare di pari rilevanza rispetto alla disciplina fiscale in ambito agricolo. Rileva la necessità di misure di favore per il mercato delle locazioni immobiliari, considerati alcuni suoi storici problemi, come l'elevata pressione fiscale e la presenza di ampie quote di evasione, che solo con recenti provvedimenti si sta cercando di contrastare. Inoltre un contenuto alleggerimento della pressione fiscale sugli immobili locati potrebbe anche dare un impulso alla crescita economica, considerato che l'Italia dispone di un grande patrimonio abitativo, nonostante il quale soprattutto i più giovani incontrano difficoltà a trovare alloggi. Risulterebbe quindi fondamentale facilitare l'immissione degli immobili sul mercato delle locazioni.

 

         Il senatore FANTETTI (PdL) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.48.

 

         Il senatore MORANDO (PD) illustra il proprio emendamento 4.73, sull'applicazione dell'aliquota IMU ridotta anche agli immobili locati, segnalando che, secondo l'originaria previsione contenuta nel decreto legislativo sul federalismo municipale, vi era l'obbligo per i comuni di assoggettare all'aliquota ridotta gli immobili locati. Successivamente tale obbligo è stato trasformato in una mera facoltà, con il rischio quindi che le esigenze della finanza locale finiscano per prevalere sull'obiettivo di alleggerire la tassazione sugli immobili locati. Illustra quindi le diverse modalità di copertura per la misura di riduzione del prelievo, segnalando che esse si possono distinguere in due tipologie. Da un lato con i commi 12-quinquies e 12-sexies propongono una serie di riduzioni di spesa, dall'altro il comma 12-quater prevede l'eliminazione delle agevolazioni fiscali per le SIIQ. Ritiene quindi possibile che si operi una scelta fra tali opzioni, anche sulla base delle preferenze che saranno espresse dal Governo, escludendo quindi la misura ritenuta meno appropriata.

 

         La senatrice THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.73.

 

Il senatore ZANETTA (PdL) illustra il proprio emendamento 4.77, che destina alcune risorse alla gestione del servizio pubblico di navigazione sui laghi, segnalando la grave crisi del settore che ha portato a una significativa contrazione dello stesso servizio.

 

Il presidente BALDASSARRI lo invita a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

 

Il senatore ZANETTA (PdL) accoglie l'invito rivoltogli dal Presidente e ritira l'emendamento 4.77 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/3184/26/5 e 6, pubblicato in allegato al resoconto.

 

Il senatore ANDRIA (PD) si riserva, anche a nome della senatrice Bertuzzi, di illustrare gli emendamenti 4.81 e 4.82 in sede di dichiarazione di voto su di essi.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), dopo aver dato per illustrati i propri emendamenti 4.83 e 4.100, si sofferma sull'emendamento 4.84, che intende estendere l'aliquota ridotta dell'IMU agli immobili messi gratuitamente a disposizione dei familiari, sottolineando l'opportunità di equipararli, a fini fiscali, all'abitazione principale.

 

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra il proprio emendamento 4.0.29, con il quale si intende sollecitare il Governo a compiere una riflessione sui criteri di determinazione della TARES introdotta con il decreto-legge n. 201 del 2011. Infatti in base alle attuali previsioni di legge il tributo viene determinato computando i metri quadrati di superficie degli alloggi. A suo parere risulta opportuno integrare tali criteri di determinazione prevedendo il riferimento alla quantità di rifiuti prodotti e alla tipologia delle attività svolte. Osserva che in tal modo si potrebbero indurre anche comportamenti più rispettosi dell'ambiente.

Quindi sottoscrive e illustra l'emendamento 4.0.40 che prevede opportuni correttivi a ulteriori profili normativi del decreto legislativo sul federalismo municipale, con riferimento all'imposta municipale secondaria. Con l'emendamento si intende offrire un'ulteriore fonte di entrata ai comuni con riferimento alla collocazione di impianti pubblicitari.

 

Il presidente BALDASSARRI precisa che l'emendamento 4.0.29 illustrato dal senatore Barbolini assume la nuova numerazione 6.101, in quanto deve intendersi riferito all'articolo 6.

 

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4 e si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

 

Il senatore BARBOLINI (PD) illustra l'emendamento 5.1, con cui si prevede una tempistica più certa per la pubblicazione delle revisioni agli studi di settore, nell'ottica di migliorare il rapporto tra il fisco e i contribuenti.

 

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 5 e si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

 

Il senatore FANTETTI (PdL) illustra il proprio emendamento 6.1, sottolineando che il decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, al comma 8 dell'articolo 9, recante le esenzioni dall'IMU, nell'escludere dalla sua applicazione gli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai soggetti già esentati dall'ICI - tra i quali erano ricomprese anche le Camere di commercio - non considera più espressamente le Camere stesse quali enti esentati dalla nuova imposta. Pertanto, l'esenzione dall'IMU si applicherebbe, in sostanza, a tutti gli immobili posseduti dagli enti già esentati dall'ICI tranne, inspiegabilmente, che a quelli delle Camere di commercio. Con l'emendamento si intende quindi sanare la sola esclusione delle Camere di commercio dal novero delle precedenti esenzioni, per lo meno per gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La norma non richiede copertura finanziaria, in quanto le Camere di commercio non sono mai state soggette al pagamento dell'ICI e dunque non vi è alcuna variazione sui saldi di finanza pubblica.

 

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 6 e si passa all'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 7.

 

Il senatore STRADIOTTO (PD) illustra il proprio emendamento 7.0.2, contenente una nuova disciplina dell'imposta sullo stazionamento delle imbarcazioni. Si tratta di modifiche necessarie per fronteggiare le minori entrate, a causa della crescente tendenza a ormeggiare le proprie imbarcazioni presso porti di altri paesi, con ricadute negative anche sull'indotto.

 

Si danno per illustrati i restanti emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.