Legislatura 16ª - Commissioni 5° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 34 del 21/03/2012


ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) 

N. 3184

G/3184/25/5 e 6 (già em. 2.0.3)

LATRONICO, ZANETTA

Il Senato,

        in sede di conversione in legge del decreto 2 marzo 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

        premesso che:

            il 5 per mille è una quota delle imposte sul reddito delle persone fisiche a cui lo Stato rinuncia al fine di sostenere le attività delle organizzazioni no-profit;

            tale strumento, fermo restando le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, si è dimostrato nel corso degli anni un importante e indispensabile aiuto per il terzo settore e, in particolare, per le associazioni di volontariato, per le fondazioni e per gli enti che prestano la propria attività in ambito sociale, nel settore dell'università e della ricerca e dello sport;

            la crisi economica che investe anche il nostro paese rende necessaria da parte del Governo un'azione svolta a preservare ogni organizzazione che offre servizi utili per i cittadini,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa volta a prevedere che una quota del 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia destinata al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni non riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università e al finanziamento della ricerca sanitaria;

            a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme da destinare al 5 per mille.

G/3184/26/5 e 6 (già em. 4.77)

ZANETTA, BUTTI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 3184 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

        premesso che:

            la navigazione lacuale sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, riveste un ruolo strategico per la mobilità via acqua, di persone e di merci, nonché nel settore turistico, essendo, tra l'altro, un'importante risorsa dal punto di vista ambientale rispetto alle altre forme di trasporto più inquinanti;

            nelle regioni dove sono presenti i laghi più estesi, Piemonte, Lombardia e Veneto, l'esigenza della continuità e il potenziamento dei sistemi di navigazione lacuale sono molto sentiti, sia per la necessità di mobilità quotidiana di studenti e lavoratori che per le potenzialità turistiche di questi luoghi;

            la Gestione Governativa Navigazione Laghi ai sensi della Legge 614 del 18 luglio 1957 deve garantire, in nome e per conto dello Stato, le linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, nonché, in applicazione della «Convenzione Italo-Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano», promossa e sottoscritta dai rispettivi Governi, anche il servizio di trasporto pubblico nel bacino svizzero del lago Maggiore;

            gli stanziamenti dello Stato si sono notevolmente ridotti nel tempo, compromettendo di fatto la continuità della prestazione dei servizi di trasporto lacuale;

            in particolare, per il corrente esercizio 2012, si sono ulteriormente contratti i trasferimenti ministeriali che originariamente previsti per 26.500.000 euro, sono stati dapprima ridotti a 16.500.000 euro per gli anni 2010-2011 ed ora a 13.285.000 euro per il 2012;

            inoltre, l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 2011, n. 217, con la quale è stato modificato il testo dell'articolo 8-bis della legge 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m. (legge IVA) escludendo di fatto la «non imponibilità» IVA finora vigente per le cessioni delle navi e di tutte le dotazioni di bordo compresi carburanti e lubrificanti, nonché tutte le prestazioni di servizi ad esse connesse per la «navigazione interna» essendo tale «non imponibilità» limitata alla «navigazione in alto mare», ha creato ulteriori problematiche;

            le funzioni delegate alla Gestione Governativa per il pubblico servizio appaiono di vitale importanza per lo sviluppo economico e la crescita dei territori interessati;

        impegna il Governo:

            a valutare l'ulteriore assegnazione di adeguate risorse per il 2012 alla Gestione Governativa, destinate alla continuità dell'esercizio della navigazione lacuale.

 

Art.  2

2.36 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

        «10-bis. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

        10-ter. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente».

        Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 15.

        Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

Art.  3

3.23 (testo 2)

GIARETTA, BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le modalità previste dai commi 1 e 2 si applicano anche per l'acquisto di merci all'interno dei mercati agroalimentari all'ingrosso da parte di operatori di cittadinanza diversa da quella italiana».

3.500

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito , con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato."

 

3.53 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sopprimere il comma 15.

        Conseguentemente dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

        14-ter. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201 dopo il comma 10, inserire il seguente:

        ''10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale aventi una persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge 104/1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno''.».

3.54 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

All'articolo 11, comma 5, lettere a) e b) sostituire le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» con le seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro».

        Conseguentemente all'articolo 3,sopprimere il comma 15.

        Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

3.90 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre, n. 148, al comma 36-bis dell'articolo 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

        ''a) la lettera b) è così sostituita:

            b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni''.».

        Conseguentemente:

        All'articolo 3, sopprimere il comma 15:

        Conseguentemente:

        Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

3.116 (testo 2)

SARO, LENNA, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge, per i successivi 6 mesi, in attesa che venga attivato il tavolo di concertazione ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, all'articolo 49, primo comma, alla regione Friuli Venezia Giulia è assegnato un contributo straordinario di 15 milioni di euro, al fine di ridurre il pendolarismo dei cittadini residenti, sull'acquisto dei carburanti nelle vicine repubbliche di Austria e Slovenia.»

3.155 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

        «16-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201 convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011, n.  214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Agli aeromobili di cui alla lettera c) del comma 11 immatricolati all'estero che sostano per oltre 48 ore sul territorio italiano dal terzo giorno l'imposta viene applicata in base ai giorni effettivi di permanenza sul territorio stesso. All'onere derivante dal presente comma, valutato in euro 100.000, a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.  282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  307 del 2004, concernente l'istituzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE)''».

Art.  4

4.12

BARBOLINI, AGOSTINI, VITALI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

        ''1-bis. l'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. l'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

        3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

        3-quinquies. Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-Iegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.13

GHEDINI, BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, BERTUZZI, VITALI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: ''L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al precedente comma 7 e la suddetta detrazione si applicano anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

        3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

        3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. S, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.14

AGOSTINI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, GHEDINI, BERTUZZI, VITALI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. l'aliquota di cui al comma 7 si applica alle abitazioni e loro pertinenze locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008. A tali abitazioni e loro pertinenze si applica le detrazione, compresa la maggiorazione, di cui al successivo comma 10''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

        3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativi all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

        3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure Intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. S, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferiblli, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.15

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, GHEDINI, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari sono comunque escluse dall'applicazione dell'imposta municipale propria''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

        3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

        3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.16

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, GHEDINI, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

        3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di. un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

        3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.17

BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BARBOLINI, AGOSTINI, VIMERCATI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;

        «3-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''L'imposta municipale propria si applica in ogni caso ai terreni agricoli abbandonati da almeno tre anni''».

4.18

BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BARBOLINI, AGOSTINI, VIMERCATI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Sono escluse dall'imposta le unità immobiliari strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, iscritte o iscrivi bili al catasto dei fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni'';

            b) il comma 8 è soppresso.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies.

        3-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

            a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

            c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3-quater, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.19

BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BARBOLINI, AGOSTINI, VIMERCATI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''30 giugno 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012'';

            b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ''Per i fabbricati rurali per i quali è previsto il procedimento di variazione della categoria catasta le ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e per quelli da iscrivere alla categoria catastale 010 entro il 31 dicembre 2012, l'imposta municipale propria si applica a decorrere dal 1º gennaio 2013''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies.

        3-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

            a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

            c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            d) alla, riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3-quater, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.20

BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BARBOLINI, AGOSTINI, VIMERCATI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: ''30 giugno 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012''.

        3-ter. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 140. Per i possessori di terreni agricoli concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 120. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120''.

        3-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui al commi 3-quinquies e 3-sexies.

        3-quinquies. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

            a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

            c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-quinquies, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.21

BERTUZZI, FONTANA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BARBOLINI, AGOSTINI, VIMERCATI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: ''30 giugno 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2012''.

        3-ter. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: ''pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 140. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120''.

        3-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 3-quinquies e 3-sexies.

        3-quinquies. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

            a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

            c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-quinquies, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.22

BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, GHEDINI, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        3-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: ''destinati esclusivamente a compiti istituzionali'' sono inserite le seguenti: ''Sono, inoltre, esenti gli alloggi posseduti dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

        3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

        3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-Iegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.23

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, GHEDINI, BERTUZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. L'imposta municipale propria di cui al comma 1 non si applica agli alloggi posseduti dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

        3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

        3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.24

VITALI, BARBOLINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma;

        ''1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 ed inoltre l'extragettito dell'IMU rispetto all'ICI, che costituisce taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, deve essere depurato di importo identico a quello che sarebbe stata l'IMU statale di cui al presente comma''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

        3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

        3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.25

RANUCCI, MARCUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''nonché per gli immobili di proprietà delle micro, piccole e medie imprese, in uso e strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

        3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo la della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

        3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-Iegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010. Fermo restando il predetto limite, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di multi-utilities, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza. Per le finalità di cui al presente comma, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entratà in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partedpazioni vietate ai sensi del presente comma, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società partedpate. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        3-septies. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, prowedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al presente comma in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 18 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

4.26

LEGNINI, BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, STRADIOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio''.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3-quater.

        3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al presente comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

4.27

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. I Comuni possono stabilire con i Consorzi di Bonifica accordi per la riscossione del contributo dovuto ai Consorzi stessi di cui all'articolo 862 del codice civile. Il contributo è versato al Comune in cui ha sede l'immobile o il terreno per il quale è dovuto il contributo di bonifica contestualmente al pagamento dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, e attraverso lo stesso strumento. Gli accordi di cui al primo periodo del presente comma stabiliscono le modalità di comunicazione e di pagamento delle somme dovute dai soggetti passivi, di riversamento delle somme ai Consorzi di bonifica da parte degli enti locali nonché di rendicontazione delle somme riscosse».

4.28

LANNUTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente: ''2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n 153''».

4.29

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

        «Per il triennio 2012-2014, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2014, è sospeso il potere delle Regioni di deliberare aumenti delle aliquote ovvero di ridurre le deduzioni riferite all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ad esse attribuito con legge dello Stato.».

4.30

DE ANGELIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, i comuni possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal [me rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato Città., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione.».

4.31

DE ANGELIS

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. La spesa in conto capitale finanziata attraverso proventi delle alienazioni di beni mobili o immobili è esclusa dalle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

4.32

STRADIOTTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Per l'anno 2012, limitatamente agli enti locali virtuosi, nel calcolo dei saldi utili al calcolo del patto di stabilità interno, non sono considerati i pagamenti relativi ad opere finanziate con proventi straordinari derivanti da donazioni modali o altre elargizioni liberali erogate da privati.

        4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanzia menti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

4.33

SALTAMARTINI, PISCITELLI, CASOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'art 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        ''4-bis I fabbricati rurali non abitativi ubicati nei comuni ad altitudine superiore a seicento metri sono esenti da IMU.

        4-ter Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, valutati in centomilioni di euro annui, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal presente comma. A decorrere dal 2012 la spesa per gli acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, attraverso ma riduzione degli stanziamenti in modo essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazioni e delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano le disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata''».

4.34

SANTINI, SALTAMARTINI, DE ECCHER, FOSSON, CARRARA, ZANETTA, SARO, PISANU, AMATO, CASTRO, VIESPOLI, CASTIGLIONE, GALLONE, GHIGO, PINZGER, BOLDI, DIVINA, RIZZOTTI, BEVILACQUA, PASTORE, SANCIU, LEGNINI, RUSCONI, PICHETTO FRATIN, ANDRIA, MASSIMO GARAVAGLIA, PERTOLDI, TONINI, ICHINO, BALDINI, GIANCARLO SERAFINI, VACCARI, LANNUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        ''4-bis. I fabbricati rurali non abitativi ubicati ad altitudine superiore a 800 metri sono esenti da IMU.

        4-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-bis, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, letto b), della legge 31 dicembre 2009, n.196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.''».

4.35

FANTETTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. La spesa in conto capitale finanziata attraverso proventi delle alienazioni di beni mobili o immobili è esclusa dalle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

4.36

FANTETTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. I comuni soggetti al Patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012 2013 e 2014 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno per un importo non superiore al 9 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti rispettivamente dal rendiconto dell'esercizio 2010, 2011 e 2012, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente.».

4.37

TANCREDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: 9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.».

4.38

SALTAMARTINI, PISCITELLI, CASOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'art 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011 ,n. 214, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        4-bis I fabbricati rurali non abitativi ubicati nei comuni ad altitudine superiore a seicento metri sono esenti da IMU.

        4-ter Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, valutati in centomilioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'art. 21 , comma 5, lettera b), 4ella legge 31 dicembre 2009, n.196 dei programmi de1 Ministro dell'economia e delle finanze».

4.39

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6 sono aggiunte le parole: '', anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi.'';

            b) al comma 10 è aggiunto, dopo le parole ''unità immobiliari tenute a disposizione.'', il seguente periodo: ''Il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale'';

            c) al comma 11, terzo periodo, le parole ''Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché'' sono sopprese.»

4.40

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 13, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole ''pari alla metà dell'importo'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari al trenta per cento dell'importo''».

4.41

GALIOTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, comma 2, lettera f) le parole: ''nonché ulteriori'' sono sostituite dalle seguenti: ''e le''».

4.42

GALIOTO

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        «4-bis. I comuni soggetti al Patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012 2013 e 2014 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno per un importo non superiore al 9 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti rispettivamente dal rendiconto dell'esercizio 2010, 2011 e 2012, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente.

        4-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono ridotti del 2% tutti gli stanzia menti per spese relative ai consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni.».

4.43

GALIOTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6 sono aggiunte le parole: '', anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi.'';

            b) al comma 10 è aggiunto, dopo le parole: ''unità immobiliari tenute a disposizione.'', il seguente periodo: ''Il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale'';

            c) al comma 11, terzo periodo, le parole: ''Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché'' sono abolite;

        4-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono ridotti del 2 per cento tutti gli stanziamenti per spese relative ai consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni».

4.44

GALIOTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: ''ridotta allo 0,2'' con le seguenti: ''ridotta allo 0,1'';

            b) al comma 8, sopprimere il secondo periodo».

4.45

GALIOTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, lettera b-bis, sostituire le parole: ''80 per i fabbricati'' con le seguenti: ''110 per i fabbricati'';

            b) al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il moltiplicatore è pari a 30;.''.

        4-ter. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.».

4.46

GALIOTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: ''pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120''».

4.47

GALIOTO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

        ''1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11 ed inoltre l'extragettito dell'imu rispetto all'ici, che costituisce taglio del fondo sperimentale di riequilibrio, deve essere depurato di importo identico a quello che sarebbe stata l'imu statale di cui al presente comma''.

        4-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7 -quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.48

BONFRISCO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

            b) al comma 9, le parole: ''ovvero nel caso di immobili locati'' sono sostituiti dalle seguenti: '', ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 5-ter''.

        5-ter. All'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso il secondo periodo».

4.49

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da: ''130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110'', sono sostituite dalle seguenti: ''150. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli il moltiplicatore è pari a 120''».

4.50

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 8 è soppresso;

            b) al comma 14, la lettera d) è soppressa».

4.51

ZANETTA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo l della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1 gennaio 2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

4.52

RUTELLI, D'ALIA, PISTORIO, DE ANGELIS, SERRA, GALIOTO, OLIVA, GUSTAVINO, GIAI, GERMONTANI, RUSSO, BAIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, STRANO, VALDITARA, SBARBATI, DEL PENNINO, MUSSO, VIZZINI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.

        11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis si provvede, fino al limite di 20 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal presente comma. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 12 miliardi di euro. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 10 gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del deficit».

4.53

MUSI, BARBOLINI

Al comma 12, dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al citato comma 4».

4.54 (testo 2)

VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: ''di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504'' sono aggiunte le seguenti: ''limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati''.

        12-ter. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 12-bis, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.

        12-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Il regime della cedolare secca è adattabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione dei regime di cui al precedente comma, non sono deduci bili ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma''.

        12-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

        Conseguentemente:

        All'articolo 3, sopprimere il comma 15:

        Conseguentemente:

        Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

4.54

VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: ''di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504'' sono aggiunte le seguenti: ''limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati''.

        12-ter. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 12-bis, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.

        12-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Il regime della cedolare secca è adattabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione dei regime di cui al precedente comma, non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma''.

        12-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 12-bis, 12-ter, 12-quater, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze''».

        Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:

        «15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: ''pari a 3 euro'' con le seguenti: ''pari a 5 euro''».

4.55

VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti: «, ovvero l'unica unità immobiliare di proprietà di contribuenti italiani residenti all'estero, anche nel caso in cui ivi dimorano abitualmente familiari entro il primo grado di parentela».

        Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

            «12-ter. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi l e 2, del decreto del direttore dell'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212, l'imposta è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2012».

4.56 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

            a) il comma 8 è soppresso:

            b) al comma 14 la lettera d) è soppressa».

        Conseguentemente:

        All'articolo 3, sopprimere il comma 15:

        Conseguentemente:

        Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

        All'articolo, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 24, decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 29 è sostituito dal seguente:

        ''In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pranostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato''.».

4.56

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

            a) il comma 8 è soppresso:

            b) al comma 14 la lettera d) è soppressa».

        Conseguentemente:

        All'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:

            «15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole "pari a 3 euro" con le seguenti: ''pari a 5 euro''.»

        All'articolo 10, dopo il comma 2,  inserire il seguente:

        «2-bis. - All'articolo 24, decreto-legge 98/2011, il comma 29 è sostituito dal seguente:

        "29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonomo del monopoli di Stato''.».

4.57

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201. convertito. con modificazioni. in legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 8, sostituire le parole: ''0,2 per cento'' con le seguenti: ''0,1 per cento'' e le parole: ''0,1 per cento'' con le seguenti: ''0,05 per cento''».

        Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

        «12-ter. I comuni hanno facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, un'imposta a carico dei gestori degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110. comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni in ragione del numero di apparecchi messi a disposizione del pubblico. L'imposta è dovuta nella misura stabilita da ciascun comune, da un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 500 euro annui per ciascun apparecchio da gioco. I comuni hanno facoltà di prevedere misure differenziate esclusivamente in ragione del reddito imponibile di ciascun soggetto tenuto, riferibile all'anno precedente. Dall'imposta sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato del 27 luglio 2011. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 luglio del 2000, n. 212. l'imposta è applicabile a decorrere dal lº gennaio 2012».

4.58

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, al comma 36, ultimo periodo, sostituire le parole: ''degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese'' con le seguenti: ''della quota del gettito IMU riservata all'erario per essere attribuita ai comuni al fine di ridurre l'imposizione IMU sugli immobili destinati ad abitazione principale''».

4.59 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche.

            a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: , ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;

            b) il comma 8 è soppresso;

            c) al comma 14* la lettera d) è soppressa».

        Conseguentemente:

        All'articolo 3, sopprimere il comma 15:

        Conseguentemente:

        Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

        «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

4.59

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche.

            a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: , ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;

            b) il comma 8 è soppresso;

            c) al comma 14 la lettera d) è soppressa».

        Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:

            «15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole ''pari a 3 euro'' con le seguenti: ''pari a 5 euro''».

4.60

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. L'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è soppresso».

4.61

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. A decorrere dal 1 giugno 2012 nei porti di categoria II è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito Fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ripartito sulla base del rispettivo traffico secondo i seguenti criteri e priorità:

            a) per il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni sede dei porti. n Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede con proprio Decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico calcolato nell'anno precedente;

            b) per il 35 per cento del totale destinato alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici nonché è per le misure di sostegno alla cantieristica e allo sviluppo locale;

            c) per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti».

4.62

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

        «12-bis. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 e s.m.i. è abrogato».

4.63

PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            ''d) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività''».

4.64 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deduci bili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1º gennaio 2011».

        Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 15. Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

4.64

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1 gennaio 2011».

        Conseguentemente, all'articolo 3 sostituire il comma 15 con il seguente:

        «15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole »pari a 3 euro« con le seguenti: ''pari a 5 euro''».

4.65

STRADIOTTO, DE ANGELIS

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. all'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

        Conseguentemente, al comma 9, le parole: «, ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7».

        Conseguentemente al comma 126 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso».

4.66

STRADIOTTO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. All'articolo 61 comma 1 lettera a) punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole: ''a pena di decadenza'' sono soppresse.

 

4.68

STRADIOTTO

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195 e s.m.i. è abrogato».

4.69

BUTTI, SARO, PICHETTO FRATIN, RUSCONI, CARUSO, TOMASSINI, ZANETTA, PAOLO ROSSI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

       « 12-bis. Al sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole ''nei limiti di 20 milioni di euro'' sono sostituite da: ''nei limiti di 60 miliardi euro''».

        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.70

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è ridotta alla metà nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi''.

            b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        ''9. I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati''».

4.71

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

        ''6-ter. A decorrere dal 1º giugno 2012, l'aliquota sul prodotto delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma è pari al 7 per cento per le produzioni fino a 100 milioni di smc e pari al 10 per cento per le produzioni oltre i 100 milioni di smc complessivamente estratti. Per le produzioni ottenute in mare l'aliquota per gli idrocarburi liquidi è pari al 4 per cento fino a 250 mila tonnellate, al 7 per cento da 250 mila a 500 mila tonnellate e al 10 per cento oltre 500 mila tonnellate. Per gli idrocarburi gassosi la medesima aliquota è pari al 7 per cento fino ad un miliardo di metri cubi e al 10 per cento oltre tale soglia produttiva

        6-quater. Per le produzioni ottenute sulla terraferma, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nella misura del 50 per cento tra le regioni e i comuni sui quali sono ubicati gli impianti. Per le produzioni ottenute in mare, le risorse sono assegnate in misura pari al 50 per cento alle regioni e in misura pari al 50 per cento complessivo ai comuni rivieraschi ubicati entro il raggio di 12 miglia dalle installazioni e dagli eventuali comuni sede delle cenali di raccolta, secondo modalità da definire d'intesa tra le regioni e i comuni interessati''».

4.72

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

            «c-bis) le imprese individuali, qualora l'imprenditore non si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzi beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite, per ogni categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività;''».

4.73

MERCATALI, MORANDO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli Immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431'';

        12-ter. Al comma 9, dell'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2141e parole: '', ovvero nel caso di immobili locati'' sono sostituite dalle seguenti: '', ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7;

        12-quater. Al comma 126 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.»;

        12-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 12-bis a 12-quater, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte del maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 12-sexies a 12-octies.

        12-sexies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte dì un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima. misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare;

        12-septies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 12-sexies, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        12-octies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto–Iegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

4.74

STRADIOTTO

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431''».

        Conseguentemente, al comma 9, le parole: «,ovvero nel caso di immobili locati» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7».

        Conseguentemente al comma 126 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

        «12-ter. A decorrere dallo gennaio 2012, al fine di rafforzarne l'autonomia finanziaria e di incentivate la lotta all'evasione è attribuito a ciascun Comune il 21,6 per cento del gettito della cedolate secca sugli affitti pet abitazioni censite nel territorio comunale:

            1) A decorrete dalla medesima data di cui al comma 1, ai fini dei controlli antievasione, è fatto obbligo ai contraenti di depositare anche presso l'ufficio tributi del Comune, copia dei contratti di affitto.

            2) Il minor gettito per le entrate dello Stato viene compensato con una pari riduzione del fondo di riequilibrio o perequativo previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

4.75

GIARETTA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 8 è inserito il seguente: ''8-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è ridotta alla metà nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi''.

            b) Il comma 9 è sostituito dal seguente: ''I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati.''».

4.76

GIARETTA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

            ''c-bis) le imprese individuali, qualora l'imprenditore non si avvalga, In modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzi beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite, per ogni categoria, anche sulla base del dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività;''».

4.77

ZANETTA, BUTTI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione . laghi sono attribuiti, per l'anno 2012, 12 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 12 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

4.79

SANGALLI, FIORONI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            ''c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, Per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime Per l'esercizio dell'attività''.»

4.80

VALDITARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «12-bis. Per gli immobili situati all'estero, l'aliquota dell'imposta municipale unica si applica al valore effettivo di mercato dell'immobile al momento della liquidazione del tributo».

4.81

BERTUZZI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, VIMERCATI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110'', sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 140. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120. Per i giovani imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. Ai possessori di terreni concessi in conduzione a giovani imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola si applica il moltiplicatore di 120''.

        12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse di cui ai commi 3-quater e 3- quinquies..

        12-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

            a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

            c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

            d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        12-quinquies. Ai fini di cui al comma l2-quater, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.82

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, VIMERCATI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale;''.

        12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

        12-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 12-bis e 12-ter, valutati in 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 12-quinquies e 12-sexies.

        12-quinquies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni, 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

        12-sexies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

4.83

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

        ''9-ter. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili strumentali relativi all'esercizio di attività d'impresa arti o professioni''» .

        Conseguentemente, nell'Allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: «Vino: lire zero;» sono sostituite dalle seguenti: «Vino: euro 0,5 per litro;».

4.84

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: ''locati'' aggiungere le seguenti: '', o messi a disposizione gratuita ai familiari.''».

        Conseguentemente, nell'allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: «Vino: lire Zero;» sono sostituite dalle seguenti: «Vino: euro 0,2 per litro;».».

4.85

STRADIOTTO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

            ''d) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 medesimo testo unico, qualora si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentale Per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.''».

4.86

BIANCONI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. I Comuni interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificate si nel mese di febbraio 2012 sono autorizzati ad usufruire di una applicazione ridotta dell'imposta su valore aggiunto pari al 10 per cento per l'acquisto di beni o per la fruizione di servizi finalizzati al ripristino ottima le dei loro territori. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata,da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.87

BIANCONI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. Nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2012, è disposta, nei confronti dei soggetti dei Comuni interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificate si nel mese di febbraio 2012, la proroga al 20 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono rispettivamente nel periodo dal 10 ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal 20 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa. A tal fine i Commissari delegati, avvalendosi dei Comuni, predispongono l'elenco dei soggetti beneficiari dell'agevolazione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.88

BIANCONI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

        «12-bis. Sono escluse dall'ambito di applicazione del Patto di stabilità tutte le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per gli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza neve.».

4.89

ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: ''i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;''.

        12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

        12-quater. All'onere di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 135 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento iscritto per l'anno 2013 nella Tabella C, di cui all'articolo 35, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla Rubrica Ministero degli Affari Esteri, Voce: legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.90

ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: ''i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;''.

        12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

        12-quater. All'onere di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 135 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.91

ALLEGRINI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: ''i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;''.

        12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

        12-quater. All'onere di cui ai commi l2-bis e 12-ter, pari a 135 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.92

ALLEGRINI, ZANETTA, BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente periodo: ''i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;''.

        12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

        12-quater. All'onere di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 135 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.93

ALLEGRINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, lettera b-bis), le parole: ''80 per i fabbricati'', sono sostituite dalle seguenti: ''110 per i fabbricati'';

            b) al comma 8, primo periodo, le parole: ''ridotta allo 0,2'', sono sostituite con le seguenti: ''ridotta allo 0,1'';

            c) al comma 8, il secondo periodo è soppresso.».

4.94

ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110'', sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 140. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore è pari a 90. Per gli altri imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120.''».

4.95

ALLEGRINI, BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4, lettera b-bis., le parole: ''80 per i fabbricati'', sono sostituite dalle seguenti: ''110 per i fabbricati'';

            b) al comma 4, lettera d., aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il moltiplicatore è pari a 30;''».

4.96

LANNUTTI, DI NARDO, MASCITELLI, CARLINO

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla lettera h), si aggiunge infine il seguente periodo: '', i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale;''.

        12-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8 è soppresso.

        12-quater. All'onere di cui ai commi12-bis e 12-ter, pari a 135 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.97

DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110'', sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 140. Per i coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e gli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il moltiplicatore pari a 90. Per gli altri imprenditori,agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese, il moltiplicatore è pari a 120. Per i giovani imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. Ai possessori di terreni concessi in conduzione a giovani imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola si applica il moltiplicatore di 120''».

4.98

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        ''10-bis. Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale fino alla sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 stabilito al comma 8, il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere dei comuni soggetti alle disposizioni di cui al comma 9 è raddoppiato rispetto a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Fino al 31 dicembre 2014 è inoltre riconosciuto agli enti un contributo pari alla differenza tra quanto percepito ai sensi del precedente periodo e l'ammontare complessivo degli interessi attivi incassati dagli enti nel corso dell'esercizio finanziario 2011.''».

4.99

DE ANGELIS

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

        ''1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11''».

4.100

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le province applicano agli atti soggetti ad IVA la misura fissa dell'imposta provinciale di trascrizione di cui al numero 2 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione). In alternativa, le province possono stabilire, con apposita deliberazione, per gli atti di cui al primo periodo, la misura tariffaria secondo i criteri di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale n. 435 del 1998 e all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli atti non soggetti ad IVA. Nelle more dell'adozione delle predette deliberazioni, le province applicano le misure tariffarie vigenti alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.».

4.0.1

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

        1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel limite massimo di 17.315.826,64 euro, è prorogata al 31 dicembre 2012.

        2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma, è coperto con le somme rendicontabili sul bilancio di AGEA stanziate e non ancora erogate ai sensi delle seguenti leggi: articolo 69, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; articolo 1, comma 405, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

4.0.2

GALIOTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima,

lagunare, lacuale e fluviale)

        1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

            ''106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;''.

        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni. di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni. di bilancio».

4.0.3

GALIOTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima,

lagunare, lacuale e fluviale)

        1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.4

GALIOTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Imposta mobilità Comune di Venezia)

        1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere il seguente:

        ''3-sexies. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra Euro 0,50 e Euro 10,40. Il relativo gettito è destinato. anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo''».

4.0.5

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima,

lagunare, lacuale e fluviale)

        1. La voce 106 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

            ''106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne: prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.''».

4.0.6

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Imposta mobilità Comune di Venezia)

        1. Dopo il comma 3-quinques dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere il seguente:

        ''3-sexsies. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi di crociera che partono e/o arrivano nel porto di Venezia, di importo unitario compreso tra euro 0,50 e euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare gli interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo.''».

4.0.7

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Soppressione contributo a carico amministrazioni provinciali

e dei comuni albo segretari comunali)

        1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prorogato dal comma 5, art. 15, decreto-legge 29,dicembre, 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31-sexies del d.1. n. 78 del 2010».

4.0.8

CASELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Le somme ricavate dalla cessione di beni rientranti nel patrimonio disponibile degli Enti locali sono escluse dal patto di stabilità interno per l'anno 2012».

4.0.9

CASELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:

            ''a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del comma 27 del presente articolo'';

            b) al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente:

            ''b) nelle aree non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, come previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985) in attuazione di legge regionale) da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità. le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale.'';

            c) al comma 27, sostituire la lettera d) con la seguente:

            ''d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere''».

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede. mediante riduzione, fino, al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

        Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: ''21 per cento''.».

4.0.10

D'ALÌ, FLUTTERO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fiscalità locale in ambito ambientale)

        1. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

        ''94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni nei quindici giorni successivi all'evento calamitoso o per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.''

        2. Qualora le risorse statali o comunitarie trasferite agli enti territoriali per essere destinate ai lavori di messa in sicurezza di aree considerate a rischio naturale siano da essi impiegate nella realizzazione di altri interventi, non aventi carattere di somma urgenza né comunque finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 20.000 euro e fino ad un massimo di 450.000 euro. Nei casi di cui al periodo precedente, l'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica. La sentenza di condanna passata in giudicato è trasmessa dalla segreteria della Sezione affinché, per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia pubblicata in apposita sezione del sito internet della Corte dei conti. Ove risulti provato che l'effettiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza cui erano destinate le somme di cui al primo periodo del presente comma avrebbe evitato o diminuito la perdita di vite umane dovute agli eventi calamitosi effettivamente verificatisi, il condannato non è candidabile, per un periodo di quindici anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché di assessore comunale, provinciale o regionale, né assumere alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

        3. Il comma 3, l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: 113. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, nonché gli interventi di prevenzione di eventi calamitosi''.»

4.0.11

FANTETTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 - Imposta di soggiorno)

        1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

        ''1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

        2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

        3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

        4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. n regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

        5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

        6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

        7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:

            a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;

            b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

            c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;

            d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti. di cui al comma 6;

            e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

        8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

        9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dellteconomia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

        10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime

        11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo.''»

4.0.12 (testo 2)

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica

per le persone fisiche)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

        2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

        3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

        4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

        5. Il reddito assoggettato a cedolare:

            a) è escluso dal reddito complessivo;

            b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deduci bili e detrazioni;

            c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'lsee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

        6. Entro il 30 settembre 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo».

        Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 15. Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

4.0.12

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica

per le persone fisiche)

        1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

        2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

        3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta'dell'avvenuto pagamento della cedolare. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

        4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

        5. Il reddito assoggettato a cedolare:

            a) è escluso dal reddito complessivo;

            b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

            c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'lsee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

        6. Entro il 30 settembre 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo».

        Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso e così sostituito:

        «15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: ''pari a 3 euro'' con le seguenti: ''pari a 5 euro''.»

4.0.13

PICHETTO FRATIN, FLUTTERO

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 201 l, n. 214, dopo le parole ''La suddetta detraziòne si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504'' vengono aggiunte le seguenti parole ''appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.''».

4.0.14

PICHETTO FRATIN, FLUTTERO

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole ''destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.'', viene aggiunto il seguente periodo: ''Sono inoltre esenti gli alloggi posseduti dai comuni, dai loro consorzi, dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati, assegnati e concretamente destinati alle finalità istituzionali della edilizia residenziale pubblica.''».

4.0.15

LATRONICO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

        «Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di imposta municipale propria)

        1. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: ''L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al precedente comma 7 e la suddetta detrazione si applicano anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.1.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da-ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. li Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

4.0.16

SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accesso ai finanziamenti in leasing da parte delle PMI)

        1. Al fine di sostenere l'accesso al credito per gli investimenti in locazione finanziaria delle piccole e medie imprese, all'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le modificazioni che seguono:

            1) il comma 7 è così sostituito:

        ''7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista a partire dall'entrata in decorrenza del contratto la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96''».

4.0.17

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Termini temporali per la modifica della disciplina dell'IMU

da parte dei Comuni

        1. Dopo il comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 216, è inserito il seguente comma:

        ''12-bis. Per il triennio 2012-2014, di applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria, il provvedimento di cui al comma 12 può stabilire che il pagamento dell'acconto dell'imposta municipale propria è assolto senza applicazione di sanzioni se effettuato in misura pari al 50 per cento di quanto previsto in applicazione della disciplina di base del tributo di cui al presente articolo, ovvero nella minor misura derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni eventualmente già determinate dal comune nell'esercizio delle proprie facoltà regolamentari. Per il medesimo triennio, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono deliberare o modificare il regolamento del tributo e variare le aliquote di cui ai commi 6, 7 e 8 entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di modificazioni successive alla deliberazione del bilancio di previsione, il Comune adotta contestualmente la conseguente variazione del bilancio di previsione''».

4.0.18

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni sulla riscossione delle entrate locali)

        1. Con decorrenza dal 1º gennaio 2013 i comuni, le loro unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti effettuano la riscossione delle proprie entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni amministrative,ove non svolta direttamente o secondo le modalità di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, per il tramite del Consorzio Nazionale della Riscossione costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A detto Consorzio spettano i medesimi poteri e facoltà attribuiti dalle vigenti disposizioni agli enti locali in ordine allo svolgimento della funzione di riscossione delle suddette entrate.

        2. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ( ANCI ) ed Equitalia SPA promuovono la costituzione del Consorzio Nazionale della Riscossione e ne organizzano le relative attività strumentali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la stessa Associazione, sono stabilite le modalità organizzative ed operative del Consorzio per l'effettuazione della riscossione delle entrate locali e delle relative attività connesse e complementari. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle altre forme di gestione della riscossione coattiva previste dalla vigente legislazione, qualora ritenute più vantaggiose sotto il profilo economico e gestionale secondo motivata deliberazione dell'ente locale. Le presenti disposizioni costituiscono principio di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».

4.0.19

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Riscossione delle entrate dei comuni –

Procedure di esecuzione dei debiti fino a 2.000 euro)

        1. Alla lettera gg-quinquies del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n.  106, è aggiunto il seguente periodo: ''; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso''».

4.0.20

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Riscossione delle entrate dei comuni-quote inesigibili)

        1. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:

        ''33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati. a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti. locali''.

            b) al comma 34, la lettera c) è abolita».

4.0.21

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Accertamento delle entrate comunali)

        1. Per l'anno 2012 i comuni iscrivono ed accertano convenzionalmente tra le entrate tributarie il gettito stimato di cui all'articolo 13 comma 17 del decreto-legge 201 del 2011 da pubblicarsi sul sito del ministero dell'economia e delle finanze. Conseguentemente e per pari importo i Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000. I relativi interessi sono a carico dello Stato».

4.0.22

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

        1. All'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 15 dicembre 2011 n.  217, dopo la parola: ''soppresse'', sopprimere le seguenti: ''ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84'''».

4.0.23

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

        1. All'articolo 11, comma secondo, della legge 15 dicembre 2011 n. 217 alla lettera c) dopo le parole: ''modalità per'' introdurre le seguenti: ''la determinazione,''; alla lettera d) sopprimere le parole: ''e di fruizione''; alla lettera f) dopo la parola: ''navigazione'' aggiungere le seguenti: ''e nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere''; alla lettera g) dopo la parola: ''decadenza'' aggiungere le seguenti: ''e revoca''; dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

            ''h) individuare i beni del demanio marittimo criteri e le modalità per la loro delimitazione e destinazione ad altri usi pubblici nonché i criteri e le modalità di cessione delle zone demaniali sclassificate;

            i) individuare criteri per la qualificazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo;

            l) prevedere, in via transitoria e in favore dei concessionari in essere, misure compensative a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione''».

4.0.24

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

        1. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011 n 217, è sospesa la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

4.0.25

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

        1. L'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente:

        ''Art. 13-bis. - (Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali). – 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sì intende comunque disposta anche a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo''».

4.0.26

D'UBALDO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni sulla riscossione delle entrate lacali)

        1. Con decorrenza dal 1º gennaio 2013 i comuni, le loro unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti effettuano la riscossione delle proprie entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni amministrative, ove non svolta direttamente o secondo le modalità di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, per il tramite del Consorzio Nazionale della Riscossione costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A detto Consorzio spettano i medesimi poteri e facoltà attribuiti dalle vigenti disposizioni agli enti locali in ordine allo svolgimento della funzione di riscossione delle suddette entrate. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI ) ed Equitalia SPA promuovono la costituzione del Consorzio Nazionale della Riscossione e ne organizzano le relative attività strumentali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la stessa Associazione, sono stabilite le modalità organizzative ed operative del Consorzio per l'effettuazione della riscossione delle entrate locali e delle relative attività connesse e complementari. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle altre forme di gestione della riscossione coattiva previste dalla vigente legislazione, qualora ritenute più vantaggiose sotto il profilo economico e gestionale secondo motivata deliberazione dell'ente locale. Le presenti disposizioni costituiscono principio di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».

4.0.27

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti)

        1. All'articolo 3, comma 11, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo''».

4.0.28

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito

in materia di contributo unificato nel processo tributario)

        1. All'articolo 12, comma 5 sono aggiunte alla fine le parole: '', nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario''».

 

4.0.30

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

        ''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

            a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;

            b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

            c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

            d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

            e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

            f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

            g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni''».

4.0.31

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incremento della quota dell'IMU attribuita direttamente ai Comuni e armonizzazione della ripartizione del FSR per il triennio 2012-2014)

        1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 11 dell'articolo. 13, le parole: ''quota di imposta pari alla metà dell'importo'' sono sostituite da: ''quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo'';

            b) conseguentemente, al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 13, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro;

        2. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

        ''7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:

            a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del ministero dell'Interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;

            b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;

            c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle nonne relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate''».

4.0.32

STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi per la completa attuazione

del decreto legislativo n. 23 del 2011 – Imposta di scopo)

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

        ''1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 145, la parola: ''parziale'' è abolita;

            b) al comma 147, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla parola ''dieci'';

            c) al comma 149, alla lettera b), sono abolite le parole da: ''con l'esclusione'' a ''esistenti''; alla lettera h), le parole da: ''a nuovi'' a ''culturali'' sono sostituite dalle parole: ''alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive''; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

            ''h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.'';

            d) al comma 150, sostituire le parole: ''30 per cento dell'ammontare'' con le parole: ''all'ammontare''.

        2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.

        3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti corretti vi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1''».

4.0.33

STRADIOTTO, VITALI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi per la completa attuazione

del decreto legislativo n. 23 del 2011-Imposta di soggiorno)

        1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

        ''1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

        2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.

        3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

        4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari. il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

        5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

        6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

        7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:

            a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;

            b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

            c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;

            d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;

            e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

        8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

        9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

        10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime.

        11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo''».

4.0.34

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo)

        1. All'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: ''tributi statali'', inserire le parole: ''e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati''».

4.0.35

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria)

        1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 12, sono aggiunte, all'inizio del periodo le parole: ''Fino al 31 dicembre 2014'', e, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole: '', sentita l'Anci.'';

            b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

        ''12-bis. I possessori di immobili devono dichiarare al comune ove ciascun immobile è situato gli immobili posseduti entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentita l'Anci, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

        L'obbligo di dichiarazione di cui al presente comma è escluso con riferimento ai fabbricati di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fabbricati rurali che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dagli enti di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

        L'obbligo di dichiarazione dei fabbricati rurali oggetto della procedura accatastamento di cui ai commi 14-bis e 14-quater è assolto attraverso l'effettuazione degli adempimenti di cui alla procedura medesima, attraverso l'invio ai comuni delle relative informazioni comprensive dei dati di titolarità degli immobili, a cura dell'Agenzia del territorio.

        L'obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste nei casi in cui tale adempimento sia stato assolto in relazione ad immobili imponibili ai fini dell'lCI, comprese le abitazioni principali imponibili fino al 2007, anche attraverso le procedure connesse alla trasmissione del modello unico informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, la cui efficacia resta confermata anche ai fini dell'imposta municipale propria.

        In caso di prima presentazione, la dichiarazione di cui al presente comma deve essere presentata entro il 30 giugno 2012, con riferimento agli immobili posseduti al 1º gennaio 2012. Con i decreti di cui al presente comma possono essere stabilite ulteriori modalità applicative degli obblighi e delle esclusioni di cui ai periodi precedenti e sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abolito''».

4.0.36

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina delle aliquote

e delle detrazioni dell'imposta municipale propria)

        1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6 sono aggiunte le parole: '', anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi.'';

            b) al comma 10 è aggiunto, dopo le parole: ''unità immobiliari tenute a disposizione.'', il seguente periodo: ''il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale'';

            c) al comma 11, terzo periodo, le parole: ''Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché» sono abolite''».

4.0.37

STRADIOTTO, CARLONI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale

per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)

        1. La voce 106) della tabella A, parte IlI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

        ''106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare''.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

4.0.38

STRADIOTTO, CARLONI, FIORONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima,

lagunare, lacuale e fluviale)

        1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacua1e, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe.

        2. Al maggiori oneri di cui al comma, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

4.0.39

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Imposta mobilità Comune di Venezia)

        1. Dopo il comma 3-quinquies dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere il seguente comma:

        ''3-sexies. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra Euro 0,50 e Euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo''».

4.0.40

VITALI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione dei criteri direttivi dell'imposta municipale secondaria)

        1. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera a), le parole: '', anche a fini pubblicitari'' sono abolite;

            b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera:

            ''a-bis) nel caso di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, nonché di insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati, anche se installati su suolo privato, il presupposto del tributo, in luogo dell'occupazione, è l'esposizione pubblicitaria misurata in ragione della dimensione del messaggio pubblicitario e delle caratteristiche dell'impianto, sulla base di metodi appropriati in relazione alle diverse tipologie di impianti;'';

            c) al comma 2, alla lettera d) sono abolite le parole: ''le sanzioni'' e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente:

            ''d-bis) le sanzioni sono determinate sulla base dei principi di cui ai decreti legislativi numeri 471, 472, e 473 del 1997, nonché tenendo conto delle modalità attualmente previste per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'imposta comunale sulla pubblicità'';

            d) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

            ''g) il regolamento determina le misure delle indennità di occupazione, commisurate alle tariffe che sono comunque applicabili, nei casi di abusivismo;

            h) conferma degli obblighi di regolamentazione comunale delle modalità e dei requisiti per le concessioni di spazi pubblici e per l'esposizione o gestione dei mezzi pubblicitari.''».

4.0.41

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accisa sul gasolio agricolo)

        1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1.000 litri, qualora i predetti soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dal 1º gennaio 2012 e cessa di essere applicato a decorrere dal 1º gennaio 2014 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.

        2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla citata direttiva n. 2003/96/CE. Qualora tale livello minimo sia modificato, l'accisa dovuta nelle coltivazioni sotto serra è corrispondentemente adeguata.

        3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 80012008.

        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e sono previsti, tra l'altro:

            a) la revisione del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 454 del 2001 per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma l e alla normativa europea, sulla base dei criteri di cui alle seguenti lettere;

            b) la semplificazione delle procedure previste nel regolamento di cui alla lettera a), e la connessa riduzione degli oneri amministrativi e burocratici ricadenti sulle aziende agricole;

            c) l'attribuzione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e alle agenzie regionali del compito di calcolare, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel decreto stesso, i quantitativi di gasolio attribuibili a ciascun imprenditore agricolo avente diritto, sulla base delle informazioni relative al quantitativo di macchine agricole possedute, da inserire nel fascicolo aziendale, della estensione dei terreni, della qualità delle colture;

            d) le modalità di effettuazione dei controlli legati alla verifica della coerenza tra mezzi agricoli denunciati, estensione dei terreni, qualità delle colture e quantitativi di gasolio attribuiti alla Guardia di finanza.

        5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art.  5

5.1

PAOLO ROSSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, la lettera a) del comma 28 è sostituita dalla seguente:

            ''a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è aggiunto il seguente comma:

        ‘1-bis. A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. A partire dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 Dicembre del periodo di imposta nel quale è entrato in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.'''».

5.2

LANNUTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta, al fine di garantire che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa, Equitalia Spa, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, è tenuta ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati».

5.3

BRUNO

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

        «4. All'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Il ministero e le agenzie fiscali, al fine di assicurare la disponibilità di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, nonché a tutela del funzionamento della concorrenza, affidano a società specializzate la fornitura di tali servizi attraverso procedure di gara, l'oggetto sociale, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società''.

        4-bis. Entro 31 dicembre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze dispone la cessione sul mercato della partecipazione nella società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146».

5.4

VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MONTANI

Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il periodo di proroga di cui ai precedenti commi 4 e 5 non può andare oltre il 30 settembre 2012.».

5.5

GALIOTO

Al comma 7, capoverso 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicate nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

5.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 7, capoverso 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

5.7

PETERLINI, PINZGER

Al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «e successive modificazioni.» aggiungere il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

5.8

COSTA

Al comma 7, aggiungere  infine il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

5.9

FLERES

Al comma 7 aggiungere infine il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

5.10

D'ALÌ

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

5.11

CASTRO

Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: «Alle Casse previdenziali privatizzate di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996 n. l03 ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica se non ove espressamente richiamate».

5.12

FIRRARELLO

Al comma 7, capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni e deroghe di settore in materia di finanza pubblica.»

5.13

GALIOTO

Al comma 7, capoverso 2, dopo le parole: «e successive modificazioni.» è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Restano ferme le eventuali specifiche disposizioni e deroghe di settore in materia di finanza pubblica».

5.14

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate.».

5.15

ZANOLETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Alle Casse previdenziali privatizzate di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, non si applicano le disposizioni in materia di finanza pubblica, ove non espressamente richiamate».

5.16

BRUNO

Sopprimere il comma 8.

5.17

BRUNO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 6 è soppresso;

            b) al comma 6-bis il primo periodo è soppresso».

5.0.1

PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Compensazione dei crediti)

        1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, anche al fine di superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i contribuenti, siano essi persone fisiche che persone giuridiche, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la compensazione dei loro crediti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo».

5.0.2

PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Innalzamento dell'azione cautelare)

        l. L'iscrizione ipotecaria da parte del Concessionario della riscossione (Equitalia S.p.A), previa notifica al contribuente dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, è consentita solo se l'importo di pagamento del debito, complessivo di interessi e sanzioni, sia superiore ai 30 mila euro».

5.0.3

PALMIZIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione degli interessi)

        1. I contribuenti che hanno concordato con Equitalia S.p.A. una rateizzazione a sanatori a della propria posizione debitoria hanno diritto alla riduzione del 50 per cento di tutti gli interessi».

5.0.4

PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Divieto di segnalazione alla Centrale dei rischi creditizi)

        1. Al fine di non generare ulteriori disagi nei confronti dei contribuenti in sofferenza con gli istituti di credito, le azioni esecutive poste in essere da Equitalia S.p.A. non possono essere segnalate alla Centrale dei rischi creditizi».

5.0.5

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di sovraccosti nelle infrastrutture ferroviarie)

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        ''4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione''».

5.0.6

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza

dei luoghi di lavoro)

        1. All'articolo 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'ultimo periodo del comma 2 le parole: ''entro quarantotto mesi'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro cinquantasette mesi,'';

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e alla legge 26 aprile 1974, n. 191 e i relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine ovvero dall'entrata in vigore della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul lavoro marittimo limitatamente alle attività lavorative a bordo delle navi mercantili e da pesca ed in ambito portuale, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni''».

Art.  6

6.1

FANTETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole ''dai comuni,'' sono inserite le seguenti: ''dalle camere di commercio,''».

6.2

SANGALLI

Dopo il comma 1,  aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: ''dai comuni,'' sono inserite le seguenti: ''dalle camere di commercio,''».

6.3

DE ANGELIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:

        ''9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311''».

6.101 (già emen 4.0.29)

STRADIOTTO, VITALI, BARBOLINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Superficie assoggettabile al tributo

sui rifiuti e sui servizi indivisibili (RES))

        1. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

        ''2. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:

        ‘9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311'''».

6.4

DE ANGELIS

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Fino alla entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il fondo costituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 2, comma 66, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 in materia di catasto, per il finanziamento delle funzioni catastali decentrate, è distribuito ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti per una quota maggioritaria delle risorse, in proporzione della rispettiva popolazione residente; la restante quota delle risorse è destinata ai Comuni che esercitano in forma sperimentale le funzioni catastali alla data del 1º gennaio 2011 ed è parimenti distribuita in proporzione della rispettiva popolazione residente.

        5-ter. La modalità attuativa del precedente comma 7, inclusi interventi di sensibilizzazione, formazione ed assistenza ai Comuni da attuarsi a cura dell'ANCI, è determinata mediante decreto di natura non regolamentare, del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

        5-quater. Gli accordi in base ai quali sono state attivate le predette sperimentazioni sono equiparati ai sensi del presente articolo, alle convenzioni previste dal comma 197, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196».

6.5

STRADIOTTO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Fino alla entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il fondo costituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 2, comma 66, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 in materia di catasto, per il finanziamento delle funzioni catastali decentrate, è distribuito ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti per una quota maggioritaria delle risorse, in proporzione della rispettiva popolazione residente; la restante quota delle risorse è destinata ai Comuni che esercitano in forma sperimentale le funzioni catastali alla data del 1º gennaio 2011 ed è parimenti distribuita in proporzione della rispettiva popolazione residente.

        5-ter. La modalità attuativa del precedente comma 7, inclusi interventi di sensibilizzazione, formazione ed assistenza ai Comuni da attuarsi a cura dell'ANCI, è determinata mediante decreto di natura non regolamentare, del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

        5-quater. Gli accordi in base ai quali sono state attivate le predette sperimentazioni sono, equiparati ai sensi del presente articolo, alle convenzioni previste dal comma 197, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196».

6.6

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Le compravendite immobiliari concluse a valori di mercato uguali o superiori a quelle indicate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio sono, in ogni caso, escluse da successivi accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.»

6.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al comma 14-ter. dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28'' inserire le seguenti: ''nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557 e successive integrazioni e modificazioni situati in zona montana,''».

6.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: ''decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28'' inserire le seguenti: ''nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 con superficie coperta inferiore a mq 100 e situati in zona montana,''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al comma 14-ter, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28'' inserire le seguenti: ''nonché con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis. dell'articolo 9 del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, e successive integrazioni e modificazioni con superficie coperta inferiore a metri quadrati 100 e situati in zona montana,''».

6.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al comma 14-ter, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano sono comunque esclusi dalla dichiarazione al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 iscritti al catasto terreni e esentati dall'imposta municipale propria in base all'articolo 80, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1972, n. 670.''».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6.11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al termine del comma 14-ter, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 6, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è aggiunto il seguente periodo: ''Nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano sono comunque esclusi dalla dichiarazione al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali strumentali ai sensi del comma 3-bis. dell'articolo 9 del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557 iscritti al catasto terreni e esentati dall'imposta municipale propria in base all'articolo 80 comma 1-bis. del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.''».

6.12

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''30 novembre 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2013''».

6.13

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al 2 comma dell'articolo 34-quinquies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 convertito, con modificazioni, con legge 9 marzo 2006, n. 80 alla lettera a) le parole: ''30 giorni dal momento'' sono sostituite dalle seguenti: ''60 giorni dal momento''».

        Conseguentemente alla lettera b) dello stesso comma, le parole: «entro 30 giorni dal momento» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dal momento».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

6.14

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 34-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80:

            a) alla lettera a), le parole: ''trenta giorni dal momento'' sono sostituite dalle seguenti: ''sessanta giorni dal momento'';

            b) alla lettera b) le parole: ''entro trenta giorni dal momento'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro sessanta giorni dal momento''».

6.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Il comma 8 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

        ''8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio della Motorizzazione civile che consegna al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a consegnare al titolare della patente di guida, nel giorno stesso dell'effettuazione della visita, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Tale documentazione va consegnata agli uffici competenti della motorizzazione civile per il rilascio immediato del duplicato della patente con l'indicazione del nuovo termine di scadenza. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente. dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. Entro il giorno quindici di ogni mese gli uffici della Motorizzazione Civile devono trasmettere telematicamente all'ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici un elenco di tutte le patenti rinnovate il mese precedente''».

6.100 (Già 12.0.6)

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti

e sui servizi indivisibili (RES))

        1. Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

        ''2. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:

        9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della tariffa di igiene urbana prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22, o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311'''».

 

Art.  7

7.0.1

PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche in materia di imposta di stazionamento delle imbarcazioni)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

        ''2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento di una Un'imposta annuale, secondo le modalità indicate dai commi da 4 a 10, in ragione delle unità da diporto detenute nell'anno, nelle misure di seguito indicate:

            a) euro 400 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

            b) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

            c) euro 1.800 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

            d) euro 3.000 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

            e) euro 5.000 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

            e) euro 8.000 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

            j) euro 15.000 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

            g) euro 18.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

            h) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

            i) euro 30.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

        L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, società ed enti, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che posseggano o, ai quali è attribuita la detenzione di unità da diporto soggette all'imposta, in ragione dei giorni effettivi di possesso nell'anno.

        3. L'imposta è ridotta:

            a) al cinquanta per cento per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;

            b) al cinquanta per cento per le unità soggette al tributo di cui al comma 2, a vela con motore ausiliario;

            c) in ragione dei giorni dell'anno nei quali le unità da diporto si trovino in un area di rimessaggio;

        4. L'imposta non si applica:

            a) alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;

            b) alle unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;

            c) alle unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;

            d) alle unità da diporto che costituiscono oggetto ovvero sono utilizzate quali beni strumentali per l'attività d'impresa;

            e) alle unità da diporto ritirate dalle società di leasing per inadempienza contrattuale.

        5. L'esclusione di cui al comma 4, lettera d) è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale.

        6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 21 lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

        7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. n gettito dell'imposta di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

        8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

        9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

        10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18, dicembre 1997, n. 471''».

7.0.2

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche in materia di imposta di stazionamento delle imbarcazioni)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

        ''2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento di una Un'imposta annuale, secondo le modalità indicate dai commi da 4 a 10, in ragione delle unità da diporto detenute nell'anno, nelle misure di seguito indicate:

            a) euro 400 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

            b) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

            c) euro 1.800 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

            d) euro 3.000 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

            e) euro 5.000 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

            e) euro 8.000 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

            j) euro 15.000 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

            g) euro 18.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

            h) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

            i) euro 30.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

        L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, società ed enti, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che posseggano o, ai quali è attribuita la detenzione di unità da diporto soggette all'imposta, in ragione dei giorni effettivi di possesso nell'anno.

        3. L'imposta è ridotta:

            a) al cinquanta per cento per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;

            b) al cinquanta per cento per le unità soggette al tributo di cui al comma 2, a vela con motore ausiliario;

            c) in ragione dei giorni dell'anno nei quali le unità da diporto si trovino in un area di rimessaggio;

        4. L'imposta non si applica:

            a) alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;

            b) alle unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;

            c) alle unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;

            d) alle unità da diporto che costituiscono oggetto ovvero sono utilizzate quali beni strumentali per l'attività d'impresa;

            e) alle unità da diporto ritirate dalle società di leasing per inadempienza contrattuale.

        5. L'esclusione di cui al comma 4, lettera d) è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale.

        6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 21 lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

        7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. n gettito dell'imposta di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

        8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

        9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

        10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18, dicembre 1997, n. 471''».

7.0.3

SANGALLI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche in materia di imposta di stazionamento delle imbarcazioni)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

        ''2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento di una Un'imposta annuale, secondo le modalità indicate dai commi da 4 a 10, in ragione delle unità da diporto detenute nell'anno, nelle misure di seguito indicate:

            a) euro 400 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

            b) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

            c) euro 1.800 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

            d) euro 3.000 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

            e) euro 5.000 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

            e) euro 8.000 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

            j) euro 15.000 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

            g) euro 18.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

            h) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

            i) euro 30.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

        L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, società ed enti, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che posseggano o, ai quali è attribuita la detenzione di unità da diporto soggette all'imposta, in ragione dei giorni effettivi di possesso nell'anno.

        3. L'imposta è ridotta:

            a) al cinquanta per cento per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;

            b) al cinquanta per cento per le unità soggette al tributo di cui al comma 2, a vela con motore ausiliario;

            c) in ragione dei giorni dell'anno nei quali le unità da diporto si trovino in un area di rimessaggio;

        4. L'imposta non si applica:

            a) alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;

            b) alle unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;

            c) alle unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;

            d) alle unità da diporto che costituiscono oggetto ovvero sono utilizzate quali beni strumentali per l'attività d'impresa;

            e) alle unità da diporto ritirate dalle società di leasing per inadempienza contrattuale.

        5. L'esclusione di cui al comma 4, lettera d) è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale.

        6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 21 lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

        7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. n gettito dell'imposta di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

        8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

        9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

        10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18, dicembre 1997, n. 471''».