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Legislatura 16ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 172 del 21/03/2012


(3190) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

     La relatrice CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura senza modificazioni, che reca il Protocollo di aggiornamento del testo in vigore della Convenzione tra Italia e Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 9 marzo 1990.

            In particolare, l'articolo 1 del Protocollo sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del testo della Convenzione, onde attualizzare il novero delle imposte cui la Convenzione va applicata, che saranno rispettivamente, per Mauritius l'imposta sul reddito, mentre per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

            L'articolo 2 modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione originaria, per fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani dell'Italia sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione delle autorità competenti per l'applicazione della Convenzione, che divengono ora, nel caso di Mauritius il Ministro incaricato delle finanze o un suo rappresentante debitamente autorizzato, e per quanto riguarda l'Italia il Ministero dell'economia e delle finanze.

            L'articolo 3 aggiunge un paragrafo all'articolo 9 della Convenzione originaria, per precisare le fattispecie impositive nel caso di associazione di imprese.

            L'articolo 4 del Protocollo procede alla sostituzione dei paragrafi 2 e 3 e alla soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione originaria, che riguarda la metodologia per l'eliminazione delle doppie imposizioni. La nuova formulazione fissa anche i limiti alla deducibilità dell'imposta nei due paesi in riferimento a elementi di reddito imponibili nell'altro Stato.

            L'articolo 5 del Protocollo novella l'articolo 26 della Convenzione originaria, che riguarda gli scambi di informazioni tra le competenti autorità delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione medesima. Si rafforza l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita che tale eventualità non possa essere invocata quale scusante.

            Si riduce inoltre la portata del segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

            Il disegno di legge non contiene norme di copertura finanziaria poiché la ratifica del Protocollo non comporta mutamenti rilevanti di gettito per l'Erario.

 

         Il presidente DINI fa presente che l'accordo in titolo costituisce un notevole progresso nell'ambito dello scambio di informazioni e del contrasto all'evasione fiscale nei rapporti bilaterali tra Italia e Mauritius.

 

            Il sottosegretario Marta DASSU' ricorda che sussiste tra Italia e Mauritius un consistente interscambio commerciale, e che esistono più di 40 imprese a capitale misto che operano nei settori tessile, turistico e alimentare. L'accordo in discorso è peraltro conforme ai parametri OCSE in materia di segreto bancario.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.