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Legislatura 16ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 172 del 21/03/2012


     Il relatore CALIGIURI (PdL) illustra il disegno di legge in argomento che reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e le isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritto a Wellington dai Governi dei due Stati il 17 maggio 2011.

            L'Accordo, così come analoghe intese bilaterali stipulate con altri Stati, è volto a rendere operativa la nuova disciplina in materia di elusione fiscale introdotta dall'articolo 1, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Con tale disposizione di diritto interno, infatti, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime antielusivo, basato non più sull'individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato (cd. "paradisi fiscali"), bensì sull'identificazione degli Stati con un regime fiscale conforme agli standard di legalità e di trasparenza adottati dall'Unione europea e che consentono un adeguato scambio di informazioni. Sotto tale ultimo profilo, l'Accordo è pienamente coerente con gli orientamenti emersi in varie sedi internazionali (quali G7, G8, G20 e OCSE), volti a potenziare gli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

            L'Accordo disciplina lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo modalità tali da garantire un sufficiente livello di trasparenza dei dati rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte che rientrano nel suo ambito di applicazione; per il recupero e l'esecuzione dei crediti; per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Tra le imposte rilevanti per l'Italia, che potranno dunque essere oggetto dello scambio di informazioni, si segnalano in particolare l'imposta sul reddito delle presone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'Accordo si applica, altresì, ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita successivamente alla sua firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

            Le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, così come le relative procedure, sono dettagliatamente disciplinate dall'articolo 5 dell'Accordo. Una richiesta di informazioni può essere rifiutata soltanto in casi circoscritti, tassativamente indicati all'articolo 7 dell'Accordo. Viene, poi, introdotta, con l'articolo 6, la possibilità di effettuare verifiche fiscali nel territorio dell'altro Stato, previa notifica all'autorità competente.

 

            I costi necessari per far fronte alle richieste dello Stato contraente sono ripartiti secondo i criteri di cui all'articolo 9 dell'Accordo; in particolare, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata, mentre quelli straordinari sono a carico della Parte richiedente.  

            Poiché l'Accordo costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le autorità fiscali dei due Paesi, così da consentire una più efficace lotta all'evasione fiscale, auspica una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.