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Legislatura 16ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 172 del 21/03/2012


     Il relatore BETTAMIO (PdL) illustra il disegno di legge in esame che reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati in Italia e a San Marino ai fini del proseguimento degli studi, Accordo fatto a San Marino il 24 agosto 2011. Esso consolida i rapporti bilaterali tra gli Stati interessati nel quadro del sistema di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, anche in considerazione della sostanziale affinità tra i due Stati relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, ambito nel quale era già operante l'Accordo del 28 aprile 1983 relativo al riconoscimento reciproco dei titoli di studio, ratificato in Italia con la legge 18 ottobre 1984, n. 760.

            In particolare, l'Accordo facilita per gli studenti di ciascuno dei due Stati l'inizio o la continuazione degli studi nelle Università dell'altro Stato, grazie alla previsione di criteri e procedure per il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti. Esso disciplina anche il riconoscimento di certificati rilasciati dall'Istituzione di origine, attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente; tale riconoscimento presuppone il rilascio di idonea certificazione da parte dell'Istituzione universitaria del Paese di origine e richiede una valutazione positiva da parte dell'istituzione universitaria di accoglienza.  

            Esso stabilisce la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie di ciascuno Stato secondo un'apposita tabella contenuta all'articolo 3; negli Allegati A e B è inserito l'elenco delle Università e degli Istituti equiparati di entrambi i Paesi che sono destinatari delle previsioni dell'Accordo. L'equipollenza dei titoli è in ogni caso subordinata alla verifica dell'assenza di differenze rilevanti nei percorsi formativi seguiti. 

            L'Accordo prevede, infine, che l'Italia e la Repubblica di San Marino favoriscano la stipulazione di convenzioni tra le proprie istituzioni universitarie, per istituire corsi di studio all'esito dei quali sarà rilasciato un titolo finale congiunto, valido in entrambi i Paesi. 

            Il disegno di legge non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esso fa salva l'autonomia didattica degli atenei, in quanto si limita a riconoscere i titoli che consentono l'accesso alle prove d'ingresso delle istituzioni universitarie dei due Paesi, senza che ciò comporti l'obbligatoria ammissione dei candidati.