Si pone il divieto dell'utilizzo dei composti organici a base di stagno usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile. L'attenzione è posta sulle vernici utilizzate come rivestimento per lo scafo dell'imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento che provoca un maggior consumo di carburante.
Alcune delle moderne vernici antivegetative con componenti metallici, infatti, persistono nell'acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l'ambiente in generale.
L'Unione europea, proprio basandosi sulle disposizioni introdotte dalla Convenzione in titolo, già dal 2003 è intervenuta in materia.
Al 30 settembre 2010 sono 48 gli Stati che hanno depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione. Essa è entrata in vigore pertanto il 17 settembre 2008: dodici mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25 per cento del tonnellaggio mondiale.
I Paesi dell'Unione europea che al 30 settembre 2010 hanno ratificato la Convenzione sono già venti, tra cui la Francia e la Germania. Nei contenuti, l'Accordo si compone di 21 articoli e 4 allegati.
In base all'articolo 1, gli Stati Parte si impegnano a ridurre o a eliminare gli effetti negativi sull'ambiente marino e sulla salute umana delle vernici nocive e ad incoraggiare il continuo sviluppo di sistemi anti-vegetativi efficaci e sicuri dal punto di vista ambientale.
L'Organizzazione marittima internazionale è chiamata a svolgere un ruolo significativo in materia di raccolta e circolazione tra gli Stati Parte delle informazioni sull'applicazione nazionale della Convenzione.
La Convenzione disciplina le ispezioni sulle navi e la rilevazione delle violazioni, mentre l'Amministrazione da cui dipende la nave ha l'obbligo di istituire un sistema di divieti e sanzioni per le violazioni della Convenzione che sia adeguatamente severo da avere un effetto deterrente.
Il disegno di legge è composto da sei articoli. Accanto alle consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dell'accordo, l'articolo 3 affida la responsabilità delle ispezioni e dei controlli previsti dagli articoli 10 e 11, nonché del rilascio dei certificati, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e trasporti, che provvedono attraverso organismi di classifica riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera.
L'articolo 4, comma 1, reca le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella Convenzione per il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi.
Il comma 2 prevede la medesima sanzione per il proprietario e l'armatore della nave nel caso abbiano concorso alla violazione. Il comma 3 precisa che, per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1083 del codice della navigazione. Il comma 4 inibisce l'attracco a porti italiani ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1. Tale sanzione è determinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo variabile commisurato alla gravità del reato commesso ed alla pena inflitta.
L'articolo 5 reca invece le disposizioni relative alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'Adesione alla Convenzione: si autorizza la spesa di 7.740 euro annui, a decorrere dal 2012, essenzialmente legata alle spese di partecipazione di rappresentanti italiani del Ministero dell'ambiente alle riunioni del Comitato dell'Organizzazione mondiale che decide sull'ambito di applicazione della Convenzione.
Stante la presenza nel disegno di legge di accompagnamento di una nuova fattispecie incriminatrice, particolare attenzione sarà dedicata al parere della Commissione giustizia.
Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.