(3143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011
(Esame e rinvio)
Il relatore CALIGIURI (PdL) illustra il disegno di legge in argomento che reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e le isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritto a Wellington dai Governi dei due Stati il 17 maggio 2011.
L'Accordo, così come analoghe intese bilaterali stipulate con altri Stati, è volto a rendere operativa la nuova disciplina in materia di elusione fiscale introdotta dall'articolo 1, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Con tale disposizione di diritto interno, infatti, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime antielusivo, basato non più sull'individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato (cd. "paradisi fiscali"), bensì sull'identificazione degli Stati con un regime fiscale conforme agli standard di legalità e di trasparenza adottati dall'Unione europea e che consentono un adeguato scambio di informazioni. Sotto tale ultimo profilo, l'Accordo è pienamente coerente con gli orientamenti emersi in varie sedi internazionali (quali G7, G8, G20 e OCSE), volti a potenziare gli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.
L'Accordo disciplina lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo modalità tali da garantire un sufficiente livello di trasparenza dei dati rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione delle imposte che rientrano nel suo ambito di applicazione; per il recupero e l'esecuzione dei crediti; per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Tra le imposte rilevanti per l'Italia, che potranno dunque essere oggetto dello scambio di informazioni, si segnalano in particolare l'imposta sul reddito delle presone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'Accordo si applica, altresì, ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita successivamente alla sua firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.
Le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni, così come le relative procedure, sono dettagliatamente disciplinate dall'articolo 5 dell'Accordo. Una richiesta di informazioni può essere rifiutata soltanto in casi circoscritti, tassativamente indicati all'articolo 7 dell'Accordo. Viene, poi, introdotta, con l'articolo 6, la possibilità di effettuare verifiche fiscali nel territorio dell'altro Stato, previa notifica all'autorità competente.
I costi necessari per far fronte alle richieste dello Stato contraente sono ripartiti secondo i criteri di cui all'articolo 9 dell'Accordo; in particolare, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata, mentre quelli straordinari sono a carico della Parte richiedente.
Poiché l'Accordo costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le autorità fiscali dei due Paesi, così da consentire una più efficace lotta all'evasione fiscale, auspica una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo.
Il presidente DINI riterrebbe utile sapere se la conclusione dell'accordo in titolo è stata sollecitata da parte delle Isole Cook ovvero dal Governo italiano.
Il sottosegretario Marta DASSU' informa che quello in discorso è il primo di una serie di accordi che verranno siglati sullo scambio di informazioni in materia fiscale con i Paesi dell'area del Pacifico.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(3144) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011
(Esame e rinvio)
Il relatore BETTAMIO (PdL) illustra il disegno di legge in esame che reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati in Italia e a San Marino ai fini del proseguimento degli studi, Accordo fatto a San Marino il 24 agosto 2011. Esso consolida i rapporti bilaterali tra gli Stati interessati nel quadro del sistema di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, anche in considerazione della sostanziale affinità tra i due Stati relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, ambito nel quale era già operante l'Accordo del 28 aprile 1983 relativo al riconoscimento reciproco dei titoli di studio, ratificato in Italia con la legge 18 ottobre 1984, n. 760.
In particolare, l'Accordo facilita per gli studenti di ciascuno dei due Stati l'inizio o la continuazione degli studi nelle Università dell'altro Stato, grazie alla previsione di criteri e procedure per il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti. Esso disciplina anche il riconoscimento di certificati rilasciati dall'Istituzione di origine, attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente; tale riconoscimento presuppone il rilascio di idonea certificazione da parte dell'Istituzione universitaria del Paese di origine e richiede una valutazione positiva da parte dell'istituzione universitaria di accoglienza.
Esso stabilisce la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie di ciascuno Stato secondo un'apposita tabella contenuta all'articolo 3; negli Allegati A e B è inserito l'elenco delle Università e degli Istituti equiparati di entrambi i Paesi che sono destinatari delle previsioni dell'Accordo. L'equipollenza dei titoli è in ogni caso subordinata alla verifica dell'assenza di differenze rilevanti nei percorsi formativi seguiti.
L'Accordo prevede, infine, che l'Italia e la Repubblica di San Marino favoriscano la stipulazione di convenzioni tra le proprie istituzioni universitarie, per istituire corsi di studio all'esito dei quali sarà rilasciato un titolo finale congiunto, valido in entrambi i Paesi.
Il disegno di legge non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esso fa salva l'autonomia didattica degli atenei, in quanto si limita a riconoscere i titoli che consentono l'accesso alle prove d'ingresso delle istituzioni universitarie dei due Paesi, senza che ciò comporti l'obbligatoria ammissione dei candidati.
Il presidente DINI osserva che la stipula dell'accordo presuppone un reciproco riconoscimento dell'esistenza di parametri educativi equipollenti nei due Stati.
Il senatore MANTICA (PdL) ricorda che i rapporti bilaterali tra Italia e San Marino conoscono oggi una fase di difficoltà e tensione in relazione alle distanti posizioni in materia di segreto bancario. Il dialogo risulta difficile soprattutto a livello di amministrazioni finanziarie e auspica una ripresa dei negoziati in senso costruttivo.
Il presidente DINI fa presente che l'accordo in esame riguarda tuttavia la specifica materia del riconoscimento reciproco dei percorsi di studio.
Il sottosegretario Marta DASSU' prende atto dei rilievi svolti dal senatore Mantica. Auspica tuttavia una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo, poiché la Repubblica di San Marino ha già provveduto alla ratifica dell'Accordo nel settembre 2011. Esso contribuirà a rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi con specifico riferimento all'ambito culturale e accademico, intensificando la mobilità degli studenti, gli scambi scientifici e la collaborazione universitaria.
Il senatore LIVI BACCI (PD) osserva che il primo comma dell'articolo 7 dell'accordo, in materia di uso del titolo accademico risulta pleonastico e privo di un reale contenuto normativo.
Il senatore LUSI (Misto) sottolinea come l'equipollenza dei titoli di studio debba essere riconosciuta solamente ove i percorsi di studio siano di pari durata e difficoltà.
Il sottosegretario Marta DASSU' ribadisce che il riconoscimento dei titoli accademici ha come sostrato imprescindibile lo svolgimento di un percorso universitario simile ovvero assimilabile. L'Italia ha peraltro stipulato analoghi accordi con altri Stati europei e non.
Il senatore BETTAMIO (PdL) ricorda che tra Italia e San Marino è già in vigore una disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il presidente DINI osserva che dal parere che la Commissione istruzione è chiamata a rendere sul provvedimento si potrà evincere una verifica sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei titoli di studio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(3190) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
La relatrice CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) illustra il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura senza modificazioni, che reca il Protocollo di aggiornamento del testo in vigore della Convenzione tra Italia e Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 9 marzo 1990.
In particolare, l'articolo 1 del Protocollo sostituisce il paragrafo 3 dell'articolo 2 del testo della Convenzione, onde attualizzare il novero delle imposte cui la Convenzione va applicata, che saranno rispettivamente, per Mauritius l'imposta sul reddito, mentre per l'Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
L'articolo 2 modifica il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione originaria, per fornire una più puntuale definizione, anche in base al diritto internazionale, dei diritti sovrani dell'Italia sulla zona economica esclusiva situata al di fuori del mare territoriale, nonché di aggiornare la denominazione delle autorità competenti per l'applicazione della Convenzione, che divengono ora, nel caso di Mauritius il Ministro incaricato delle finanze o un suo rappresentante debitamente autorizzato, e per quanto riguarda l'Italia il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'articolo 3 aggiunge un paragrafo all'articolo 9 della Convenzione originaria, per precisare le fattispecie impositive nel caso di associazione di imprese.
L'articolo 4 del Protocollo procede alla sostituzione dei paragrafi 2 e 3 e alla soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 23 della Convenzione originaria, che riguarda la metodologia per l'eliminazione delle doppie imposizioni. La nuova formulazione fissa anche i limiti alla deducibilità dell'imposta nei due paesi in riferimento a elementi di reddito imponibili nell'altro Stato.
L'articolo 5 del Protocollo novella l'articolo 26 della Convenzione originaria, che riguarda gli scambi di informazioni tra le competenti autorità delle Parti ai fini dell'applicazione della Convenzione medesima. Si rafforza l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, e si esplicita che tale eventualità non possa essere invocata quale scusante.
Si riduce inoltre la portata del segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non potrà rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.
Il disegno di legge non contiene norme di copertura finanziaria poiché la ratifica del Protocollo non comporta mutamenti rilevanti di gettito per l'Erario.
Il presidente DINI fa presente che l'accordo in titolo costituisce un notevole progresso nell'ambito dello scambio di informazioni e del contrasto all'evasione fiscale nei rapporti bilaterali tra Italia e Mauritius.
Il sottosegretario Marta DASSU' ricorda che sussiste tra Italia e Mauritius un consistente interscambio commerciale, e che esistono più di 40 imprese a capitale misto che operano nei settori tessile, turistico e alimentare. L'accordo in discorso è peraltro conforme ai parametri OCSE in materia di segreto bancario.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(3191) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
Il relatore PALMIZIO (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura senza modifiche, che reca la Convenzione internazionale per il controllo delle vernici antivegetative sulle navi, adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all'ambiente marino provocati dall'utilizzo di tali sostanze.
Si pone il divieto dell'utilizzo dei composti organici a base di stagno usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile. L'attenzione è posta sulle vernici utilizzate come rivestimento per lo scafo dell'imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento che provoca un maggior consumo di carburante.
Alcune delle moderne vernici antivegetative con componenti metallici, infatti, persistono nell'acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l'ambiente in generale.
L'Unione europea, proprio basandosi sulle disposizioni introdotte dalla Convenzione in titolo, già dal 2003 è intervenuta in materia.
Al 30 settembre 2010 sono 48 gli Stati che hanno depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione. Essa è entrata in vigore pertanto il 17 settembre 2008: dodici mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25 per cento del tonnellaggio mondiale.
I Paesi dell'Unione europea che al 30 settembre 2010 hanno ratificato la Convenzione sono già venti, tra cui la Francia e la Germania. Nei contenuti, l'Accordo si compone di 21 articoli e 4 allegati.
In base all'articolo 1, gli Stati Parte si impegnano a ridurre o a eliminare gli effetti negativi sull'ambiente marino e sulla salute umana delle vernici nocive e ad incoraggiare il continuo sviluppo di sistemi anti-vegetativi efficaci e sicuri dal punto di vista ambientale.
L'Organizzazione marittima internazionale è chiamata a svolgere un ruolo significativo in materia di raccolta e circolazione tra gli Stati Parte delle informazioni sull'applicazione nazionale della Convenzione.
La Convenzione disciplina le ispezioni sulle navi e la rilevazione delle violazioni, mentre l'Amministrazione da cui dipende la nave ha l'obbligo di istituire un sistema di divieti e sanzioni per le violazioni della Convenzione che sia adeguatamente severo da avere un effetto deterrente.
Il disegno di legge è composto da sei articoli. Accanto alle consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dell'accordo, l'articolo 3 affida la responsabilità delle ispezioni e dei controlli previsti dagli articoli 10 e 11, nonché del rilascio dei certificati, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e trasporti, che provvedono attraverso organismi di classifica riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera.
L'articolo 4, comma 1, reca le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella Convenzione per il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi.
Il comma 2 prevede la medesima sanzione per il proprietario e l'armatore della nave nel caso abbiano concorso alla violazione. Il comma 3 precisa che, per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1083 del codice della navigazione. Il comma 4 inibisce l'attracco a porti italiani ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1. Tale sanzione è determinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo variabile commisurato alla gravità del reato commesso ed alla pena inflitta.
L'articolo 5 reca invece le disposizioni relative alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'Adesione alla Convenzione: si autorizza la spesa di 7.740 euro annui, a decorrere dal 2012, essenzialmente legata alle spese di partecipazione di rappresentanti italiani del Ministero dell'ambiente alle riunioni del Comitato dell'Organizzazione mondiale che decide sull'ambito di applicazione della Convenzione.
Stante la presenza nel disegno di legge di accompagnamento di una nuova fattispecie incriminatrice, particolare attenzione sarà dedicata al parere della Commissione giustizia.
Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.
Il presidente DINI ricorda che per l'Italia è già vigente sin dal 2003 la normativa europea che vieta l'utilizzo delle vernici nocive.
Il senatore LIVI BACCI (PD) osserva che nell'accordo si esclude l'applicazione alle navi da guerra e chiede chiarimenti sul punto anche per quanto concerne la normativa europea.
Il sottosegretario Marta DASSU' fa presente che l'esclusione delle navi da guerra non riguarda solamente l'Italia ma tutti gli Stati aderenti e trova riscontro anche nella normativa europea. L'elemento di novità apportato dall'accordo in esame riguarda l'estensione dell'applicazione dei divieti a tutte le navi in approdo ai terminali offshore italiani, a prescindere dalla nazionalità dell'imbarcazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.