N. 3184
Art. 4
THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PINZGER
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i fabbricati rurali posti in zona di montagna funzionali all'azienda agricola (stalle, fienili, eccetera)».
Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.
THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PINZGER
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i fabbricati rurali funzionali agli alpeggi utilizzati nel periodo estivo».
Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.
SARO, LENNA, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le province possono stabilire di disapplicare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione che risultano dalle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, e dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e di applicare agli atti soggetti ad IVA ed agli atti relativi ai veicoli specificati al numero 1, alle lettere da a) a g) della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, la misura fissa di cui al numero 2 del decreto medesimo.
2-ter. Le province non possono effettuare ulteriori diversificazioni delle misure di tariffa rispetto a quelle indicate nel comma precedente.
2-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b) della legge 23 dicembre 2010 n. 220, è sostituito dal seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 il contributo dell'l per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1. il comune è esentato dal versamento di cui al periodo precedente nel caso in cui abbia già provveduto tramite gara ad evidenza pubblica, ovvero nel rispetto della vigente normativa per gli affidamenti in-house, ad affidare ad altri soggetti lo svolgimento dei medesimi servizi offerti dal soggetto di cui all'articolo 1, comma''».
VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA
Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:
«1. A decorrere dall'anno 2013 è facoltà dei comuni di avvalersi delle attività svolte dal soggetto di cui all'articolo 1, comma 1, nonché stabilire la misura del relativo contributo da versare entro il 30 aprile di ogni anno».
VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA
Al comma 3, sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le seguenti: «dello 0,5 per mille».
VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA
Al comma 3, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «Non sono obbligati al versamento del contributo i comuni non iscritti all'ANCl, ovvero i comuni che esercitano la riscossione diretta».
AGOSTINI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, STRADIOTTO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Gli immobili siti posseduti dai comuni e siti nel rispettivo territorio sono comunque esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria''.
3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.
3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.
3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-quater, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni dì euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, GHEDINI, BERTUZZI
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Per gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati l'entrata in vigore della fase sperimentale dell'imposta municipale propria, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre dall'anno 2013.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-Iegge 10 febbraio 2009, n. S, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per Interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».