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Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 360 del 29/02/2012


Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) esprime le proprie perplessità sulle censure di incostituzionalità sollevate dalla relatrice in riferimento all'articolo 25 del disegno di legge comunitaria. Il richiamo al principio costituzionale della soggezione del giudice esclusivamente alla legge appare evocato impropriamente, in quanto esso ha la funzione esclusiva di attribuire al magistrato un status di indipendenza e di piena autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato e, più in generale, ad ogni altra forma di influenza. Un principio di tale portata, che, a suo avviso, rappresenta un valore fondamentale e intangibile della giurisdizione, non è in contrasto con l'introduzione di forme di responsabilizzazione, le quali devono sempre accompagnare l'esercizio di ogni potere. Quanto al rischio, da più parti segnalato, che una fattispecie di responsabilità diretta possa inibire o indurre all'inerzia il magistrato, rileva che ogni attività è suscettibile di rischio: in proposito, richiama i rischi in cui incorrono coloro che esercitano professioni sanitarie. Inoltre, ricorda che si stanno opportunamente diffondendo forme obbligatorie di assicurazione, volte a tutelate, dal punto di vista patrimoniale, chi dovesse incorrere in una imputazione di responsabilità civile.

Rileva, inoltre, che, per integrare la fattispecie di cui all'articolo 25, occorre una violazione manifesta del diritto compiuta con dolo o colpa grave: si tratta, quindi, di un'ipotesi circoscritta nella quale, ictu oculi, emerga un comportamento di particolare gravità posto in essere da chi svolge un compito assai rilevante ai fini della tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini. Occorre inoltre non trascurare, a suo avviso, che, tra le ragioni che incoraggiano l'introduzione della norma, vi è l'assenza di rimedi alternativi, atteso che il Consiglio Superiore della Magistratura solo eccezionalmente si spinge fino alla adozione di provvedimenti di natura disciplinare.