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Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 360 del 29/02/2012


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 2923, 2991

 

Art.  1

1.1

PARDI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16», nel comma 1, sostituire le parole: "ed è composto da sessanta" con le seguenti: "ed è composto da trenta".

1.2

CABRAS, SCANU

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16», nel comma 1, sostituire le parole: "ed è composto da sessanta" con le seguenti: "ed è composto da cinquantacinque".

1.3

PARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            b-bis) all'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti della Giunta non possono superare le sette unità, escluso il Presidente.".

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «15 e 16», con le seguenti: «15, 16 e 34».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 2962, 3073

 

Art.  1

1.1

PARDI, GIAMBRONE

Al comma 1, sostituire la parola: «settanta» con la seguente: «cinquanta».

1.2

PARDI, GIAMBRONE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire la parola: «sessantadue» con la seguente: «quarantaquattro»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque»;

c) alla lettera c), sostituire la parola: «quarantadue» con la seguente: «trenta».

1.0.1

PARDI, GIAMBRONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455)

1. Al quinto comma, dell'articolo 9 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di dieci Assessori."».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE 

N. 2963, 3057

 

Art.  1

1.1

PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 13», nel comma 1, sostituire la parola: «quarantotto» con la seguente: «trenta».

1.0.1

PARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 34 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)

1. All'articolo 34, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di sette Assessori."».