EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 2923, 2991
Art. 1
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16», nel comma 1, sostituire le parole: "ed è composto da sessanta" con le seguenti: "ed è composto da trenta".
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16», nel comma 1, sostituire le parole: "ed è composto da sessanta" con le seguenti: "ed è composto da cinquantacinque".
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti della Giunta non possono superare le sette unità, escluso il Presidente.".
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «15 e 16», con le seguenti: «15, 16 e 34».
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 2962, 3073
Art. 1
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire la parola: «sessantadue» con la seguente: «quarantaquattro»;
b) alla lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque»;
c) alla lettera c), sostituire la parola: «quarantadue» con la seguente: «trenta».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455)
1. Al quinto comma, dell'articolo 9 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di dieci Assessori."».
EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 2963, 3057
Art. 1
Al comma 1, capoverso «Art. 13», nel comma 1, sostituire la parola: «quarantotto» con la seguente: «trenta».
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 34 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)
1. All'articolo 34, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero massimo di sette Assessori."».