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Legislatura 16ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 357 del 22/02/2012


TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 2997, 2794

NT1

La Commissione

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni)

 

1. All'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, i commi da 1 a 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

 

"1. In via transitoria, entro il 31 dicembre 2016,agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'Allegato B del presente decreto legislativo, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

 

1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29 commi 7, 8 e 9.

 

1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 30 giugno 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'Allegato B del presente decreto legislativo. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari alnumero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali può essere maturato fino alla data del 30 giugno 2016.

 

1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella Tabella 3 dell'Allegato B:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'Allegato A del decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) l'attività di collaborazione alle attività di restauro è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) la durata dell'attività̀ di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

 

1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'Allegato B del presente decreto legislativo, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro e non oltre il 30 giugno 2016, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del successivo comma 1-sexies.

1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 30 giugno 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando:

a) abbia conseguito un diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali ovvero in Storia e conservazione dei beni culturali;

b) abbia conseguito un diploma di laurea triennale in Scienze dei beni culturali (L13) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L41);

c) abbia conseguito un diploma in restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, ovvero collaborato allo svolgimento delle stesse, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare entro il 30 giugno 2016, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal precedente comma 1-sexies nel periodo compreso tra il 30 giugno 2012 e il 30 giugno 2016.

 

1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti».

 

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Allegato B

 

I) Titoli e punteggi

 

Tabella 1. - Titoli di studio

 

Titolo di studio

Punteggio

Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto di patologia del libro)

 

300

Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale

75

per ciascun anno di durata del  corso

Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica

75

per ciascun anno di durata del corso

Diplomi di laurea in Conservazione dei beni culturali e Storia e conservazione dei beni culturali

18,75

per ciascun anno di durata del corso

Diplomi di laurea triennale in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43) già Scienze dei beni culturali (L1)

37,50

per ciascun anno di durata del corso

Diploma di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11) già Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico (12S)

37,50

per ciascun anno di durata del corso

Diploma in restauro (anche di secondo livello) conseguito presso le Accademie di Belle arti con insegnamento almeno triennale

50

per ciascun anno di durata del corso

Tabella 2. -  Personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni

 

Posizione

Punteggio

Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore dei beni culturali

300 non cumulabile con i punteggi di cui alla Tabella 1

Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore

225 non cumulabile con i punteggi di cui alla Tabella 1

Tabella 3. – Esperienza professionale

 

Attività di restauro

Punteggio

Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di bei architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 4, lettera a).

37,50 per anno

Collaborazione alle attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 4, lettera d) (attività svolta nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato; collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto; contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 ss. Cod. civ.; imprese familiari ai sensi dell'art. 230-bis Cod. civ.)

18,75 per anno

 

II) Settori di competenza

 

1)     Materiali lapidei, musivi e derivati

2)     Superfici decorate dell'architettura

3)     Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile

4)     Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee

5)     Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

6)     Materiali e manufatti tessili, organici e pelle

7)     Materiali e manufatti ceramici e vitrei

8)     Materiali e manufatti in metallo e leghe

9)     Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei

10)  Materiale fotografico, cinematografico e digitale

11)  Strumenti musicali

12)  Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici