(3121) Deputato BIASOTTI ed altri. - Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
Il senatore CASTELLI (LNP) illustra il provvedimento in titolo che giunge all'esame del Senato dopo essere stato approvato, con modificazioni rispetto al testo originariamente presentato, con voto unanime da parte della IX Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa.
Il provvedimento, sottoscritto da deputati di diversi schieramenti politici, ha l'obiettivo di regolare in modo più efficace la circolazione stradale nelle aree aeroportuali, al fine di superare - mediante l’introduzione di limitazioni all’accesso e alla permanenza dei veicoli in tali aree - i problemi di congestione del traffico che spesso si verificano negli aeroporti, con particolare evidenza per quelli con il maggiore movimento di passeggeri.
Si compone di un solo articolo, suddiviso in cinque commi.
Il comma 1 prevede che la Direzione Aeroportuale dell'ENAC competente per territorio possa emanare ordinanze per l'istituzione, negli aeroporti aperti al traffico civile, di corsie o aree nelle quali l’accesso o la permanenza dei veicoli siano limitati, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della circolazione, l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza dell’utenza. L'ordinanza è adottata sentita la società o l'ente di gestione aeroportuale e tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.
Tali previsioni sono coerenti con la normativa contenuta nel Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. L'articolo 5 del Codice, infatti, disciplina il potere di regolare la circolazione stradale mediante ordinanze motivate, attribuendolo in via generale agli enti proprietari delle strade. Con specifico riferimento agli aeroporti aperti al traffico aereo civile, l'articolo 6 del Codice, al comma 7, affida la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, che vi provvede mediante ordinanze, adottate, per i casi di aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, sentiti tali soggetti.
Il comma 2 stabilisce che le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle aree o nelle corsie determinate nelle ordinanze vengano indicate con apposita segnaletica stradale e che i relativi controlli possano essere eseguiti anche utilizzando le apparecchiature e i dispositivi elettronici omologati o approvati per il funzionamento automatico.
Il comma 3 introduce le sanzioni amministrative per la violazione delle limitazioni disposte con le ordinanze. Nel caso di violazioni commesse da ciclomotori e motoveicoli a due ruote è previsto il pagamento di una somma da 38 a 155 euro; per i restanti autoveicoli, la sanzione varia da un minimo di 80 ad un massimo di 318 euro.
Il comma 4 consente che l’accertamento delle violazioni correlate all'accesso o al protrarsi del tempo di permanenza nelle aree e nelle corsie determinate con le ordinanze possa essere effettuato mediante le apparecchiature o i dispositivi elettronici per il rilevamento automatico che siano gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale. In tale caso non è necessaria la contestazione immediata della violazione e per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme di cui al Titolo VI del Codice della strada.
In base a quanto previsto dal comma 5, gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento sono posti a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.