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Legislatura 16ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 350 del 01/02/2012


      Riferisce anzitutto alla Commissione il correlatore MARCUCCI (PD), il quale rileva in primo luogo come sia sempre più avvertita l’esigenza di mettere mano al delicato e complesso settore delle professionalità impegnate nelle attività di restauro dei beni culturali, così come disciplinate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Migliaia di singoli operatori del settore, nonché le associazioni di categoria, lamentano in particolare l'incongruità delle prescrizioni relative ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore, che limitano fortemente la possibilità di accesso al titolo. Di conseguenza, numerose imprese sono di fatto escluse dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro. In proposito, il correlatore denuncia il rischio di disperdere un patrimonio enorme di piccole e piccolissime imprese, oggi attive nel settore, cancellando in un colpo solo un'intera generazione di restauratori.

La professione di restauratore e l'esercizio imprenditoriale delle attività di restauro garantiscono invece all'Italia uno stabile primato mondiale nel campo della conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico e rappresentano uno dei cardini della trasmissione della tradizione e del saper fare tipico del made in Italy. Negli anni, si sono tuttavia sommate varie norme, che hanno dato vita a un sistema di qualificazione confuso e disordinato, anziché regolarizzare la posizione di migliaia di lavoratori professionalmente capaci di esercitare con profitto il mestiere. Manca dunque un sistema normativo efficace ai fini del riconoscimento dei percorsi formativi e delle competenze professionali acquisite da numerosissimi restauratori, che hanno alle spalle anni di pratica lavorativa e di collaborazione con gli organismi statali di tutela e che hanno già garantito la conservazione dei nostri beni più significativi. 

Il correlatore si sofferma quindi sulla normativa vigente, secondo la quale i professionisti devono dimostrare la loro competenza attraverso la certificazione dell'attività svolta e dei periodi di formazione sostenuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420. Egli evidenzia indi i punti di maggiore criticità. In primo luogo, l'articolo 29 del Codice prevedeva che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori del restauro a regime, nonché i relativi criteri e livelli di insegnamento, fossero demandati a successivi decreti ministeriali che, tuttavia, sono stati emanati solo cinque anni più tardi. Si è così allungata la fase transitoria disciplinata dall'articolo 182 del medesimo Codice, che peraltro non ha ancora trovato piena attuazione lasciando migliaia di professionisti nell'incertezza e in gravi difficoltà lavorative.  Solo nel marzo 2009 è stato infatti adottato il regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità e a settembre 2009 è stato emanato il bando. In coerenza con quanto stabilito all'articolo 182 del Codice, tuttavia, esso prevedeva che, in via  transitoria, conseguissero il titolo di restauratore di beni culturali: coloro che avessero frequentato una scuola statale di restauro (l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario); coloro che potessero dimostrare di aver svolto almeno otto anni di attività di restauro con intervento diretto sul bene; coloro in grado di dimostrare di aver conseguito un diploma almeno biennale presso una scuola di restauro statale o regionale e di aver svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti. Sempre in coerenza con l'articolo 182 del Codice, il bando stabiliva altresì che potessero acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali coloro che, pur non assolvendo pienamente ai criteri stabiliti, superassero una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante. Fra questi, coloro che avessero conseguito un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (purché iscritti ai corsi prima della data del 31 gennaio 2006). Al riguardo, il correlatore stigmatizza peraltro l'incongruenza insita nella normativa vigente, per cui i restauratori già inquadrati nei ruoli delle Amministrazioni di tutela dei beni culturali a seguito del superamento di appositi concorsi per gli specifici profili professionali debbano essere sottoposti al medesimo processo di qualificazione. Giudica infatti insensato che il Ministero, dopo aver assunto i restauratori con un pubblico concorso ed aver assegnato loro compiti e mansioni di enorme rilievo, imponga loro di dimostrare ancora una volta il possesso di un'adeguata competenza professionale in materia di conservazione dei beni culturali. 

            La normativa vigente è dunque fortemente carente, evidenzia il correlatore, dal punto di vista della chiarezza, della coerenza e dell'equità, oltre che dell'effettiva realizzabilità degli stessi obiettivi perseguiti dalle norme. Ad ulteriore conferma, egli riferisce che il Ministero, dopo aver dato avvio al bando nel settembre 2009, si è trovato costretto a prorogarlo per ben cinque volte fino a giungere alla decisione di ritirarlo, data l'impossibilità manifesta, anche a causa dell'enorme numero di domande pervenute, di perfezionare la procedura secondo la lettera delle norme. Al ritiro del bando, deve fare evidentemente seguito la revisione dell'articolo 182 del Codice ed in tal senso egli si augura di riscontrare il comune impegno della Commissione.

            Auspica dunque che, al termine della discussione generale, sia costituito un Comitato ristretto che consenta di giungere in tempi rapidi ad un testo unificato dei provvedimenti in titolo.