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Legislatura 16ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 350 del 01/02/2012


            Riferisce indi alla Commissione il correlatore ASCIUTTI (PdL), il quale rammenta che la necessità di adeguare la normativa vigente al lungo tempo trascorso fra l'approvazione del Codice dei beni culturali nel 2004 e l'avvio della fase transitoria per l'accesso alla qualifica di restauratore e collaboratore restauratore nel 2009 è da tempo all'attenzione delle forze politiche.

Già nell'aprile 2010, la Commissione ha infatti affrontato il problema, ripetutamente chiedendo proroghe al bando emanato dal Governo per il conseguimento delle predette qualifiche e la formazione degli elenchi degli abilitati, in quanto le date entro cui bisognava aver maturato i requisiti erano rimaste fissate al 2001 benché nel frattempo fosse passato quasi un decennio, nel corso del quale molti professionisti avevano maturato esperienze e titoli di alto profilo. Era quindi evidente l'esigenza di una modifica legislativa. Nel settembre 2010, entrambe le competenti Commissioni parlamentari hanno perciò approvato una risoluzione che, con accenti diversi, impegnava il Governo a modificare la disciplina dei requisiti previsti dall'articolo 182 del Codice per l'espletamento della fase transitoria. In particolare, la risoluzione approvata dalla 7a Commissione del Senato invitava il Governo ad assicurare il giusto riconoscimento dell'esperienza professionale maturata dai restauratori nel decennio intercorso e a riconoscere i settori specifici del restauro al fine di valorizzare adeguatamente le professioni settoriali.

            Nel novembre 2010, il Governo, dopo una serie di proroghe, ha deciso di sospendere il bando e di presentare una proposta normativa di modifica (ddl n. 2997), di cui oggi il correlatore saluta con favore l'inizio dell'iter. La scelta del Governo è stata quella di mantenere il doppio canale di reclutamento previsto dall'articolo 182: inquadramento diretto per gli operatori in possesso di determinati requisiti di qualificazione professionale; sottoposizione a una prova di idoneità per coloro che siano in possesso di una qualificazione inferiore. Accesso separato invece alla qualifica di collaboratore restauratore. Per coloro che possono accedere all'inquadramento diretto, il Governo ha ritenuto di estendere alla data del bando il termine per il conseguimento dei prescritti titoli, ma di mantenere ferma al 2001 la data di espletamento dell'attività professionale. Nella relazione introduttiva al disegno di legge, l'Esecutivo chiarisce infatti di  non aver voluto dare rilievo all'attività svolta dopo tale data, in quanto ciò avrebbe rischiato di dare rilevanza ad affidamenti di dubbia legittimità ed avrebbe comunque reso ingestibile la procedura di valutazione oltre che inattendibili i suoi risultati. Del resto, l'inquadramento diretto degli operatori non poteva non imporre prudenza. Per coloro che sono soggetti alla prova di idoneità, invece, il Governo ha esteso alla data del bando non solo il termine entro cui poter conseguire i titoli necessari, ma anche quello per lo svolgimento dell'attività utile.

Il disegno di legge del Governo risolve poi una serie di altre questioni, insorte dopo l'approvazione del Codice del beni culturali. Innanzitutto, viene dato maggiore rilievo ai diplomi in restauro di durata triennale rilasciati dalle Accademie di belle arti che, se integrati con almeno due anni di attività qualificata, danno ora titolo anche all'accesso diretto alla professione. Altrimenti, è confermata la disciplina previgente secondo cui consentono l'accesso alla prova di idoneità per restauratore ovvero l'accesso alla qualifica di collaboratore restauratore. E' poi sanata una palese incongruenza della normativa attuale, che non riconosce l'attività svolta da restauratori e collaboratori restauratori già assunti dalle Amministrazioni di tutela a seguito di idonee selezioni. E' infatti assurdo, sottolinea il correlatore, non riconoscere la qualifica ad operatori che già svolgono questo mestiere e la cui professionalità è stata già valutata dall'Amministrazione.

Un'altra modifica apportata dal testo governativo, prosegue, è il riconoscimento dei diplomi rilasciati da scuole statali o regionali ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità o dell'accesso alla qualifica di collaboratore restauratore, purché integrati da idonea attività lavorativa. Infine, è stata recepita un'istanza più volte avanzata, ad esempio in sede di Conferenza Stato-Regioni. E' stato cioè richiesto il requisito dell'attività lavorativa anche ai laureati specialistici o magistrali per l'ammissione alla prova di idoneità. Ciò, al fine di corrispondere alla giusta preoccupazione di non affidare attività così delicate ad operatori preparati solo sul piano teorico e non anche su quello pratico. Ovviamente, la formulazione adottata è omogenea rispetto all'impianto del testo e per questo differisce un poco rispetto alla proposta della Conferenza Stato-Regioni. Al riguardo, il correlatore sottolinea tuttavia l'esigenza di riflettere su tale percorso formativo, nonché sulla problematica della docenza, atteso che lo stesso Governo ritiene necessario integrarlo con lo svolgimento di attività pratiche.

            Egli passa indi ad illustrare il disegno di legge n. 2794, presentato dal senatore Marcucci insieme ad altri senatori del suo Gruppo, che si prefigge l'analoga finalità di adeguare la normativa al tempo intercorso dall'approvazione del Codice. Anch'esso è infatti volto a non disperdere l'esperienza professionale acquisita dagli operatori del restauro in questi dieci anni, dando loro la possibilità di dimostrare di aver conseguito i requisiti. L'approccio è tuttavia leggermente differente, in quanto è prevista l'assegnazione di un punteggio, indicato in un'apposita Tabella da allegare al Codice, per ciascun titolo di studio e professionale. Per il conseguimento della qualifica di restauratore è richiesto il raggiungimento di 300 punti, che possono essere conseguiti con il possesso di requisiti analoghi a quelli previsti dal disegno di legge governativo. Questo modello ha la caratteristica di consentire l'accumulo del punteggio, sicché coloro che al momento dell'emanazione del bando non possiedono ancora tutti i requisiti necessari possono maturarli in seguito. In quest'ottica, sparisce la prova di idoneità, con conseguenti risparmi per l'Amministrazione. Resta invece ovviamente fermo il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore, secondo titoli non dissimili a quelli richiesti dalla proposta del Governo.

Il correlatore dà inoltre conto dell'ulteriore articolo recato dal disegno di legge n. 2974, relativo alle professioni dei beni culturali. Attraverso specifiche novelle al Codice si dispone infatti che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, storici dell’arte, diagnosti dei beni culturali in possesso di adeguata formazione e professionalità. In attesa del riordino delle classi di laurea e della definizione dei livelli minimi di qualificazione per l’accesso alle predette professioni, sono peraltro istituiti, presso il Ministero, registri nazionali di carattere ricognitivo dei suddetti professionisti.

Dopo aver comunicato che il terzo disegno di legge presentato in materia (n. 2139) è stato ritirato dai presentatori, il correlatore registra con soddisfazione che i disegni di legge nn. 2794 e 2997 si muovono nella stessa direzione e con le medesime finalità. Si manifesta perciò fiducioso di poter raggiungere in breve un soddisfacente punto di equilibrio fra i due testi e, sul piano procedurale, propone di adottare come testo base quello di iniziativa governativa (n. 2997), a cui apportare le opportune correzioni in fase emendativa. Condivide altresì la proposta di costituire un Comitato ristretto al termine della discussione generale.

 

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16,25.