(2139) MARCUCCI ed altri. - Modifiche all'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali
(2794) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali
(Esame congiunto e rinvio)
Riferisce anzitutto alla Commissione il correlatore MARCUCCI (PD), il quale rileva in primo luogo come sia sempre più avvertita l’esigenza di mettere mano al delicato e complesso settore delle professionalità impegnate nelle attività di restauro dei beni culturali, così come disciplinate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Migliaia di singoli operatori del settore, nonché le associazioni di categoria, lamentano in particolare l'incongruità delle prescrizioni relative ai requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di restauratore, che limitano fortemente la possibilità di accesso al titolo. Di conseguenza, numerose imprese sono di fatto escluse dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l'esecuzione di lavori di restauro. In proposito, il correlatore denuncia il rischio di disperdere un patrimonio enorme di piccole e piccolissime imprese, oggi attive nel settore, cancellando in un colpo solo un'intera generazione di restauratori.
La professione di restauratore e l'esercizio imprenditoriale delle attività di restauro garantiscono invece all'Italia uno stabile primato mondiale nel campo della conservazione e tutela del patrimonio storico-artistico e rappresentano uno dei cardini della trasmissione della tradizione e del saper fare tipico del made in Italy. Negli anni, si sono tuttavia sommate varie norme, che hanno dato vita a un sistema di qualificazione confuso e disordinato, anziché regolarizzare la posizione di migliaia di lavoratori professionalmente capaci di esercitare con profitto il mestiere. Manca dunque un sistema normativo efficace ai fini del riconoscimento dei percorsi formativi e delle competenze professionali acquisite da numerosissimi restauratori, che hanno alle spalle anni di pratica lavorativa e di collaborazione con gli organismi statali di tutela e che hanno già garantito la conservazione dei nostri beni più significativi.
Il correlatore si sofferma quindi sulla normativa vigente, secondo la quale i professionisti devono dimostrare la loro competenza attraverso la certificazione dell'attività svolta e dei periodi di formazione sostenuti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420. Egli evidenzia indi i punti di maggiore criticità. In primo luogo, l'articolo 29 del Codice prevedeva che i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori del restauro a regime, nonché i relativi criteri e livelli di insegnamento, fossero demandati a successivi decreti ministeriali che, tuttavia, sono stati emanati solo cinque anni più tardi. Si è così allungata la fase transitoria disciplinata dall'articolo 182 del medesimo Codice, che peraltro non ha ancora trovato piena attuazione lasciando migliaia di professionisti nell'incertezza e in gravi difficoltà lavorative. Solo nel marzo 2009 è stato infatti adottato il regolamento per lo svolgimento delle prove di idoneità e a settembre 2009 è stato emanato il bando. In coerenza con quanto stabilito all'articolo 182 del Codice, tuttavia, esso prevedeva che, in via transitoria, conseguissero il titolo di restauratore di beni culturali: coloro che avessero frequentato una scuola statale di restauro (l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario); coloro che potessero dimostrare di aver svolto almeno otto anni di attività di restauro con intervento diretto sul bene; coloro in grado di dimostrare di aver conseguito un diploma almeno biennale presso una scuola di restauro statale o regionale e di aver svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti. Sempre in coerenza con l'articolo 182 del Codice, il bando stabiliva altresì che potessero acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali coloro che, pur non assolvendo pienamente ai criteri stabiliti, superassero una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante. Fra questi, coloro che avessero conseguito un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (purché iscritti ai corsi prima della data del 31 gennaio 2006). Al riguardo, il correlatore stigmatizza peraltro l'incongruenza insita nella normativa vigente, per cui i restauratori già inquadrati nei ruoli delle Amministrazioni di tutela dei beni culturali a seguito del superamento di appositi concorsi per gli specifici profili professionali debbano essere sottoposti al medesimo processo di qualificazione. Giudica infatti insensato che il Ministero, dopo aver assunto i restauratori con un pubblico concorso ed aver assegnato loro compiti e mansioni di enorme rilievo, imponga loro di dimostrare ancora una volta il possesso di un'adeguata competenza professionale in materia di conservazione dei beni culturali.
La normativa vigente è dunque fortemente carente, evidenzia il correlatore, dal punto di vista della chiarezza, della coerenza e dell'equità, oltre che dell'effettiva realizzabilità degli stessi obiettivi perseguiti dalle norme. Ad ulteriore conferma, egli riferisce che il Ministero, dopo aver dato avvio al bando nel settembre 2009, si è trovato costretto a prorogarlo per ben cinque volte fino a giungere alla decisione di ritirarlo, data l'impossibilità manifesta, anche a causa dell'enorme numero di domande pervenute, di perfezionare la procedura secondo la lettera delle norme. Al ritiro del bando, deve fare evidentemente seguito la revisione dell'articolo 182 del Codice ed in tal senso egli si augura di riscontrare il comune impegno della Commissione.
Auspica dunque che, al termine della discussione generale, sia costituito un Comitato ristretto che consenta di giungere in tempi rapidi ad un testo unificato dei provvedimenti in titolo.
Riferisce indi alla Commissione il correlatore ASCIUTTI (PdL), il quale rammenta che la necessità di adeguare la normativa vigente al lungo tempo trascorso fra l'approvazione del Codice dei beni culturali nel 2004 e l'avvio della fase transitoria per l'accesso alla qualifica di restauratore e collaboratore restauratore nel 2009 è da tempo all'attenzione delle forze politiche.
Già nell'aprile 2010, la Commissione ha infatti affrontato il problema, ripetutamente chiedendo proroghe al bando emanato dal Governo per il conseguimento delle predette qualifiche e la formazione degli elenchi degli abilitati, in quanto le date entro cui bisognava aver maturato i requisiti erano rimaste fissate al 2001 benché nel frattempo fosse passato quasi un decennio, nel corso del quale molti professionisti avevano maturato esperienze e titoli di alto profilo. Era quindi evidente l'esigenza di una modifica legislativa. Nel settembre 2010, entrambe le competenti Commissioni parlamentari hanno perciò approvato una risoluzione che, con accenti diversi, impegnava il Governo a modificare la disciplina dei requisiti previsti dall'articolo 182 del Codice per l'espletamento della fase transitoria. In particolare, la risoluzione approvata dalla 7a Commissione del Senato invitava il Governo ad assicurare il giusto riconoscimento dell'esperienza professionale maturata dai restauratori nel decennio intercorso e a riconoscere i settori specifici del restauro al fine di valorizzare adeguatamente le professioni settoriali.
Nel novembre 2010, il Governo, dopo una serie di proroghe, ha deciso di sospendere il bando e di presentare una proposta normativa di modifica (ddl n. 2997), di cui oggi il correlatore saluta con favore l'inizio dell'iter. La scelta del Governo è stata quella di mantenere il doppio canale di reclutamento previsto dall'articolo 182: inquadramento diretto per gli operatori in possesso di determinati requisiti di qualificazione professionale; sottoposizione a una prova di idoneità per coloro che siano in possesso di una qualificazione inferiore. Accesso separato invece alla qualifica di collaboratore restauratore. Per coloro che possono accedere all'inquadramento diretto, il Governo ha ritenuto di estendere alla data del bando il termine per il conseguimento dei prescritti titoli, ma di mantenere ferma al 2001 la data di espletamento dell'attività professionale. Nella relazione introduttiva al disegno di legge, l'Esecutivo chiarisce infatti di non aver voluto dare rilievo all'attività svolta dopo tale data, in quanto ciò avrebbe rischiato di dare rilevanza ad affidamenti di dubbia legittimità ed avrebbe comunque reso ingestibile la procedura di valutazione oltre che inattendibili i suoi risultati. Del resto, l'inquadramento diretto degli operatori non poteva non imporre prudenza. Per coloro che sono soggetti alla prova di idoneità, invece, il Governo ha esteso alla data del bando non solo il termine entro cui poter conseguire i titoli necessari, ma anche quello per lo svolgimento dell'attività utile.
Il disegno di legge del Governo risolve poi una serie di altre questioni, insorte dopo l'approvazione del Codice del beni culturali. Innanzitutto, viene dato maggiore rilievo ai diplomi in restauro di durata triennale rilasciati dalle Accademie di belle arti che, se integrati con almeno due anni di attività qualificata, danno ora titolo anche all'accesso diretto alla professione. Altrimenti, è confermata la disciplina previgente secondo cui consentono l'accesso alla prova di idoneità per restauratore ovvero l'accesso alla qualifica di collaboratore restauratore. E' poi sanata una palese incongruenza della normativa attuale, che non riconosce l'attività svolta da restauratori e collaboratori restauratori già assunti dalle Amministrazioni di tutela a seguito di idonee selezioni. E' infatti assurdo, sottolinea il correlatore, non riconoscere la qualifica ad operatori che già svolgono questo mestiere e la cui professionalità è stata già valutata dall'Amministrazione.
Un'altra modifica apportata dal testo governativo, prosegue, è il riconoscimento dei diplomi rilasciati da scuole statali o regionali ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità o dell'accesso alla qualifica di collaboratore restauratore, purché integrati da idonea attività lavorativa. Infine, è stata recepita un'istanza più volte avanzata, ad esempio in sede di Conferenza Stato-Regioni. E' stato cioè richiesto il requisito dell'attività lavorativa anche ai laureati specialistici o magistrali per l'ammissione alla prova di idoneità. Ciò, al fine di corrispondere alla giusta preoccupazione di non affidare attività così delicate ad operatori preparati solo sul piano teorico e non anche su quello pratico. Ovviamente, la formulazione adottata è omogenea rispetto all'impianto del testo e per questo differisce un poco rispetto alla proposta della Conferenza Stato-Regioni. Al riguardo, il correlatore sottolinea tuttavia l'esigenza di riflettere su tale percorso formativo, nonché sulla problematica della docenza, atteso che lo stesso Governo ritiene necessario integrarlo con lo svolgimento di attività pratiche.
Egli passa indi ad illustrare il disegno di legge n. 2794, presentato dal senatore Marcucci insieme ad altri senatori del suo Gruppo, che si prefigge l'analoga finalità di adeguare la normativa al tempo intercorso dall'approvazione del Codice. Anch'esso è infatti volto a non disperdere l'esperienza professionale acquisita dagli operatori del restauro in questi dieci anni, dando loro la possibilità di dimostrare di aver conseguito i requisiti. L'approccio è tuttavia leggermente differente, in quanto è prevista l'assegnazione di un punteggio, indicato in un'apposita Tabella da allegare al Codice, per ciascun titolo di studio e professionale. Per il conseguimento della qualifica di restauratore è richiesto il raggiungimento di 300 punti, che possono essere conseguiti con il possesso di requisiti analoghi a quelli previsti dal disegno di legge governativo. Questo modello ha la caratteristica di consentire l'accumulo del punteggio, sicché coloro che al momento dell'emanazione del bando non possiedono ancora tutti i requisiti necessari possono maturarli in seguito. In quest'ottica, sparisce la prova di idoneità, con conseguenti risparmi per l'Amministrazione. Resta invece ovviamente fermo il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore, secondo titoli non dissimili a quelli richiesti dalla proposta del Governo.
Il correlatore dà inoltre conto dell'ulteriore articolo recato dal disegno di legge n. 2974, relativo alle professioni dei beni culturali. Attraverso specifiche novelle al Codice si dispone infatti che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione e conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla fruizione dei beni stessi, da qualunque soggetto realizzati, sono affidati alla responsabilità o alla diretta attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, storici dell’arte, diagnosti dei beni culturali in possesso di adeguata formazione e professionalità. In attesa del riordino delle classi di laurea e della definizione dei livelli minimi di qualificazione per l’accesso alle predette professioni, sono peraltro istituiti, presso il Ministero, registri nazionali di carattere ricognitivo dei suddetti professionisti.
Dopo aver comunicato che il terzo disegno di legge presentato in materia (n. 2139) è stato ritirato dai presentatori, il correlatore registra con soddisfazione che i disegni di legge nn. 2794 e 2997 si muovono nella stessa direzione e con le medesime finalità. Si manifesta perciò fiducioso di poter raggiungere in breve un soddisfacente punto di equilibrio fra i due testi e, sul piano procedurale, propone di adottare come testo base quello di iniziativa governativa (n. 2997), a cui apportare le opportune correzioni in fase emendativa. Condivide altresì la proposta di costituire un Comitato ristretto al termine della discussione generale.
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.