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Legislatura 16ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 619 del 10/11/2011


EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. 2968

 

 

3.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'elenco 1 di cui all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze come da tabella allegata relativa al Ministero medesimo.

            b) sostituire l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come da tabella allegata relativa al Ministero medesimo.

            c) alla riga «Totale» in corrispondenza della voce «Riduzioni» sostituire gli importi per gli anni 2012, 2013 e 2014 con i seguenti:

                2012:  9.606.088;

                2013:  4.401.811;

                2014:  4.259.348;

            d) alla riga «Totale» in corrispondenza della voce «di cui predeterminate per legge» sostituire gli importi per gli anni 2012, 2013 e 2014 con i seguenti:

                2012:  8.254.335;

                2013:  3.193.407;

                2014:  2.799.778.

        Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: ''a decorrere dall'anno 2005'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2005 al 2011'' e, alla fine, sono aggiunte le seguenti: ''e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro''»;

            b) al comma 27, sostituire la parola «57» con la seguente: «57-ter»;

            c) dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

        «57-bis. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: ''legge 23 dicembre 1996, n. 662'' sono aggiunte le seguenti: "il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014".

        57-ter. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati».

            d) al comma 88, apportare le seguenti modifiche:

                1) al primo periodo, sostituire le parole: «da 80 a 87» con le seguenti: «da 74 a 76 e da 79 a 87»;

                2) aggiungere dopo l'ultimo periodo le seguenti parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

Elenco 3 (articolo 4, comma 57-ter)

 

Norme

2012

2013

2014

Articolo 13, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102

 

 

38.960.000

Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61

 

13.097.259

 

10.832.306

 

 

Articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471

 

40.103.116

 

33.167.952

 

40.103.116

Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35

 

 

1.500.000

 

 

827.067

 

 

1.200.000

Articolo 5 del decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

 

8.000.000

 

6.616.534

 

8.000.000

Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

 

 

1.000.000

 

 

 

 

 

2.000.000

 

 

 

 

 

Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi da sostituire):

 

 

2012

2013

2014

 

(in migliaia di euro)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

 

 

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 

LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE

 

 

        (1.10 – CAPP. 1644, 1646)

21.700

21.700

5.612

(16.971)

(21.168)

(5.572)

DECRETO-LEGGE N. 2 DEL 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE n. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE

 

        (1.10 – CAPP. 1388, 1389)

187

155

155

(154)

(150)

(105)

LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

 

– ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA n. 296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007), ART. 1, COMMA 519 – STABILIZZAZIONE PERSONALE

 

 

          (1.10 – CAP. 1551)

7.000

7.000

7.000

(5.721)

(7.000)

(7.000)

 

 

 

        Conseguentemente alla tabella E, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi da sostituire):

 

2012

2013

2014

(in migliaia di euro)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

 

Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche,trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche

 

 

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

 

LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)

 

 

–  ART. 2 COMMA 327: PIANO STRAORDINARIO DI TELERILEVAMENTO

 

 

    (Set. 27) INTERVENTI DIVERSI

 

 

         (1.9 – CAP. 8534)

500

– 

– 

(411)

(-)

(-)

 

 

 

RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI

DI CIASCUN MINISTERO

Triennio 2012-2014

(migliaia di euro)

 

MINISTERO

Missione

Programma

2012

2013

2014

Riduzioni

di cui

predeterminate

per legge

Riduzioni

di cui

predeterminate

per legge

Riduzioni

di cui

predeterminate

per legge

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE    

3.029.998

2.454.000

712.692

400.710

956.998

574.095

1  Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

410.055

187.107

92.318

13.005

310.574

222.689

1.1  Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)

148.146

4.192

55.291

0

65.575

228

1.3  Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)

45.580

21.224

670

0

9.381

9.147

1.4  Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)

1.762

782

763

0

622

0

1.5  Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)

50.943

391

21.475

325

19.502

258

1.6  Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)

2.084

725

1.504

441

1.195

350

1.7  Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)

161.540

159.793

12.594

12.240

213.299

212.705

2  Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

49.582

49.582

7.297

7.297

14.095

14.095

2.1  Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (1)

45.357

45.357

6.503

6.503

12.920

12.920

2.3  Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)

4.225

4.225

794

794

1.175

1.175

3  L'Italia in Europa e nel mondo (4)

1.490

56

580

47

627

37

3.1  Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

1.007

0

189

0

317

0

3.2  Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)

483

56

390

47

310

37

4  Difesa e sicurezza del territorio (5)

869

869

163

163

274

274

4.1  Missioni militari di pace (8)

869

869

163

163

274

274

5  Ordine pubblico e sicurezza (7)

67.543

0

50.392

0

40.585

0

5.1  Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)

6.943

0

0

0

537

0

5.2  Sicurezza democratica (4)

60.600

0

50.392

0

40.047

0

6  Soccorso civile (8)

122.795

122.795

69.596

69.596

55.231

55.231

6.2  Protezione civile (5)

122.795

122.795

69.596

69.596

55.231

55.231

7  Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

39.622

39.622

32.948

32.948

26.185

26.185

7.1  Sostegno al settore agricolo (3)

39.622

39.622

32.948

32.948

26.185

26.185

8  Competitività e sviluppo delle imprese (11)

106.389

92.365

0

0

7.194

7.059

8.2  Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)

0

0

0

0

0

0

8.3  Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

106.389

92.365

0

0

7.194

7.059

9  Diritto alla mobilità (13)

928.575

924.010

4.636

840

153.684

150.667

9.1  Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)

928.575

924.010

4.636

840

153.684

150.667

10  Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

204.173

203.567

114

0

191

0

10.1  Opere pubbliche e infrastrutture (8)

204.173

203.567

114

0

191

0

11  Comunicazioni (15)

63.358

0

52.685

0

41.869

0

11.1  Servizi postali e telefonici (3)

7.038

0

5.853

0

4.651

0

11.2  Sostegno all'editoria (4)

56.319

0

46.832

0

37.218

0

13  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

0

0

293

0

233

0

13.2  Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)

0

0

293

0

233

0

14  Casa e assetto urbanistico (19)

782

782

0

0

0

0

14.1  Edilizia abitativa e politiche territoriali (1)

782

782

0

0

0

0

16  Istruzione scolastica (22)

6.708

6.708

718

718

1.203

1.203

16.1  Sostegno all'istruzione (10)

6.708

6.708

718

718

1.203

1.203

17  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

46.318

40.433

30.227

26.747

24.047

21.282

17.1  Protezione sociale per particolari categorie (5)

12.386

12.228

10.299

10.165

8.185

8.081

17.2  Garanzia dei diritti dei cittadini (6)

1.700

0

0

0

0

0

17.3  Sostegno alla famiglia (7)

21.129

21.129

10.695

10.695

8.499

8.499

17.4  Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)

7.077

7.077

5.885

5.885

4.702

4.702

17.5  Lotta alle dipendenze (4)

4.026

0

3.348

0

2.661

0

18  Politiche previdenziali (25)

37.113

37.113

30.861

30.861

24.526

24.526

18.1  Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)

37.113

37.113

30.861

30.861

24.526

24.526

21  Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)

108.911

57.546

88.366

47.732

70.180

37.887

21.2  Organi a rilevanza costituzionale (2)

33.763

13.148

28.075

10.934

22.312

8.689

21.3  Presidenza del Consiglio dei ministri (3)

75.149

44.398

60.291

36.799

47.868

29.198

22  Giovani e sport (30)

37.894

5.274

27.161

3.480

21.585

2.766

22.1  Attività ricreative e sport (1)

32.620

0

23.681

0

18.819

0

22.2  Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)

5.274

5.274

3.480

3.480

2.766

2.766

23  Turismo (31)

8.387

8.387

5.808

5.808

4.617

4.617

23.1  Sviluppo e competitività del turismo (1)

8.387

8.387

5.808

5.808

4.617

4.617

24  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

65.118

553

47.863

655

39.111

520

24.2  Indirizzo politico (2)

190

0

135

0

190

0

24.3  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

4.300

0

0

0

0

0

24.4  Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)

59.628

553

46.528

655

37.321

520

24.5  Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)

1.000

0

1.200

0

1.600

0

25  Fondi da ripartire (33)

724.316

677.295

170.667

160.812

120.988

105.058

25.1  Fondi da assegnare (1)

556.085

509.065

144.227

134.371

73.511

57.581

25.2  Fondi di riserva e speciali (2)

168.231

168.231

26.441

26.441

47.477

47.477

26  Debito pubblico (34)

0

0

0

0

0

0

26.1  Oneri per il servizio del debito statale (1)

0

0

0

0

0

0

RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI

DI CIASCUN MINISTERO

Triennio 2012-2014

(migliaia di euro)

 

MINISTERO

Missione

Programma

2012

2013

2014

Riduzioni

di cui

predeterminate

per legge

Riduzioni

di cui

predeterminate

per legge

Riduzioni

di cui

predeterminate

per legge

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

124.118

113.562

45.210

44.692

58.800

51.649

 

1  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

115.330

113.387

45.000

44.650

54.712

51.228

 

1.2  Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)

18.894

18.349

14.110

14.010

15.559

14.563

 

1.3  Sviluppo sostenibile (5)

50.215

50.182

23.709

23.703

19.232

19.171

 

1.6  Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)

521

0

96

0

951

0

 

1.8  Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)

784

744

63

56

306

232

 

1.9  Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)

35.127

34.633

6.292

6.206

11.298

10.449

 

1.10  Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)

9.788

9.479

731

676

7.366

6.813

 

2  Ricerca e innovazione (17)

123

98

23

18

225

180

 

2.1  Ricerca in materia ambientale (3)

123

98

23

18

225

180

 

3  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

436

0

80

0

796

0

 

3.1  Indirizzo politico (2)

22

0

4

0

41

0

 

3.2  Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)

414

0

76

0

755

0

 

4  Fondi da ripartire (33)

8.229

77

107

24

3.067

241

 

4.1  Fondi da assegnare (1)

8229 

77

107

24

3.067

241

 

 

 

4.2000/10000

Il Governo

Al comma 2 dell'articolo 4-ter et vicies, dopo le parole: «personalmente dalla parte» aggiungere le seguenti parole: «che ha sottoscritto il mandato».

4.2000/400

IL RELATORE

All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-undecies, al comma 14, le parole: «capitale sociale inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «ricavi o patrimonio netto inferiori».

 

4.2000/101 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4-quinquies et vicies è aggiunto il seguente:

«Art. 4-sexies et vicies (Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) - 1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno 2012" sono aggiunte le seguenti: "ed euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013"; inoltre, sono soppresse le parole: ", in via sperimentale per un triennio,».

Conseguentemente,

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2012:          -

2013:     - 1.000;

2014:     - 1.000.

 

 

4.0.1000/300

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo 4-quater, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-bis. L'attuazione  dei commi 11, 12 e 13, avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione».

 

4.5000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al comma 21, dopo le parole "le disposizioni di cui al comma 3" aggiungere le seguenti: "ed infine è  aggiunto  il seguente periodo "E' autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni  per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia di un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

b)      al comma 41, secondo periodo, dopo le parole: "nelle qualifiche", aggiungere le seguenti: "secondo la Tabella 1 allegata al presente articolo" e conseguentemente inserire la seguente tabella:

 

Tabella 1

(Articolo 4, comma 41)

 

 

 

Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Commissione Tributaria

di I° grado

Giudice

Vice Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Commissione

0,50

1

1,50

2

Commissione Tributaria

di II° grado

Giudice

Vice Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Commissione

1

1,50

2

2,50

Commissione Tributaria

Provinciale e I° grado

di Trento e Bolzano

(dopo il 1° aprile 1996)

Giudice

Vice Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Commissione

1,50

2

2,50

3,50

Commissione Tributaria

Regionale e II° grado

di Trento e Bolzano

(dopo il 1° aprile 1996)

nonché Commissione Tributaria Centrale

Giudice

Vice Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Commissione

2

2,50

3

4

  

c)      il comma 47 è soppresso.

 

All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al comma 1:

le parole "1.235" sono sostituite dalle seguenti: "1.143" ;

aggiungere in fine il seguente periodo: "Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresì rifinanziata di 50 milioni di euro, per l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario."

 

b)      dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 7.";

 

c)       dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:

25-bis. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

25-ter. In favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n, 517 è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto imporlo tra i Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali è stabilito con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25-quater. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n, 102, è incrementato di 30 milioni dì euro per l'anno 2012.

25-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,   è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter è soppresso.

25-sexies. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

25-septies. Nel saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

25-octies. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell' articolo 7 del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 149, si intendono così ridefinite:

a)      è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b)      non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

c)      non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO MILANO 2015.

25-nonies. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente:

 all'elenco 2, di cui all'articolo 5, comma 1, inserire le seguenti finalità:

 

interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Unione italiana ciechi

 

all'elenco 2, di cui all'articolo 5, comma 1, sopprimere la seguente finalità:

contributo statale ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e ospedale pediatrico Bambino Gesù

 

alla tabella A voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

 

2012:  - 4.700;

2013:   - 5.600;

2014:   - 5.600

 

alla tabella A voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

 

2012:  -3.000

 

alla tabella B, per l'anno 2013, ridurre in maniera lineare gli importi di tutte le rubriche, con esclusione della voce  Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di 25 milioni di euro.

 

alla tabella C, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma "Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche", voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980): Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (24.4 - cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

 

2012:

CP:      +10.000

CS:      +10.000         

 

 

Alla tabella C, alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo", programma  "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy", apportare le seguenti variazioni:

                                                                                                         2012                2013              2014

                                                                                                                      (in migliaia di euro)

 

        Ministero dello sviluppo economico                                                                                                                          

            Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto

nazionale per il commercio estero                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                          

            - art. 8 comma 1 punto b: lettera b : Attività

promozionale delle esportazioni italiane                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

   (4.2 - cap.  2531)                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                 

                                               Competenza                  - 4.000                           - 4.000          - 4.000

                                               Cassa                             - 4.000                          - 4.000          - 4.000

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

 Legge n. 549 del 1995: Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

 - art. 1 comma 43: Contributi ad enti,

istituti, associazioni, fondazioni

 ed altri organismi e legge finanziaria n. 296

del 2006: disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2007),

 art. 1, comma 519 - Stabilizzazione personale                                                                                                     

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                              

            (4.2 - cap.  2501)

                                Competenza                           4.000                          4.000                          4.000

                                Cassa                                     4.000                          4.000                           4.000

 

4.5000

IL RELATORE

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      al comma 21, dopo le parole "le disposizioni di cui al comma 3" aggiungere le seguenti: "ed infine è  aggiunto  il seguente periodo "E' autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni  per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione ai medesimi funzionari e ufficiali di un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

b)      al comma 41, secondo periodo, dopo le parole: "nelle qualifiche", aggiungere le seguenti: "secondo la Tabella 1 allegata al presente articolo" e conseguentemente inserire la seguente tabella:

Tabella 1

(Articolo 4, comma 41)

 

 

Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Commissione Tributaria

di I° grado

Giudice

Vice Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Commissione

0,50

1

1,50

2

Commissione Tributaria

di II° grado

Giudice

Vice Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Commissione

1

1,50

2

2,50

Commissione Tributaria

Provinciale e I° grado

di Trento e Bolzano

(dopo il 1° aprile 1996)

Giudice

Vice Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Commissione

1,50

2

2,50

3,50

Commissione Tributaria

Regionale e II° grado

di Trento e Bolzano

(dopo il 1° aprile 1996)

nonché Commissione Tributaria Centrale

Giudice

Vice Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Commissione

2

2,50

3

4

                       

c)      il comma 47 è soppresso.

2. All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

le parole "1.235" sono sostituite dalle seguenti: "1.143" ;

aggiungere in fine il seguente periodo: "Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Per le medesime finalità, è altresì autorizzata per l'anno 2013 la spesa di 50 milioni di euro. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario."

 

b) al comma 5, le parole "950 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "949 milioni";

 

c) dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:

25-bis. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, è approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente."

25-ter. In favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n, 517 è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto imporlo tra i Policlinici universitari gestiti direttamente da Università non statali è stabilito con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25-quater. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n, 102, è incrementato di 30 milioni dì euro per l'anno 2012.

25-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,   è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter è soppresso.

25-sexies. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è attribuito per il 50 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.RI.FO.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. Onlus, con l'obbligo per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

25-septies. Nel saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011.

25-octies. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia ed il comune di Milano, coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell' articolo 7 del decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 149, si intendono così ridefinite:

è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore all'1,5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;

non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento EXPO MILANO 2015.

25-nonies. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

 

Conseguentemente:

 

all'elenco 2, di cui all'articolo 5, comma 1, inserire le seguenti finalità:

 

-          interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

-          Unione italiana ciechi

 

all'elenco 2, di cui all'articolo 5, comma 1, sopprimere la seguente finalità:

 

-          contributo statale ai policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e ospedale pediatrico Bambino Gesù

 

alla tabella A voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

 

2012:  - 4.700;

2013:   - 5.600;

2014:   - 5.600

 

alla tabella A voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

 

2012:  -3.000

 

alla tabella B, per l'anno 2013, ridurre in maniera lineare gli importi di tutte le rubriche, con esclusione della voce  Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di 25 milioni di euro.

 

alla tabella C, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma "Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche", voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980): Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (24.4 - cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

 

2012:

CP:      +10.000

CS:      +10.000         

 

Alla tabella C, alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo", programma  "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy", apportare le seguenti variazioni:

                                                                                                      2012                2013              2014

                                                                                                                      (in migliaia di euro)

 

 

 

        Ministero dello sviluppo economico                                                                                                                         

            Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto

nazionale per il commercio estero                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                          

            - art. 8 comma 1 punto b: lettera b : Attività

promozionale delle esportazioni italiane                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

   (4.2 - cap.  2531)                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                 

Competenza        - 4.000               - 4.000                  - 4.000

Cassa                   - 4.000               - 4.000                  - 4.000

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                    

            Legge n. 549 del 1995: Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica                                                                                              

                                                                                                                                                                    

            - art. 1 comma 43: Contributi ad enti,

istituti, associazioni, fondazioni ed

altri organismi e legge finanziaria n. 296

del 2006: disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2007), art. 1,

comma 519 - Stabilizzazione personale                                                                                                

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                   

            (4.2 - cap.  2501)

Competenza              4.000             4.000                4.000

Cassa                        4.000             4.000                4.000

 

 

G/2968/5/5 testo 2

LATRONICO

La 5 Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            l'articolo 4, comma 56, introduce disposizioni volte a precludere alle Autorità amministrative indipendenti la corresponsione al personale delle amministrazioni pubbliche che sia presso di esse comandato, distaccato o in analoga posizione, di emolumenti volti. ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato percepito dal personale di ruolo;

            l'articolo 4, comma 57, prevede la disapplicazione di clausole difformi, rispetto alla previsione di cui al comma 56, che siano recate da regolamenti o atti interni delle Autorità, insieme specificando che il divieto investa ogni indennità, compenso o comunque denominato emolumento, anche già in godimento;

            trattasi, quindi, di previsioni normative del tutto opportune in quanto dirette ad evitare fenomeni di cosiddetto galleggiamento che determinano un effetto del tutto diverso da quello che invece si realizza mediante l'equiparazione del personale comandato, distaccato o in analoga posizione, al personale dipendente di ruolo che esercita, a parità di livello, analoga attività lavorativa;

            pertanto le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 56 e 57 del disegno di legge in esame, riguardanti le Autorità Amministrative Indipendenti come già definite nell'ordinamento anche alla luce degli atti adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vanno interpretate nel senso che esse si applicano ai casi di riconoscimento al personale comandato, distaccato o in analoga posizione di un compenso aggiuntivo parametrato al più elevato trattamento del personale di ruolo che è fattispecie di privilegio diversa da quella costituzionalmente vincolata in cui, invece, si riconosca il medesimo trattamento complessivo a parità di mansioni effettivamente svolte (come già riconosciuto dal Governo l'accoglimento in data 5 luglio 2011 dell'Ordine del Giorno G/2791/15/5 e 6);

            la relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame, individua espressamente nella finalità di contenimento la ratio posta a fondamento delle citate disposizioni prevedendo tuttavia che i relativi effetti potranno essere verificati solo a consuntivo;

            è di tutta evidenza, quindi, che le stesse finalità delle disposizioni in esame, come individuate dalla relazione tecnica, tendono a delimitarne l'ambito applicativo alle sole Autorità amministrative indipendenti che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche;

            infatti le finalità di contenimento della spesa pubblica che le disposizioni in esame tendono a perseguire, rendono le stesse applicabili solo ed esclusivamente a quelle amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche tenuto conto che l'applicabilità dei commi 56 e 57 dell'articolo 4 a quelle realtà istituzioni che invece non concorrono alla costruzione del citato Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, non produrrebbe alcun effetto sotto il profilo finanziario riconducibile ad una minore spesa che possa incidere positivamente sul bilancio dello Stato;

            è, pertanto, opportuno, ai fini di un coordinamento della disposizioni in esame con quelle che sono le finalità che la stessa tende a perseguire come meglio esplicitate nell'ambito della relazione tecnica, specificare che per Autorità indipendenti soggette alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, si devono intendere quelle Autorità amministrative indipendenti individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

        impegna il Governo:

            ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva finalità delle disposizioni di cui in premessa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 56 e 57 del disegno di legge in esame, vanno interpretate nel senso che esse si applicano alle sole Autorità amministrative indipendenti di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vanno interpretate nel senso che esse si applicano ai casi di riconoscimento al personale comandato, distaccato o in analoga posizione di un compenso aggiuntivo parametrato al più elevato trattamento del personale di ruolo che è fattispecie di privilegio diversa da quella costituzionalmente vincolata in cui, invece, si riconosca il medesimo trattamento complessivo a parità di mansioni effettivamente svolte (come già riconosciuto dal Governo con l'accoglimento in data 5 luglio 2011 dell'ordine del giorno G/2791/15/5 e 6).

 

G/2968/41/5

ESPOSITO, VICARI

La 5 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2012 in riferimento alle dotazioni del Ministero dell'economia e delle finanze

            impegna il Governo

            a considerare, per il 2012, nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge di stabilità per il 2012, il finanziamento per l'importo di 110 milioni di euro per la stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella provincia di Napoli e nel comune di Palermo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

G/2968/42/5

PINOTTI, LUSI, GHEDINI, PASSONI, CABRAS, SANNA, SCANU, VITTORIA FRANCO, LEGNINI, MERCATALI, TANCREDI

La 5 Commissione permanente del Senato,

            premesso che:

            lo sviluppo della Rete "Tetra" (standard europeo per le comunicazioni cifrate fra le forze di polizia) risulta fondamentale per proseguire l'adeguamento dei sistemi di comunicazione delle Forze di Polizia su tutto il territorio nazionale;

            con delibera CIPE n. 86 del 6 novembre 2009 sono state assegnate definitivamente le risorse in favore della realizzazione del programma "Tetra" per la regione Sardegna, successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia n. 50368 al capitolo di pertinenza (7506) del Ministero dell'interno;

            all'articolo 4, comma 22, del disegno di legge n. 2968 (Legge di stabilità 2012) è prevista la riassegnazione alle entrate del bilancio dello Stato delle somme non spese di cui alla deliberazione CIPE citata, ciò avviene nelle more del perfezionamento del contratto di esecuzione con l'impresa aggiudicataria (Selex Elsag - Gruppo Finmeccanica);

            il venir meno di tali risorse bloccherebbe la realizzazione del programma, creando gravi problemi alla funzionalità dei sistemi di comunicazione delle Forze di Polizia e determinando altrettanto gravi problemi occupazionali in numerosi stabilimenti del Gruppo aggiudicatario,

            impegna il Governo

            a garantire le risorse già deliberate per la realizzazione delle rete di comunicazione "Tetra" e a dare esecuzione ai dispositivi di aggiudicazione già deliberati.

 

G/2968/43/5

DE LILLO

La 5 Commissione permanente del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2012

            impegna il Governo

            a considerare che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2946 del codice civile e decorre dalla data in cui è cessata la violazione degli obblighi comunitari da parte dello Stato.

 

Coord.1

IL RELATORE

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «All'articolo 2, comma 499, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "Per realizzare" fino a: "legge 23 dicembre 1998, n. 448," sono soppresse».

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4, sostituire le parole: «rifinanziata dall'articolo 1» con le seguenti: «rifinanziata ai sensi dell'articolo 1»;

al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «residenze di servizio. Il canone» con le seguenti: «con riferimento alle residenze di servizio, il canone»;

al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «indennità di sistemazione. L'indennità» con le seguenti: «l'indennità di sistemazione»;

al comma 6, lettera c), sostituire le parole: «indennità di richiamo dal servizio all'estero. L'indennità» con le seguenti: «l'indennità di richiamo dal servizio all'estero»;

al comma 13, sostituire le parole: «della difesa civile,» con le seguenti: «della difesa civile del Ministero dell'interno»;

al comma 20, sostituire le parole: «legge 4 marzo 1987, n. 88con le seguenti: «legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni,»;

al comma 26, al secondo periodo, sostituire la parola: «disposizione» con la seguente: «legge»;

al comma 30, sostituire le parole: « e trasmessa."» con le seguenti: «e trasmessa"»;

al comma 31, sostituire le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministro delle finanze»;

al comma 33, sostituire le parole da: «nell'articolo 38» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

al comma 40, primo periodo, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale» inserire le seguenti: «, 4ª serie speciale,»;

al comma 44, lettera c), capoverso 10, sopprimere le parole: «, a decorrere dall'anno 2012»;

al comma 48, sostituire le parole da: « Dopo l'articolo 152» fino a: «"Art. 152-bis» con le seguenti: «Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente: "Art. 152-bis. - (Liquidazione di spese processuali)»;

al comma 77, primo e terzo periodo, dopo le parole: «Alta formazione» inserire le seguenti: «e specializzazione»;

al comma 80, dopo le parole: «attività programmate dalle Istituzioni» inserire le seguenti: «di appartenenza»;

al comma 81, dopo le parole: «disposizioni contrattuali» inserire le seguenti: «relative al comparto AFAM»;

al comma 85, sostituire il numero: «74» con il seguente: «80»;

al comma 97, alle lettere d), e) ed f), dopo le parole: «trasferimento alle regioni » inserire le seguenti: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 99, sostituire le parole: «da 96 a 98» con le seguenti: «96 e 97»;

al comma 102, alinea, sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «aggiunti»;

al comma 110, lettera a), dopo le parole: «al comma 7,» inserire le seguenti: «primo periodo,»;

al comma 110, lettera b), capoverso 8-bis, sostituire le parole: «commercio industria» con le seguenti: «commercio, industria,».

 

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da : «da 2009» fino a: «2013» con le seguenti: «da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013»;

al comma 14, sostituire le parole: «dell'articolo 2» con le seguenti: «all'articolo 2»;

al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: «del 20 aprile» con le seguenti: «sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile».