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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 268 del 08/11/2011


         Il presidente CENTARO osserva preliminarmente come la lettura della originaria formulazione dell'articolo 603 del codice penale facesse di per sé presagire la declaratoria di incostituzionalità della norma. Per quanto riguarda il reato di manipolazione mentale, chiede se sia possibile suggerire una più puntuale e tassativa individuazione delle condotte sanzionate. Relativamente alla proposta di ricorso all'istituto civilistico della interdizione/inabilitazione, ritiene che essa penalizzi eccessivamente la vittima senza sanzionare i responsabili dei comportamenti manipolativi. Conclude, osservando come non siano fondate le preoccupazioni circa la possibile sanzionabilità delle attività svolte da gruppi riconducibili a religioni riconosciute, quale quella cattolica, in ragione del fatto che esse non si estrinsecano in forme di negativa coercizione della volontà degli adepti.

 

            L'avvocato DE MINICIS ritiene difficile l' individuazione di una nuova e diversa formulazione del reato in grado di ovviare ai problemi di tassatività. Dubbi di incostituzionalità, peraltro, si porrebbero anche qualora si volesse introdurre una norma analoga a quella contemplata dall'ordinamento francese, norma questa che ha avuto scarsa applicazione pratica. Egli ritiene preferibile non sanzionare penalmente tali condotte, soprattutto se si considera che gran parte dei comportamenti che si intendono perseguire risultano già puniti dalla legislazione penale. Conclude, invitando a valutare anche le difficoltà che sul piano processuale l'introduzione del reato di manipolazione mentale potrebbe determinare.

 

            Il professor PAGLIARO osserva preliminarmente come la dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie di plagio contenuta nell'articolo 603 del codice penale si fondasse sulla eccessiva indeterminatezza della fattispecie. Ulteriori elementi di incostituzionalità, sollevati peraltro dal giudice a quo, erano ravvisabili nell'esigenza di giungere ad un bilanciamento fra il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione, e il diritto alla libertà personale, di cui all'articolo 13 della Costituzione. Ricorda quindi gli orientamenti e le tesi prospettate da autorevole dottrina penalistica prima della declaratoria di incostituzionalità del reato di plagio. Ebbene, i maggiori studiosi di tale fattispecie criminosa si sono pronunciati tutti in favore della legittimità costituzionale dell'incriminazione. Fa presente poi come con il venire meno dell'incriminazione del plagio, la giurisprudenza, nel tentativo di perseguire quei fatti che prima erano sanzionati ai sensi dell'articolo 603 del codice penale, abbia tentato una applicazione estensiva del reato di circonvenzione di incapaci. Si sofferma, al riguardo, sui rischi e sui limiti di tale operazione interpretativa. A suo parere, si dovrebbe quindi valutare positivamente la reintroduzione, con una nuova formulazione, del reato di plagio. Sul punto, invita a valutare l'opportunità di tenere conto di quanto elaborato dalla Commissione ministeriale nominata dall'allora Ministro di grazia e giustizia Vassalli e della quale egli stesso era presidente. Dopo aver dato ampio conto del contenuto di tale progetto, con riguardo al reato di plagio, si sofferma sulle iniziative legislative portate avanti a partire dalla XIV legislatura. Conclude, soffermandosi sul merito del provvedimento n. 569. Al riguardo, suggerisce una modifica tendente ad accrescere ulteriormente il già alto livello di tipizzazione della condotta incriminata, in modo da spostare ancora più l'accento dalla incriminazione di un pericolo alla incriminazione di un danno, cioè alla incriminazione di un fatto che sia già lesivo di un bene giuridico.