L'avvocato DE MINICIS, pur ritenendo apprezzabili le finalità del disegno di legge n. 569, ritiene che la fattispecie di reato ivi contemplata, così come delineata, non sia esente dai dubbi di costituzionalità formulati già in passato con riguardo al plagio. In particolare, la fattispecie risulta scarsamente determinata e tassativa, in ragione della difficoltà di distinguere fra forme di suggestione di natura criminale e forme di persuasione lecite. Peraltro, la norma rischia di trovare applicazione anche con riguardo a membri di associazioni riconducibili a religioni riconosciute. Al riguardo, ricorda come il Parlamento europeo abbia annoverato fra le sette anche il gruppo dei catecumenali. Nel merito, la fattispecie desta perplessità nella parte in cui non sembra contemplare quale elemento soggettivo il dolo specifico. Sul piano ordinamentale, poi, i comportamenti delittuosi perpetrati da sette, sfociando in condotte già penalmente sanzionabili, risultano già adeguatamente perseguite e tutelate dalla legislazione ordinaria. Piuttosto che optare quindi per la reintroduzione di una fattispecie penale ad hoc, si dovrebbero implementare forme e misure di carattere preventivo o tutto al più si potrebbe valutare, come suggeriva il professor Flora, il ricorso al modello civilistico dell'inabilitazione/interdizione, riservando la tutela penale alla violazione dei provvedimenti di tutela stabiliti dal giudice civile.