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Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 268 del 08/11/2011


Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette "sette": audizione di esperti in materia   

 

            Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 settembre scorso.

 

     Il presidente CENTARO introduce le audizioni ricordando brevemente le finalità dell'indagine conoscitiva.

 

            L'avvocato DE MINICIS, pur ritenendo apprezzabili le finalità del disegno di legge n. 569, ritiene che la fattispecie di reato ivi contemplata, così come delineata, non sia esente dai dubbi di costituzionalità formulati già in passato con riguardo al plagio. In particolare, la fattispecie risulta scarsamente determinata e tassativa, in ragione della difficoltà di distinguere fra forme di suggestione di natura criminale e forme di persuasione lecite. Peraltro, la norma rischia di trovare applicazione anche con riguardo a membri di associazioni riconducibili a religioni riconosciute. Al riguardo, ricorda come il Parlamento europeo abbia annoverato fra le sette anche il gruppo dei catecumenali. Nel merito, la fattispecie desta perplessità nella parte in cui non sembra contemplare quale elemento soggettivo il dolo specifico. Sul piano ordinamentale, poi, i comportamenti delittuosi perpetrati da sette, sfociando in condotte già penalmente sanzionabili, risultano già adeguatamente perseguite e tutelate dalla legislazione ordinaria. Piuttosto che optare quindi per la reintroduzione di una fattispecie penale ad hoc, si dovrebbero implementare forme e misure di carattere preventivo o tutto al più si potrebbe valutare, come suggeriva il professor Flora, il ricorso al modello civilistico dell'inabilitazione/interdizione, riservando la tutela penale alla violazione dei provvedimenti di tutela stabiliti dal giudice civile.

 

         Il senatore CASSON (PD) condivide le perplessità rappresentate dall'Unione Camere Penali con riguardo alla fattispecie de qua. In particolare, chiede se vi siano condotte che non risultano sanzionate nell'ordinamento vigente e per le quali può essere necessaria la rintroduzione del reato di manipolazione mentale. Qualora tale esigenza fosse ritenuta fondata chiede che sia indicata una formulazione diversa della fattispecie tale da ovviare ai dubbi di costituzionalità sotto il profilo della determinatezza. In particolare, chiede se sia possibile estrinsecare meglio, fra l'altro, il concetto di stato di soggezione.

 

         Il presidente CENTARO osserva preliminarmente come la lettura della originaria formulazione dell'articolo 603 del codice penale facesse di per sé presagire la declaratoria di incostituzionalità della norma. Per quanto riguarda il reato di manipolazione mentale, chiede se sia possibile suggerire una più puntuale e tassativa individuazione delle condotte sanzionate. Relativamente alla proposta di ricorso all'istituto civilistico della interdizione/inabilitazione, ritiene che essa penalizzi eccessivamente la vittima senza sanzionare i responsabili dei comportamenti manipolativi. Conclude, osservando come non siano fondate le preoccupazioni circa la possibile sanzionabilità delle attività svolte da gruppi riconducibili a religioni riconosciute, quale quella cattolica, in ragione del fatto che esse non si estrinsecano in forme di negativa coercizione della volontà degli adepti.

 

            L'avvocato DE MINICIS ritiene difficile l' individuazione di una nuova e diversa formulazione del reato in grado di ovviare ai problemi di tassatività. Dubbi di incostituzionalità, peraltro, si porrebbero anche qualora si volesse introdurre una norma analoga a quella contemplata dall'ordinamento francese, norma questa che ha avuto scarsa applicazione pratica. Egli ritiene preferibile non sanzionare penalmente tali condotte, soprattutto se si considera che gran parte dei comportamenti che si intendono perseguire risultano già puniti dalla legislazione penale. Conclude, invitando a valutare anche le difficoltà che sul piano processuale l'introduzione del reato di manipolazione mentale potrebbe determinare.

 

            Il professor PAGLIARO osserva preliminarmente come la dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie di plagio contenuta nell'articolo 603 del codice penale si fondasse sulla eccessiva indeterminatezza della fattispecie. Ulteriori elementi di incostituzionalità, sollevati peraltro dal giudice a quo, erano ravvisabili nell'esigenza di giungere ad un bilanciamento fra il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione, e il diritto alla libertà personale, di cui all'articolo 13 della Costituzione. Ricorda quindi gli orientamenti e le tesi prospettate da autorevole dottrina penalistica prima della declaratoria di incostituzionalità del reato di plagio. Ebbene, i maggiori studiosi di tale fattispecie criminosa si sono pronunciati tutti in favore della legittimità costituzionale dell'incriminazione. Fa presente poi come con il venire meno dell'incriminazione del plagio, la giurisprudenza, nel tentativo di perseguire quei fatti che prima erano sanzionati ai sensi dell'articolo 603 del codice penale, abbia tentato una applicazione estensiva del reato di circonvenzione di incapaci. Si sofferma, al riguardo, sui rischi e sui limiti di tale operazione interpretativa. A suo parere, si dovrebbe quindi valutare positivamente la reintroduzione, con una nuova formulazione, del reato di plagio. Sul punto, invita a valutare l'opportunità di tenere conto di quanto elaborato dalla Commissione ministeriale nominata dall'allora Ministro di grazia e giustizia Vassalli e della quale egli stesso era presidente. Dopo aver dato ampio conto del contenuto di tale progetto, con riguardo al reato di plagio, si sofferma sulle iniziative legislative portate avanti a partire dalla XIV legislatura. Conclude, soffermandosi sul merito del provvedimento n. 569. Al riguardo, suggerisce una modifica tendente ad accrescere ulteriormente il già alto livello di tipizzazione della condotta incriminata, in modo da spostare ancora più l'accento dalla incriminazione di un pericolo alla incriminazione di un danno, cioè alla incriminazione di un fatto che sia già lesivo di un bene giuridico.

 

         Il senatore CASSON (PD) condivide le argomentazioni poste a base della sentenza del 1981, con la quale fu dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 603 del codice penale per carenza di tassatività ed indeterminatezza della fattispecie. Ritiene che tali perplessità siano ancora valide con riguardo al reato di manipolazione mentale che si vuole introdurre, nella parte in cui sembra lasciare ancora eccessivo spazio all'interprete nella determinazione dei comportamenti da sanzionare. Apprezza certamente il suggerimento del professor Pagliaro circa una riformulazione della norma volta a spostare più l'accento sull'incriminazione di un danno. Domanda quindi all'audito se vi siano, a suo parere, condotte non ancora sanzionabili sul piano della legislazione vigente e per le quali quindi potrebbe risultare opportuna l'introduzione di tale reato. Chiede infine al professor Pagliaro di chiarire se i rischi derivanti dall'introduzione di tale nuova fattispecie di reato possano essere maggiori dei benefici derivanti da tale intervento.

           

            Il professor PAGLIARO ritiene che i rischi maggiori si corrano attualmente, in assenza di una fattispecie specifica ad hoc, circostanza questa che induce il giudice, per punire fatti in passato rispondenti alle caratteristiche del plagio, a ricorrere ad altre fattispecie penali. L'introduzione del reato di manipolazione mentale, poi, non può rappresentare un serio pericolo per la libertà dei cittadini, soprattutto se si considera la limitata applicazione che un tale reato, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nella vigenza dell'articolo 603 del codice penale, è destinato ad avere. Ai difetti di tipizzazione si potrebbe sopperire peraltro con il richiamo alla incriminazione di fatti lesivi di beni giuridici.

 

         Il senatore CASSON (PD) chiede se il reato di manipolazione mentale, sia nella formulazione prevista nel disegno di legge n. 569, che in quella suggerita nel corso dell'audizione, possa consentire la persecuzione di fatti perpetrati dalle sette e per i quali è registrato particolare allarme sociale.

 

            Il professor PAGLIARO ritiene che i benefici derivanti dall'introduzione di tale reato siano di gran lunga maggiori dei rischi per la libertà dei cittadini. Invita inoltre a valutare, ai fini di garantire una più circoscritta applicazione della fattispecie, la previsione del dolo specifico.

 

         Il presidente CENTARO, nel ringraziare gli auditi per la completezza e il livello di approfondimento degli interventi, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta, comunicando altresì che tutti i contributi scritti forniti dagli auditi saranno disponibili per la pubblica consultazione.

 

            La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,30.