La nuova legge ha in primo luogo stabilito che, nell'interesse del figlio minore, il giudice debba optare ove possibile per il regime di affidamento condiviso, che deve responsabilizzare in pari modo entrambi i genitori nella cura del fanciullo: ovviamente, le modalità con cui si manifesta questa pariteticità non possono essere aritmetiche, in particolare per quanto riguarda il tempo che il bambino deve trascorrere con i due genitori, e il giudice deve tener conto in questo di fattori quali l'età del bambino e l'effettiva dinamica dei rapporti familiari, dove anche nelle famiglie unite il comune impegno dei genitori nell'educazione e nella cura dei figli non si traduce necessariamente in una compresenza paritaria.
Non vi è dubbio che la nuova normativa presenti taluni aspetti insoddisfacenti, si pensi alla formulazione dell'articolo 155-quater del codice civile da essa introdotto, che fa improprio riferimento all'articolo 2643 del codice civile e non prevede la trascrivibilità della domanda di assegnazione lasciando in tal modo spazio a prassi dismissive della casa familiare.
I disegni di legge all'esame del Senato, però, non sembrano idonei a risolvere gli aspetti più problematici, mentre ne creano altri: si pensi in particolare al regime del mantenimento diretto, perfino nei casi residuali di affido esclusivo, sicura fonte di conflittualità e, di converso, all'abrogazione delle indagini di polizia tributaria che, in un Paese ad elevato tasso di evasione fiscale, rappresenterebbe un incentivo all'aggiramento degli obblighi di assistenza familiare.
Si pensi altresì al tentativo di reintrodurre l'automatismo della perdita della casa familiare in caso di matrimonio o convivenza more uxorio dell'assegnatario, si pensi infine alla proposta di introdurre all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, tra le ipotesi per le quali il giudice può adottare provvedimenti punitivi, anche la attivazione della sindrome di alienazione genitoriale, ipotesi discutibile non solo perché tale sindrome rappresenta una nozione estremamente discussa in letteratura medica, ma soprattutto perché non si comprende per quale motivo non debbano essere invece parimenti sanzionate le opposte e ben più misurabili violazioni consistenti nella sottrazione del genitore agli obblighi stabiliti dal giudice.
L'avvocato Anna DI LORETO si sofferma sulla necessità di intervenire sull'articolo 3 della legge n. 54 del 2006, che ha esteso la tutela economica apprestata dall'articolo 12-sexies della legge n. 898 del 1970 anche ai figli minori o gravemente handicappati, ai maggiorenni non economicamente indipendenti, ai figli legittimi adottivi e naturali, e in tutte le ipotesi previste dall'articolo 4, comma 2, e ciò con l'intento di eliminare la discriminazione tra i figli di genitori separati e figli di genitori divorziati; la disposizione ha però di fatto determinato una discriminazione con altre categorie, quali ad esempio quella dei figli naturali di genitori che non hanno mai convissuto, per cui sarebbe necessario garantire una reale equiparazione della tutela economica di tutti i figli in posizione più debole.
Il signor TIMPERI osserva che il legislatore del 2006, attraverso l'approvazione della legge n. 54, ha inteso realizzare una vera e propria rivoluzione culturale e giuridica nella disciplina della cura dei figli di genitori separati e divorziati, che è stata però di fatto completamente disattesa a causa delle ambiguità del testo normativo, delle resistenze culturali della magistratura, della durata eccessiva dei processi, dell'atteggiamento di parte del mondo forense.
La legge n. 54 del 2006, infatti, ha sostituito al criterio precedentemente prevalente dell'affido esclusivo - che di fatto equivaleva alla sostanziale cancellazione del ruolo del padre in conseguenza della crisi del nucleo familiare - il criterio dell'affido condiviso. Nella concreta applicazione giurisprudenziale, però, la legge è stata di fatto boicottata dalla magistratura, all'inizio attraverso l'individuazione di motivazioni per la concessione dell'affidamento esclusivo ben più ampie di quanto inteso dal legislatore, e poi attraverso un vero e proprio aggiramento della lettera della legge, consistente nell'individuazione della figura del genitore collocatario, nella quasi totalità dei casi la madre, perpetuando una situazione che viola sostanzialmente la pari dignità sociale dei genitori, garantita dall'articolo 3 della Costituzione.
Si è infatti costruita un'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso in cui la ripartizione del tempo che il bambino trascorre con i genitori non differisce di fatto da quella che si aveva con l'affido esclusivo, dal momento che al padre vengono riservati il più delle volte un giorno lavorativo alla settimana e un fine settimana su due.
E' pertanto a suo parere necessario - e i disegni di legge all'esame del Senato rappresentano un importantissimo passo avanti in questo senso - restringere lo spazio di autonomia interpretativa del giudice, e disciplinare puntualmente il regime dell'affido condiviso in modo che esso sia veramente tale; in questo senso, appaiono particolarmente innovative l'estensione del regime di mantenimento diretto - che responsabilizza finalmente entrambi i genitori, contribuendo a superare la logica tradizionale che vede il matrimonio come l'acquisizione di una posizione di rendita da parte della moglie - e l'abbandono del criterio, sostanzialmente impossibile da rispettare, del mantenimento del precedente tenore di vita.
Il signor Timperi si sofferma infine sulle problematiche della sindrome da alienazione genitoriale, che rappresenta una dolorosa realtà, che si traduce fra l'altro spesso in false accuse penali che oltretutto determinano spesso un circolo vizioso in cui il marito separato si vede accusato di stalking e sottoposto a provvedimenti restrittivi, nonché sulla necessità di regolamentare in maniera più professionale e trasparente l'istituto della mediazione familiare.
Il dottor QUILICI fa presente che l'Istituto di studi sulla paternità, pur con alcune differenze fra la componente degli avvocati e quelle medico-scientifiche, ritiene che i disegni di legge all'esame dei disegni di legge della Commissione giustizia del Senato contengano alcuni spunti importanti per realizzare quello sviluppo del principio della bigenitorialità che ha determinato l'approvazione della legge n. 54 del 2006, ma anche taluni elementi di criticità.
Nell'osservare che l'espressione "pariteticamente", con cui la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo 155 del codice civile, appare formalmente scorretta e contenutisticamente ambigua, e che andrebbe riformulata con perifrasi quali "in pari misura", osserva che, se appare eccessivo e inopportuno ripartire la presenza del bambino presso ciascun genitore in misura strettamente uguale, sono comunque da ritenere infondati, alla luce degli studi psicologici, i timori sui danni da spaesamento che il bambino potrebbe subire dall'avere due residenze, essendo assolutamente prevalente il vantaggio che avrebbe dal mantenere una piena relazione affettiva con entrambi i genitori; del resto, anche nelle famiglie unite, si verifica di frequente una crescente presenza dei nonni, che spesso hanno spazi dedicati al bambino nella loro casa, senza che tale pluralità di abitazioni determini turbamenti di sorta nei bambini.
L'Istituto di studi sulla paternità ritiene invece non condivisibile il regime di assoluto favore per il regime del mantenimento diretto, che si presenta farraginoso e di difficile applicazione, mentre segnala i rischi insiti nella proposta novella del primo comma dell'articolo 155-quinquies per quanto riguarda il dovere del figlio maggiorenne di contribuire alle spese familiari, che non tiene conto, così formulato, dell'effettiva condizione lavorativa, di studio o di disoccupazione del figlio maggiorenne, e che introduce un elemento di confusione rispetto alla chiara formulazione dell'articolo 315 del codice civile sui doveri del figlio verso i genitori.
Il dottor Quilici sottolinea infine la necessità di garantire un'adeguata professionalizzazione all'istituto della mediazione familiare.
Il professor CORSALE si sofferma sulla disciplina introdotta dall'articolo 9, sottolineando che la tutela della bigenitorialità presuppone la salvaguardia dell'immagine e del ruolo di entrambi i genitori, spesso compromessi dall'opera di denigrazione subita da uno di questi; si tratta solitamente del padre, dal momento che, per quanto negli ultimi decenni il ruolo paterno nell'educazione dei figli implichi una presenza maggiore, tuttavia prevale ancora un modello in cui, nella stessa famiglia unita, la costruzione dell'immagine positiva del padre è affidata soprattutto alla madre, maggiormente presente con i figli. Allorquando, in conseguenza della separazione, non solo viene meno questo ruolo della madre, ma addirittura ella mette in essere un'attività di decostruzione dell'immagine paterna, questa risulta gravemente compromessa.
La dottoressa Elvia FICARRA osserva come le finalità della legge n. 54 del 2006 siano state sostanzialmente disattese da un lato dalle resistenze culturali dei magistrati a superare il modello dell'affido esclusivo che hanno determinato un sostanziale aggiramento della legge, e dall'altro dall'incapacità di tutta una serie di figure che ruotano intorno al fenomeno della separazione, dagli avvocati ai mediatori familiari, alle figure di carattere tecnico, di adattarsi al nuovo modello bigenitoriale e cooperativo, sicché queste figure sono sempre di più esse stesse diventate promotrici di una conflittualità poi gestita da loro stesse, e che ha il suo fulcro nel ruolo della moglie e madre separata.
Nell'esprimere un giudizio largamente positivo in particolare sul disegno di legge n. 957, ella sottolinea le potenzialità dell'istituto del mantenimento diretto per capitoli di spesa che, invece di fare come oggi della donna il polo negativo di un rapporto conflittuale e rivendicativo, può aiutare a valorizzare le sue potenzialità nei confronti sia dei figli sia della società nel suo complesso.
La signora BISEGNA interviene a nome dell'Associazione Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni, rilevando la necessità di garantire una piena e sostanziale applicazione della legge n. 54 del 2006, anche per quanto riguarda il mantenimento di una piena relazione affettiva fra nonni e nipoti.
In particolare, è necessario superare l'attuale ambiguità del testo legislativo, che ha consentito di interpretare il contatto fra minori e nonni esclusivamente come un diritto del minore, come tale difficilmente tutelabile, e non anche come un diritto del nonno, cui deve invece essere riconosciuta, così come propone l'articolo 2 del disegno di legge n. 957, una piena legittimazione processuale.
L'avvocato VOLTAGGIO esprime, a nome del Movimento per l'infanzia, una valutazione sostanzialmente negativa sul disegno di legge n. 957, che appare diretto a tutelare essenzialmente l'interesse degli adulti, piuttosto che quello del bambino, che deve invece restare prevalente e che ha trovato un'espressione equilibrata nella legge n. 54 del 2006.
Nell'osservare come tale disegno di legge appaia ispirato essenzialmente alla volontà di restringere l'autonomia del magistrato e quindi la sua possibilità di adottare i provvedimenti più idonei al caso concreto, si sofferma sull'articolo 9, rilevando come non solo tale disposizione conferisca un avallo legislativo all'esistenza di una patologia psichiatrica quale la sindrome di alienazione genitoriale quanto mai discussa in sede medico-scientifica, ma per la prima volta utilizza in un testo di legge una patologia psichiatrica non come presupposto di interventi di carattere sociale o preventivo, ma come presupposto per provvedimenti punitivi.
Non ci si deve poi nascondere il rischio che tale discutibile sindrome psichiatrica sia utilizzata come strumento per tutelare i genitori e i mariti violenti dalle denunce delle mogli.
Infatti, piuttosto che contro il fenomeno delle false denunce, come fanno talune associazioni di padri separati, sarebbe necessario intervenire per tutelare quelle mogli separate o divorziate che attualmente non sono in condizioni di sicurezza e tranquillità psicologiche tali da trovare il coraggio di ribellarsi alle prepotenze e alle persecuzioni degli ex mariti.
Il dottor PALMA sottolinea preliminarmente come i disegni di legge n. 957 e 2454 intervengano su questioni di indubbia complessità e che implicano un vero e proprio cambiamento sul piano culturale. Si esprime favorevolmente al rafforzamento del principio della bigenitorialità previsto dal disegno di legge n. 957. Con riguardo al doppio domicilio sottolinea come recenti studi dimostrino che il pieno coinvolgimento paterno abbia influenze positive sullo sviluppo psichico dei minori. Con riguardo all'istituto della mediazione rileva come esso abbia grandi potenzialità anche se appare opportuno prevedere adeguati percorsi formativi e competenze professionali specifiche, introducendo peraltro misure volti ad ovviare a possibili conflitti di interessi la parte di mediatori.
L'avvocato SANTINI ritiene che il principio di pariteticità debba essere considerato non in termini temporali ma come partecipazione di entrambi i genitori alla crescita dei minori. Dopo essersi soffermato sui principali ostacoli emersi nella giurisprudenza maturata all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 sul ricorso all'affidamento condiviso, svolge considerazioni sull'istituzione del doppio domicilio concetto da tenere distinto da quello di doppia residenza. Si esprime poi favorevolmente sulla introduzione del mantenimento diretto sottolineando come esso disincentivi un uso distorsivo da parte del genitore affidatario delle somme versate per il sostentamento del minore. Con riguardo all'istituto dell'audizione del minore osserva come esso rappresenti solo la prima tappa di un più ampio iter volto a riconoscere al minore il ruolo di parte nei giudizi di separazione. Nell'esprimere un giudizio positivo sulle finalità dell'istituto della mediazione, ritiene che destino talune perplessità da un lato la previsione di un albo professionale e dall'altro le modalità applicative dell'istituto.
Conclude soffermandosi favorevolmente sulla previsione della reclamabilità dei provvedimenti adottati dal giudice istruttore.