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Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 184 del 26/10/2011


EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2322-B

 

Art.  4

4.1

ADAMO, INCOSTANTE, MORANDO

Sopprimere l'articolo.

Art.  8

8.1

MENARDI

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «per un importo superiore al cinquanta per cento» con le seguenti: «per un importo superiore al venti per cento».

Art.  9

9.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1, prima delle parole: «del Ministro per le politiche europee», inserire le seguenti: «del Ministro delle politiche agricole e forestali,».

9.2

VIMERCATI, SIRCANA, RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «nella rete internet o altre applicazioni» aggiungere le seguenti: «; ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della direttiva 2009/136/CE».

Art.  11

11.1

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «d) all'articolo 37 del codice della navigazione è apportata la seguente modifica:

        Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tal caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilità nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49"».

11.2

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Sopprimere il comma 2.

11.3

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        2. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di quarantacinque anni e disciplinato come segue:

            a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;

            b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, su richiesta dei soggetti interessati, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con l'Agenzia del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo; le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto le aree di cui al precedente punto a) ed in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono automaticamente sostituite ex lege dal diritto di superficie con la stessa durata di cui sopra;

            c) il diritto di superficie, così costituito, si mantiene: 1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato sulla base dei canoni attuali da rivalutare anno per anno secondo l'indice istat; 2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo edilizio comunale formalmente valido; 3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

            d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

        2-bis. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Fuori dai casi di cui al comma 2, nulla è innovato in materia di demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alla lettera b) del comma 2 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati nonché dell'erario. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

        2-ter. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis deve in ogni caso assicurare il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini della balneazione.

11.4

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze affida alle Agenzie del demanio competenti per territorio il compito di individuare, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tipologie di utilizzo del demanio marittimo di seguito elencate che siano conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali e relativa fascia minima di rispetto, per essere oggetto di diretta alienazione, in deroga alle preventive procedure previste dall'articolo 35 del codice della navigazione:

            a) aree del demanio marittimo le cui superfici sono delimitate dal perimetro dei fabbricati che insistono su tali aree a qualsiasi titolo occupate o destinate;

            b) aree del demanio marittimo ubicate fra le infrastrutture viarie e di comunicazione e le proprietà private.

        2-bis. Le Agenzie del demanio, per le necessarie operazioni ed al fine di rispettare i termini previsti dal precedente comma 2 nonché dal successivo comma 2-novies, si avvalgono degli strumenti informatici funzionali alla individuazione e gestione del demanio marittimo.

        2-ter. Restano esclusi i porti, le aree portuali e le aree su cui insistono strutture o attrezzature soltanto stagionali ovvero manufatti non rientranti in una delle tipologie indicate dall'articolo 01, comma 1, lettere da a) ad f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494.

        2-quater. La determinazione del valore delle singole aree nonché degli eventuali manufatti ivi insistenti rispondenti alle tipologie individuate nel comma 2 è affidata ai tribunali competenti per territorio, attraverso consulenze tecniche d'ufficio, da effettuare su ricorso della Agenzia del demanio competente per lo stesso territorio e non potrà, in ogni caso, essere inferiore ai prezzi indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per il periodo di riferimento.

        2-quinquies. Entro trenta giorni dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio, per la cui esecuzione e deposito è fissato un termine massimo di venticinque giorni, l'Agenzia del demanio competente per territorio notifica ai proprietari (nel caso di cui al comma 2 lettera a)) ed ai frontisti (nel caso di cui al comma 2, lettera b)), la relativa proposta di acquisto.

        2-sexies. Gli atti di alienazione sono stipulati, dall'Agenzia del demanio competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per esercitare il diritto di prelazione. Ai soggetti di cui al precedente comma 2-quinquies, per le aree su cui insistono i beni da alienare, è riconosciuto il diritto di prelazione, che è esercitato entro trenta giorni dalla data della notificazione della proposta d'acquisto di cui al precedente comma 2-quinquies.

        2-septies. Se l'interessato rinuncia al diritto di prelazione o scade inutilmente il termine entro il quale il diritto di prelazione deve essere esercitato, le aree, individuate ai sensi del comma 2, lettera b), possono essere cedute a terzi analogamente a quelle di cui al comma 2, lettera a), previo l'obbligo per l'occupatore di rimettere in pristino lo stato dei luoghi e ferma restando l'applicazione dei relativi indennizzi per tutte le tipologie di occupazione non regolarizzate.

        2-octies. La cessione si effettua entro centoventi giorni dalla rinuncia o dalla scadenza del termine per esercitare il diritto di prelazione, attraverso una procedura d'asta, da effettuarsi presso l'Agenzia del demanio competente per territorio e su iniziativa di quest'ultima.

        2-novies. Le alienazioni sono effettuate entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di addivenire nel termine indicato alla conclusione delle operazioni previste dal presente articolo, si stabiliscono, fin d'ora, i criteri da utilizzare per la determinazione dei valori di cui ai commi che precedono:

            a) la determinazione del valore delle aree nonché dei manufatti su di esse insistenti individuati ai sensi del precedente comma 2, è eseguita prendendo a riferimento i valori medi di mercato indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI);

            b) per la corretta determinazione dei canoni concessori per i quali occorre prendere a riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 494/1993, i valori unitari mensili indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) restano ferme le previsioni di cui alla legge finanziaria 2007 applicabile a partire dal 1º gennaio 2007;

            c) la determinazione degli indennizzi è eseguita sulla base dei valori medi indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio applicati, a decorrere dal 1º gennaio 2007, alle sole superfici di sedime realizzate in difetto di titolo abilitativi.

        2-decies. Tutte le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio e quelle connesse e conseguenti all'atto di compravendita, sono a totale carico degli acquirenti che, entro un mese dall'acquisto, provvedono altresì alle necessarie variazioni catastali.

        2-undecies. Tutte le entrate derivanti dalla presente disposizione sono versate a favore dello Stato, con le modalità operative che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

        2-duodecies. A partire dall'approvazione del presente articolo, il SID (Sistema Informativo Demanio) viene trasferito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Direzione centrale dell'Agenzia del demanio che ne curerà la gestione e gli aggiornamenti.

        2-terdecies. Contestualmente alle alienazioni, le Agenzie del demanio provvedono ad effettuare le variazioni sui registri di consistenza dei beni demaniali marittimi individuandone i nuovi confini, e ricorrendo, se del caso, alle procedure di cui all'articolo 32 del codice della navigazione.

        2-quaterdecies. Dalla attuazione della presente disposizione conseguiranno maggiori entrate, stimare in euro 4.762.626.822, derivanti dalle dismissioni, dalla regolarizzazione dei canoni concessori, dal maggiore gettito IRPEG, dalla applicazione dei tributi locali ICI e TARSU nonché dalla applicazione degli indennizzi per le occupazioni non regolarizzate.

11.5

ARMATO, GRANAIOLA, LEGNINI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) prevedere criteri per stabilire l'equo indennizzo a favore del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, e, nei casi di assegnazione ad altro concessionario il riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, pari al valore commerciale dell'azienda».

11.6

LEGNINI, ARMATO, GRANAIOLA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «indennizzo del concessionario nei casi di» inserire le seguenti: «assegnazione a terzi ovvero di».

11.7

GRANAIOLA, ARMATO, LEGNINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, restano sospese le procedure di affidamento delle concessioni esistenti».

11.8

GRANAIOLA, ARMATO, LEGNINI

Al comma 6, dopo le parole: «articolo 01, comma 1, lettere», inserire la seguente: «a)».

Art.  20

20.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

20.2

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee», inserire le seguenti: «, del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali».

 

ORDINI DEL GIORNO

G/2322-B/1/14

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            il disegno di Legge Comunitaria 2010 è stato presentato dal Governo alle Camere in estremo ritardo rispetto alle necessità di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea;

            il disegno di legge, a seguito di un passaggio difficoltoso alla Camera dei deputati, dovuto anche all'utilizzo «omnibus» che il Governo regolarmente fa di questo strumento, giunge in terza lettura al Senato profondamente mutato rispetto al suo impianto originale. L'esigenza di procedere urgentemente all'approvazione di un testo fortemente fuori tempo impedisce di fatto una sua disamina approfondita e rende difficoltoso, anche laddove se ne avvertirebbe il bisogno, procedere ad emendare il testo;

            tutto ciò non fa che aggravare i già profondi ritardi con cui l'Italia tenta tenere il passo con la legislazione europea, ampliando il rischio di apertura di nuove procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a rispettare tempistica e coerenza di contenuti per evitare che la Legge Comunitaria 2011 subisca gli stessi ritardi con gravissimo nocumento per l'Italia e per la sua credibilità.

G/2322-B/2/14

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            il disegno di Legge Comunitaria 2010, già giunto in prima lettura al Senato con estremo ritardo rispetto alle necessità di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea, vi torna in terza lettura profondamente mutato, quasi snaturato, rispetto al suo impianto originale, con la conseguenza di rendere estremamente difficile una sua disamina approfondita ed inappropriato, nelle particolari circostanze, il ricorso allo strumento emendativo, che pure sarebbe stato in molti punti necessario;

            i gravi ritardi nell'attuazione di direttive europee, che dimostrano l'incapacità dell'Italia di tenere il passo con la legislazione europea, hanno provocato nel corso degli anni l'apertura di numerose procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese;

            le Commissioni del Senato, in sede di esame dell'A.S. 2322-B, hanno in molti casi sottolineato l'assenza, nel testo del disegno di legge comunitaria, di numerose direttive – alcune delle quali di particolare attualità e rilevanza – la cui mancata inclusione determinerà con alta probabilità l'apertura di nuove procedure d'infrazione e la non risoluzione di altre già parte per mancato recepimento e mancata attuazione;

            a riguardo, la Commissione Finanze, nel parere reso alla 14a Commissione, ha esplicitato la necessità di un ripensamento complessivo dei meccanismi preposti al recepimento delle direttive comunitarie, al fine di ridurre in termini fisiologici i casi di infrazione nei confronti dello Stato italiano per ritardato o mancato adeguamento della disciplina nazionale. Ciò vale in particolare per le tematiche finanziarie, poiché – come recita il parere – «in tale settore la capacità legislativa di intervento rischia, in qualche modo, di essere frustrata dal forte tasso di innovazione, anche tecnologica, che caratterizza l'evoluzione dei mercati finanziari»;

        impegna il Governo:

            a presentare il disegno di legge comunitaria 2012 in tempi congrui, così da evitare il perpetuarsi di ritardi nel recepimento della normativa europea da parte dell'Italia;

            a garantire l'inclusione, nel suddetto disegno di legge, di tutte le direttive per le quali sono aperte procedure d'infrazione, o si rischia la prossima apertura, e delle necessarie modifiche alla normativa italiana, senza scelte od esclusioni che siano dettate più dalle contingenze politiche che dalle reali necessità del Paese;

            a presentare, in particolare per le tematiche di più rilevante peso politico, autonomi disegni di legge per l'attuazione di singole direttive europee, al fine di rendere possibile alle Camere un esame approfondito ed esaustivo dei principali temi di interesse europeo ed italiano, mettendo in condizione il Parlamento di esercitare appieno le proprie prerogative costituzionali ed influire sul contenuto, i tempi e le forme da dare alle disposizioni di recepimento della normativa europea.

G/2322-B/3/14

BOLDI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            esaminato il testo del disegno di legge S. 2322-B recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

            il disegno di legge comunitaria 2010 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario;

            ravvisata l'opportunità che nella legge comunitaria ci siano espliciti riferimenti ai principi della riforma federale e l'esigenza di affermare il principio di territorialità anche in ambito comunitario;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere misure tese ad una piena armonizzazione dei livelli di governo statale e regionale nel processo di formazione e recepimento del diritto comunitario.

G/2322-B/4/14

BOLDI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            esaminato il testo del disegno di legge S. 2322-B recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

            risulta che diverse regioni italiane risultano inadempienti rispetto alle iniziative comunitarie di sviluppo regionale;

            vista l'importanza di potenziare la partecipazione delle regioni alla formazione degli atti comunitari soprattutto sulle materie che incidono sulla programmazione regionale;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di introdurre misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitaria e dell'Unione europea, con particolare riferimento alle materie che incidono sulla programmazione regionale.

G/2322-B/5/14

DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, MARINARO, DELLA SETA, VITA

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            il 2 agosto 2011, il Senato ha approvato la legge n. 129 del 2011 di conversione del decreto-legge n. 89 del 2011, il cosiddetto «decreto rimpatri», di cui il primo capo è volto a recepire la direttiva 2004/38/CE, contenente disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari; il secondo capo dà attuazione alla direttiva 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»;

            la «direttiva rimpatri» (2008/115/CE) persegue l'obiettivo di un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio – dei migranti extraeuropei irregolari – basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità;

            la direttiva, altresì, disciplina modalità e tempi di rimpatrio, ma lo fa incoraggiando la partenza volontaria dello straniero e adottando l'allontanamento coatto e la possibilità di trattenimento nei centri di permanenza come extrema ratio;

            le eventuali privazione della libertà dei cittadini dei Paesi Terzi sono possibili esclusivamente per ipotesi residuali, quali ad esempio pericolo di fuga, motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, come d'altronde previsto dalla Convenzione del 1951 concernete lo Status dei rifugiati;

            il Considerando n. 13 della direttiva ricorda agli Stati che «l'uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità»; in base all'articolo 4 della direttiva, il legislatore è libero di mantenere la propria normativa laddove questa sia più favorevole ai diritti dei migranti, e può migliorare quegli standard – minimi – stabiliti dalla direttiva durante la trasposizione delle disposizioni nel proprio ordinamento;

            il decreto rimpatri ha modificato invece la normativa interna in peius, estendendo a 18 mesi la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione – la cui lesività della dignità umana viene descritta a gran forza quotidianamente;

            tale restrizione non è stata accompagnata da alcun rafforzamento delle garanzie e dei diritti dei soggetti trattenuti, né è stato previsto un miglioramento delle condizioni di vita nei CIE;

        impegna il Governo:

            ad adottare misure per ridurre al minor tempo possibile la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso un rafforzamento della collaborazione con i Paesi terzi, limitando i disagi umani e burocratici non solo per coloro che vengono «immessi» nei CIE, ma anche per i funzionari, gli amministrativi e le forze dell'ordine;

            a migliorare le condizioni di vita nei CIE, essendo questi stati pensati per una permanenza massima di 60 giorni, e dunque non attrezzati per una permanenza di un anno e mezzo;

            a proporre ai Paesi del Nord Africa ed in genere ai maggiori Paesi di recente immigrazione in Italia la convergenza dei mezzi informatici integrati ovvero a fornire ai Paesi terzi – laddove necessario sistemi di identificazione, riconoscimento e di emissioni di documenti identificativi compatibili con quelli in uso nel nostro Paese e nella nostra pubblica amministrazione, al fine di favorire gli obiettivi sopra indicati;

            a promuovere una riunione formale, multilaterale o bilaterale, tra il nostro Ministero degli Affari esteri e le Ambasciate ed i Consolati presenti sul nostro territorio nazionale, al fine di stabilire e attuare pratiche concertate per garantire celerità, facilità di identificazione ed aiuto agli ospiti dei CIE, troppo spesso lasciati a se stessi durante tutto il periodo di residenza nei Cie;

            a proporre un cronoprogramma di lavori che, a partire dalla comune ed acclarata inefficacia del sistema attuale, permetta di mantenere, sviluppare e perseguire i fini di cui ai punti sopra indicati, nonché di innovare l'approccio da seguire fino alla futura trasformazione dei CIE stessi in luoghi accoglienti e rispettosi della dignità degli ospiti, e dove il lavoro assegnato e svolto agli operatori sia effettuato rispettando i criteri di efficacia ed efficienza.

G/2322-B/6/14

BOLDI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        in relazione all'articolo 4 del disegno di legge comunitaria 2010 (A.S. 2322-B), introdotto dalla Camera dei deputati,

        premesso che:

            il quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che, «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute», ponendo tuttavia una deroga nel senso che «la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

            l'articolo 4 del disegno di legge 2322-B, prevede di estendere tale deroga anche alle «missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea»;

            il citato comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede inoltre che «con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero», e che in attuazione a tale norma è stato emanato il decreto ministeriale 23 marzo 2011, recante misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero;

        ricordato che:

            ai sensi dell'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, che ha dato l'interpretazione autentica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sulle indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, «i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario», e che pertanto la diaria – pur essendo riducibile nel caso in cui l'alloggio e il vitto siano offerti a titolo gratuito o rimborsati a piè di lista mantiene la sua caratteristica di indennità aggiuntiva, mentre le spese di viaggio sono sempre escluse dalla diaria e rimborsate separatamente secondo un'altra normativa;

        considerato che:

            con l'abolizione della diaria, il citato decreto ministeriale provvede a disciplinare il nuovo sistema di rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale in missione all'estero, ferma restando la vigente normativa per il rimborso delle spese di viaggio, prevedendo il rimborso a piè di lista per le spese di alloggio, vitto, trasporto da e per l'aeroporto, e trasporto urbano, secondo determinati limiti massimi giornalieri;

            il decreto prevede anche la possibilità di un «trattamento alternativo di missione», in base al quale l'interessato, in alternativa al rimborso a piè di lista, riceve una somma giornaliera forfettaria, comprensiva di tutte le spese, salvo quelle di viaggio, secondo i valori indicati in una tabella allegata allo stesso decreto;

            a tale riguardo, il citato decreto sostiene – nelle premesse – l'opportunità di prevedere, in analogia ad altre categorie di personale, anche un sistema alternativo rispetto al rimborso documentato, in quanto più economico per le amministrazioni,

        impegna il Governo:

            ad adoperarsi affinché la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientranti nella deroga prevista dall'articolo 4 del disegno di legge comunitaria 2010 (Atto Senato n.  2322-B) sia mantenuta negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010), fermo restando che la diaria rappresenta solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale.

G/2322-B/7/14

ADAMO, INCOSTANTE, MORANDO

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha provveduto in via generale a ridurre del 50 per cento (rispetto al 2009) le spese per le missioni compiute dal personale delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle all'estero;

            in particolare, il quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del suddetto decreto legge ha abolito le diarie per le missioni all'estero, pur facendo salve le missioni internazionali di pace e quelle effettuate dalle forze di polizia, dalle forze armate e dal corpo dei vigili del fuoco;

            l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ripristina la corresponsione delle diarie per le missioni all'estero e per le missioni ritenute indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea;

            la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 presenta una formulazione di per sé ampia e generica, facendo riferimento alla «partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea» e a «missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati dall'Unione europea»;

            tali generiche disposizioni, se lette contestualmente al rinvio che l'articolo 4 opera all'articolo 6 del decreto-legge 78 del 2010, paiono far riferimento alle missioni internazionali attuate in pressoché tutti i Paesi del mondo;

            il comma 2 del medesimo articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, specificando che le risorse per le diarie sono reperite dai finanziamenti disponibili a legislazione vigente;

            a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 12, del già citato decreto-legge n. 78 del 2010 e a fronte della soppressione delle diarie, il Ministero degli affari esteri ha adottato il decreto ministeriale 23 marzo 2011 recante «Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero» che ha rimodulato il meccanismo dei rimborsi-spesa, comportando così dei risparmi di spesa;

        considerato che:

            la 1a Commissione permanente del Senato, nella seduta del 27 settembre 2011, pur avendo espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame, ha formulato un'osservazione proprio all'articolo 4, sottolineando l'irragionevolezza della disposizione in questione;

            la 5a Commissione permanente del Senato, nella seduta del 28 settembre 2011, ha espresso parere non ostativo, ponendo tuttavia il seguente presupposto: «per quanto riguarda l'articolo 4, la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientri negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010), fermo restando che la diaria rappresenta solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale»;

        valutato infine che:

            seppure il Governo ritiene indispensabile la reintroduzione del meccanismo della diaria, si sarebbe dovuto attenere ad una procedura più lineare e trasparente, individuando altresì meccanismi di copertura conformi alla legge di contabilità;

        impegna il Governo:

            a fornire con tempestività al Senato tutte le informazioni e i chiarimenti necessari a comprendere con quali e quante risorse il Governo intenda far fronte al ripristino della diaria, anche alla luce del parere espresso dalla 5a Commissione del Senato in data 28 settembre 2011;

            a predisporre, nel più breve tempo possibile e fatte salve le esclusioni per il personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo dei vigili del Fuoco, tutte le misure normative necessarie alla razionalizzazione delle spese connesse alle missioni internazionali, in un'ottica di maggior rigore, austerità e trasparenza della spesa pubblica.

G/2322-B/8/14

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            l'articolo 11 del disegno di legge comunitaria 2010, oltre alcune modifiche testuali al decreto-legge n. 400 del 1993, rese necessarie a seguito dell'apertura della procedura d'infrazione n. 2008/4908, originata dalla violazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime al fine di adeguarla alla normativa comunitaria;

            la «direttiva servizi» è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 59 del 2010, emanato in attuazione della delega stabilita all'articolo 41 della legge comunitaria 2008;

            in sede di discussione del relativo disegno di legge (A.S. 1078), era stato sollevato da parte dell'opposizione il punto dolente di un recepimento puramente formale di direttive europee che hanno così ampie implicazioni economiche ed amministrative. In quella sede sarebbe stato infatti necessario procedere alla individuazione di una chiara cornice e dei limiti entro cui la direttiva stessa potesse essere attuata nel nostro ordinamento, stabilendo altresì una chiara definizione dei «servizi pubblici essenziali»;

            la «direttiva servizi» ha infatti avuto, e continua ad avere, un impatto molto forte nella realtà italiana, ponendo problemi concreti di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale, dal momento che essa modifica in profondità il mercato dei servizi nel nostro Paese; il caso della procedura d'infrazione n. 2008/4908, assieme a numerose altre, è emblematico dell'incapacità del Governo di procedere all'effettivo recepimento della normativa comunitaria;

        impegna il Governo:

            ad astenersi nel prossimo disegno di legge comunitaria, come del resto nei prossimi decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare in forza del presente disegno di legge, da recepimenti puramente formali, che senza una preventiva ricognizione delle norme dell'ordinamento italiano da abrogare o modificare e senza puntuali principi e criteri direttivi che consentano un'attuazione coerente delle disposizioni comunitarie e che ne delimitino specificamente l'ambito di applicazione, rischia di causare l'inevitabile l'apertura di nuove procedure di infrazione comunitaria contro l'Italia;

            a presentare, in particolare per le tematiche di più rilevante peso politico, autonomi disegni di legge per l'attuazione di singole direttive europee, al fine di rendere possibile alle Camere un esame approfondito ed esaustivo dei principali temi di interesse europeo ed italiano, mettendo in condizione il Parlamento di esercitare appieno le proprie prerogative costituzionali ed influire sul contenuto, i tempi e le forme da dare alle disposizioni di recepimento della normativa europea.

G/2322-B/9/14

BOLDI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        esaminato l'Atto Senato n. 2322-B recante: «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010»,

        considerato che:

            l'articolo 20 prevede una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ed individua, tra i soggetti istituzionali che propongono al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi necessari al recepimento della normativa comunitaria, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

            la direttiva 2009/128/CE, istituendo un quadro d'azione comunitaria per l'uso sostenibile dei pesticidi, innova profondamente la disciplina relativa all'uso dei fitofarmaci, e prevede l'adozione di una serie di misure tra cui i metodi di difesa fitosanitaria integrata, da realizzarsi con mezzi biologici ed agronomici in aggiunta a quelli chimici ed è quindi destinata ad avere effetti significativi sull'agricoltura del nostro Paese;

            la materia in questione riguarda principalmente il settore agricolo, e quindi coinvolge direttamente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, impegnato nell'elaborazione e nel coordinamento delle linee della politica agricola nazionale,

        impegna il Governo a:

            riconsiderare, nell'esercizio della delega relativa al recepimento della direttiva comunitaria 2009/128/CE, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra i soggetti istituzionali proponenti l'adozione dei provvedimenti di recepimento.

G/2322-B/10/14

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            l'articolo 21 del disegno di legge comunitaria 2010 reca, tra l'altro, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare;

            il termine di recepimento della direttiva 2009/52/CE è scaduto nel luglio del 2011;

            l'articolo 21 non prevede tuttavia, per una materia tanto delicata e di tanto rilevante attualità, essendo strettamente legata al fenomeno dello sfruttamento del lavoro nero e al caporalato, principi e criteri direttivi specifici di delega al Governo;

            il ritardo con cui si giunge alla discussione e all'approvazione della Legge comunitaria 2010 rende estremamente difficoltoso, anche laddove se ne ravvisi il bisogno e l'opportunità, di fare ricorso allo strumento emendativo, per evitare – con l'ulteriore ritardo che deriverebbe da una quarta lettura alla Camera – l'apertura di nuove procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia;

        impegna il Governo:

            a tenere conto, nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2009/52/CE, dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

            b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

            c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

            d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

            e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

            j) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.

G/2322-B/11/13

FLERES

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            il tema dell'efficienza energetica di ascensori e scale mobili sta diventando preponderante per il settore, laddove l'esigenza di comunicare i consumi di energia di tali apparecchi ed i conseguenti risparmi potenziali è sempre più sentita non solo da parte delle aziende che li producono ed installano, ma anche da parte degli utilizzatori, che sono i primi a chiedere informazioni in merito;

            per ascensori e scale mobili, che contribuiscono fino al 5% del fabbisogno energetico totale degli edifici in cui sono installati, in base al progetto «E4 – Energy Efficient Elevators 38; Escalators» della Commissione Europea, è possibile ridurre il consumo di energia in media di oltre il 50%. Tali riduzioni possono contribuire sostanzialmente ad una migliore efficienza energetica degli edifici, riducendo i relativi costi energetici per il proprietario dell'edificio;

            sarebbe quindi importante da una parte che anche gli ascensori entrassero a far parte della normativa in materia di rendimento energetico degli edifici; dall'altra che venissero individuate metodologie uniformi per dichiarare i consumi energetici di ascensori e scale mobili, in modo da fornire informazioni univoche e comparabili, a garanzia degli utilizzatori finali,

        impegna il Governo:

            a valutare, nell'ambito del recepimento della direttiva 2010/31/CE, l'introduzione di disposizioni supplementari volte ad estendere anche ad ascensori e scale mobili il campo di applicazione della direttiva, eventualmente prevedendo che – in aggiunta ai sistemi tecnici per l'edilizia menzionati nella direttiva – il certificato di prestazione energetica e le relative raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico riguardino anche ascensori e scale mobili;

            a considerare l'opportunità, nell'ambito del recepimento della direttiva 2010/30/CE, di introdurre disposizioni supplementari che consentano di dichiarare su base volontaria i consumi energetici di ascensori e scale mobili, purché sulla base di una metodologia riconosciuta a livello nazionale o internazionale ed a condizione che l'indicazione della classe energetica riporti anche il riferimento normativo adottato per la misurazione dei consumi energetici e la conseguente determinazione della classe di riferimento.

G/2322-B/12/14

FLERES

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            in Italia il tema della sicurezza degli ascensori riveste un'importanza fondamentale in considerazione del numero di impianti installati (oltre 900.000), dell'anzianità del parco e dell'effettivo utilizzo degli impianti (circa 100 milioni di corse giornaliere);

            essendo obbligatoria sin dal 1942 un'adeguata manutenzione, è stato possibile mantenere per decenni gli ascensori a livelli di sicurezza, affidabilità e durata notevolmente superiore ad altri mezzi di trasporto. Così oggi il comparto degli ascensori, con una vita media superiore ai trent'anni, è annoverato tra quelli a più elevata longevità con tutte le criticità che derivano dal mancato rinnovo del parco impianti. in termini di dotazione infrastrutturale. Quasi il 40% degli ascensori in funzione nel nostro Paese ha più di 30 anni e circa il 60% non è dotato delle moderne tecnologie che garantiscono un maggiore livello di sicurezza per addetti e soprattutto per gli utenti;

            le moderne tecnologie, già adottate sugli impianti di nuova installazione, consentirebbero un miglioramento di comfort, prestazioni, accessibilità, impatto ambientale e soprattutto consentirebbero di superare i limiti degli ascensori più vecchi e garantire il medesimo livello di sicurezza a tutti gli utenti, riducendo il numero di infortuni,

        considerato che:

            ad oggi la principale legge di riferimento per quanto riguarda la progettazione e l'esercizio degli impianti è la direttiva europea 95/16/CE «Ascensori», attuata in Italia con «Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162». Tale direttiva però, stabilisce i livelli di sicurezza solo per gli impianti commercializzati a partire da luglio 1999, escludendo così i circa 700.000 ascensori pre-esistenti;

            che il citato DPR 162/99 si è attenuto strettamente a normare gli impianti nuovi senza prevedere l'adeguamento del parco esistente;

            che tale lacuna potrebbe essere superata. recependo nell'ordinamento nazionale quanto disposto dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 216 del 8 giugno 1995, come avvenuto in dieci Stati membri, fra cui Francia, Germania e Spagna. Detta Raccomandazione suggerisce agli Stati membri di adeguare la sicurezza degli ascensori esistenti in vigore della direttiva ascensori 95/16/CE ai livelli di sicurezza previsti per quelli di nuova installazione. Nei Paesi in cui è stata recepita i risultati confermano una sensibile riduzione del numero di infortuni;

            in attuazione della raccomandazione europea 95/216/CE, nel luglio del 2009, il Ministero dello sviluppo economico ha adottato un decreto ministeriale volto al miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti, in modo da adeguare anche gli impianti già in esercizio al 30 giugno 1999 ai nuovi livelli di sicurezza introdotti dalla direttiva 95/16/CE. Il provvedimento richiama la norma europea EN 81-80 (adottata in Italia UNI con la sigla UNI EN 81-80:2009) che è uno degli strumenti necessari per l'adeguamento degli impianti esistenti agli standard di sicurezza previsti dalla direttiva «Ascensori». Tuttavia detto decreto ministeriale è stato annullato dal TAR del Lazio, con sentenza 1º aprile 2010, per vizio di forma;

            l'adeguamento della sicurezza degli impianti esistenti ai livelli di quelli di nuova installazione, oltre a garantire la sicurezza degli utenti in linea con gli standard di sicurezza europei, richiede interventi che determinano un potenziale miglioramento anche in termini di efficienza energetica e abbattimento delle barriere architettoniche,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di intervenire con un provvedimento di natura regolamentare al fine di estendere l'applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 95/16/CE (e quindi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999) a tutti gli impianti esistenti.