Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub

Versione standard



Legislatura 16ª - 14ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 184 del 26/10/2011


 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)

 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2011

184ª Seduta

 

Presidenza della Presidente

BOLDI  

 

            Interviene il ministro per le politiche comunitarie Anna Maria Bernini.   

 

           

            La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2969) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014  

 

-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza)

 

(2968) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto contrario)

 

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

 

La  presidente BOLDI  dichiara aperta la discussione generale.

 

La senatrice MARINARO (PD), nell'esprimere, in via generale, la propria insoddisfazione per i documenti di bilancio in titolo, rivolge al Rappresentante del Governo alcuni quesiti inerenti, in particolare, la dotazione dei fondi assegnati in capo al Dipartimento per le politiche europee, il Fondo di sviluppo e coesione - le cui risorse dovrebbero essere integrate nell'ambito del negoziato di riprogrammazione, per il periodo 2014-2020, dei fondi strutturali, come preconizzato dallo stesso ministro Tremonti  - il Fondo di rotazione, fondamentale meccanismo di finanziamento degli stessi fondi, i cui stanziamenti, tuttavia, sono stati, non poche volte, spostati per realizzare altri obiettivi di investimento.

Chiede, inoltre, chiarimenti in merito all'implementazione della direttiva europea concernente il monitoraggio del traffico navale.

Esprime, per ultimo, la completa contrarietà della propria parte politica alla legge di stabilità in esame, la quale non risponde minimamente alle attuali esigenze del Paese: in effetti, l'Italia diventa più povera e perde competitività nello scenario internazionale senza che il Governo sia capace di approntare, in via urgente, serie riforme strutturali.

A suo avviso, il problema di fondo risiede nella mancanza di credibilità dell'attuale leadership nazionale, che recentemente è stata anche vilipesa, a livello europeo, in maniera del tutto inopportuna.

 

Il senatore PEDICA (IdV), nel condividere in pieno le affermazioni della collega che lo ha preceduto, esprime il totale disappunto per i  contenuti dei provvedimenti all'esame della Commissione, che risultano del tutto inadeguati a fornire una risposta alle esigenze primarie dei cittadini, i quali si trovano ad affrontare una situazione economica la cui gravità è senza precedenti.

Chiede, infine, chiarimenti relativamente all'attuazione della normativa comunitaria riguardante i ritardati pagamenti per le pubbliche amministrazioni.

 

Il ministro Anna Maria BERNINI, in replica agli intervenuti, svolge, tra l'altro, alcune considerazioni volte a precisare come la legge di stabilità per il 2012 si innesti in una cornice coerente che il Governo italiano ha predisposto d'intesa con le Istituzioni europee al fine di pervenire, in un percorso a tappe, al rientro del deficit pubblico e alla progressiva riduzione dell'indebitamento.

Ricorda, inoltre, che il Ministro dell'economia ha recentemente presentato una proposta negoziale volta, contestualmente, a rivedere le modalità di cofinanziamento dei fondi e a predisporre un Piano per il Sud incentrato proprio sul più efficiente utilizzo degli stanziamenti europei.

 

La PRESIDENTE, quindi, dà la parola al senatore BORNACIN (PdL), relatore, il quale legge la bozza di rapporto da lui preparata.

 

Successivamente la senatrice SOLIANI (PD) illustra il rapporto firmato dai componenti del Gruppo PD e sottoscritto anche dal senatore Pedica e dalla senatrice Germontani.

In sede di dichiarazione di voto, la senatrice Soliani sottolinea, in particolare, come la straordinaria e grave situazione economica che sta vivendo l'Italia in questo momento viene, purtroppo, gestita mediante strumenti legislativi ordinari, come il provvedimento in discussione.

A suo parere, si tratta di una modalità del tutto insufficiente di soluzione dei problemi che incombono sul Paese e che, inevitabilmente, ridimensiona, in maniera sostanziale, il ruolo nazionale nel contesto dell'Unione europea.

Pertanto, dichiara la netta contrarietà della propria parte politica alla proposta di rapporto testè illustrata dal relatore.

 

In sede di dichiarazione di voto, il senatore SANTINI (PdL) invita, in primo luogo, i commissari a limitare le proprie argomentazioni all'oggetto proprio del provvedimento in esame, che si concreta nella ricognizione contabile, a suo avviso ben calibrata, dei futuri assetti del bilancio di Paese.

Dopo aver svolto alcune valutazioni sulla futura e cruciale impostazione delle risorse proprie dell'Unione, l'oratore dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo relativamente allo schema di rapporto presentato dal relatore.

 

            La PRESIDENTE  , quindi, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di rapporto preparato dal relatore, senatore Bornacin.

 

            La Commissione non approva.

 

            Conseguentemente, la PRESIDENTE, verificata di nuovo la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, mette ai voti lo schema di rapporto presentato e sottoscritto dai Gruppi PD, IdV e  Apl-FLI.

 

            La Commissione approva.

 

            La PRESIDENTE avverte che sia il rapporto approvato dalla Commissione che lo schema di rapporto proposto dal relatore saranno allegati all'odierno resoconto.

 

Resoconto stenografico

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

 

La presidente   BOLDI    comunica che, alla scadenza del termine prefissato, sono stati presentati 14 emendamenti e 12 ordini del giorno riferiti al disegno di legge comunitaria 2010, i quali sono stati trasmessi alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio affinché possano esprimere il relativo parere.

            In attesa dell’acquisizione dei suddetti pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame.

           

            La Commissione conviene.

 

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,50.


 

SCHEMA DI RAPPORTO  PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  PER L'ANNO FINANZIARIO 2012 E PER IL TRIENNIO 2012-2014, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, (DISEGNO DI LEGGE N. 2969 - TABELLA 2) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2968

 

 

            La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, limitatamente a quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2012,

considerato che i predetti documenti di bilancio si collocano nell’ambito del primo esercizio del "Semestre europeo" per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, che si è concluso con la raccomandazione della Commissione europea del 7 giugno 2011, approvata dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, in cui è stato sostanzialmente avallato il quadro economico-finanziario prospettato nel Programma di stabilità presentato dall’Italia nell’aprile 2011;

ricordato che in attuazione di tale Programma è stato emanato il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e – successivamente ai drammatici andamenti dei mercati finanziari e dei titoli di Stato italiani – il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

rilevato che i documenti di bilancio in titolo non intervengono ad alterare i saldi di finanza pubblica determinati dai predetti decreti, ma consolidano il quadro programmatico confermando l’obiettivo del pareggio di bilancio entro il 2013, in linea con le raccomandazioni e i suggerimenti espressi a vario titolo, negli ultimi mesi, da soggetti istituzionali dell’Unione europea;

rilevato, in particolare, che il saldo netto da finanziare per il 2012 risulta pari a 11,5 miliardi di euro, con un miglioramento di 21,7 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, e che, nel 2013, tale saldo assumerà per la prima volta un valore positivo, pari a 13,7 miliardi, per aumentare ancora nel 2014 a 40,8 miliardi di euro;

considerato che le parti di competenze della Commissione, relative al disegno di legge di bilancio, riguardano soprattutto la tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e in particolare il programma n. 1.3, in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche comunitarie, nonché il programma n. 4.10 sulla "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", rientrante nella missione n. 4, relativa a "L’Italia in Europa e nel mondo";

considerato, in particolare, il programma 4.10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", in cui gli stanziamenti per le spese di funzionamento delle strutture amministrative del Ministero dell’economia e delle finanze che si occupano del Programma in questione (il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) sono fissati a 5,6 milioni di euro per ciascuno dei prossimi tre anni, con una riduzione di più di mezzo milione di euro annuo rispetto all’assestato 2011;

            valutati – nell’ambito dello stesso programma 4.10 – i contributi spettanti all’Italia per il bilancio dell’Unione europea a titolo di "risorse proprie", che, come per il precedente bilancio pluriennale, sono previsti in graduale aumento nel triennio, pari a 18,2, 18,9 e 19,5 miliardi di euro, rispettivamente, per il 2012, 2013 e 2014;

valutati, inoltre, gli stanziamenti destinati al fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, che per il 2012 e 2013 sono previsti in lieve aumento rispetto al 2011, ovvero pari a 5,5 miliardi di euro annui, mentre per il 2014 la tabella E della legge di stabilità ne prevede il rifinanziamento per un analogo importo di 5,5 miliardi di euro;

considerato il programma n. 1.3 "Presidenza del Consiglio dei ministri", a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche comunitarie, in base al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio che sarà emanato entro la fine dell’anno, la cui dotazione, che per l’anno finanziario 2011 è stata di 465,6 milioni di euro, è prevista per il prossimo triennio con un aumento di 20 milioni di euro l’anno, per attestarsi a circa 486 milioni per ciascuno dei prossimi tre anni;

rilevato che il disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014 non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, limitandosi a dare attuazione ad alcune disposizioni della manovra già approvata con i citati decreti-legge nn. 98 e 138 di luglio e agosto 2011, nonché a riallocare alcune risorse, al fine di concorre al conseguimento del pareggio di bilancio entro il 2013;

valutati i profili di specifico interesse della Commissione, contenuti nel disegno di legge stabilità 2012, tra cui l’assegnazione per l’anno 2015 di una dotazione di 2,8 miliardi di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex FAS), prevista dal comma 3 dell’articolo 5, per le spese legate alle politiche europee riferite al nuovo periodo di programmazione del quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea 2014-2020, e il rifinanziamento di 5,5 miliardi di euro stabilito per il 2014 dalla tabella E allegata al medesimo disegno di legge per il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987,

            formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole.

 


 

 

RAPPORTO  APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  PER L'ANNO FINANZIARIO 2012 E PER IL TRIENNIO 2012-2014, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, (DISEGNO DI LEGGE N. 2969 - TABELLA 2) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2968

 

La 14a Commissione permanente, esaminati, per le parti di propria competenza, il disegno di legge A.S. 2969 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014» e le parti corrispondenti del disegno di legge A.S. 2968, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)»;

premesso che,

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto preoccupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

gli indicatori macro e microeconomici evidenziano, per il nostro Paese, un andamento negativo in rapporto al resto dei Paesi maggiormente sviluppati. Dal punto di vista della crescita economica, i nostri principali competitors internazionali durante la crisi hanno registrato una minore  riduzione percentuale del PIL e nell'attuale fase registrano tassi di crescita molto superiori al nostro. Sulla base dei dati del FMI, la crescita mondiale è prevista al 4 per cento nel 2011 e nel 2012, per crescere al 4,5 per cento nel 2013 e al 4,7 per cento nel 2014. Gli Stati Uniti crescono del 1,5 per cento nel 2011, mentre le stime prevedono una crescita del 1,8 per cento nel 2012, del 2,5 per cento nel 2013 e del 3,1 per cento nel 2014.  Per l'area euro la crescita del 2011 è pari in media al 1,6 per cento, mentre per il 2012 si prevede una crescita del 1,1 per cento, per crescere ad una media del 1,6 per cento nel biennio successivo. Secondo le previsioni del Governo, l'Italia è ferma, purtroppo allo 0,7 per cento nel 2011 e allo 0,6 per cento nel 2012, per crescere poi dello 0,9 per cento nel 2013 e del 1,2 per cento nel 2014, e tali dati, tra l'altro, come affermato da più parti appaiono estremamente ottimistici;

in coincidenza con la bassa crescita, l'economia nazionale sconta, poi, una generale perdita di competitività. Da grande Paese industrializzato stiamo inesorabilmente scivolando nelle graduatorie internazionali di competitività;

nella classifica dei Paesi a più alta competitività, redatta dal World Economic Forum nel "Global competitivness Report 2010-2011" , l'Italia si attesta solo al 48° posto, superati da numerosi paesi in via di sviluppo e lontanissimi dai maggiori concorrenti europei (la Germania è 5a, la Gran Bretagna 12a e la Francia 15a) e a distanza anche dall'Irlanda (29a) e dalla Spagna (42a), che pure  registrano una forte caduta del loro prodotto interno lordo;

nella classifica "Global 500" redatta annualmente da Fortune, tenendo conto del valore complessivo della produzione di ciascuna impresa, nessuna impresa industriale italiana è presente tra le prime 15 imprese leader mondiali. Solo quattro imprese italiane (Generali 19a , Eni 24a , Enel 60a  e Fiat 85a ) figurano tra le prime 100 del mondo e soltanto altre tre (Unicredit Group 102a , Intesa San Paolo 151a  e Telecom 181a) tra le prime 200. Di queste una soltanto produce beni di natura industriale. Solo per fare un sintetico raffronto gli Usa hanno 31 imprese tra le prime 100 ; la Germania ha 11 imprese fra le prime 100 e 17 tra le prime 200; la Francia 11 imprese tra le prime 100; la Gran Bretagna 10 fra le prime 100, così come il Giappone. In tale classifica siamo stati recentemente raggiunti da Cina e Corea del Sud ed altri Paesi si apprestano a superarci;

come evidenziato dal recente rapporto annuale dell'Istat, le imprese italiane registrano un forte arretramento nei principali settori competitivi (agricoltura, manifatturiero, servizi)  in rapporto alle corrispondenti imprese del resto dei paesi UE; dato questo che si è fortemente ampliato nel periodo 2008-2009 in rapporto all'andamento medio registrato negli anni 2001-2007. Tale situazione evidenzia le difficoltà delle imprese italiane a reagire agli egli effetti della crisi;

particolarmente preoccupante è il dato sulla produttività totale dei fattori. Fatta 100 la produttività del settore manifatturiero nel 1995, l'Italia si attesta oggi al 94,8, perdendo  più di 5 punti. La Germania ne guadagna 30, salendo al 130,3, mentre la Francia sale al 126,3. Nei 10 anni compresi tra il 1994 ed il 2005 il prodotto per ora lavorata ha avuto un incremento dello 0,5 per cento, rispetto alla crescita del 2,1 per cento che aveva caratterizzato il decennio precedente. In generale, nel periodo 1995-2008 il contributo dato alla crescita dall'incremento di produttività è stato appena dell'11 per cento, rispetto ad una media del 46,3 dei Paesi dell'area dell'euro. Rispetto ai nostri principali partner europei, tra il 1998 e il 2008, il costo del lavoro per unità di prodotto nel settore privato è aumentato del 24 per cento in Italia, del 15 in Francia, mentre in Germania  è diminuito. Tali divari riflettono soprattutto i diversi andamenti della produttività del lavoro: nel decennio 1998-2008, secondo i dati della Banca d’Italia, la produttività del fattore lavoro è aumentata del 22 per cento in Germania, del 18 per cento  in Francia e solo del 3 per cento in Italia. Nello stesso periodo il costo nominale di un’ora lavorata è cresciuto in Italia del 29 per cento, del 20 per cento in Germania e meno che in Francia (37 per cento);

altro indicatore particolarmente indicativo della competitività complessiva di un sistema è rappresentato dall'andamento dello stock di investimenti diretti esteri (IDE) da e verso l'estero. Il nostro Paese registra un generale arretramento dei flussi di investimento diretto di imprese estere nel nostro territorio nel corso dell’ultimo decennio per le note ragioni di chiusura dei mercati, del peso fiscale e dell'arretratezza infrastrutturale. Tale dato evidenzia che nel nostro Paese non è stato costruito un ambiente favorevole alle imprese e fa comprendere le motivazioni delle crescenti  difficoltà denunciate dalle grandi imprese internazionali nel mantenere in funzione gli stabilimenti produttivi esistenti. Al contempo, i dati sullo stock i IDE in uscita evidenziano la ridotta capacità delle imprese italiane nell'investimento attività all'estero per gli altrettanto noti deficit dimensionali e patrimoniali;

la dimensione media delle imprese italiane rimane ridotta nel confronto internazionale. In passato, quando l’innovazione era prevalentemente di processo, la piccola dimensione d’impresa poteva dare flessibilità al sistema produttivo, meglio se attraverso un’aggregazione in distretti. Oggi l’innovazione riguarda principalmente i prodotti e la loro diversificazione e per le imprese più piccole è sempre più difficile sfruttare le economie di scala e competere con successo nel mercato globale. Per effetto di tali mutamenti di mercato, nel corso degli ultimi anni sono scomparsi alcuni distretti produttivi che hanno rappresentato, in passato, l'eccellenza della produzione manifatturiera italiana nei mercati internazionali. In tale ambito, sono del tutto esemplificativi gli andamenti dei vari distretti del tessile-calzaturiero, degli elettrodomestici e dell'elettronica dove il Paese ha perso un numero consistente di imprese e di addetti. In tali ambiti, nel breve volgere di pochi anni, da Paese esportatore ci siamo trasformati in un Paese importatore Tale trend si sta oggi diffondendo in altri distretti produttivi di eccellenza, tanto che persino quello della meccanica inizia a perdere ingenti commesse, ed interessa anche l'area del nord est dove migliaia d'imprese chiudono o delocalizzano le proprie attività;

la perdita di competitività complessiva del Paese è riflessa anche da un altro dato. La bilancia dei pagamenti  è in costante perdita nel corso degli ultimi anni. Nel 1996 la bilancia dei pagamenti registrava un dato positivo del 3,2 per cento in rapporto al PIL, gradualmente eroso nel corso degli anni fino a registrare un dato negativo pari al 3,2 per cento del PIL nel 2009. A tale performance ha fortemente contribuito l'andamento del segmento dell'import e dell'export di merci, ovvero la bilancia commerciale. L'Eurostat ha certificato che l'Italia presenta una bilancia commerciale in progressivo peggioramento: nel 2010 si è registrato un deficit di 21,2 miliardi. Nel medesimo periodo, la Germania ha registrato un surplus di 127,6 miliardi, seguita dall'Irlanda con  36,2 miliardi, dai Paesi Bassi con 34 miliardi e dal Belgio con 15,5 miliardi di euro;

l'incapacità di mantenere alti livelli di competitività e la mancanza di attrazione del mercato interno si sta inesorabilmente riflettendo sull'andamento del mercato del lavoro, che presenta una situazione molto preoccupante: secondo recenti rilevazioni Istat (Statistiche flash, 30 settembre 2011), il tasso di disoccupazione si attesterebbe nel secondo trimestre del 2011 al 7,8 per cento. Tale dato apparentemente positivo nel contesto europeo, ad una più approfondita analisi evidenzia un fattore di forte squilibrio generazionale. La disoccupazione colpisce in particolare i giovani 27,4 per cento, con una punta del 39,2 per cento nel mezzogiorno. Nella stessa rilevazione emergono in tutta evidenza le difficoltà occupazionali delle donne che registrano un tasso di disoccupazione pari al 9 per cento (6,9 per cento per i maschi), con punte del 15,6 per cento nel Mezzogiorno. Fra le giovani del Mezzogiorno il tasso di disoccupazione raggiunge il 44 per cento. Ma ciò che più preoccupa è l'andamento del tasso di inattività che cresce e compensa l'andamento apparentemente positivo del tasso di disoccupazione. Nel primo trimestre 2011 il tasso di inattività complessivo si attesta al 37,9 per cento (+0,4 per cento rispetto all'anno precedente). Il risultato deriva dall’aumento dell’indicatore per gli uomini ( 27 per cento) e  per le donne (48,6 per cento). Nel Nord l’indicatore si attesta al 31,1 per cento; nel Centro raggiunge il 33,7 per cento e nel Mezzogiorno, raggiunge il 48,8 per cento. Il tasso di inattività della popolazione tra 15 e 64 anni sale dal 73,8 per cento (+2,2 per cento rispetto all'anno precedente). La crescita è diffusa nell’insieme del territorio nazionale, soprattutto tra gli uomini;

            un contributo significativo all'andamento del sistema Paese è dato, poi, dall'accentuazione degli squilibri territoriali e dai cronici problemi del  Mezzogiorno che dopo anni di costante riduzione del gap con le altre aree territoriali del Paese è tornato ora a regredire in tutti i fondamentali macroeconomici;

in sintesi, l’analisi del quadro macroeconomico attuale segnala una perdita strutturale di capacità competitiva del Paese, non interpretabile soltanto come un fatto ciclico ma al contrario come un deterioramento progressivo del capitale fisico imprese, del capitale sociale, dell’adeguatezza delle infrastrutture, del fattore lavoro e della mobilità sociale;

in parallelo all'andamento certamente non positivo dei fondamentali macroeconomici,  la situazione della finanza pubblica presenta un quadro apparentemente migliore, ma che in realtà nasconde numerose problematiche;

in presenza di una situazione di forte instabilità sui mercati finanziari e delle conseguenti tensioni sui differenziali di rendimento dei titoli del debito pubblico nazionale rispetto ad altri paesi europei, il Governo è stato costretto a varare due manovre correttive di importo complessivo a regime di 59,8 miliardi di euro (pari a 3,5 per cento di Pil) con l'obiettivo di anticipare il pareggio di bilancio al 2013;

tali manovre hanno comportato la correzione dei fondamentali di finanza pubblica rispetto alle stime formulate nel DEF 2011. In particolare:

l’indebitamento netto è previsto scendere a -1,6 per cento nel 2012 per attestarsi al -0,1 per cento del PIL nel 2013. Nel 2014 si registrerebbe un saldo positivo di bilancio pari allo 0,2 per cento;

l’avanzo primario è previsto in progressivo aumento dallo 0,9 per cento del PIL stimato per l’anno in corso al 5,7 per cento nel 2014;

la spesa per interessi mantiene un profilo di crescita nel periodo sostanzialmente analogo a quanto giù previsto ad aprile;

per quanto concerne il rapporto debito pubblico/PIL, il nuovo quadro indica, in presenza di una revisione al ribasso del PIL, una evoluzione dell’andamento del debito pubblico molto simile a quanto stimato nel DEF. Ora viene stimato per il 2011 al 120 per cento del Pil (contro il precedente 120,6 per cento), per il 2012 al 119,4 (contro il precedente 119,5 per cento). La diminuzione nei due anni successivi peggiora rispetto alle stime del DEF 2011, attestandosi al 116,9 nel 2013 (contro il precedente 116,4 per cento) e al 112,8 per cento nel 2014 (contro il precedente 112,6 per cento). Tali dati evidenziano l'assoluta inadeguatezza delle iniziative finora adottate per il progressivo rientro del debito pubblico e il ritardo accumulato dal nostro Paese  alla luce delle recenti decisioni assunte in sede europea proprio in tema di rientro dei debiti sovrani;

Tuttavia, tali correzioni comportano:

un consistente aumento delle entrate finali (che passano dal 46,6 per cento del PIL del 2010 al 47,8 per cento del 2014), dato determinato dall'incremento (+2,6 per cento) delle entrate tributarie, riconducibile principalmente all'aumento delle imposte indirette (+4 per cento), ovvero all'aumento dell'IVA al 21 per cento, dell'imposta di bollo sui depositi di titoli e sull'aliquota Irap per banche ed assicurazioni. e delle imposte dirette (+2,1 per cento), ovvero all'aumento del prelievo sulle rendite finanziarie, all'incremento dell'addizionale IRES sulle imprese energetiche, all'incremento delle addizionali comunali e provinciali e alla modifica delle norme relative alla formazione del reddito imponibile per le società cooperative. Tali incrementi, come da più parti sostenuto, graveranno in via diretta o in via indiretta sui cittadini ed in particolare sulle fasce di reddito medio basse, ovvero sulle famiglie;

una consistente riduzione della spesa in conto capitale che diminuisce del 5 per cento (da 47,9 miliardi di euro a 40,9 miliardi di euro nel periodo 2011-2012, fino a raggiungere 40,3 miliardi di euro nel 2014). La riduzione della spesa in conto capitale è un colpo decisivo inferto al potenziale di crescita del Paese. In un momento di crisi economica di dimensioni internazionali, come quello che stiamo attualmente vivendo, la previsione di maggiori spese per interventi pubblici, potrebbe rappresentare uno dei fattori in grado di ridare slancio e respiro al nostro sistema economico. E’ a tutti nota, infatti, la stretta correlazione esistente tra crescita  dell'offerta infrastrutturale e crescita dell'economia, suffragata da tutte le rilevazioni statistiche che dimostrano come i programmi di ampliamento del patrimonio di infrastrutture producano ovunque un'accelerazione della crescita sia in termini di PIL sia in termini occupazionali;

la pressione fiscale, al netto degli effetti delle riduzioni delle agevolazioni fiscali (20 miliardi di euro), aumenta sino ad attestarsi al 43,7 per cento nel 2014. Nell’ipotesi in cui trovassero applicazione le predette riduzioni, la pressione fiscale complessiva raggiungerebbe il 44,1  per cento nel 2012 e al 44,8 per cento nel 2013 e il 44,9 per cento nel 2014. Tali dati sono tra i più alti registrati nel corso della storia della Repubblica;

tale situazione richiama evidenti responsabilità politiche e in tal senso non si può negare che nel corso degli ultimi anni ben poco è stato fatto. Quindici anni di produttività stagnante sono indice inequivocabile di fisco troppo pesante sul lavoro e sull'impresa, infrastrutture materiali e immateriali carenti, pubblica amministrazione inefficiente. Negli ultimi dieci anni, tale consapevolezza non si è tradotta né in un discorso di verità al Paese, per suscitarne l'impegno e la riscossa, né in una coerente strategia di riforme strutturali;

considerato che, per quanto di competenza della 14a Commissione:

le nuove procedure europee, nel quadro della Strategia Europa 2020, hanno previsto un coordinamento dei diversi momenti di definizione programmatica per i Paesi membri attraverso l’introduzione del "Semestre europeo" a decorrere dall’anno 2011;

 

secondo il nuovo modello, la pianificazione strategica nazionale è iniziata a metà aprile, con la presentazione contestuale dei Piani nazionali di riforma (PNR) e dei Programmi di stabilità (PS), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo nei mesi precedenti;

quello del Semestre europeo non è l’unico ambito verso cui si sono indirizzate le istituzioni europee in materia di governance. Gli altri riguardano l’applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita (PSC); la creazione di una più forte sorveglianza macroeconomica sugli squilibri di competitività e crescita; l'introduzione di requisiti comuni per i quadri nazionali di bilancio; l'istituzione di un meccanismo permanente per la stabilità finanziaria della zona euro; il Patto Europlus che impegna gli Stati membri a porre in essere interventi in materia di crescita, occupazione, sostenibilità delle finanze pubbliche, competitività e coordinamento delle politiche fiscali;

lo scorso 28 settembre 2011, il Parlamento europeo ha approvato le 6 proposte legislative (5 di regolamento ed 1 di direttiva) presentate dalla Commissione europea al fine di dare attuazione alle linee di rafforzamento della governance economica già concordate a giugno 2010 dal Consiglio europeo. Le proposte sono state adottate in via definitiva dal Consiglio Ecofin del 4 ottobre 2011. Relativamente al PSC, la proposta legislativa prevede: l’obbligo per gli Stati di convergere verso l'obiettivo del pareggio di bilancio con un miglioramento annuale dei saldi strutturali pari ad almeno lo 0,5 per cento; l’obbligo per gli Stati con un debito superiore al 60 per cento del PIL di ridurlo di almeno 1/20 della differenza rispetto alla soglia del 60 per cento calcolata nel corso degli ultimi tre anni; nuove sanzioni finanziarie a carico degli Stati che non rispettino la parte preventiva o correttiva del PSC, con obbligo di costituire un deposito fruttifero dello 0,2 per cento a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, nonché di un deposito non fruttifero dello 0,2 per cento, in caso di disavanzo eccessivo, che viene convertito in ammenda in caso di inosservanza della raccomandazione di correzione; l'adozione di sanzioni su proposta della Commissione;

le altre proposte approvate stabiliscono i requisiti comuni per i quadri di bilancio nazionali, imponendo agli Stati membri di assicurare la corrispondenza tra i sistemi contabili nazionali ed il sistema europeo dei conti nazionali e regionali; l'introduzione di regole di bilancio e parametri numerici che recepiscano i valori di riferimento previsti a livello europeo, nonché una pianificazione pluriennale (almeno triennale) del bilancio nazionale; la previsione nel quadro di bilancio nazionale dell’intero sistema di finanza pubblica, assegnando chiaramente le responsabilità di bilancio tra i diversi livelli di governo e stabilendo adeguate procedure di controllo. Infine,  un'altraserie di misure legislative sono finalizzate ad introdurre meccanismi per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

su tali misure, che pure stanno cambiando il volto e i meccanismi di funzionamento dell'Unione europea e che avranno ricadute dirette sulle decisioni che dovranno essere adottate dal nostro Paese nel prossimo futuro, il Governo ha finora omesso di comunicare ai cittadini e al Parlamento gli scenari a medio termine della politica economica e di bilancio, che sarebbero invece altamente auspicabili e quasi dovuti al fine di coinvolgere non solo il Parlamento ma i cittadini stessi in una discussione pubblica, trasparente e responsabile su tali impegnativi scenari;

nella riunione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, è stato richiesto con decisione al Governo italiano di rafforzare le misure di stabilizzazione dei conti pubblici, di adottare riforme strutturali e misure per lo sviluppo. Tali richieste difficilmente potranno essere soddisfatte dai documenti al nostro esame e altre iniziative dovranno pertanto essere assunte dall'esecutivo;

 

le richieste provenienti dall'UE, di riduzione rilevante del rapporto debito/Pil italiano, hanno imposto e continueranno ad imporre al nostro Paese sacrifici molto forti, e pur tuttavia le risposte date sinora dal Governo, nonostante le ripercussioni prevedibilmente assai negative che esse avranno sul contesto socio-economico italiano, sono assolutamente insufficienti a garantire l'Europa e i maggiori partner europei sulla capacità di ripresa e di tenuta del sistema-Paese;

pur nel rispetto degli aggiustamenti di finanza pubblica richiesti al nostro Paese anche dalle istituzioni dell'UE a causa della grave crisi economica e finanziaria in corso, alle richieste europee  di procedere verso la formulazione e l'implementazione di adeguate misure per lo sviluppo e la crescita, il Governo non ha ancora provveduto, come dimostra la vicenda, veramente incresciosa, del "decreto sviluppo", del quale nonostante l'urgenza, e nonostante le numerose dichiarazioni di prossima emanazione di un testo, non si vede traccia. L'emanazione di misure per lo sviluppo è tanto più necessaria perché senza stimolare la crescita il nostro Paese non riuscirà a rompere il circolo vizioso che lega crescita del debito e recessione economica, essendo necessario in primo luogo aggredire i nodi che da un quarto di secolo determinano la caduta della nostra produttività;

rilevato inoltre che:

la Missione n. 4,  "L’Italia in Europa e nel mondo", comprende il Programma 4.10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" contenuto nella Tabella 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ed il Programma 4.7 "Integrazione europea", contenuto nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, che rappresentano ambito di competenza della 14a Commissione;

il Programma 4.10, "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" registra, rispetto alle previsioni assestate per il 2011, un aumento degli stanziamenti per gli anni 2012 e 2013 ed una brusca riduzione delle risorse, per oltre 5 miliardi di euro, nelle previsioni per il 2014;

il Programma 4.7, "Integrazione europea", registra un incremento assolutamente insufficiente, pari a circa 137 mila euro per l'anno 2012, cui è inoltre associato un brusco decremento, pari a oltre 9 milioni di euro, per gli anni 2013 e 2014;

per questi motivi,

esprime,

PARERE CONTRARIO

 

 

 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2322-B

 

Art.  4

4.1

ADAMO, INCOSTANTE, MORANDO

Sopprimere l'articolo.

Art.  8

8.1

MENARDI

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «per un importo superiore al cinquanta per cento» con le seguenti: «per un importo superiore al venti per cento».

Art.  9

9.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Al comma 1, prima delle parole: «del Ministro per le politiche europee», inserire le seguenti: «del Ministro delle politiche agricole e forestali,».

9.2

VIMERCATI, SIRCANA, RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «nella rete internet o altre applicazioni» aggiungere le seguenti: «; ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della direttiva 2009/136/CE».

Art.  11

11.1

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «d) all'articolo 37 del codice della navigazione è apportata la seguente modifica:

        Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tal caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilità nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49"».

11.2

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Sopprimere il comma 2.

11.3

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        2. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di quarantacinque anni e disciplinato come segue:

            a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;

            b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, su richiesta dei soggetti interessati, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con l'Agenzia del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo; le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto le aree di cui al precedente punto a) ed in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono automaticamente sostituite ex lege dal diritto di superficie con la stessa durata di cui sopra;

            c) il diritto di superficie, così costituito, si mantiene: 1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato sulla base dei canoni attuali da rivalutare anno per anno secondo l'indice istat; 2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo edilizio comunale formalmente valido; 3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

            d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

        2-bis. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Fuori dai casi di cui al comma 2, nulla è innovato in materia di demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alla lettera b) del comma 2 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati nonché dell'erario. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

        2-ter. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis deve in ogni caso assicurare il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini della balneazione.

11.4

BALDINI, GRANAIOLA, MARCUCCI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze affida alle Agenzie del demanio competenti per territorio il compito di individuare, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tipologie di utilizzo del demanio marittimo di seguito elencate che siano conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali e relativa fascia minima di rispetto, per essere oggetto di diretta alienazione, in deroga alle preventive procedure previste dall'articolo 35 del codice della navigazione:

            a) aree del demanio marittimo le cui superfici sono delimitate dal perimetro dei fabbricati che insistono su tali aree a qualsiasi titolo occupate o destinate;

            b) aree del demanio marittimo ubicate fra le infrastrutture viarie e di comunicazione e le proprietà private.

        2-bis. Le Agenzie del demanio, per le necessarie operazioni ed al fine di rispettare i termini previsti dal precedente comma 2 nonché dal successivo comma 2-novies, si avvalgono degli strumenti informatici funzionali alla individuazione e gestione del demanio marittimo.

        2-ter. Restano esclusi i porti, le aree portuali e le aree su cui insistono strutture o attrezzature soltanto stagionali ovvero manufatti non rientranti in una delle tipologie indicate dall'articolo 01, comma 1, lettere da a) ad f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494.

        2-quater. La determinazione del valore delle singole aree nonché degli eventuali manufatti ivi insistenti rispondenti alle tipologie individuate nel comma 2 è affidata ai tribunali competenti per territorio, attraverso consulenze tecniche d'ufficio, da effettuare su ricorso della Agenzia del demanio competente per lo stesso territorio e non potrà, in ogni caso, essere inferiore ai prezzi indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per il periodo di riferimento.

        2-quinquies. Entro trenta giorni dal deposito della consulenza tecnica d'ufficio, per la cui esecuzione e deposito è fissato un termine massimo di venticinque giorni, l'Agenzia del demanio competente per territorio notifica ai proprietari (nel caso di cui al comma 2 lettera a)) ed ai frontisti (nel caso di cui al comma 2, lettera b)), la relativa proposta di acquisto.

        2-sexies. Gli atti di alienazione sono stipulati, dall'Agenzia del demanio competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per esercitare il diritto di prelazione. Ai soggetti di cui al precedente comma 2-quinquies, per le aree su cui insistono i beni da alienare, è riconosciuto il diritto di prelazione, che è esercitato entro trenta giorni dalla data della notificazione della proposta d'acquisto di cui al precedente comma 2-quinquies.

        2-septies. Se l'interessato rinuncia al diritto di prelazione o scade inutilmente il termine entro il quale il diritto di prelazione deve essere esercitato, le aree, individuate ai sensi del comma 2, lettera b), possono essere cedute a terzi analogamente a quelle di cui al comma 2, lettera a), previo l'obbligo per l'occupatore di rimettere in pristino lo stato dei luoghi e ferma restando l'applicazione dei relativi indennizzi per tutte le tipologie di occupazione non regolarizzate.

        2-octies. La cessione si effettua entro centoventi giorni dalla rinuncia o dalla scadenza del termine per esercitare il diritto di prelazione, attraverso una procedura d'asta, da effettuarsi presso l'Agenzia del demanio competente per territorio e su iniziativa di quest'ultima.

        2-novies. Le alienazioni sono effettuate entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di addivenire nel termine indicato alla conclusione delle operazioni previste dal presente articolo, si stabiliscono, fin d'ora, i criteri da utilizzare per la determinazione dei valori di cui ai commi che precedono:

            a) la determinazione del valore delle aree nonché dei manufatti su di esse insistenti individuati ai sensi del precedente comma 2, è eseguita prendendo a riferimento i valori medi di mercato indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI);

            b) per la corretta determinazione dei canoni concessori per i quali occorre prendere a riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 494/1993, i valori unitari mensili indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) restano ferme le previsioni di cui alla legge finanziaria 2007 applicabile a partire dal 1º gennaio 2007;

            c) la determinazione degli indennizzi è eseguita sulla base dei valori medi indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio applicati, a decorrere dal 1º gennaio 2007, alle sole superfici di sedime realizzate in difetto di titolo abilitativi.

        2-decies. Tutte le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio e quelle connesse e conseguenti all'atto di compravendita, sono a totale carico degli acquirenti che, entro un mese dall'acquisto, provvedono altresì alle necessarie variazioni catastali.

        2-undecies. Tutte le entrate derivanti dalla presente disposizione sono versate a favore dello Stato, con le modalità operative che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

        2-duodecies. A partire dall'approvazione del presente articolo, il SID (Sistema Informativo Demanio) viene trasferito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Direzione centrale dell'Agenzia del demanio che ne curerà la gestione e gli aggiornamenti.

        2-terdecies. Contestualmente alle alienazioni, le Agenzie del demanio provvedono ad effettuare le variazioni sui registri di consistenza dei beni demaniali marittimi individuandone i nuovi confini, e ricorrendo, se del caso, alle procedure di cui all'articolo 32 del codice della navigazione.

        2-quaterdecies. Dalla attuazione della presente disposizione conseguiranno maggiori entrate, stimare in euro 4.762.626.822, derivanti dalle dismissioni, dalla regolarizzazione dei canoni concessori, dal maggiore gettito IRPEG, dalla applicazione dei tributi locali ICI e TARSU nonché dalla applicazione degli indennizzi per le occupazioni non regolarizzate.

11.5

ARMATO, GRANAIOLA, LEGNINI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) prevedere criteri per stabilire l'equo indennizzo a favore del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, e, nei casi di assegnazione ad altro concessionario il riconoscimento di un indennizzo a favore del concessionario uscente da parte del concessionario subentrante, pari al valore commerciale dell'azienda».

11.6

LEGNINI, ARMATO, GRANAIOLA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «indennizzo del concessionario nei casi di» inserire le seguenti: «assegnazione a terzi ovvero di».

11.7

GRANAIOLA, ARMATO, LEGNINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, restano sospese le procedure di affidamento delle concessioni esistenti».

11.8

GRANAIOLA, ARMATO, LEGNINI

Al comma 6, dopo le parole: «articolo 01, comma 1, lettere», inserire la seguente: «a)».

Art.  20

20.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

20.2

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro per le politiche europee», inserire le seguenti: «, del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali».

 

ORDINI DEL GIORNO

G/2322-B/1/14

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            il disegno di Legge Comunitaria 2010 è stato presentato dal Governo alle Camere in estremo ritardo rispetto alle necessità di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea;

            il disegno di legge, a seguito di un passaggio difficoltoso alla Camera dei deputati, dovuto anche all'utilizzo «omnibus» che il Governo regolarmente fa di questo strumento, giunge in terza lettura al Senato profondamente mutato rispetto al suo impianto originale. L'esigenza di procedere urgentemente all'approvazione di un testo fortemente fuori tempo impedisce di fatto una sua disamina approfondita e rende difficoltoso, anche laddove se ne avvertirebbe il bisogno, procedere ad emendare il testo;

            tutto ciò non fa che aggravare i già profondi ritardi con cui l'Italia tenta tenere il passo con la legislazione europea, ampliando il rischio di apertura di nuove procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a rispettare tempistica e coerenza di contenuti per evitare che la Legge Comunitaria 2011 subisca gli stessi ritardi con gravissimo nocumento per l'Italia e per la sua credibilità.

G/2322-B/2/14

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            il disegno di Legge Comunitaria 2010, già giunto in prima lettura al Senato con estremo ritardo rispetto alle necessità di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea, vi torna in terza lettura profondamente mutato, quasi snaturato, rispetto al suo impianto originale, con la conseguenza di rendere estremamente difficile una sua disamina approfondita ed inappropriato, nelle particolari circostanze, il ricorso allo strumento emendativo, che pure sarebbe stato in molti punti necessario;

            i gravi ritardi nell'attuazione di direttive europee, che dimostrano l'incapacità dell'Italia di tenere il passo con la legislazione europea, hanno provocato nel corso degli anni l'apertura di numerose procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese;

            le Commissioni del Senato, in sede di esame dell'A.S. 2322-B, hanno in molti casi sottolineato l'assenza, nel testo del disegno di legge comunitaria, di numerose direttive – alcune delle quali di particolare attualità e rilevanza – la cui mancata inclusione determinerà con alta probabilità l'apertura di nuove procedure d'infrazione e la non risoluzione di altre già parte per mancato recepimento e mancata attuazione;

            a riguardo, la Commissione Finanze, nel parere reso alla 14a Commissione, ha esplicitato la necessità di un ripensamento complessivo dei meccanismi preposti al recepimento delle direttive comunitarie, al fine di ridurre in termini fisiologici i casi di infrazione nei confronti dello Stato italiano per ritardato o mancato adeguamento della disciplina nazionale. Ciò vale in particolare per le tematiche finanziarie, poiché – come recita il parere – «in tale settore la capacità legislativa di intervento rischia, in qualche modo, di essere frustrata dal forte tasso di innovazione, anche tecnologica, che caratterizza l'evoluzione dei mercati finanziari»;

        impegna il Governo:

            a presentare il disegno di legge comunitaria 2012 in tempi congrui, così da evitare il perpetuarsi di ritardi nel recepimento della normativa europea da parte dell'Italia;

            a garantire l'inclusione, nel suddetto disegno di legge, di tutte le direttive per le quali sono aperte procedure d'infrazione, o si rischia la prossima apertura, e delle necessarie modifiche alla normativa italiana, senza scelte od esclusioni che siano dettate più dalle contingenze politiche che dalle reali necessità del Paese;

            a presentare, in particolare per le tematiche di più rilevante peso politico, autonomi disegni di legge per l'attuazione di singole direttive europee, al fine di rendere possibile alle Camere un esame approfondito ed esaustivo dei principali temi di interesse europeo ed italiano, mettendo in condizione il Parlamento di esercitare appieno le proprie prerogative costituzionali ed influire sul contenuto, i tempi e le forme da dare alle disposizioni di recepimento della normativa europea.

G/2322-B/3/14

BOLDI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            esaminato il testo del disegno di legge S. 2322-B recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

            il disegno di legge comunitaria 2010 reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario;

            ravvisata l'opportunità che nella legge comunitaria ci siano espliciti riferimenti ai principi della riforma federale e l'esigenza di affermare il principio di territorialità anche in ambito comunitario;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere misure tese ad una piena armonizzazione dei livelli di governo statale e regionale nel processo di formazione e recepimento del diritto comunitario.

G/2322-B/4/14

BOLDI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            esaminato il testo del disegno di legge S. 2322-B recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

            risulta che diverse regioni italiane risultano inadempienti rispetto alle iniziative comunitarie di sviluppo regionale;

            vista l'importanza di potenziare la partecipazione delle regioni alla formazione degli atti comunitari soprattutto sulle materie che incidono sulla programmazione regionale;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di introdurre misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitaria e dell'Unione europea, con particolare riferimento alle materie che incidono sulla programmazione regionale.

G/2322-B/5/14

DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, MARINARO, DELLA SETA, VITA

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            il 2 agosto 2011, il Senato ha approvato la legge n. 129 del 2011 di conversione del decreto-legge n. 89 del 2011, il cosiddetto «decreto rimpatri», di cui il primo capo è volto a recepire la direttiva 2004/38/CE, contenente disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari; il secondo capo dà attuazione alla direttiva 2008/115/CE, recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»;

            la «direttiva rimpatri» (2008/115/CE) persegue l'obiettivo di un'efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio – dei migranti extraeuropei irregolari – basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità;

            la direttiva, altresì, disciplina modalità e tempi di rimpatrio, ma lo fa incoraggiando la partenza volontaria dello straniero e adottando l'allontanamento coatto e la possibilità di trattenimento nei centri di permanenza come extrema ratio;

            le eventuali privazione della libertà dei cittadini dei Paesi Terzi sono possibili esclusivamente per ipotesi residuali, quali ad esempio pericolo di fuga, motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, come d'altronde previsto dalla Convenzione del 1951 concernete lo Status dei rifugiati;

            il Considerando n. 13 della direttiva ricorda agli Stati che «l'uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità»; in base all'articolo 4 della direttiva, il legislatore è libero di mantenere la propria normativa laddove questa sia più favorevole ai diritti dei migranti, e può migliorare quegli standard – minimi – stabiliti dalla direttiva durante la trasposizione delle disposizioni nel proprio ordinamento;

            il decreto rimpatri ha modificato invece la normativa interna in peius, estendendo a 18 mesi la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione – la cui lesività della dignità umana viene descritta a gran forza quotidianamente;

            tale restrizione non è stata accompagnata da alcun rafforzamento delle garanzie e dei diritti dei soggetti trattenuti, né è stato previsto un miglioramento delle condizioni di vita nei CIE;

        impegna il Governo:

            ad adottare misure per ridurre al minor tempo possibile la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso un rafforzamento della collaborazione con i Paesi terzi, limitando i disagi umani e burocratici non solo per coloro che vengono «immessi» nei CIE, ma anche per i funzionari, gli amministrativi e le forze dell'ordine;

            a migliorare le condizioni di vita nei CIE, essendo questi stati pensati per una permanenza massima di 60 giorni, e dunque non attrezzati per una permanenza di un anno e mezzo;

            a proporre ai Paesi del Nord Africa ed in genere ai maggiori Paesi di recente immigrazione in Italia la convergenza dei mezzi informatici integrati ovvero a fornire ai Paesi terzi – laddove necessario sistemi di identificazione, riconoscimento e di emissioni di documenti identificativi compatibili con quelli in uso nel nostro Paese e nella nostra pubblica amministrazione, al fine di favorire gli obiettivi sopra indicati;

            a promuovere una riunione formale, multilaterale o bilaterale, tra il nostro Ministero degli Affari esteri e le Ambasciate ed i Consolati presenti sul nostro territorio nazionale, al fine di stabilire e attuare pratiche concertate per garantire celerità, facilità di identificazione ed aiuto agli ospiti dei CIE, troppo spesso lasciati a se stessi durante tutto il periodo di residenza nei Cie;

            a proporre un cronoprogramma di lavori che, a partire dalla comune ed acclarata inefficacia del sistema attuale, permetta di mantenere, sviluppare e perseguire i fini di cui ai punti sopra indicati, nonché di innovare l'approccio da seguire fino alla futura trasformazione dei CIE stessi in luoghi accoglienti e rispettosi della dignità degli ospiti, e dove il lavoro assegnato e svolto agli operatori sia effettuato rispettando i criteri di efficacia ed efficienza.

G/2322-B/6/14

BOLDI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        in relazione all'articolo 4 del disegno di legge comunitaria 2010 (A.S. 2322-B), introdotto dalla Camera dei deputati,

        premesso che:

            il quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che, «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute», ponendo tuttavia una deroga nel senso che «la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

            l'articolo 4 del disegno di legge 2322-B, prevede di estendere tale deroga anche alle «missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea»;

            il citato comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede inoltre che «con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero», e che in attuazione a tale norma è stato emanato il decreto ministeriale 23 marzo 2011, recante misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero;

        ricordato che:

            ai sensi dell'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, che ha dato l'interpretazione autentica dell'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sulle indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, «i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario», e che pertanto la diaria – pur essendo riducibile nel caso in cui l'alloggio e il vitto siano offerti a titolo gratuito o rimborsati a piè di lista mantiene la sua caratteristica di indennità aggiuntiva, mentre le spese di viaggio sono sempre escluse dalla diaria e rimborsate separatamente secondo un'altra normativa;

        considerato che:

            con l'abolizione della diaria, il citato decreto ministeriale provvede a disciplinare il nuovo sistema di rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale in missione all'estero, ferma restando la vigente normativa per il rimborso delle spese di viaggio, prevedendo il rimborso a piè di lista per le spese di alloggio, vitto, trasporto da e per l'aeroporto, e trasporto urbano, secondo determinati limiti massimi giornalieri;

            il decreto prevede anche la possibilità di un «trattamento alternativo di missione», in base al quale l'interessato, in alternativa al rimborso a piè di lista, riceve una somma giornaliera forfettaria, comprensiva di tutte le spese, salvo quelle di viaggio, secondo i valori indicati in una tabella allegata allo stesso decreto;

            a tale riguardo, il citato decreto sostiene – nelle premesse – l'opportunità di prevedere, in analogia ad altre categorie di personale, anche un sistema alternativo rispetto al rimborso documentato, in quanto più economico per le amministrazioni,

        impegna il Governo:

            ad adoperarsi affinché la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientranti nella deroga prevista dall'articolo 4 del disegno di legge comunitaria 2010 (Atto Senato n.  2322-B) sia mantenuta negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010), fermo restando che la diaria rappresenta solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale.

G/2322-B/7/14

ADAMO, INCOSTANTE, MORANDO

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha provveduto in via generale a ridurre del 50 per cento (rispetto al 2009) le spese per le missioni compiute dal personale delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle all'estero;

            in particolare, il quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del suddetto decreto legge ha abolito le diarie per le missioni all'estero, pur facendo salve le missioni internazionali di pace e quelle effettuate dalle forze di polizia, dalle forze armate e dal corpo dei vigili del fuoco;

            l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge in esame, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ripristina la corresponsione delle diarie per le missioni all'estero e per le missioni ritenute indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea;

            la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 presenta una formulazione di per sé ampia e generica, facendo riferimento alla «partecipazione a riunioni nell'ambito di processi decisionali dell'Unione europea» e a «missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati dall'Unione europea»;

            tali generiche disposizioni, se lette contestualmente al rinvio che l'articolo 4 opera all'articolo 6 del decreto-legge 78 del 2010, paiono far riferimento alle missioni internazionali attuate in pressoché tutti i Paesi del mondo;

            il comma 2 del medesimo articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, specificando che le risorse per le diarie sono reperite dai finanziamenti disponibili a legislazione vigente;

            a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 12, del già citato decreto-legge n. 78 del 2010 e a fronte della soppressione delle diarie, il Ministero degli affari esteri ha adottato il decreto ministeriale 23 marzo 2011 recante «Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero» che ha rimodulato il meccanismo dei rimborsi-spesa, comportando così dei risparmi di spesa;

        considerato che:

            la 1a Commissione permanente del Senato, nella seduta del 27 settembre 2011, pur avendo espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame, ha formulato un'osservazione proprio all'articolo 4, sottolineando l'irragionevolezza della disposizione in questione;

            la 5a Commissione permanente del Senato, nella seduta del 28 settembre 2011, ha espresso parere non ostativo, ponendo tuttavia il seguente presupposto: «per quanto riguarda l'articolo 4, la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientri negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010), fermo restando che la diaria rappresenta solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale»;

        valutato infine che:

            seppure il Governo ritiene indispensabile la reintroduzione del meccanismo della diaria, si sarebbe dovuto attenere ad una procedura più lineare e trasparente, individuando altresì meccanismi di copertura conformi alla legge di contabilità;

        impegna il Governo:

            a fornire con tempestività al Senato tutte le informazioni e i chiarimenti necessari a comprendere con quali e quante risorse il Governo intenda far fronte al ripristino della diaria, anche alla luce del parere espresso dalla 5a Commissione del Senato in data 28 settembre 2011;

            a predisporre, nel più breve tempo possibile e fatte salve le esclusioni per il personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo dei vigili del Fuoco, tutte le misure normative necessarie alla razionalizzazione delle spese connesse alle missioni internazionali, in un'ottica di maggior rigore, austerità e trasparenza della spesa pubblica.

G/2322-B/8/14

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            l'articolo 11 del disegno di legge comunitaria 2010, oltre alcune modifiche testuali al decreto-legge n. 400 del 1993, rese necessarie a seguito dell'apertura della procedura d'infrazione n. 2008/4908, originata dalla violazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, reca una delega al Governo per la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime al fine di adeguarla alla normativa comunitaria;

            la «direttiva servizi» è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 59 del 2010, emanato in attuazione della delega stabilita all'articolo 41 della legge comunitaria 2008;

            in sede di discussione del relativo disegno di legge (A.S. 1078), era stato sollevato da parte dell'opposizione il punto dolente di un recepimento puramente formale di direttive europee che hanno così ampie implicazioni economiche ed amministrative. In quella sede sarebbe stato infatti necessario procedere alla individuazione di una chiara cornice e dei limiti entro cui la direttiva stessa potesse essere attuata nel nostro ordinamento, stabilendo altresì una chiara definizione dei «servizi pubblici essenziali»;

            la «direttiva servizi» ha infatti avuto, e continua ad avere, un impatto molto forte nella realtà italiana, ponendo problemi concreti di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale, dal momento che essa modifica in profondità il mercato dei servizi nel nostro Paese; il caso della procedura d'infrazione n. 2008/4908, assieme a numerose altre, è emblematico dell'incapacità del Governo di procedere all'effettivo recepimento della normativa comunitaria;

        impegna il Governo:

            ad astenersi nel prossimo disegno di legge comunitaria, come del resto nei prossimi decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare in forza del presente disegno di legge, da recepimenti puramente formali, che senza una preventiva ricognizione delle norme dell'ordinamento italiano da abrogare o modificare e senza puntuali principi e criteri direttivi che consentano un'attuazione coerente delle disposizioni comunitarie e che ne delimitino specificamente l'ambito di applicazione, rischia di causare l'inevitabile l'apertura di nuove procedure di infrazione comunitaria contro l'Italia;

            a presentare, in particolare per le tematiche di più rilevante peso politico, autonomi disegni di legge per l'attuazione di singole direttive europee, al fine di rendere possibile alle Camere un esame approfondito ed esaustivo dei principali temi di interesse europeo ed italiano, mettendo in condizione il Parlamento di esercitare appieno le proprie prerogative costituzionali ed influire sul contenuto, i tempi e le forme da dare alle disposizioni di recepimento della normativa europea.

G/2322-B/9/14

BOLDI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        esaminato l'Atto Senato n. 2322-B recante: «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010»,

        considerato che:

            l'articolo 20 prevede una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ed individua, tra i soggetti istituzionali che propongono al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi necessari al recepimento della normativa comunitaria, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

            la direttiva 2009/128/CE, istituendo un quadro d'azione comunitaria per l'uso sostenibile dei pesticidi, innova profondamente la disciplina relativa all'uso dei fitofarmaci, e prevede l'adozione di una serie di misure tra cui i metodi di difesa fitosanitaria integrata, da realizzarsi con mezzi biologici ed agronomici in aggiunta a quelli chimici ed è quindi destinata ad avere effetti significativi sull'agricoltura del nostro Paese;

            la materia in questione riguarda principalmente il settore agricolo, e quindi coinvolge direttamente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, impegnato nell'elaborazione e nel coordinamento delle linee della politica agricola nazionale,

        impegna il Governo a:

            riconsiderare, nell'esercizio della delega relativa al recepimento della direttiva comunitaria 2009/128/CE, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra i soggetti istituzionali proponenti l'adozione dei provvedimenti di recepimento.

G/2322-B/10/14

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            l'articolo 21 del disegno di legge comunitaria 2010 reca, tra l'altro, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare;

            il termine di recepimento della direttiva 2009/52/CE è scaduto nel luglio del 2011;

            l'articolo 21 non prevede tuttavia, per una materia tanto delicata e di tanto rilevante attualità, essendo strettamente legata al fenomeno dello sfruttamento del lavoro nero e al caporalato, principi e criteri direttivi specifici di delega al Governo;

            il ritardo con cui si giunge alla discussione e all'approvazione della Legge comunitaria 2010 rende estremamente difficoltoso, anche laddove se ne ravvisi il bisogno e l'opportunità, di fare ricorso allo strumento emendativo, per evitare – con l'ulteriore ritardo che deriverebbe da una quarta lettura alla Camera – l'apertura di nuove procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia;

        impegna il Governo:

            a tenere conto, nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2009/52/CE, dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

            b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

            c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

            d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

            e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

            j) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.

G/2322-B/11/13

FLERES

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            il tema dell'efficienza energetica di ascensori e scale mobili sta diventando preponderante per il settore, laddove l'esigenza di comunicare i consumi di energia di tali apparecchi ed i conseguenti risparmi potenziali è sempre più sentita non solo da parte delle aziende che li producono ed installano, ma anche da parte degli utilizzatori, che sono i primi a chiedere informazioni in merito;

            per ascensori e scale mobili, che contribuiscono fino al 5% del fabbisogno energetico totale degli edifici in cui sono installati, in base al progetto «E4 – Energy Efficient Elevators 38; Escalators» della Commissione Europea, è possibile ridurre il consumo di energia in media di oltre il 50%. Tali riduzioni possono contribuire sostanzialmente ad una migliore efficienza energetica degli edifici, riducendo i relativi costi energetici per il proprietario dell'edificio;

            sarebbe quindi importante da una parte che anche gli ascensori entrassero a far parte della normativa in materia di rendimento energetico degli edifici; dall'altra che venissero individuate metodologie uniformi per dichiarare i consumi energetici di ascensori e scale mobili, in modo da fornire informazioni univoche e comparabili, a garanzia degli utilizzatori finali,

        impegna il Governo:

            a valutare, nell'ambito del recepimento della direttiva 2010/31/CE, l'introduzione di disposizioni supplementari volte ad estendere anche ad ascensori e scale mobili il campo di applicazione della direttiva, eventualmente prevedendo che – in aggiunta ai sistemi tecnici per l'edilizia menzionati nella direttiva – il certificato di prestazione energetica e le relative raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico riguardino anche ascensori e scale mobili;

            a considerare l'opportunità, nell'ambito del recepimento della direttiva 2010/30/CE, di introdurre disposizioni supplementari che consentano di dichiarare su base volontaria i consumi energetici di ascensori e scale mobili, purché sulla base di una metodologia riconosciuta a livello nazionale o internazionale ed a condizione che l'indicazione della classe energetica riporti anche il riferimento normativo adottato per la misurazione dei consumi energetici e la conseguente determinazione della classe di riferimento.

G/2322-B/12/14

FLERES

La 14a Commissione permanente del Senato,

        premesso che:

            in Italia il tema della sicurezza degli ascensori riveste un'importanza fondamentale in considerazione del numero di impianti installati (oltre 900.000), dell'anzianità del parco e dell'effettivo utilizzo degli impianti (circa 100 milioni di corse giornaliere);

            essendo obbligatoria sin dal 1942 un'adeguata manutenzione, è stato possibile mantenere per decenni gli ascensori a livelli di sicurezza, affidabilità e durata notevolmente superiore ad altri mezzi di trasporto. Così oggi il comparto degli ascensori, con una vita media superiore ai trent'anni, è annoverato tra quelli a più elevata longevità con tutte le criticità che derivano dal mancato rinnovo del parco impianti. in termini di dotazione infrastrutturale. Quasi il 40% degli ascensori in funzione nel nostro Paese ha più di 30 anni e circa il 60% non è dotato delle moderne tecnologie che garantiscono un maggiore livello di sicurezza per addetti e soprattutto per gli utenti;

            le moderne tecnologie, già adottate sugli impianti di nuova installazione, consentirebbero un miglioramento di comfort, prestazioni, accessibilità, impatto ambientale e soprattutto consentirebbero di superare i limiti degli ascensori più vecchi e garantire il medesimo livello di sicurezza a tutti gli utenti, riducendo il numero di infortuni,

        considerato che:

            ad oggi la principale legge di riferimento per quanto riguarda la progettazione e l'esercizio degli impianti è la direttiva europea 95/16/CE «Ascensori», attuata in Italia con «Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162». Tale direttiva però, stabilisce i livelli di sicurezza solo per gli impianti commercializzati a partire da luglio 1999, escludendo così i circa 700.000 ascensori pre-esistenti;

            che il citato DPR 162/99 si è attenuto strettamente a normare gli impianti nuovi senza prevedere l'adeguamento del parco esistente;

            che tale lacuna potrebbe essere superata. recependo nell'ordinamento nazionale quanto disposto dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 216 del 8 giugno 1995, come avvenuto in dieci Stati membri, fra cui Francia, Germania e Spagna. Detta Raccomandazione suggerisce agli Stati membri di adeguare la sicurezza degli ascensori esistenti in vigore della direttiva ascensori 95/16/CE ai livelli di sicurezza previsti per quelli di nuova installazione. Nei Paesi in cui è stata recepita i risultati confermano una sensibile riduzione del numero di infortuni;

            in attuazione della raccomandazione europea 95/216/CE, nel luglio del 2009, il Ministero dello sviluppo economico ha adottato un decreto ministeriale volto al miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti, in modo da adeguare anche gli impianti già in esercizio al 30 giugno 1999 ai nuovi livelli di sicurezza introdotti dalla direttiva 95/16/CE. Il provvedimento richiama la norma europea EN 81-80 (adottata in Italia UNI con la sigla UNI EN 81-80:2009) che è uno degli strumenti necessari per l'adeguamento degli impianti esistenti agli standard di sicurezza previsti dalla direttiva «Ascensori». Tuttavia detto decreto ministeriale è stato annullato dal TAR del Lazio, con sentenza 1º aprile 2010, per vizio di forma;

            l'adeguamento della sicurezza degli impianti esistenti ai livelli di quelli di nuova installazione, oltre a garantire la sicurezza degli utenti in linea con gli standard di sicurezza europei, richiede interventi che determinano un potenziale miglioramento anche in termini di efficienza energetica e abbattimento delle barriere architettoniche,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di intervenire con un provvedimento di natura regolamentare al fine di estendere l'applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 95/16/CE (e quindi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999) a tutti gli impianti esistenti.