Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 254 del 28/09/2011


Il presidente CENTARO, nell'osservare come effettivamente l'antica formulazione dell'articolo 603 del codice penale avesse un tale carattere di indeterminatezza da giustificare ampiamente la declaratoria di incostituzionalità, chiede agli oratori intervenuti quali siano a loro parere gli strumenti più opportuni per costruire una norma che definisca in maniera sufficientemente tipica sia la condotta che l'evento, ma che al tempo stesso consenta di tenere conto anche degli eventuali progressi nelle tecniche di manipolazione mentale.

 

Il professor BRUNO osserva in primo luogo che la descrizione della fattispecie incriminatrice dovrebbe puntare più sulla condotta che sull'evento.

Infatti, fino a che non si manifestano comportamenti che integrano altri reati - dalla truffa fino alla riduzione in schiavitù o all'istigazione al suicidio - appare ben difficile dimostrare l'esistenza di una manipolazione mentale, specialmente per l'indisponibilità di chi ne è oggetto ad ammetterla.

Focalizzando invece l'attenzione sulla condotta, si potrebbero evidenziare una serie di tecniche, a cominciare dalle più semplici come l'ipnosi, la cui pratica dovrebbe essere vietata al di fuori di determinati ambiti.

Quanto all'individuazione di queste tecniche, e al problema sollevato dal Presidente di prevenire gli eventuali "progressi" che vengono fatti in questo campo, egli ritiene che si potrebbe ipotizzare una disciplina analoga a quella prevista per gli stupefacenti, nel senso di prevedere che il Governo, con norme di secondo grado, possa all'occorrenza integrare l'elenco delle tecniche vietate.

Rispondendo poi alla questione dell'esistenza di forme di manipolazione mentale al di fuori del fenomeno delle sette, il professor Bruno segnala il fenomeno estremamente diffuso della creazione di forme di dipendenza psicologica all'interno della coppia: è infatti tipico il caso di soggetti, soprattutto donne, che, in particolare all'indomani di un evento luttuoso o doloroso come ad esempio la perdita di un genitore, si innamorino di persone apparentemente normali, ma in realtà affette da sindromi paranoidi e al tempo stesso dotate di un'estrema capacità di suggestione e condizionamento le quali, magari dopo il matrimonio, le allontanano progressivamente dalla famiglia di origine, dagli amici, dalla loro città, imponendo spesso stili di vita estremi, caratterizzati da completa separazione dall'ambiente circostante e da comportamenti devianti come l'anoressia.

Anche nel campo della pubblicità commerciale si assiste a comportamenti che, formalmente rispettosi delle norme vigenti, finiscono in realtà per aggirarle; si pensi al divieto introdotto alcuni anni fa di pubblicità subliminale, cioè al divieto dell'inserimento in una trasmissione televisiva o uno spettacolo cinematografico, di fotogrammi percepiti al di sotto del livello della piena coscienza e contenenti messaggi pubblicitari. Ebbene, in tempi recenti sono stati installati in tutte le stazioni ferroviarie numerosi megaschermi, collocati anche accanto ai binari, che trasmettono a ciclo continuo una breve serie di messaggi pubblicitari, la cui percezione pressoché inconscia da parte di chi si muove magari di fretta all'interno della stazione per prendere il treno determina, senza violare formalmente il divieto, un meccanismo psicologico analogo a quello del messaggio subliminale vietato.

Quanto alla questione della diffusione territoriale del fenomeno delle sette, il professor Bruno osserva che quelle a caratterizzazione più specificamente pseudo-religiosa o filosofica sono tipiche specialmente di ambienti urbani del Centro-Nord, e magari a volte si presentano con una veste molto moderna e accattivante, mentre quelle a carattere magico-tradizionale sono più diffuse in ambienti rurali e meridionali.

 

La professoressa GIANNINI, nel concordare con la necessità che la nuova legge dia una definizione delle tecniche di manipolazione mentale vietate per quanto possibile puntuale e rigorosa dal punto di vista scientifico, osserva che il carattere specifico che connota la tecnica di manipolazione mentale - distinguendola ad esempio dalla persuasione pubblicitaria che è diretta puramente e semplicemente ad indurre il soggetto ad acquistare un determinato prodotto - deve essere rinvenuto nella finalità di restringere l'autonomia della vittima.

 

Don Aldo BUONAIUTO, nel concordare con le osservazioni del professor Bruno, ritiene come sia anche importante apprestare strumenti idonei al controllo e alla repressione di attività di millantato credito, che oggi hanno uno sviluppo sempre maggiore soprattutto grazie a internet, da parte di sedicenti scuole, cliniche mediche, o istituzioni universitarie, che vantano fraudolentemente inesistenti accrediti ministeriali, e che nascondono attività dirette al plagio e alla manipolazione mentale.