(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore BODEGA (LNP) ricorda l'iter del disegno di legge n. 2322, approvato dalla Camera dei deputati in un testo profondamente modificato rispetto a quello già approvato dal Senato secondo un impianto che si era consolidato negli ultimi anni. Nella seduta del 29 giugno 2011, la Camera dei deputati, infatti, ha respinto l'originario articolo 1, contenente la delega al Governo a dare attuazione alle direttive elencate negli allegati A e B, nonché il procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe stesse. Al fine di ovviare ai problemi conseguenti a tale soppressione, nella seduta del 26 luglio 2011 è stato approvato un emendamento, che ha soppresso anche l'articolo 2, recante i princìpi e i criteri generali delle deleghe legislative ed è stato contestualmente introdotto il nuovo articolo 24. Alla tecnica della delega "generale" per l'attuazione delle direttive comunitarie, quindi, è stata sostituita quella della delega specifica per singole direttive o gruppi di direttive, inserite nell'articolato.
Tuttavia, i nuovi articoli (o le riformulazioni di articoli già presenti nel disegno di legge) non sempre contengono la disciplina di attuazione della delega e i princìpi e criteri direttivi, con profili di compatibilità con il dettato dell'articolo76 della Costituzione, ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non attraverso la determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Per tale motivo, il citato articolo 24, prevede che, nell'esercizio delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, si applicano i procedimenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge comunitaria per il 2009 che disciplinano, in via generale, l' adozione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella medesima legge e recano i princìpi e criteri direttivi generali delle deleghe legislative, rinviando anche al contenuto stesso delle direttive da attuare, a integrazione dei principi e dei criteri che presiedono alle specifiche deleghe legislative. La soluzione adottata dalla Camera, di prevedere il recepimento specifico degli atti di legislazione comunitaria - e non più una elencazione di direttive - appare condivisibile nel presupposto che siano individuati i prescritti princìpi e criteri direttivi, anche mediante rinvii, in quanto compatibili.
Viene precisato, inoltre, che gli schemi dei decreti legislativi devono essere sempre trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni, mentre l'articolo 1 della legge comunitaria 2009 e le precedenti leggi comunitarie distinguono tra casi in cui è richiesto il parere delle Commissioni e casi in cui ciò non è necessario.
Sulla base di tali considerazioni, il relatore esprime un giudizio positivo sul provvedimento, rilevando l'eccessiva durata dell' iter e i limiti del metodo, ai quali cerca di porre rimedio il disegno di legge n. 2464, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione, già approvato dalla Camera e all'esame della Commissione affari costituzionali in sede referente.
Conclude, proponendo che la Commissione formuli una relazione in senso favorevole.
La seduta termina alle ore 15,30.