N. 2243-TER
Art. 2
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2. - (Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa). – 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: ''e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti'';
b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali'' aggiungere le seguenti: ''delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni'';
c) all'articolo 2, comma 3, sono sostituite le parole: ''non superiori a 90 giorni'' con le seguenti: ''non superiori a 60 giorni'';
d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: ''con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione'';
e) all'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma:
''9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al presente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis'';
f) all'articolo 2-bis è aggiunto il seguente comma:
''1-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale'';
g) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito con il seguente:
''2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale'';
h) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: ''salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2'';
i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicono l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento'';
j) all'articolo 17, comma 1, le parole: ''90 giorni'' sono sostituite con le seguenti: ''60 giorni'';
k) il comma 2 dell'articolo 17 è soppresso;
l) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
''Art. 19-bis. - (Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione). – 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessati può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi,
2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.
3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3.'';
m) all'articolo 19, le parole: ''Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis''.
2. Il regolamento di cui alla lettera i) del comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «assicurare l'interoperabilità dei sistemi informatici,».
Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:
«p-bis) prevedere che le pubbliche amministrazioni garantiscano una adeguata consultazione anche dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione; individuare i conseguenti obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento, in particolare, alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;».
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
«s-bis) prevedere che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispirata ai princìpi della semplicità, della proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali e che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;
s-ter) prevedere, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese, fermo restando quanto previsto in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assicurando:
1) la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
2) il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
3) la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
4) l'individuazione, secondo il criterio di proporzionalità di cui al numero 1), dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie e alle ispezioni di carattere igienico sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l'utilità e l'efficacia;
5) l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
6) sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, la soppressione di controlli per le attività oggetto di tale certificazione;
s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;
s-quinquies) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello, e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi.».