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Legislatura 16ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 323 del 21/09/2011


 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2011

323ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Augello e Belsito.        

 

La seduta inizia alle ore 14.05.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 

(2243-ter) Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 28 giugno 2011, degli articoli 41 e 42 del disegno di legge n. 2243, d'iniziativa governativa, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato

(Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 agosto.

 

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 20 luglio scorso.

 

Il relatore PASTORE (PdL) si esprime favorevolmente sull'emendamento 1.200, che assorbe il contenuto degli emendamenti 1.300 e 2.100, segnalando la necessità di valutare se la disposizione debba fare riferimento anche alle persone diverse dai cittadini, ad esempio gli stranieri. Pronuncia un parere favorevole anche sugli emendamenti 1.3, 2.200 e 2.300, nonché sugli emendamenti 2.6 e 2.7, di cui propone una riformulazione nel senso di sopprimere le parole "tramite la modalità della cooperazione applicativa". Il parere è favorevole anche sull'emendamento 2.12, limitatamente al capoverso q-quater, di cui peraltro propone una riformulazione. Quanto al capoverso q-bis del medesimo emendamento 2.12, nota che il suo contenuto sarebbe parzialmente assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.2. Per gli emendamenti 2.600 e 2.700, identici, prospetta l'opportunità di una riformulazione sulla quale preannuncia un avviso favorevole.

Quanto ai rimanenti emendamenti, invita a ritirarli, preannunciando in caso contrario un parere negativo. In particolare, ritiene che l'emendamento 2.1 (testo corretto) debba essere più opportunamente trattato in sede di esame del disegno di legge n. 2243-bis(semplificazione bis), mentre gli emendamenti 2.400 e 2.500 verrebbero assorbiti negli emendamenti 2.600 e 2.700 come riformulati.

 

Il sottosegretario AUGELLO pronuncia un parere conforme e dichiara l'avviso favorevole agli emendamenti del relatore.

 

Il senatore SANNA (PD), con riferimento agli emendamenti identici 2.600 e 2.700, precisa che il diritto di interpello di cui si propone l'estensione si riferisce in particolare all'amministrazione finanziaria.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità di rinviare la votazione sugli emendamenti, in considerazione del fatto che su alcuni di essi non è ancora stato formulato il parere della Commissione bilancio

 

Si associa il relatore PASTORE(PdL).

 

La senatrice INCOSTANTE (PD) chiede che si proceda senz'altro alla votazione degli emendamenti per i quali è stato già acquisito il parere della Commissione bilancio: la mancata presenza dei senatori di maggioranza, che si constata nella fase attuale della seduta, non può essere considerato motivo tale per alterare il corso dell'esame. D'altro canto, preannuncia la disponibilità ad accogliere l'invito a ritirare alcuni emendamenti.

 

         Il PRESIDENTE, tenendo conto della richiesta del senatore Boscetto e della replica della senatrice Incostante, prospetta la possibilità di procedere alla votazione degli emendamenti sui quali vi sia un consenso generale, rinviando la votazione degli altri emendamenti ad altra seduta.

 

         La senatrice INCOSTANTE (PD) insiste affinché si proceda alla votazione di tutti gli emendamenti per i quali è già disponibile il parere della Commissione bilancio.

           

            Infine, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del senatore Boscetto di rinviare la votazione degli emendamenti è posta in votazione ed è respinta.

 

            Accantonati gli emendamenti sui quali non si è ancora pronunciata la Commissione bilancio, si procede quindi alle votazioni.

 

            L'emendamento 1.1, fatto proprio dalla senatrice Adamo in assenza del proponente, è messo ai voti e non è accolto, mentre sono approvati con distinte votazioni gli emendamenti 1.2 e 1.3. L'emendamento 1.4 è ritirato dalla senatrice Incostante.  Quindi è posto in votazione e respinto l'emendamento 2.1 (testo corretto), fatto proprio dal senatore Sanna in assenza del proponente. L'emendamento 2.2 è accolto, mentre l' emendamento 2.3 viene ritirato dal senatore Pardi.

 

La senatrice INCOSTANTE (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.4  e 2.5 (fatto proprio in assenza del proponente). Inoltre,  riformula gli emendamenti 2.6 (2.6 testo 2), 2.12 (2.12 testo 2) e 2.700 (2.700 testo 2), che sono pubblicati in allegato al resoconto.

 

L'emendamento 2.6 (testo 2) viene posto in votazione ed è accolto, mentre gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono ritirati dalla senatrice Incostante. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 e 2.17.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE N. 3 IN MATERIA DI ELEZIONE DEI DEPUTATI E DEI SENATORI  

 

Il senatore PARDI (IdV) ricorda che a seguito di una lettera inviata dal Presidente del Gruppo dell'Italia dei Valori al Presidente del Senato, con la quale si chiede che il disegno di legge di iniziativa  popolare n. 3, in materia di requisiti di candidabilità ed eleggibilità, sia trattato separatamente dalle altre iniziative in materia elettorale assegnate alla Commissione, il presidente Vizzini aveva manifestato la disponibilità a sottoporre tale richiesta alla valutazione dei Gruppi parlamentari in Commissione. A nome del suo Gruppo, ribadisce l'opportunità di una decisione in tal senso, in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 3  investe una materia più specifica rispetto alla revisione delle leggi per l'elezione delle Camere.

 

         Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), condividendo le motivazioni sostenute dal senatore Pardi, conviene sull'opportunità di una trattazione distinta per il disegno di legge n. 3.

 

         Il presidente BENEDETTI VALENTINI assicura che, in conformità a quanto preannunciato dal presidente Vizzini, la richiesta sarà sottoposta alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)  

 

Il relatore BODEGA (LNP) ricorda l'iter del disegno di legge n. 2322, approvato dalla Camera dei deputati in un testo profondamente modificato rispetto a quello già approvato dal Senato secondo un impianto che si era consolidato negli ultimi anni. Nella seduta  del 29 giugno 2011, la Camera dei deputati, infatti, ha respinto l'originario articolo 1, contenente la  delega al Governo a dare attuazione alle direttive elencate negli allegati A e B, nonché il procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe stesse. Al fine di ovviare ai problemi conseguenti a tale soppressione, nella seduta del 26 luglio 2011 è stato approvato un emendamento, che ha soppresso anche l'articolo 2, recante i princìpi e i criteri generali delle deleghe legislative ed è stato contestualmente introdotto il nuovo articolo 24. Alla tecnica della delega "generale" per l'attuazione delle direttive comunitarie, quindi, è stata sostituita quella della delega specifica per singole direttive o gruppi di direttive, inserite nell'articolato.

Tuttavia, i nuovi articoli (o le riformulazioni di articoli già presenti nel disegno di legge) non sempre contengono la disciplina di attuazione della delega e i princìpi e criteri direttivi, con profili di compatibilità con il dettato dell'articolo76 della Costituzione, ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo, se non attraverso la determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Per tale motivo, il citato articolo 24, prevede che, nell'esercizio delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, si applicano i procedimenti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge comunitaria per il 2009 che disciplinano, in via generale, l' adozione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella medesima legge e recano i princìpi e criteri direttivi generali delle deleghe legislative, rinviando anche al contenuto stesso delle direttive da attuare, a integrazione dei principi e dei criteri che presiedono alle specifiche deleghe legislative. La soluzione adottata dalla Camera, di prevedere il recepimento specifico degli atti di legislazione comunitaria - e non più una elencazione di direttive - appare condivisibile nel presupposto che siano individuati i prescritti princìpi e criteri direttivi, anche mediante rinvii, in quanto compatibili.

Viene precisato, inoltre, che gli schemi dei decreti legislativi devono essere sempre trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni, mentre l'articolo 1 della legge comunitaria 2009 e le precedenti leggi comunitarie distinguono  tra casi in cui è richiesto il parere delle Commissioni e casi in cui ciò non è necessario.

Sulla base di tali considerazioni, il relatore esprime un giudizio positivo sul provvedimento, rilevando l'eccessiva durata dell' iter e i limiti del metodo, ai quali cerca di porre rimedio il disegno di legge n. 2464, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione, già approvato dalla Camera e all'esame della Commissione affari costituzionali in sede referente.

Conclude, proponendo che la Commissione formuli una relazione in senso favorevole.

 

 

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2243-TER

 

Art.  2

2.1 (testo corretto)

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa). – 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: ''e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti'';

            b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: ''di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali'' aggiungere le seguenti: ''delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni'';

            c) all'articolo 2, comma 3, sono sostituite le parole: ''non superiori a 90 giorni'' con le seguenti: ''non superiori a 60 giorni'';

            d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: ''con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione'';

            e) all'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

        ''9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al presente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis'';

            f) all'articolo 2-bis è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale'';

            g) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito con il seguente:

        ''2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale'';

            h) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: ''salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2'';

            i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: ''Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicono l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento'';

            j) all'articolo 17, comma 1, le parole: ''90 giorni'' sono sostituite con le seguenti: ''60 giorni'';

            k) il comma 2 dell'articolo 17 è soppresso;

            l) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

        ''Art. 19-bis. - (Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione). – 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessati può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi,

        2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.

        3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3.'';

            m) all'articolo 19, le parole: ''Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis''.

        2. Il regolamento di cui alla lettera i) del comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.6 (testo 2)

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «assicurare l'interoperabilità dei sistemi informatici,».

2.12 (testo 2)

INCOSTANTE, ADAMO

    Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

            «p-bis) prevedere che le pubbliche amministrazioni garantiscano una adeguata consultazione anche dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione; individuare i conseguenti obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento, in particolare, alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;».

2.700 (testo 2)

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«s-bis) prevedere che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispirata ai princìpi della semplicità, della proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali e che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;

s-ter) prevedere, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei  controlli sulle imprese, fermo restando quanto previsto in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assicurando:

1) la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

2) il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

3) la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

4) l'individuazione, secondo il criterio di proporzionalità di cui al numero 1), dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie e alle ispezioni di carattere igienico sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l'utilità e l'efficacia;

5) l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

6) sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, la soppressione di controlli per le attività oggetto di tale certificazione;

s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

s-quinquies) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello, e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi.».