(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore, senatore FLUTTERO (PdL), illustra l'atto del Governo in titolo, redatto ai sensi dall'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria per il 2009, che recepisce la direttiva 2009/71/Euratom riguardante la sicurezza degli impianti nucleari, modificando in alcuni punti il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il fine primario dello schema di decreto in esame è il recepimento della legislazione nel campo della sicurezza nucleare. Invero, nel caso dell'Italia, la regolamentazione prevista dalla Direttiva 2009/71/Euratom è largamente coincidente con la normativa nazionale già in vigore. L'articolo 1 dello schema di decreto dispone che il titolare alla costruzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare ha la responsabilità primaria, non delegabile, per la sicurezza degli impianti. Inoltre, il titolare è tenuto a migliorare costantemente la sicurezza dell’impianto in modo verificabile, a garantire l’esistenza e il funzionamento di sistemi di prevenzione e mitigazione di incendi, nonché ad adottare procedure amministrative di protezione a tutela dei lavoratori e della popolazione. Il titolare dell'autorizzazione è altresì obbligato a curare la competenza del personale addetto, con oneri a proprio carico, mediante lo svolgimento di attività formative. Spetta all'Agenzia per la sicurezza nucleare, invece, rendere accessibili ai lavoratori degli impianti e al pubblico le informazioni concernenti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare, il suo stato e ogni altra informazione utile di propria competenza. In particolare, lo schema prevede che le informazioni di cui sopra siano rese accessibili secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 2005 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare presenteranno periodicamente relazioni alla Commissione europea basate sui dati forniti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare e, almeno una volta ogni dieci anni, consulteranno l'Agenzia ai fini di eventuali revisioni della normativa e degli assetti organizzativi nazionali. L'articolo 2 dello schema di decreto assegna all'Agenzia per la sicurezza nucleare il ruolo di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti. L'Agenzia assicurerà altresì la partecipazione italiana ai processi di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti in esercizio in altri Paesi. Per l'esercizio delle funzioni ispettive, si avvarrà di propri ispettori e predisporrà idonei strumenti di formazione e di aggiornamento delle risorse umane, curando il mantenimento e lo sviluppo delle competenze. L'articolo 3 trasferisce esplicitamente all'Agenzia per la sicurezza nucleare le funzioni in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione degli impianti che in passato erano state attribuite dalla legge n. 1860 del 1962, dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dai relativi decreti attuativi al Comitato nazionale per l’energia nucleare (CNEN), all’ENEA-DISP, all’ANPA, all’APAT e all’ISPRA. In tema di funzioni e compiti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 114, in seguito all'esito del referendum abrogativo dello scorso giugno 2011, ha già provveduto ad espungere dalla legge istitutiva dell'Agenzia stessa ogni riferimento a localizzazioni, costruzioni ed esercizi di impianti di produzione di energia nucleare. L'articolo 4 stabilisce che gli oneri a carico della finanza pubblica restino invariati. Per quanto riguarda specificamente le attività ispettive dell’Agenzia, lo stesso articolo dispone che si applichi l’articolo 29, comma 7, della legge n. 99 del 2009, il quale prevede la copertura degli oneri mediante corrispettivi versati dagli esercenti, determinati con apposito decreto interministeriale e calcolati sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l’effettuazione dei servizi.
Il senatore FERRANTE (PD), dopo aver ricordato che l'Agenzia per la sicurezza nucleare è nata nella prospettiva rimasta inattuata del rilancio dell'energia nucleare, fa presente che le questioni relative al cosiddetto decommissioning e dello smaltimento dei rifiuti nucleari medicali possono essere più efficacemente gestite dal Ministero dell'ambiente, dall'ARPA e dalla SOGIN che dispongono, nei propri organici, delle competenze tecniche necessarie. Risulta infatti poco coerente con la recente scelta referendaria attribuire tali competenze ad una Agenzia che non ha mai svolto operativamente l'attività prevista nella legge istitutiva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.