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Legislatura 16ª - 13ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 291 del 13/09/2011


EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1820

Art.  1

1.100

IL RELATORE

Alla lettera b), al comma 5-bis richiamato, sopprimere la parola: "geopolitica"

1.102

IL RELATORE

Alla lettera b), al comma 5-quater richiamato, dopo le parole: "istitutivi delle medesime aree" inserire le seguenti: "e riserve".

 

Art.  2  

2.0.100/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato,apportare le seguenti modifiche:

            «a) sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta d'intesa, il ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. L'istituto di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo".

            b) al comma 5, le parole: «, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può nominare un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi e con esclusione della possibilità di proroga o di nuova nomina» sono sostituite dalle seguenti: «rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti;

            c) sopprimere il comma 6.

2.0.100/2

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'istituto di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

2.0.100/3

ZANETTA

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere il comma 6.

2.0.100/4

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 8-ter con il seguente:

        «8-ter. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a:

        1) otto per i parchi il cui territorio comprende fino a 20 comuni;

        2) dieci per i parchi il cui territorio comprende oltre i 20 comuni».

2.0.100/5

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 8-quater con il seguente:

        «8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

            a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

            b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

                1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno dalle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dall'ISPRA, uno dalle Associazioni Agricole e uno designato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica Italiana, dall'Unione Zoologica Italiana e delle Università degli studi con sede nelle provincie nei cui territori ricade il parco.

                2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due dalle associazioni ambientaliste, uno, dall'ISPRA, uno dalle associazioni nazionali degli agricoltori, e uno designato dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Società Botanica Italiana, dall'Unione Zoologica Italiana e delle Università degli studi con sede nelle provincie nei cui territori ricade il parco».

2.0.100/6

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0100, all'articolo 2-bis richiamato, al comma 8-quater dell'articolo 2-bis dopo le parole: «di conservazione della natura» inserire le seguenti: «e gestione delle aree protette».

2.0.100/7

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, comma 8-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole da: «qualora» sino alla fine del comma con le seguenti: «Per i membri del consiglio direttivo designati dalla comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune, presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione della predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti».

2.0.100/8

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, all'articolo 2-bis richiamato, comma 8-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che in caso di assenza o impedimento del presidente né esercita le funzioni».

2.0.100/9

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, alla lettera  c), sostituire il comma 11 dell'articolo 2-bis richiamatocon il seguente:

        «11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco sulla base di una tema di nominativi proposti dal consiglio direttivo. È scelto in considerazione delle competenze in campo di tutela ambientale, biodiversità, pianificazione paesistica, sviluppo sostenibile, e nei settori della gestione del personale e dei bilanci pubblici, individuato tra dirigenti pubbIici, dei ruoli statali o regionali, o tra soggetti che abbiano già esercitato la medesima funzione in un Parco nazionale o regionale. Il Presidente del parco stipula con il direttore nominato un contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore nominato, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa dall'amministrazione di appartenenza. Il direttore cessa dalle funzioni entro 90 giorni dalla scadenza del presidente, previa formale comunicazione in assenza della quale si intende confermato fino alla naturale scadenza del contratto».

2.0.100/10

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, alla lettera c), al comma 11 dell'articolo 2-bis richiamato, al primo periodo, dopo le parole: «Presidente del parco» inserire le seguenti: «sulla base di una tema di nominativi proposti dal consiglio direttivo».

2.0.100/11

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.100, alla lettera  c), al comma 11 dell'articolo 2-bis richiamato, aggiungerere in fine i seguenti commi:

        «11-bis. La scuola superiore della pubblica amministrazione inserisce nella programmazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo, appositi corsi post laurea per l'accesso alla professione di direttore di parco, i relativi titoli sostituiscono a tutti gli effetti il requisito di cui al comma 11-bis.

        11-ter. Le disposizioni di cui ai comami 11-bis e 11-ter si applicano ai direttori dei parchi e delle riserve statali e regionali e ai responsabili delle aree marine protette che sono equiparati, a tutti gli effetti, ai direttori delle aree protette terrestri».

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

 

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

 

"1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il revisore dei conti;

d) la Comunità del parco.

3 . Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. Il parere è reso entro 30 giorni, decorsi i quali esso si intende reso.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può nominare un commissario straordinario per  la durata massima di sei mesi e con esclusione della possibilità di proroga o di nuova nomina.

6. Non può essere nominato Presidente del parco chi ha rivestito l'incarico di commissario straordinario del medesimo Ente parco.

7. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

8. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico.

8-bis. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

8-ter. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti  pari a 6 per i parchi il cui territorio comprende sino a 10 comuni, pari a 9 per i parchi il cui territorio comprende un numero di comuni compreso tra 11 e 20 e pari a 12 per i parchi il cui territorio comprende più di 20 comuni

8-quater. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) due terzi, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato, di cui almeno uno designato dalla Regione;

b) un terzo, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  e delle associazioni nazionali degli agricoltori, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

8-quinquies.  Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di qurantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-septies. Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

8-sexies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco.

8-septies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-octies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-novies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.";

 

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.";

 

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.  Alla cessazione dalla carica del Presidente  che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro 90 giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto.";

 

d) il comma 12-bis è sostituito dal presente:

"12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi  spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.".

2.0.200/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, sostituire il comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato con il seguente: «All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        " 9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco».

2.0.200/2

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200,  al comma 1, lettera  f), al comma 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), ed ».

2.0.200/3

DI NARDO

All'emendamento 2.0.200, nell'articolo 2-ter ivi richiamato, lettera f), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «aree contigue» sopprimere le seguenti: «a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d)».

2.0.200/4

DI NARDO

All'emendamento 2.0.200, nell'articolo 2-ter ivi richiamato, lettera f), capoverso comma 2-ter ivi richiamato, lettera f), capoverso comma 2-ter, dopo le parole: «Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis)», inserire le seguenti: «, fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2,».

2.0.200/5

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, all'articolo 2-ter richiamato, dopo la lettera f), inserire la seguente:

        «f-bis) Decorso inutilmente tale termine il Piano è da intendersi adottato».

2.0.200/6

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera  g) dell'articolo 2-ter richiamato, sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Qualora il Piano non venga definitivamente approvato entro 12 mesi dall'adozione, il Piano è da intendersi approvato».

2.0.200/7

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, sostituire la lettera l) dell'articolo 2-ter richiamato con la seguente:

        «l) all'articolo 26 le parole: "pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "per il parco di cui all'articolo 25"».

2.0.200/8

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera  m) dell'articolo 2-ter richiamato, al comma 2 dell'articolo 32, sostituire le parole: «aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.» con le seguenti: «residenti nell'area contigua e nel parco a cui questa si riferisce fatti salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolare specie o habitat».

2.0.200/9

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera  m) dell'articolo 2-ter richiamato, all'articolo 32, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento».

2.0.200/10

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera m) dell'articolo 2-ter richiamato, all'articolo 32, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «L'Ispra conduce studi e valutazioni sull'impatto e sul disturbo causato alla fauna del parco dall'attività di caccia nelle aree contigue stesse.L'accertamento di tali effetti provoca la sospensione dell'attività venatoria nelle aree contigue stesse».

2.0.200/11

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, alla lettera  m) dell'articolo 2-ter richiamato, all'articolo 32, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I ripopolamenti di cinghiali non possono essere effettuati nelle aree limitrofe ai confini dei parchi per una profondità non inferiore ai 50 chilometri dai confini dei parchi stessi».

2.0.200/12

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.200, all'articolo 2-ter richiamato, dopo la lettera n), inserire la seguente: «n-bis). Al comma 6 dell'articolo 11, dopo le parole:«d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «decorsi inutilmente 12 mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente Parco, del Regolamento al Ministero, il Regolamento è da intendersi approvato».

2.0.200/13

PORETTI

All'emendamento 2.0.200, all'articolo 2-ter richiamato, sopprimere la lettera o).

2.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 sono  inseriti i seguenti:

" Art. 2-bis

(Modifica all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)

 

1. All'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma: "9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco."

 

Art. 2-ter

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12,14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

 

1. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera  e), sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco,  lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter)  mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale.";

 b) al comma 2, lettera a), le parole: "riserve integrali" sono sostituite dalle seguenti:" zone di riserva integrale";

c) al comma 2, lettera b), le parole: "riserve generali orientate" sono sostituite dalle seguenti: " zone di riserva generale orientata";

d) al comma 2, lettera c), le parole: "aree di " sono sostituite dalle seguenti: "zone di ";

e ) al comma 2, lettera d), le parole. " aree di " sono sostituite dalle seguenti: "zone di";

f) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue a quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono  essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell' area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell' area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata  solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all' ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria;

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.";

g) i comma 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. 5.  In caso di inosservanza del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione ad adottare il provvedimento di approvazione. Ove la regione non adempia alla diffida il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina un commissario ad acta. ";

h) l'articolo 14 è abrogato;

i) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco."; il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili" e al comma 4 le parole. " Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3," sono sostituite dalle seguenti: "Al finanziamento del piano per il parco";

l) all'articolo 26 le parole: "pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "per il parco di cui all'articolo 25";

m) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

Art. 32

(Pianificazione e regolamentazione  e aree contigue)

1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime;

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata, solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all' ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.";

n) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: "entro il territorio del parco" sono inserite le seguenti: " e nelle aree ad esso contigue";

o) All'articolo 1, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. E' riconosciuta  alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad esso riconosciuta Federparchi, nel proprio Statuto, garantisce la facoltà di accesso a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica."

2.0.300/1

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere i commi 1-bis e 1-quater.

2.0.300/2

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato,  sopprimere i commi 1-bis e 1-sexies.

2.0.300/3

FLUTTERO, ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, capoverso «art. 2-bis», sopprimere il comma 1-bis.

2.0.300/4

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

        «1-bis. Il 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone, all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità».

2.0.300/5

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

        All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere il comma 1-quater.

2.0.300/6

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sopprimere il comma 1-sexies.

2.0.300/7

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-sexies con il seguente:

        «1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entreranno in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

2.0.300/8

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-sexies dell'articolo 2-bis richiamato, sostituire le parole: «da fonte rinnovabile» con le seguenti: «da fonte eolica e solare» e sopprimere le parole: «e nelle aree contigue».

2.0.300/9

CARRARA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-sexies dell'articolo 2-bis richiamato, inserire dopo le parole: «di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» le seguenti: «, a eccezione degli impianti realizzati su edifici e aree demaniali destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale».

2.0.300/10

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, sopprimere il comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato.

        Conseguentemente, al comma 1-quaterdecies, sopprimere le parole: «1-septies,».

2.0.300/11

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, dopo le parole: «oleodotti», inserire le seguenti: «, metanodotti».

2.0.300/12

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «e elettrodotti non interrati».

2.0.300/13

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «non interrati».

2.0.300/14

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sostituire le parole: «dell'», con le seguenti: «compreso nell'».

2.0.300/15

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-septies dell'articolo 2-bis richiamato, sopprimere le parole: «commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto».

2.0.300/16

PORETTI

All'emendamento 2.0.300, sopprimere il comma 1-decies dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.300/17

ZANETTA

All'emendamento 2.0.300, sopprimere il comma 1-undecies dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.300/18

FLUTTERO

All'emendamento 2.0.300, al comma 1-undecies dell'articolo 2-bis richiamato, dopo le parole: «I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta,» inserire le seguenti: «che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi».

2.0.300/19

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.300, all'articolo 2-bis richiamato, sostituire il comma 1-quinquiesdecies con il seguente:

        «1-quinquiesdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti dai prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».

2.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

 

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, per impianti con potenza nominale maggiore di 220 kW,  sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità,  una somma pari al 10 per cento dell'ammontare del relativo canone.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12  sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12  sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12  sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-novies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta

1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11-bis.

1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti  di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'Ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più  regolamenti per attività o servizi omogenei  recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché predisporre attività di controllo.

1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi  1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo. Almeno il 50 per cento delle risorse ripartite sono attribuite, dal Ministero, sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione.

1-quinquiesdecies. Le entrate di cui ai commi 1-novies, 1-decies, 1-undecies, 1-duodecies e 1-terdecies affluiscono direttamente al bilancio dell'ente di gestione dell'area protetta."

 

2.0.400/1

DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.400/2

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2-bis richiamato.

2.0.400/3

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c) dell'articolo 11-bis richiamato, sostituire il primo comma con il seguente: «Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette, attività organizzata dall'Ente parco a fini di tutela della biodiversità, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria e sono disciplinati ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

2.0.400/4

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), al comma 2 dell'articolo 11-bis richiamato, sopprimere le parole: «al regolamento del parco».

2.0.400/5

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), all'articolo 11-bis, secondo comma, dopo le parole «in conformità al regolamento del parco» inserire le seguenti parole: «ed al parere obbligatoriamente espresso dall'ISPRA,».

2.0.400/6

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), al secondo comma dell'articolo 11-bis richiamato, sopprimere le parole: «scelte con preferenza tra i soggetti iscritti in ambiti territoriali di caccia confinanti con il territorio del parco».

2.0.400/7

PORETTI

All'emendamento 2.0.400, alla lettera c), all'articolo 11-bis richiamato, terzo comma, sopprimere le parole: «Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico».

2.0.400/8

MOLINARI

All'emendamento 2.0.400, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            c-bis) l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

        «Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica). – 1. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico per la tutela della bio diversità e delle attività umane, non costituisce in nessun caso esercizio di attività di caccia, è effettuato nell'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto e organizzato dalle regioni e per le aree protette dai relativi soggetti gestori.

        2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

        3. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato-con metodi indiretti di contenimento delle popolazioni o di protezione dei beni che si intende tutelare, ovvero mediante cattura o abbattimento, con metodi che escludano significativi impatti sulle specie non oggetto di controllo, secondo le seguenti modalità

            a) Per tutte le specie con esclusione del cinghiale, della cornacchia, della gazza e delle specie alloctone il controllo viene praticato in attuazione di un piano, elaborato sulla base del parere obbligatorio dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

            b) Per le specie particolarmente protette, indicate nell'articolo 2 il controllo può essere praticato solo in casi eccezionali e previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA;

            c) per il cinghiale, la cornacchia e la gazza il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare zone non vocate alla presenza di tali specie nelle quali si persegue l'obiettivo della densità zero;

            d) per le specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I), per il territorio nazionale o parte di esso il controllo è effettuato, con l'obiettivo della densità zero, sulla base del parere obbligatorio dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

        4. Nelle aree protette e nelle aree a queste contigue, come individuate dal piano del parco, le catture e gli abbattimenti per il controllo faunistico, ai sensi dell'articolo art. 11-bis e dell'articolo 22, comma 6-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da operatori abilitati e autorizzati dall'Ente stesso.

        5. AI personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico.

        6. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

        7. Nell'intero territorio nazionale è vietata l'immissione di specie alloctone, ad esclusione di quelle riportate in allegato I, in strutture di contenimento che escludano rischi di fughe in natura».

Allegato I

Specie

Distribuzione

naturale

in Italia

Area di possibile alloctonia, dove la

specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo

Crocidura ichnusae

Crocidura suaveolens

Erinaceus europeus

Suncus etruscus

Lepus capensis

Lepus europaeus

Orycfolagus cuniculus

Eliomys quercinus

Glis glis

Muscardinus avellanarius

Hystrix cristata

Vulpes vulpes

Martes martes

Mustela nivalis

Felis silvestris

Susscrofa

Dama dama

Cervus elaphus

Ovis orientalis musimon

Capra aegragus

Phasianus co/chicus

Alectoris barbara

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Italia cont.

Sardegna, Pantelleria

Capraia, Elba

Sardegna Sicilia, Elba

Sardegna Sicilia, Lipari, Elba

Sardegna

Italia meridionale continentale

Italia continentale, Sicilia, Sardegna

Sardegna, Capraia, Lipari

Sardegna, Sicilia, Elba, Salina

Sicilia

Sicilia, Elba

Sardegna, Sicilia

Sardegna, Sicilia, Elba

Sardegna, Sicilia

Sardegna, Sicilia

Sardegna

Italia meridionale (esclusione Sicilia, Sardegna)

Sardegna

Sardegna

Montecristo

Italia

Sardegna

 

2.0.400/9

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 2.0.400, è soppressa la lettera d).

2.0.400

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991)

 

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3,  premettere alla lettera a) la seguente: "0a) l'attività venatoria; "

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:"4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).";

c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis

(Controllo della fauna selvatica)

1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dall'Ente parco a fini di tutela della biodiversità e delle attività umane,  non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoriae sono disciplinati ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, in conformità al regolamento del parco, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra i soggetti iscritti in ambiti territoriali di caccia confinanti con il territorio del parco, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi diformazione organizzati  dallo stesso Ente secondo modalità definite dall'ISPRA.

3. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies,  degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico. ".

d) all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, il comma 6, è sostituito dal seguente: "6.  Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoriaè vietata." e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11-bis e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.".

Art.  3  

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 18 richiamato, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "e delle finanze" aggiungere la parole: "e con il Ministro della difesa, per le aree di interesse militare".

Art.  4  

4.1

SPADONI URBANI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"La convenzione contiene anche i termini di una relazione che il soggetto gestore deve compiere annualmente e trasmettere al Ministero dell'ambiente anche sull'attuazione e sull'uso delle risorse del programma triennale di cui all'articolo 19-bis della presente legge".

4.100

IL RELATORE

All'articolo 19 richiamato, al comma 7, lettera a) dopo le parole: "la navigazione" inserire le seguenti: "a motore".

4.101

IL RELATORE

All'articolo 19 richiamato, al comma 13, sostituire le parole: "dalle polizie" con le seguenti: "dai corpi di polizia".

 

4.102

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, comma 13 , ultimo periodo, sostituire le parole: "con apposita convenzione", con le seguenti: "previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa,".

Art.  5  

5.1

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, capoverso "Art. 19-bis", comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "contesto antropico e socio-economico" aggiungere le  seguenti: ", valutato con indicatori specifici".

5.2

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, capoverso "Art. 19-bis", comma 3, dopo le parole: "piano economico finanziario" inserire le seguenti: "sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

5.102

IL RELATORE

All'articolo 19-bis richiamato, al comma 11, dopo le parole: "agli enti gestori delle aree marine protette" inserire le seguenti: "e delle riserve marine".

5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: "Articolo 5-bis - (Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991) - 1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "19, comma 3," sono sostituite dalla seguenti: "19, comma 7,"; b) al comma 1-bis le parole: "19, comma 3," sono sostituite dalla seguenti: "19, comma 7, lettera a)".

5.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: "Articolo 5-ter- (Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991) - 1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 4 e 19-bis". 

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)

 

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con le altre amministrazioni centrali statali competenti."

5.0.200/1

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

All'emendamento 5.0.200, l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

        «Art. 5-bis. - (Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991). – 1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

        ''1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Consiglio nazionale per le aree protette. Il Consiglio è composto dal direttore generale della medesima direzione, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali.

        2. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Consiglio di cui al comma 1 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

        3. Su proposta del Consiglio nazionale per le aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

        4. Il supporto alle attività del Consiglio nazionale per le aree protette, è assicurato dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, che si avvale altresì di personale tecnico qualificato dell'ISPRA, del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza''».

5.0.200/2

CARRARA

All'emendamento 5.0.200 al capoverso 4, sostituire le parole: «dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stata e del Comanda Generale delle Capitanerie di porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza» con le seguenti: «dell'ISPRA e del Corpo forestale dello Stato, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza, nonché del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, 179».

5.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

 

"Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)

1. L'articolo 33 è sostituito dal seguente: 

 "1. Su proposta del Comitato nazionale parchi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  il Comitato nazionale parchi. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima direzione, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali. 

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

4. Il supporto alle attività del Comitato nazionale parchi è assicurato dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, che si avvale altresì di personale tecnico qualificato dell'ISPRA, del Corpo Forestale dello Stato e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, posto anche in regime di distacco e individuato in via convenzionale con oneri a carico delle relative Amministrazioni di appartenenza."

5.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

 

"Art. 5-bis

(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)

 

1. All'articolo 24, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole "la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "i poteri del revisore dei conti" e il comma 2 è abrogato;

2. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato.".