PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 385
L'11a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che lo schema attua la delega contenuta nell'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riaprendo i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe già contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247;
considerato che le tipologie di contratto di apprendistato, così come articolate nello schema di decreto in esame, mirano a rafforzare l'occupazione e la stabilizzazione dei giovani, permettendo, attraverso la componente formativa, un ingresso qualificato nel mondo del lavoro;
valutato positivamente il consolidamento del ruolo della contrattazione collettiva, come già riconosciuto e sottoscritto da Governo, Regioni e parti sociali nell'Intesa del 17 febbraio 2010;
osservato, inoltre, che lo schema di decreto individua una disciplina organica e completa dell'istituto dell'apprendistato, valida sia per il settore pubblico che per quello privato, uniformando in tal senso la normativa tra i due ambiti;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
per le sole posizioni professionali (panettieri, gelatai, etc.), i cui contenuti competenziali siano omologhi e che siano contrattualmente sovrapponibili per effetto dell'inquadramento ambivalente del datore di lavoro nel commercio o nell'artigianato (articolo 4, comma 2), si invita il Governo ad uniformare la durata del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, elevando a 5 anni la formazione prevista, al fine di evitare forme di dumping associativo;
in relazione all'apprendistato di alta formazione di cui all'articolo 5, si invita il Governo a monitorare l'applicazione dell'istituto nell'ambito delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo a quella forense;
in relazione al repertorio di cui al comma 3 dell'articolo 6, si invita il Governo a garantire una configurazione dinamica alla mappatura dei profili professionali, così da mantenere fertile e vivace la relazione fra il concreto dispiegamento organizzativo del mondo del lavoro e il contesto normativo funzionale a favorire lo sviluppo occupazionale;
in merito alle disposizioni del comma 7 dell'articolo 7, si rileva una contraddizione tra la formulazione del primo e del secondo periodo, che potrebbe determinare una ambiguità normativa. Si invita conseguentemente il Governo a superare tale criticità, eliminando le parole "e i settori" dal testo del primo periodo.