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Legislatura 16ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 237 del 13/07/2011


(173) CASSON ed altri.  -  Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto  

(2141) CASSON ed altri.  -  Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto  

(2210) CASSON ed altri.  -  Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto  

(2573) BUGNANO ed altri.  -  Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti all'amianto e dei loro familiari  

(2753) BETTAMIO ed altri.  -  Delega al Governo per l'istituzione di un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, nonché disposizioni riguardanti le prestazioni sanitarie e la responsabilità penale e civile

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  

 

            Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge  in titolo, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

 

Il ministro SACCONI segnala che la disciplina di tutela contro il rischio derivante dall'esposizione all'amianto è stata oggetto di numerosi interventi legislativi che, a partire dalla legge n. 257 del 1992, hanno riconosciuto specifici benefici in favore dei lavoratori esposti, ovvero colpiti da malattie causate da tale sostanza, accompagnando l'uscita dal mondo del lavoro di quanti erano impegnati in un ciclo produttivo non più sostenibile. Allo scopo di consentire l'attuazione di questi interventi di riforma sono state progressivamente stanziate a carico del bilancio dello Stato risorse nuove rispetto a quelle originariamente previste. In questo quadro, in base a dati forniti dall'INPS, gli oneri per i prepensionamenti correlati all'esposizione all'amianto ammontano a 1.303 milioni di euro per il 2008, 1.458 per il 2009 e 1.475 per il 2010. La vigente disciplina prevede inoltre l'erogazione di una prestazione economica aggiuntiva alla rendita INAIL percepita dai lavoratori per patologia asbesto-correlata dovuta all'esposizione all'amianto. Le prestazioni sono a carico del Fondo per le vittime dell'amianto. Il 13 aprile scorso è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 30, che regolamenta il Fondo e ne disciplina l'organizzazione, il finanziamento e le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva e di riscossione delle addizionali. Il Fondo è istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata; i beneficiari sono i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta - dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA - una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfax, nonché i loro familiari titolari di rendita a superstiti. Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita percepita, erogata d'ufficio dall'INAIL con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Per quanto concerne il finanziamento del Fondo, la legge finanziaria 2008, all'articolo 1, comma 244, prevedeva l'applicazione di una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. A fronte di ciò, il Regolamento ha individuato, secondo un principio di mutualità, le imprese tenute al pagamento dell'addizionale in quelle che attualmente svolgono le stesse attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, di cui alla citata legge n. 257, per un numero di lavoratori uguale o superiore a 2.000 soggetti.

Sono state sollevate criticità in ordine ai percorsi applicativi della normativa: valga per tutte la vicenda di Genova, dove è in corso una indagine della Procura su certificazioni di esposizione all'amianto presumibilmente non corrispondenti alla realtà. L'indagine propone il tema di possibili abusi in relazione a politiche di prepensionamento che possano essere state praticate in alcune circostanze utilizzando impropriamente i benefici correlati all'esposizione all'amianto.

I disegni di legge in esame hanno l'obiettivo di ridefinire la platea dei beneficiari e incidono sulla natura e l'entità delle prestazioni, introducendo modalità di calcolo più favorevoli ai fini dell'accesso alla pensione. A giudizio del Ministro, allo stato non sussistono le condizioni per un'estensione dei soggetti beneficiari, trattandosi di oneri assai consistenti. Il compito del Governo è innanzitutto quello di garantire alle vittime di malattie absesto-correlate la piena tutela, prima di procedere ad ulteriori interventi normativi.

 

      La senatrice BLAZINA (PD), ringraziato il Ministro per l'ampia messe di dati fornita, osserva che la presentazione delle iniziative legislative in esame testimonia di una esigenza di adeguamento avvertita nel Paese. I provvedimenti, peraltro, non si limitano ad un ampliamento della platea di beneficiari, ma affrontano una serie di problematiche tuttora attuali, come la presenza di amianto in moltissimi edifici pubblici e privati, che ha condotto ad individuare la presenza di malattie amianto-correlate in categorie diverse. Viene inoltre affrontato il tema del Fondo istituito nel 2009. Dopo aver ricordato che recentemente ha preso parte ad un incontro pubblico con i rappresentanti delle associazioni dei familiari delle vittime, nel corso del quale il sottosegretario Bellotti ha fatto una serie di aperture assai apprezzate, segnala che il Gruppo PD ritiene opportuno che la Commissione pervenga all'approvazione di un testo idoneo a dare risposta alle tantissime questioni ancora aperte, evitando che considerazioni inerenti alla copertura finanziaria impediscano l'approfondimento di questioni di tale delicatezza. Le aspettative da parte degli interessati sono tante e spesso il disallineamento della giurisprudenza in tema di risarcimenti provoca forte sconcerto.

 

            Il ministro SACCONI ribadisce l'opinione che in Italia si sono verificati consistenti abusi nella fruizione di benefici connessi all'esposizione all'amianto, insistendo sull'esigenza di applicare la normativa vigente, più che di estenderla. Proprio al fine di rendere più facilmente accessibili i benefici da parte degli aventi diritto, prospetta la possibilità di predisporre un testo unico ricognitivo della normativa in materia.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.